CONCORSI: inidoneo per “Tratti da insicurezza” e altro.
Inviato: sab ago 06, 2011 9:39 am
Meno male che il giovane ha fatto il ricorso straordinario al PDR ed il Consiglio di Stato lo ha accolto, riscontrando:
1)- Secondo l’amministrazione, poi, il giudizio formulato non può essere smentito dalla certificazione medica rilasciata da strutture pubbliche le quali non hanno competenza per esprimere un giudizio sulla inidoneità allo svolgimento del tipo di servizio militare, giudizio discrezionale che spetta soltanto agli organi della sanità militare.
2)- Il ricorso è fondato. Come si ricava dalla relazione allegata agli atti redatta dal tenente colonnello OMISSIS la diagnosi dello specialista psichiatra non ha delineato un quadro prettamente patologico quanto piuttosto “tratti di personalità ancora impreparati ad affrontare le svariate situazioni ambientali e le articolate difficoltà che la vita militare avrebbe potuto prospettare”. In effetti, dal verbale della visita medica, redatto dalla commissione per gli accertamenti sanitari in data 10 marzo 2009, commissione il cui presidente era proprio il citato ufficiale, la motivazione del giudizio è invero molto generica, limitandosi ad affermare “tratti di insicurezza PS3”.
3)- Anche comunque alla luce del referto rilasciato dalla A.S.L. NA 4 in data 6 aprile 2009, referto che non può assumere valore di accertamento legale, ma certamente esprime un giudizio medico formulato da uno psicologo, che non può essere ignorato e che esclude “tratti psicologici di personalità in atto”, le valutazioni espresse dalla commissione medica militare non risultano essere in linea con quanto previsto dall’articolo 8 e dall’allegato “esercito” del bando di concorso, a proposito dei requisiti posseduti dai candidati i quali devono essere esenti da “patologie”-.
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Numero 03226/2011 e data 04/08/2011
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 6 luglio 2011
NUMERO AFFARE 03947/2009
OGGETTO:
Ministero della difesa direzione generale personale militare.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor OMISSIS, volontario in ferma prefissata, avverso l’esclusione dal concorso per titoli ed esami per il reclutamento di 5083 volontari in ferma prefissata quadriennale nell’esercito.
LA SEZIONE
Vista la relazione 24 settembre 2009 con la quale il ministero della difesa, ha chiesto al Consiglio di Stato il previsto parere sul ricorso straordinario sopraindicato;
visto il ricorso straordinario pervenuto al segretariato generale della Presidenza della Repubblica in data 30 aprile 2009;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Carlo Mosca;
Premesso:
Il volontario in ferma prefissata annuale signor OMISSIS ricorre avverso l’esclusione dal concorso per titoli ed esami per il reclutamento di 5083 volontari in ferma prefissata quadriennale nell’esercito, in quanto sottoposto ai prescritti accertamenti fisico-psico-attitudinali, veniva giudicato inidoneo per “tratti da insicurezza” con atto notificato il 10 marzo 2009.
Il ricorrente deduce l’illegittimità sulla base di una certificazione medica rilasciata da una struttura pubblica.
Per l’amministrazione, il provvedimento è invece legittimo in quanto adottato dalla competente commissione medica, come si evince dalla relazione sanitaria redatta sulla base di quanto previsto dall’articolo 8 del bando di concorso.
Secondo l’amministrazione, poi, il giudizio formulato non può essere smentito dalla certificazione medica rilasciata da strutture pubbliche le quali non hanno competenza per esprimere un giudizio sulla inidoneità allo svolgimento del tipo di servizio militare, giudizio discrezionale che spetta soltanto agli organi della sanità militare.
Considerato:
Il ricorso è fondato. Come si ricava dalla relazione allegata agli atti redatta dal tenente colonnello OMISSIS la diagnosi dello specialista psichiatra non ha delineato un quadro prettamente patologico quanto piuttosto “tratti di personalità ancora impreparati ad affrontare le svariate situazioni ambientali e le articolate difficoltà che la vita militare avrebbe potuto prospettare”. In effetti, dal verbale della visita medica, redatto dalla commissione per gli accertamenti sanitari in data 10 marzo 2009, commissione il cui presidente era proprio il citato ufficiale, la motivazione del giudizio è invero molto generica, limitandosi ad affermare “tratti di insicurezza PS3”.
Anche comunque alla luce del referto rilasciato dalla A.S.L. NA 4 in data 6 aprile 2009, referto che non può assumere valore di accertamento legale, ma certamente esprime un giudizio medico formulato da uno psicologo, che non può essere ignorato e che esclude “tratti psicologici di personalità in atto”, le valutazioni espresse dalla commissione medica militare non risultano essere in linea con quanto previsto dall’articolo 8 e dall’allegato “esercito” del bando di concorso, a proposito dei requisiti posseduti dai candidati i quali devono essere esenti da “patologie”-.
Il giudizio espresso di inidoneità è in conclusione motivato in maniera insufficiente e tale da non configurare una delle patologie che escludono il possesso dei requisiti prescritti dal bando di concorso. L’atto impugnato va pertanto annullato, fermo restando che l’amministrazione potrà nuovamente sottoporre ad ulteriori accertamenti il ricorrente per verificarne più compiutamente l’idoneità.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso vada accolto, fermo restando gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Carlo Mosca Alessandro Pajno
IL SEGRETARIO
1)- Secondo l’amministrazione, poi, il giudizio formulato non può essere smentito dalla certificazione medica rilasciata da strutture pubbliche le quali non hanno competenza per esprimere un giudizio sulla inidoneità allo svolgimento del tipo di servizio militare, giudizio discrezionale che spetta soltanto agli organi della sanità militare.
2)- Il ricorso è fondato. Come si ricava dalla relazione allegata agli atti redatta dal tenente colonnello OMISSIS la diagnosi dello specialista psichiatra non ha delineato un quadro prettamente patologico quanto piuttosto “tratti di personalità ancora impreparati ad affrontare le svariate situazioni ambientali e le articolate difficoltà che la vita militare avrebbe potuto prospettare”. In effetti, dal verbale della visita medica, redatto dalla commissione per gli accertamenti sanitari in data 10 marzo 2009, commissione il cui presidente era proprio il citato ufficiale, la motivazione del giudizio è invero molto generica, limitandosi ad affermare “tratti di insicurezza PS3”.
3)- Anche comunque alla luce del referto rilasciato dalla A.S.L. NA 4 in data 6 aprile 2009, referto che non può assumere valore di accertamento legale, ma certamente esprime un giudizio medico formulato da uno psicologo, che non può essere ignorato e che esclude “tratti psicologici di personalità in atto”, le valutazioni espresse dalla commissione medica militare non risultano essere in linea con quanto previsto dall’articolo 8 e dall’allegato “esercito” del bando di concorso, a proposito dei requisiti posseduti dai candidati i quali devono essere esenti da “patologie”-.
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Numero 03226/2011 e data 04/08/2011
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 6 luglio 2011
NUMERO AFFARE 03947/2009
OGGETTO:
Ministero della difesa direzione generale personale militare.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor OMISSIS, volontario in ferma prefissata, avverso l’esclusione dal concorso per titoli ed esami per il reclutamento di 5083 volontari in ferma prefissata quadriennale nell’esercito.
LA SEZIONE
Vista la relazione 24 settembre 2009 con la quale il ministero della difesa, ha chiesto al Consiglio di Stato il previsto parere sul ricorso straordinario sopraindicato;
visto il ricorso straordinario pervenuto al segretariato generale della Presidenza della Repubblica in data 30 aprile 2009;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Carlo Mosca;
Premesso:
Il volontario in ferma prefissata annuale signor OMISSIS ricorre avverso l’esclusione dal concorso per titoli ed esami per il reclutamento di 5083 volontari in ferma prefissata quadriennale nell’esercito, in quanto sottoposto ai prescritti accertamenti fisico-psico-attitudinali, veniva giudicato inidoneo per “tratti da insicurezza” con atto notificato il 10 marzo 2009.
Il ricorrente deduce l’illegittimità sulla base di una certificazione medica rilasciata da una struttura pubblica.
Per l’amministrazione, il provvedimento è invece legittimo in quanto adottato dalla competente commissione medica, come si evince dalla relazione sanitaria redatta sulla base di quanto previsto dall’articolo 8 del bando di concorso.
Secondo l’amministrazione, poi, il giudizio formulato non può essere smentito dalla certificazione medica rilasciata da strutture pubbliche le quali non hanno competenza per esprimere un giudizio sulla inidoneità allo svolgimento del tipo di servizio militare, giudizio discrezionale che spetta soltanto agli organi della sanità militare.
Considerato:
Il ricorso è fondato. Come si ricava dalla relazione allegata agli atti redatta dal tenente colonnello OMISSIS la diagnosi dello specialista psichiatra non ha delineato un quadro prettamente patologico quanto piuttosto “tratti di personalità ancora impreparati ad affrontare le svariate situazioni ambientali e le articolate difficoltà che la vita militare avrebbe potuto prospettare”. In effetti, dal verbale della visita medica, redatto dalla commissione per gli accertamenti sanitari in data 10 marzo 2009, commissione il cui presidente era proprio il citato ufficiale, la motivazione del giudizio è invero molto generica, limitandosi ad affermare “tratti di insicurezza PS3”.
Anche comunque alla luce del referto rilasciato dalla A.S.L. NA 4 in data 6 aprile 2009, referto che non può assumere valore di accertamento legale, ma certamente esprime un giudizio medico formulato da uno psicologo, che non può essere ignorato e che esclude “tratti psicologici di personalità in atto”, le valutazioni espresse dalla commissione medica militare non risultano essere in linea con quanto previsto dall’articolo 8 e dall’allegato “esercito” del bando di concorso, a proposito dei requisiti posseduti dai candidati i quali devono essere esenti da “patologie”-.
Il giudizio espresso di inidoneità è in conclusione motivato in maniera insufficiente e tale da non configurare una delle patologie che escludono il possesso dei requisiti prescritti dal bando di concorso. L’atto impugnato va pertanto annullato, fermo restando che l’amministrazione potrà nuovamente sottoporre ad ulteriori accertamenti il ricorrente per verificarne più compiutamente l’idoneità.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso vada accolto, fermo restando gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Carlo Mosca Alessandro Pajno
IL SEGRETARIO