vittime del dovere 10 anni figurtivi
Inviato: dom giu 02, 2024 11:37 am
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Paolo Scognamiglio, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 11052/2022 R.G. Lavoro
T R A
xxxxxxxxxxxxxx, nato axxxxxx il 20-4-1969, elettivamente domiciliato in San Giorgio Bigarello (Mn) alla via Grazioli 7 presso lo studio dell’avv. Luigi Elefante dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti
ricorrente
E
INPS, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’avv. Mauro Elberti ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55
NONCHE’
MINISTERO INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. 80030620639 – ads.na@mailcert.avvocaturastato.it – telefax 081/4979313 – Servizio polisweb attivo ADS80030620639), presso i cui uffici, in Napoli alla via A. Diaz n. 11, domicilia per legge;
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 20 giugno 2022 xxxxxx, orfano dell’appuntato della Polizia di Stato, xxxxxxxx vittima del dovere, ha esposto di aver chiesto al Ministero dell’Interno, con istanza del 7 maggio 2022, sul presupposto dell’avvenuto riconoscimento dello status di vittima del dovere, l’attribuzione dell’aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l’anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonchéil trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente ai sensi dell’art. 3 della legge 206/2004, beneficio esteso a tutte le vittime del dovere e familiari superstiti dall’art. 1, comma 562, della legge 266/2005, in combinato disposto con l’art. 1 del D.P.R. 243/2006, emanato in attuazione dell’art. 1, comma 565, cit. legge 266/2005, e di non aver ricevuto riscontro.
Parte ricorrente ha dedotto che l’art. 3 della legge n. 206/2004 prevede i detti benefici a favore di chi ha subito un’invalidità permanente causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e dei loro familiari, anche superstiti; che, tuttavia, l’art. 1, comma 562, della legge 23.12.2005, n. 266, ha previsto una progressiva estensione dei benefici disposti a favore delle vittime del terrorismo e loro superstiti, a favore anche delle vittime del dovere; che il regolamento emanato con d.P.R. 7.7.2006, n. 243, in forza dell’art. 1, comma 565, cit. l. n. 266/2005, ed in attuazione di tale principio di
progressiva estensione, indica tra le misure di sostegno e tutela, tra l’altro, anche quelle contenute nel-la legge 3.8.2004, n. 206; che la giurisprudenza di legittimità (sent. n. 15328/2016) ha qualificato il d.P.R. n. 243/2006 come regolamento di attuazione o integrazione, in quanto fondato su una legge che, limitandosi a fissare i principi di una data materia senza regolarne il dettaglio, non è suscettibile di applicazione fintanto che non sia intervenuto il regolamento attuativo; che, pertanto, deve ritenersi che anche le vittime del dovere ed i loro familiari superstiti hanno diritto al riconoscimento del beneficio già previsto per le vittime del terrorismo dall’art. 3 della legge n. 206/2004; e che, inoltre, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite (sent. n. 7761/2017), in relazione al diverso beneficio dell’assegno vitalizio di cui all’art. 2 della legge n. 407/1998 in favore della vittime del terrorismo dell’importo di €500,00 mensili, ha riconosciuto che il medesimo assegno spetti anche alle vittime del dovere, nonostante l’art. 4 del d.P.R. n. 243/2006 lo prevedesse nell’originario minore importo di €258,23, e tanto per evitare una ingiustificata disparità di trattamento ed in linea con l’evoluzione legislativa permeata da un intento perequativo.
L’Inps si costituiva tempestivamente chiedendo il rigetto della domanda ed analoghe conclusioni rassegnava il Ministero dell’Interno costituitosi solo in data 5 ottobre 2023.
Non veniva svolta istruttoria e, scaduto il termine per il deposito di note scritte, il Giudice decideva la causa.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto, richiamandosi in proposito gli orientamenti espressi nelle pronunce giurisprudenziali di legittimità (Cass. 25.7.16 n.15328, est. Cavallaro; Cass. Sez. Un.7761/17) e di merito allegate anche dal ricorrente e da intendersi qui richiamate per gli effetti di cui all’art. 118 disp. att. c.p.c.
Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
In relazione ai benefici di cui alla l. n. 266/2005, art. 1, comma 56, in favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui all'art. 1, comma 563, di quella legge, o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti della P.A. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse. Tale diritto non rientra nell'ambito di quelle inerenti al rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con l'Amministrazione un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio e ha, inoltre, natura prevalentemente assistenziale, sicché la competenza a conoscere è regolata dall'art. 442 c.p.c. e la giurisdizione è del G.O., quale Giudice del lavoro e dell'assistenza sociale. (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 06/03/2023, n.3735).
Va riconosciuta la legittimazione passiva del convenuto Ministero, concretamente tenuto a far fronte agli oneri finanziari in relazione alla domanda presentata ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 DPR 243/2006 (“Le domande possono essere presentate direttamente ovvero trasmesse a mezzo posta alle amministrazioni di appartenenza delle vittime”); essendo invece competente l’INPS sulle questioni relative ai profili pensionistici contributivi di computo dei requisiti conseguenti allo status del ricorrente ed al preteso riconoscimento dell’aumento figurativo contributivo.
La legge 23.12.05 n.266 (art.1 commi 563 e 564) ha esteso i benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo.
Con il D.P.R. n.243/2006 si sono estesi i benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo alle ‘vittime del dovere’ ed ai familiari superstiti richiamando le provvidenze di cui alla Legge n.206/04 (in particolare artt. 1 e 4 del D.P.R. n.243/2006 nella parte in cui estendono alle vittime del dovere i benefici previsti dall'art.6, commi 1° e 2° della Legge n.206/2004 sulla “possibilità di rivalutazione della percentuale di invalidità” comma 1° e sul “riconoscimento del diritto all'assistenza psicologica a carico dello Stato”).
Giova ricordare, quanto al beneficio dell’incremento figurativo decennale, che proprio a mente del disposto di cui all’art.3 c.1 L.206/04 “A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili
ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonchéil trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente. (...)”. La legge n.222 del 29.11.07
all’art. 34 ha statuito l’estensione di alcuni benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo previsti dalla L.206/04 anche alle vittime del dovere a causa di azioni criminose (art.5 c.1-5 L.206 cit.). L’art. 1, co. 563, L.266/05 (Legge finanziaria anno 2006) stabilisce che:
“Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.
Il DPR 7.07.2006, n. 243 all’art.1 con riguardo ai destinatari delle provvidenze, contempla tra i benefici e le provvidenze dallo stesso disciplinate (quanto alla determinazione di termini e modalità per la corresponsione delle provvidenze da estendere alle vittime del dovere) pure quelle di cui alla Legge 206/2004 e, dunque, anche quelle previste in favore delle vittime e dei loro famigliari di cui all’art. 3 della Legge appena menzionata: “Ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente; c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il
sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
Dalla lettura sistematica di tale complessivo quadro normativo, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata (che eviti ingiustificate disparità di trattamento – ex art. 3 Cost. – tra vittime del dovere e vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice: disparità paventata anche dal Consiglio di Stato nella decisione n. 6156 del 2013), bisogna ritenere che l’art. 1, comma 562, della legge 23.12.2005, n. 26, abbia inteso estendere alle vittime del dovere i benefici previsti a favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, considerando anche che il comma 562 non effettua distinzioni (l’estensione è solo definita “progressiva”: ciò non esclude sia anche generalizzata), con la conseguenza che, anche dal punto di vista dell’interpretazione letterale, l’estensione deve intendersi comprensiva pure del beneficio previsto dalla cit. legge 3.08.2004, n. 206, legge che difatti è puntualmente richiamata dal cit. art. 1 lett. a) del DPR n. 243.
Assodato è pertanto il diritto del ricorrente di richiedere ed ottenere i benefici previsti dal cit. art. 3 della legge 3.08.2004, n. 206, ossia l’aumento figurativo di dieci anni dei versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente.
Alla stregua di tali considerazioni il ricorso deve essere accolto, spettando pacificamente il beneficio come si è visto anche ai famigliari “superstiti” (coniuge e figli), con accertamento del diritto del ricorrente al beneficio dell’incremento figurativo decennale di versamenti contributivi ex art. 3, c.1, L.206/04.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Ministero mentre quelle nei confronti
dell’INPS si compensano integralmente considerata la posizione processuale marginale dell’istituto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dr. Paolo Scognamiglio,
definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione,
a) Accoglie il ricorso e dichiara il diritto del ricorrente al beneficio dell’incremento figurativo
decennale di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l’anzianitàpensionistica maturata, la misura della pensione nonché il trattamento di fine rapporto o altro
trattamento equipollente, come previsto dall’art. 3 della legge 3.08.2004, n. 206;
b) condanna il Ministero convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che liquida in euro 2.300,00 oltre accessori con attribuzione
c) compensa le spese di lite nei confronti dell’INPS.
Così deciso in Napoli il
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Paolo Scognamiglio, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 11052/2022 R.G. Lavoro
T R A
xxxxxxxxxxxxxx, nato axxxxxx il 20-4-1969, elettivamente domiciliato in San Giorgio Bigarello (Mn) alla via Grazioli 7 presso lo studio dell’avv. Luigi Elefante dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti
ricorrente
E
INPS, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’avv. Mauro Elberti ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55
NONCHE’
MINISTERO INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. 80030620639 – ads.na@mailcert.avvocaturastato.it – telefax 081/4979313 – Servizio polisweb attivo ADS80030620639), presso i cui uffici, in Napoli alla via A. Diaz n. 11, domicilia per legge;
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 20 giugno 2022 xxxxxx, orfano dell’appuntato della Polizia di Stato, xxxxxxxx vittima del dovere, ha esposto di aver chiesto al Ministero dell’Interno, con istanza del 7 maggio 2022, sul presupposto dell’avvenuto riconoscimento dello status di vittima del dovere, l’attribuzione dell’aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l’anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonchéil trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente ai sensi dell’art. 3 della legge 206/2004, beneficio esteso a tutte le vittime del dovere e familiari superstiti dall’art. 1, comma 562, della legge 266/2005, in combinato disposto con l’art. 1 del D.P.R. 243/2006, emanato in attuazione dell’art. 1, comma 565, cit. legge 266/2005, e di non aver ricevuto riscontro.
Parte ricorrente ha dedotto che l’art. 3 della legge n. 206/2004 prevede i detti benefici a favore di chi ha subito un’invalidità permanente causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e dei loro familiari, anche superstiti; che, tuttavia, l’art. 1, comma 562, della legge 23.12.2005, n. 266, ha previsto una progressiva estensione dei benefici disposti a favore delle vittime del terrorismo e loro superstiti, a favore anche delle vittime del dovere; che il regolamento emanato con d.P.R. 7.7.2006, n. 243, in forza dell’art. 1, comma 565, cit. l. n. 266/2005, ed in attuazione di tale principio di
progressiva estensione, indica tra le misure di sostegno e tutela, tra l’altro, anche quelle contenute nel-la legge 3.8.2004, n. 206; che la giurisprudenza di legittimità (sent. n. 15328/2016) ha qualificato il d.P.R. n. 243/2006 come regolamento di attuazione o integrazione, in quanto fondato su una legge che, limitandosi a fissare i principi di una data materia senza regolarne il dettaglio, non è suscettibile di applicazione fintanto che non sia intervenuto il regolamento attuativo; che, pertanto, deve ritenersi che anche le vittime del dovere ed i loro familiari superstiti hanno diritto al riconoscimento del beneficio già previsto per le vittime del terrorismo dall’art. 3 della legge n. 206/2004; e che, inoltre, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite (sent. n. 7761/2017), in relazione al diverso beneficio dell’assegno vitalizio di cui all’art. 2 della legge n. 407/1998 in favore della vittime del terrorismo dell’importo di €500,00 mensili, ha riconosciuto che il medesimo assegno spetti anche alle vittime del dovere, nonostante l’art. 4 del d.P.R. n. 243/2006 lo prevedesse nell’originario minore importo di €258,23, e tanto per evitare una ingiustificata disparità di trattamento ed in linea con l’evoluzione legislativa permeata da un intento perequativo.
L’Inps si costituiva tempestivamente chiedendo il rigetto della domanda ed analoghe conclusioni rassegnava il Ministero dell’Interno costituitosi solo in data 5 ottobre 2023.
Non veniva svolta istruttoria e, scaduto il termine per il deposito di note scritte, il Giudice decideva la causa.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto, richiamandosi in proposito gli orientamenti espressi nelle pronunce giurisprudenziali di legittimità (Cass. 25.7.16 n.15328, est. Cavallaro; Cass. Sez. Un.7761/17) e di merito allegate anche dal ricorrente e da intendersi qui richiamate per gli effetti di cui all’art. 118 disp. att. c.p.c.
Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
In relazione ai benefici di cui alla l. n. 266/2005, art. 1, comma 56, in favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui all'art. 1, comma 563, di quella legge, o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti della P.A. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse. Tale diritto non rientra nell'ambito di quelle inerenti al rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con l'Amministrazione un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio e ha, inoltre, natura prevalentemente assistenziale, sicché la competenza a conoscere è regolata dall'art. 442 c.p.c. e la giurisdizione è del G.O., quale Giudice del lavoro e dell'assistenza sociale. (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 06/03/2023, n.3735).
Va riconosciuta la legittimazione passiva del convenuto Ministero, concretamente tenuto a far fronte agli oneri finanziari in relazione alla domanda presentata ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 DPR 243/2006 (“Le domande possono essere presentate direttamente ovvero trasmesse a mezzo posta alle amministrazioni di appartenenza delle vittime”); essendo invece competente l’INPS sulle questioni relative ai profili pensionistici contributivi di computo dei requisiti conseguenti allo status del ricorrente ed al preteso riconoscimento dell’aumento figurativo contributivo.
La legge 23.12.05 n.266 (art.1 commi 563 e 564) ha esteso i benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo.
Con il D.P.R. n.243/2006 si sono estesi i benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo alle ‘vittime del dovere’ ed ai familiari superstiti richiamando le provvidenze di cui alla Legge n.206/04 (in particolare artt. 1 e 4 del D.P.R. n.243/2006 nella parte in cui estendono alle vittime del dovere i benefici previsti dall'art.6, commi 1° e 2° della Legge n.206/2004 sulla “possibilità di rivalutazione della percentuale di invalidità” comma 1° e sul “riconoscimento del diritto all'assistenza psicologica a carico dello Stato”).
Giova ricordare, quanto al beneficio dell’incremento figurativo decennale, che proprio a mente del disposto di cui all’art.3 c.1 L.206/04 “A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili
ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonchéil trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente. (...)”. La legge n.222 del 29.11.07
all’art. 34 ha statuito l’estensione di alcuni benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo previsti dalla L.206/04 anche alle vittime del dovere a causa di azioni criminose (art.5 c.1-5 L.206 cit.). L’art. 1, co. 563, L.266/05 (Legge finanziaria anno 2006) stabilisce che:
“Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.
Il DPR 7.07.2006, n. 243 all’art.1 con riguardo ai destinatari delle provvidenze, contempla tra i benefici e le provvidenze dallo stesso disciplinate (quanto alla determinazione di termini e modalità per la corresponsione delle provvidenze da estendere alle vittime del dovere) pure quelle di cui alla Legge 206/2004 e, dunque, anche quelle previste in favore delle vittime e dei loro famigliari di cui all’art. 3 della Legge appena menzionata: “Ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente; c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il
sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
Dalla lettura sistematica di tale complessivo quadro normativo, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata (che eviti ingiustificate disparità di trattamento – ex art. 3 Cost. – tra vittime del dovere e vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice: disparità paventata anche dal Consiglio di Stato nella decisione n. 6156 del 2013), bisogna ritenere che l’art. 1, comma 562, della legge 23.12.2005, n. 26, abbia inteso estendere alle vittime del dovere i benefici previsti a favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, considerando anche che il comma 562 non effettua distinzioni (l’estensione è solo definita “progressiva”: ciò non esclude sia anche generalizzata), con la conseguenza che, anche dal punto di vista dell’interpretazione letterale, l’estensione deve intendersi comprensiva pure del beneficio previsto dalla cit. legge 3.08.2004, n. 206, legge che difatti è puntualmente richiamata dal cit. art. 1 lett. a) del DPR n. 243.
Assodato è pertanto il diritto del ricorrente di richiedere ed ottenere i benefici previsti dal cit. art. 3 della legge 3.08.2004, n. 206, ossia l’aumento figurativo di dieci anni dei versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente.
Alla stregua di tali considerazioni il ricorso deve essere accolto, spettando pacificamente il beneficio come si è visto anche ai famigliari “superstiti” (coniuge e figli), con accertamento del diritto del ricorrente al beneficio dell’incremento figurativo decennale di versamenti contributivi ex art. 3, c.1, L.206/04.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Ministero mentre quelle nei confronti
dell’INPS si compensano integralmente considerata la posizione processuale marginale dell’istituto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dr. Paolo Scognamiglio,
definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione,
a) Accoglie il ricorso e dichiara il diritto del ricorrente al beneficio dell’incremento figurativo
decennale di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l’anzianitàpensionistica maturata, la misura della pensione nonché il trattamento di fine rapporto o altro
trattamento equipollente, come previsto dall’art. 3 della legge 3.08.2004, n. 206;
b) condanna il Ministero convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che liquida in euro 2.300,00 oltre accessori con attribuzione
c) compensa le spese di lite nei confronti dell’INPS.
Così deciso in Napoli il