Buongiorno un quesito per gli esperti inerente l’argomento in oggetto
Casistica:
Padre o Madre, anche adottivi, del figlio disabile (qualora il coniuge convivente, convivente di fatto o parte dell’unione civile del disabile sia deceduto, mancante o affetto da patologie invalidanti.
Un militare padre con moglie casalinga può usufruire del congedo per assistere la figlia minore in condizione di gravità?
Grazie
CONGEDO BIENNALE RETRIBUITO PER L’ASSISTENZA A FAMILIARI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE
Re: CONGEDO BIENNALE RETRIBUITO PER L’ASSISTENZA A FAMILIARI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE
Intanto grazie per la risposta.
L’importante che si può usufruirne anche se alcuni pareri sono discordanti chi dice di sì e chi dice di no…..
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Re: CONGEDO BIENNALE RETRIBUITO PER L’ASSISTENZA A FAMILIARI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE
Messaggio da Carminiello »
Vale tutto quanto detto da Navy. Puoi, ma valuta tutto. Purtroppo stato in ufficio in cui in 4/5 anni ne ho visto passare 3 di colleghi denunciati per truffa ai danni dello stato, con tutto quanto ne deriva. Uno era andato a fare il tagliando alla macchina e si è assentato 2 ore da casa, rinviato a giudizio, Un altro andava a correre alla mattina per un'oretta. Uno (forse l'unico che se lo meritava) era alle terme con la moglie, senza disabile.
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Re: CONGEDO BIENNALE RETRIBUITO PER L’ASSISTENZA A FAMILIARI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE
Messaggio da naturopata »
Puoi chiederlo. Di seguito la prassi di come si usufruisce del congedo che è ben diversa dai tre giorni di permesso mensile. Puoi condurre la tua vita normalmente, certo non te ne puoi andare in vacanza da solo:uva ha scritto: ↑mer nov 27, 2024 12:37 pm Buongiorno un quesito per gli esperti inerente l’argomento in oggetto
Casistica:
Padre o Madre, anche adottivi, del figlio disabile (qualora il coniuge convivente, convivente di fatto o parte dell’unione civile del disabile sia deceduto, mancante o affetto da patologie invalidanti.
Un militare padre con moglie casalinga può usufruire del congedo per assistere la figlia minore in condizione di gravità?
Grazie
In linea di massima, possiamo affermare che il beneficiario del congedo straordinario ex art. 42, d. lgs. 151/2001 non è tenuto a stare h24 accanto alla persona affetta da grave handicap; ciò che conta è che l’assistenza sia effettivamente garantita.
Tanto si evince dall’interpello n. 30/2010 reso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (il caso riguardava l’assistenza di un lavoratore disabile): l’assistenza si può sostanziare in attività collaterali ed ausiliarie rispetto al concreto svolgimento dell’attività lavorativa da parte del disabile, quali l’accompagnamento da e verso il luogo di lavoro, ovvero attività di assistenza che non necessariamente richiede la presenza del disabile, ma che risulta di supporto per il medesimo (ad esempio prenotazione e ritiro di esami clinici).
Dunque, sicuramente non ci saranno problemi nel caso di allontanamenti momentanei (partecipare alla S. Messa, fare la spesa, andare dal parrucchiere, recarsi in farmacia, acquistare capi d’abbigliamento, ecc.).
Alla stessa maniera, sono sicuramente consentiti gli spostamenti necessari, ad esempio quelli per effettuare visite mediche o per acquisti indispensabili.
Il principio di massima da seguire, pertanto, è che l’assistenza non consiste soltanto nell’accudire fisicamente la persona, ma può esplicitarsi anche in attività che sono di aiuto o di supporto al disabile, come ad esempio l’acquisto di un medicinale, il pagamento di una bolletta, o altro.
La giurisprudenza ritiene normalmente giustificato l’allontanamento per perseguire una finalità mista, cioè per soddisfare contemporaneamente sia l’interesse dell’assistito sia quello del lavoratore: si pensi, ad esempio, al caso in cui il lavoratore esca per acquistare medicinali o per fare la spesa non solo per il proprio familiare ma anche per sé stesso.
In altra sentenza (Cass. sent. 27232/2014) è stato affermato che il lavoratore che beneficia del congedo straordinario per assistere il familiare convivente può farsi aiutare da una terza persona (una badante, ad esempio), purché quest’ultima non sostituisca del tutto il lavoratore stesso. In altre parole, è possibile farsi aiutare, ma non sostituire completamente.
Più severa è invece stata la Corte di Cassazione a proposito del singolo permesso da lavoro (ex art. 33, legge n. 104/92): la Suprema Corte (sent. n. 8784/2015), infatti, ha riconosciuto la legittimità del licenziamento disciplinare nei confronti del lavoratore che abbia utilizzato anche solo una parte delle ore di permesso per soddisfare interessi esclusivamente personali (nel caso di specie, il lavoratore aveva usufruito del permesso per non andare a lavoro e, anziché assistere il familiare, si era recato a una serata danzante).
Sono tollerati gli allontanamenti giustificati da gravi motivi (di salute, ad esempio) oppure dal bisogno di “staccare la spina” per riposare un po’. Un allontanamento sistematico, invece, potrebbe destare sospetti e non essere visto di buon occhio.
In definitiva, la normativa va interpretata con molto buon senso: andare a fare un viaggio di piacere è sicuramente fuori luogo durante il congedo straordinario, mentre non lo è recarsi dal proprio medico curante, così come non lo è andare a fare spesa o qualsiasi altra commissione che rientra nelle necessità quotidiane.
A proposito della possibilità di recarsi in vacanza, è stata considerata una truffa aggravata ai danni dello Stato l’impiego del congedo straordinario per effettuare una vacanza, lasciando il disabile all’assistenza di altri.
Le cose cambiano se, invece, è il disabile che deve essere accompagnato in vacanza, magari perché ha necessità di cure termali, di cure particolari lontano dalla città di residenza, oppure semplicemente perché il medico ha raccomandato un periodo di villeggiatura, in mare o in montagna.
Sul problema del caregiver che accompagna il disabile in vacanza la normativa e la giurisprudenza non si pronunciano: bisogna allora tener conto ancora una volta che la finalità dei permessi e del congedo retribuito è quella di assicurare l’assistenza del disabile, e che il lavoratore che accompagna il disabile in vacanza dovrebbe comunque continuare ad assisterlo.
È necessario assicurare un’assistenza continuativa ed effettiva al familiare disabile, anche in vacanza: non sarebbe corretto, ad esempio, partire col familiare portatore di handicap, usandolo come “copertura”, per poi delegare la sua assistenza a terzi.
Assicurare un’assistenza sistematica non comporta l’obbligo di assistere il disabile 24 ore su 24: questo significa che ci si può prendere del tempo per riposare. Il lavoratore può utilizzare le assenze anche per riposarsi dalla fatica che l’assistenza ad una persona con grave handicap comporta, in quanto la legge non prescrive che il familiare debba rimanere costantemente a contatto con la persona da assistere. Un conto, però, è un’assenza temporanea, un conto un’assenza continua che rende impossibile accudire il disabile, e che quindi stravolge la finalità della normativa.
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