Altra sentenza positiva su i 10 anni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Nella causa n. R.G. 500/2023
tra
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Nicola Schettino e Luigi Elefante, con domicilio eletto in San Giorgio Bigarello, Via Grazioli, n. 7
RICORRENTE
e
MINISTERO INTERNO, (C.F. 97420690584)
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.3.2023 xxx ha convenuto in giudizio il Ministero dell’Interno per sentire accogliere le seguenti conclusioni: «1- Accogliere integralmente il ricorso e per effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente quale Vittima del Dovere al riconoscimento dell'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l’anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché' il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente, come previsto dall'art.3 della legge 206/2004.
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2- Dichiarare tenuto il Ministero resistente al riconoscimento del beneficio con emissione del
relativo decreto ministeriale e relativi adempimenti previdenziali.
3- Condannare l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari tutti di lite con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario».
A sostegno della propria iniziativa ha prospettato: 1) all’esito di contenzioso giurisdizionale, l’avvenuto riconoscimento a proprio favore dello “status” di Vittima del dovere in conseguenza dei fatti occorsi in data 2.2.2010; 2) il mancato riscontro, in sede amministrativa, della propria domanda volta a conseguire il riconoscimento dell'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l’anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché' il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente ai sensi dell'art.3 della legge 206/2004.
Nell’agire in questa sede per il conseguimento del beneficio in questione, ha rassegnato le conclusioni di cui si è dato conto.
A dispetto di regolare notifica (v. deposito telematico del 12.5.2023), il Ministero convenuto è rimasto contumace.
All’esito dell’udienza del 28.5.2024 (celebrata nelle forme di cui all’art. 127 ter c.p.c.), il G.L., ritenuto superfluo ogni ulteriore approfondimento istruttorio, ha trattenuto la causa in decisione per la pronuncia della presente sentenza.
Il thema decidendum della presente controversia ha ad oggetto lo scrutinio della domanda attorea volta al conseguimento del beneficio di cui all’art. 3 L. 206/2004 e dell'art.1 del D.P.R.243/2006, regolamento emanato in attuazione dall'art.1 comma 565 della Legge 266/2005.
In via preliminare va evidenziato come la presente controversia si inserisca all’interno di una cornice fattuale, per come ricostruita in apertura di sentenza, da ritenersi sussistente per come comprovata documentalmente da parte attrice (v. docc. 2 e 3 ricorso).
Ciò posto, quanto al merito della controversia, si ritiene corretta e fondata la prospettazione attorea.
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Si richiama in questa sede, ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., il condivisibile percorso motivazionale espresso da T. Verona, 16.2.2024, n. 117 (v. doc. prodotto da parte ricorrente in data 17.3.2024): “La questione di merito nel presente giudizio è allora relativamente circoscritta, dal momento che parte resistente individua in sostanza una causa ostativa al riconoscimento dei benefici figurativi nel difetto di prova dei presupposti di cui all’art. 3 L.3.8.04 n.206.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto, richiamandosi in proposito gli orientamenti espressi nelle pronunce giurisprudenziali di legittimità (Cass. 25.7.16 n.15328, est. Cavallaro; Cass. Sez. Un.7761/17) e di merito (Trib. Padova, sent. 209/23; id. Sent. n. 434/2021 pubbl. il 20/09/2021; Trib. Vicenza, Sentenza n. 13/2022 pubbl. il 18/01/2022; Tribunale Napoli Nord sent. n.1640/23; Tribunale Cassino sez. III, 16/10/2019, n.728; Corte Appello Ancona sent. n.330/23 del 10.11.23), allegate anche dal ricorrente (doc. 4 ric.) e da intendersi qui richiamate ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 118 disp. att. c.p.c.
La ratio evolutiva dei provvedimenti legislativi emanati in Italia per aiutare le vittime di attentati terroristici, di stragi e di atti di criminalità organizzata, si è modulata, a partire dalla legislazione emergenziale adottata in conseguenza di eventi stragistici di particolare rilevanza verificatisi in Italia dagli anni ’80 (v. L.466/1980: “Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche”), secondo una linea di tendenziale e progressiva estensione, mirata a coinvolgere nelle speciali tutele anche le “vittime del dovere”.
E così la legge 23.12.05 n.266 (art.1 commi 563 e 564) ha esteso i benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo. Ed il D.P.R. n.243/2006, non ha fatto altro che estendere i benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo alle ‘vittime del dovere’ ed ai familiari superstiti richiamando le provvidenze di cui alla Legge n.206/04 (in particolare artt. 1 e 4 del D.P.R. n.243/2006 nella parte in cui estendono alle vittime del dovere i benefici previsti dall'art.6, commi 1° e 2° della Legge n.206/2004 sulla “possibilità di
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rivalutazione della percentuale di invalidità” comma 1° e sul “riconoscimento del diritto all'assistenza psicologica a carico dello Stato”.
Giova ricordare, quanto al beneficio dell’incremento figurativo decennale, che proprio a mente del disposto di cui all’art.3 c.1 L.206/04 “A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente. (…)”.
La legge n.222 del 29.11.07 all’art. 34 ha statuito l’estensione di alcuni benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo previsti dalla L.206/04 anche alle vittime del dovere a causa di azioni criminose (art.5 c.1-5 L.206 cit.).
Non viene contestato lo status del ricorrente quale vittima del dovere: l’art. 1, co. 562, della Legge 266/2005 (Legge finanziaria anno 2006) stabilisce che <<Al fine della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006>>.
Il successivo comma 563 prevede a sua volta che “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
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Il comma 565, inscritto nel solco della ribadita volontà del legislatore di portare ad equiparare le vittime del dovere alle vittime della criminalità e del terrorismo, nella sua portata precettiva si limita però a determinare le ‘modalità’ della suddetta progressiva equiparazione, prevedendo che “Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti”.
Detto regolamento è stato emanato con il DPR 7.07.2006, n. 243. L’art. 1 del DPR n.243 con riguardo ai destinatari delle provvidenze, contempla tra i benefici e le provvidenze dallo stesso disciplinate (quanto alla determinazione di termini e modalità per la corresponsione delle provvidenze da estendere alle vittime del dovere) pure quelle di cui alla Legge 206/2004 e, dunque, anche quelle previste in favore delle vittime e dei loro famigliari di cui all’art. 3 della Legge appena menzionata: “Ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente; c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
Dalla lettura sistematica di tale complessivo quadro normativo, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata (che eviti ingiustificate disparità di trattamento – ex art. 3 Cost. – tra vittime del dovere e vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice: disparità paventata anche dal Consiglio di Stato nella decisione n. 6156 del 2013), bisogna ritenere che il cit. art. 1, comma
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562, della legge 23.12.2005, n. 266, abbia inteso estendere alle vittime del dovere i benefici previsti a favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, considerando anche che il comma 562 non effettua distinzioni (l’estensione è solo definita “progressiva”: ciò non esclude che sia generalizzata), con la conseguenza che, anche dal punto di vista dell’interpretazione letterale, l’estensione deve intendersi comprensiva anche del beneficio previsto dalla cit. legge 3.08.2004, n. 206, legge che infatti è puntualmente richiamata dal cit. art. 1 lett. a) del DPR n. 243.
Assodato è pertanto – fermo restando che il Ministero convenuto non pone impedimento specifico all’accoglimento della domanda per ragioni di bilancio, che non vengono puntualmente delineate in comparsa di costituzione e risposta – il diritto dell’odierno ricorrente di richiedere ed ottenere i benefici previsti dal cit. art. 3 della legge 3.08.04, n. 206, ossia l’aumento figurativo di dieci anni dei versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l’anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente.” (v. anche le ulteriori, condivise in questa sede, concordi conclusioni cui è pervenuta la giurisprudenza di merito, con particolare riferimento a C. App. Ancona, sentenza n. 330/2023, depositata telematicamente da parte ricorrente in data 17.3.2024).
Alla luce delle considerazioni sin qui compiute, consegue l’accoglimento delle domande di cui al ricorso, spettando al ricorrente i benefici conseguenti all’incremento figurativo decennale di versamenti contributivi di cui all’art. 3, c.1, L.206/04, e conseguente regolarizzazione della di lui posizione contributiva.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo in virtù del valore della causa a fronte delle richieste prestazioni, dei parametri tabellari in vigore e dell’opera professionale prestata in una causa previdenziale, seguono la soccombenza.
Somma da distrarsi a favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:
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1) in accoglimento delle domande di cui al ricorso, accerta e dichiara il diritto del ricorrente al beneficio dell’incremento figurativo decennale di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l’anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente, come previsto dall’art. 3 della legge 3.08.2004, n. 206;
2) condanna il Ministero resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, che liquida in complessivi euro 1.865,00 per compensi, oltre rimborso spese 15 %, IVA e CPA di legge, da distrarsi in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario.
Modena, 2.6.2024
Il Giudice del Lavoro
Dott. Edoardo Martinelli
altra sentenza positiva su i 10 anni figurativi
Re: altra sentenza positiva su i 10 anni figurativi
Grazie della pubblicazione di questa pronuncia di merito che - oltre a confermare l’orientamento ormai consolidato - si distingue per chiarezza della motivazione. Con umiltà rivolgo un cortese invito a postare sempre in questa sezione ogni novità sia giurisprudenziale che - mi auguro - amministrativa, nella speranza che le amministrazioni saggiamente si adeguino all’orientamento ormai univoco anziché resistervi temerariamente (tanto da essere condannate alle spese di lite con conseguente danno erariale ripetibile).
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Re: altra sentenza positiva su i 10 anni figurativi
Messaggio da luigino2010 »
Zenmonk, prima che le amministrazioni si adeguino alle sentenze a noi favorevoli, nel caso di specie, si deve arrivare ancora alla Cassazione, in quanto per i dieci anni figurativi attualmente ci sono solo sentenze di merito e, non di legittimità.
Detto questo, anche se in Cassazione ci saranno sentenze favorevoli, non è detto che il ministero si adeguerà in automatico, vedi le decine di sentenze della cassazione favorevoli sulla prescrizione di VDD, ancora oggi il ministero respinge la domanda amministrativa!
Detto questo, anche se in Cassazione ci saranno sentenze favorevoli, non è detto che il ministero si adeguerà in automatico, vedi le decine di sentenze della cassazione favorevoli sulla prescrizione di VDD, ancora oggi il ministero respinge la domanda amministrativa!
Re: altra sentenza positiva su i 10 anni figurativi
Buonasera colleghi ma secondo voi (ammesso che ci saranno i 10 anni figurativi) se c'è l'equiparazione non ci deve essere anche l'aumento del 7 5% sulla pensione e eventualmente i vitalizi economici a coniuge e figli come per le VdT?
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Re: altra sentenza positiva su i 10 anni figurativi
Messaggio da luigino2010 »
Atteso che l'equiparazione totale non ci sarà per ora ( è stata sempre respinta dai politici), i vari benefici equiparati alle VDT sono stati concessi grazie alle recenti sentenze della cassazione, ma non è una equiparazione vera e propria, per averla è indispensabile una norma di legge. Per quanto riguarda i vitalizi al coniuge ed ai figli, l'invalido deve essere portatore di invalidità non inferiore al 50%.
Re: altra sentenza positiva su i 10 anni figurativi
Con un umile inchino, il monaco fa sommessamente presente che le sempre più numerose pronunce di merito favorevoli, il cui andamento statistico risulta esponenziale, fanno riferimento alle sentenze della Cassazione che hanno correttamente percorso la strada, esplicitamente e chiaramente indicata dalla legge, della “PROGRESSIVA” equiparazione; ma quel che più conta è che, a riguardo, l’interpretazione deve essere costituzionalmente orientata (“cd diritto vivente”) violandosi in caso contrario l’art.3 Cost.
Detto questo, sappiamo che l’adeguamento dell’assegno vitalizio - sia pure dopo 10 anni di contenzioso temerario con danno erariale - ormai opera in automatico; paventare la responsabilità del funzionario e conseguente danno erariale pare dunque essere la chiave per indurre le amministrazioni resistenti a ravvedersi…
Detto questo, sappiamo che l’adeguamento dell’assegno vitalizio - sia pure dopo 10 anni di contenzioso temerario con danno erariale - ormai opera in automatico; paventare la responsabilità del funzionario e conseguente danno erariale pare dunque essere la chiave per indurre le amministrazioni resistenti a ravvedersi…
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Re: altra sentenza positiva su i 10 anni figurativi
Messaggio da domenico69 »
.Zenmonk ha scritto: ↑dom giu 23, 2024 9:33 am Con un umile inchino, il monaco fa sommessamente presente che le sempre più numerose pronunce di merito favorevoli, il cui andamento statistico risulta esponenziale, fanno riferimento alle sentenze della Cassazione che hanno correttamente percorso la strada, esplicitamente e chiaramente indicata dalla legge, della “PROGRESSIVA” equiparazione; ma quel che più conta è che, a riguardo, l’interpretazione deve essere costituzionalmente orientata (“cd diritto vivente”) violandosi in caso contrario l’art.3 Cost.
La Cassazione ha precisato che il legislatore ha appunto previsto la "PROGRESSIVA" equiparazione e non quella generalizzata, pertanto quelle sentenze per come redatte verranno, ahimè, tutte "stracciate" salvo ulteriori tesi dei legali non riportate nelle sentenze.
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