Pagina 1 di 1

istanza transito ruolo civile

Inviato: mer lug 03, 2024 7:55 pm
da giuseppe.furfari@gmail.com
buongiorno, scusate il disturbo, sono un ex appartenente della Polizia Penitenziaria, in quanto il 17 giugno 2024, mi hanno riformato per patologia, dopo 21 anni di carriera, OSAS di grado severo, non idoneo assoluto per i servizi di istituto, ma idoneo ai ruoli civili. considerato che devo fare l'istanza per il passaggio al ruolo civile, volevo sapere con certezza se potevo presentare sia l'istanza al DAP, che al DOG. in quanto il comma 8 della lettera circolare 3484/5934 del 7 agosto 1998, è ambiguo, in quanto recita che si possono presentare più istanze, per poi dire che sarai invitato a presentarne solo una, mah..... comunque volevo sapere come muovermi in tal senso, cosi deciderò cosa fare, anche se ho già le idee molto chiare. e se per il passaggio al DOG i test vertono solo sul CCNL funzioni centrali triennio 2019/2021.
grazie in anticipo

Re: istanza transito ruolo civile

Inviato: mer lug 03, 2024 8:05 pm
da mauri64
Ciao!
al riguardo dovrai attendere la disponibilità dei colleghi Domini69, Valensky o Tano69 sono già transitati nei ruoli civili, pertanto potranno ragguagliarti in tal senso.

Re: istanza transito ruolo civile

Inviato: mer lug 03, 2024 9:40 pm
da giuseppe.furfari@gmail.com
grazie mille... ciao

Re: istanza transito ruolo civile

Inviato: sab lug 06, 2024 8:31 am
da Valensky
Buongiorno il DLGVO 443 del 1992 Art 75 sotto riportato è chiaro. Ulteriormente il DAP con la circolare del 19.10.2021 ha chiarito ogni aspetto dubbioso... Per essere più chiaro possibile... Il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria non idoneo puo presentare più istanze in varie amministrazioni dello stato compresa l'Amministrazione Penitenziaria sempre indicando il profilo professionale di rifermento nei limiti temporali stabiliti dalla legge.


Art. 75
(Utilizzazione del personale invalido)
1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria, giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche dipendenti da causa di servizio, all'assolvimento dei compiti d'istituto può, a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria o di altre amministrazioni dello Stato, semprechè l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego.
2. La domanda deve essere presentata al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria entro trenta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneità assoluta.
3. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria, che abbia riportato un'invalidità non dipendente da causa di servizio, la quale non comporti l'inidoneità assoluta ai compiti d'istituto, può essere, a domanda, trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, o di altre amministrazioni dello Stato, ovvero, per esigenze di servizio, d'uffico nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, semprechè l'infermità accertata ne consente l'ulteriore impiego.
4. La domanda deve essere presentata al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, entro sessanta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneità.
5. Salvo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, il personale del Corpo di polizia penitenziaria, che abbia riportato un'invalidità, dipendente da causa di servizio, che non comporti l'inidoneità assoluta ai compiti d'istituto, può, a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, semprechè l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego.
6. La domanda deve essere presentata al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria entro sessanta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneità.
7. Il suddetto personale può essere altresì utilizzato per l'espletamento delle attività assistenziali e previdenziali in favore del personale anche per le esigenze dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria.
8. Il giudizio di inidoneità di cui al presente articolo compete alle commissioni mediche previste dagli articoli 165 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
9. Le dette commissioni devono, altresì, fornire indicazioni sull'ulteriore utilizzazione del personale, tenendo conto dell'infermità accertata.



BUONA FORTUNA!!!!!!

Re: istanza transito ruolo civile

Inviato: sab lug 06, 2024 4:36 pm
da giuseppe.furfari@gmail.com
Grazie mille