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Indennità di superfestivo

Inviato: gio nov 14, 2024 11:12 am
da Desa97
Salve,
la direttiva 8002 ed. 2024 recita:
"si precisa che le indennità di presenza festiva/“superfestiva”:
- competono al personale che inizia o termina un’attività lavorativa in giornata festiva"
Vorrei chiarire gentilmente proprio il punto in cui dice che l'attività "inizia o termina" in giornata festiva\superfestiva.
es. servizio di guardia:
- inizia il 24/12 alle 08:30 - finisce il 25/12 alle 08:30: si percepisce 1 indennità di 40€ in quanto smonto in giornata superfestiva
- inizia il 25/12 alle 08:30 - finisce il 26/12 alle 08:30: si ha diritto quindi a 2 indennità di 40€ perche inizio in un superfestivo e finisco in un superfestivo?
Ho interpretato bene la direttiva?

Grazie in anticipo

Re: Indennità di superfestivo

Inviato: gio nov 14, 2024 11:38 am
da mauri64
Ciao!
Confermo hai interpretato bene la direttiva.
Se lavori in giornata superfestiva hai diritto all'indennità per un solo giorno. Se lavori a cavallo di due giornate superfestive come nell'ultimo esempio, hai diritto alla doppia indennità.