Assegni indebitamente percepiti, Buona Fede.
Inviato: mar lug 26, 2011 4:11 pm
Se può interessare a qualcuno, questi sono i motivi:
- A fondamento del ricorso deduce la prescrizione quinquennale del diritto alla ripetizione, la mancata comunicazione di avvio del procedimento, la violazione del principio di buona fede quanto alle modalità della ripetizione.
- A distanza di oltre sei anni l’Amministrazione accerta un indebito, peraltro di non rilevante entità e ne reclama la restituzione.
- La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha individuato un’area di eccezione alla regola civilistica dall’indebito oggettivo allorquando si tratti di obbligazioni inerenti rapporti pubblicistici, come quello di pubblico impiego, anche privatizzato, in nome delle peculiarità che li caratterizzano, espressione dei fondamentali principi di legalità e buon andamento dell’Amministrazione.
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Numero 02976/2011 e data 25/07/2011
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 8 giugno 2011
NUMERO AFFARE 05493/2010
OGGETTO:
Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla sig.ra. OMISSIS, per l’annullamento del provvedimento n. ……/06 del 27 settembre 2009 della Direzione provinciale di Messina con cui è stata chiesta la restituzione di 5.244,08 euro per assegni indebitamente percepiti e del decreto n. …. del 3 febbraio 2003 dell’Ufficio scolastico provinciale di Messina di ricostruzione di carriera;
LA SEZIONE
Vista la relazione ……. del 01/12/2010 con la quale il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca ha trasmesso la relazione ed chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario indicato in oggetto;
visto il ricorso;
vista la relazione ministeriale ed allegati;
esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore, cons. Francesco Bellomo;
PREMESSO:
Con ricorso proposto il 22 aprile 2009 la sig.ra. OMISSIS domanda l’annullamento del provvedimento n. ……./06 del 27 settembre 2009 della Direzione provinciale di Messina con cui è stata chiesta la restituzione di 5.244,08 euro per assegni indebitamente percepiti e del decreto n. …. del 3 febbraio 2003 dell’Ufficio scolastico provinciale di Messina di ricostruzione di carriera.
A fondamento del ricorso deduce la prescrizione quinquennale del diritto alla ripetizione, la mancata comunicazione di avvio del procedimento, la violazione del principio di buona fede quanto alle modalità della ripetizione.
Il Ministero riferente ha concluso perché il ricorso sia dichiarato irricevibile e, comunque, infondato.
La ricorrente ha replicato alla relazione ministeriale.
Il Ministero ha confermato le sue conclusioni.
CONSIDERATO:
La ricorrente è stata insegnante di ruolo della Scuola elementare fino al 31 agosto 2007.
Il provvedimento impugnato ha per oggetto il recupero di somme erogate indebitamente successivamente all’1 settembre 1995 sino alla cessazione del servizio.
L’indebito scaturisce dal decreto n. …. del 3 febbraio 2003 dell’Ufficio scolastico provinciale di Messina di ricostruzione di carriera, comunicato all’interessata il 28 ottobre 2006, ma è stato accertato con il provvedimento n. …../06 del 27 settembre 2009 della Direzione provinciale di Messina.
Ne consegue che l’eccezione di tardività del ricorso potrebbe riferirsi al più solo alle censure che investono la prescrizione e la mancata comunicazione di avvio del procedimento di recupero.
È invece fondato il motivo relativo alla violazione del principio di buona fede.
La ricorrente è stata oggetto di svariati provvedimenti di ricostruzione di carriera, l’ultimo dei quali – definitivo – non conteneva alcuna indicazione su indebite percezioni stipendiali, limitandosi a far salvo l’accertamento di conguagli o errori di calcolo, con formula di stile.
A distanza di oltre sei anni l’Amministrazione accerta un indebito, peraltro di non rilevante entità e ne reclama la restituzione.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha individuato un’area di eccezione alla regola civilistica dall’indebito oggettivo allorquando si tratti di obbligazioni inerenti rapporti pubblicistici, come quello di pubblico impiego, anche privatizzato, in nome delle peculiarità che li caratterizzano, espressione dei fondamentali principi di legalità e buon andamento dell’Amministrazione.
Nella specie, la ricorrente aveva maturato un legittimo affidamento sulla spettanza delle somme erogate, che impedisce all’Amministrazione – soggetto pubblico, su cui grava maggiormente un dovere di autoresponsabilità e correttezza nei rapporti giuridici – di domandarne la restituzione a tale distanza di tempo.
Tecnicamente, tale effetto giuridico si inquadra come paralisi della pretesa creditoria in applicazione del principio di buona fede nell’esecuzione del rapporto (qui, quello di pubblico impiego).
Il ricorso, pertanto, è da accogliere.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso sia da accogliere.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco Bellomo Pietro Falcone
IL SEGRETARIO
Dr.ssa Tiziana Tomassini
- A fondamento del ricorso deduce la prescrizione quinquennale del diritto alla ripetizione, la mancata comunicazione di avvio del procedimento, la violazione del principio di buona fede quanto alle modalità della ripetizione.
- A distanza di oltre sei anni l’Amministrazione accerta un indebito, peraltro di non rilevante entità e ne reclama la restituzione.
- La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha individuato un’area di eccezione alla regola civilistica dall’indebito oggettivo allorquando si tratti di obbligazioni inerenti rapporti pubblicistici, come quello di pubblico impiego, anche privatizzato, in nome delle peculiarità che li caratterizzano, espressione dei fondamentali principi di legalità e buon andamento dell’Amministrazione.
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Numero 02976/2011 e data 25/07/2011
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 8 giugno 2011
NUMERO AFFARE 05493/2010
OGGETTO:
Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla sig.ra. OMISSIS, per l’annullamento del provvedimento n. ……/06 del 27 settembre 2009 della Direzione provinciale di Messina con cui è stata chiesta la restituzione di 5.244,08 euro per assegni indebitamente percepiti e del decreto n. …. del 3 febbraio 2003 dell’Ufficio scolastico provinciale di Messina di ricostruzione di carriera;
LA SEZIONE
Vista la relazione ……. del 01/12/2010 con la quale il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca ha trasmesso la relazione ed chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario indicato in oggetto;
visto il ricorso;
vista la relazione ministeriale ed allegati;
esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore, cons. Francesco Bellomo;
PREMESSO:
Con ricorso proposto il 22 aprile 2009 la sig.ra. OMISSIS domanda l’annullamento del provvedimento n. ……./06 del 27 settembre 2009 della Direzione provinciale di Messina con cui è stata chiesta la restituzione di 5.244,08 euro per assegni indebitamente percepiti e del decreto n. …. del 3 febbraio 2003 dell’Ufficio scolastico provinciale di Messina di ricostruzione di carriera.
A fondamento del ricorso deduce la prescrizione quinquennale del diritto alla ripetizione, la mancata comunicazione di avvio del procedimento, la violazione del principio di buona fede quanto alle modalità della ripetizione.
Il Ministero riferente ha concluso perché il ricorso sia dichiarato irricevibile e, comunque, infondato.
La ricorrente ha replicato alla relazione ministeriale.
Il Ministero ha confermato le sue conclusioni.
CONSIDERATO:
La ricorrente è stata insegnante di ruolo della Scuola elementare fino al 31 agosto 2007.
Il provvedimento impugnato ha per oggetto il recupero di somme erogate indebitamente successivamente all’1 settembre 1995 sino alla cessazione del servizio.
L’indebito scaturisce dal decreto n. …. del 3 febbraio 2003 dell’Ufficio scolastico provinciale di Messina di ricostruzione di carriera, comunicato all’interessata il 28 ottobre 2006, ma è stato accertato con il provvedimento n. …../06 del 27 settembre 2009 della Direzione provinciale di Messina.
Ne consegue che l’eccezione di tardività del ricorso potrebbe riferirsi al più solo alle censure che investono la prescrizione e la mancata comunicazione di avvio del procedimento di recupero.
È invece fondato il motivo relativo alla violazione del principio di buona fede.
La ricorrente è stata oggetto di svariati provvedimenti di ricostruzione di carriera, l’ultimo dei quali – definitivo – non conteneva alcuna indicazione su indebite percezioni stipendiali, limitandosi a far salvo l’accertamento di conguagli o errori di calcolo, con formula di stile.
A distanza di oltre sei anni l’Amministrazione accerta un indebito, peraltro di non rilevante entità e ne reclama la restituzione.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha individuato un’area di eccezione alla regola civilistica dall’indebito oggettivo allorquando si tratti di obbligazioni inerenti rapporti pubblicistici, come quello di pubblico impiego, anche privatizzato, in nome delle peculiarità che li caratterizzano, espressione dei fondamentali principi di legalità e buon andamento dell’Amministrazione.
Nella specie, la ricorrente aveva maturato un legittimo affidamento sulla spettanza delle somme erogate, che impedisce all’Amministrazione – soggetto pubblico, su cui grava maggiormente un dovere di autoresponsabilità e correttezza nei rapporti giuridici – di domandarne la restituzione a tale distanza di tempo.
Tecnicamente, tale effetto giuridico si inquadra come paralisi della pretesa creditoria in applicazione del principio di buona fede nell’esecuzione del rapporto (qui, quello di pubblico impiego).
Il ricorso, pertanto, è da accogliere.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso sia da accogliere.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco Bellomo Pietro Falcone
IL SEGRETARIO
Dr.ssa Tiziana Tomassini