Indennità aeronavigazione e pronto impiego
Inviato: mar mag 21, 2024 4:55 pm
Sono uno specialista di elicotteri proveniente dal Corpo Forestale dello Stato e dal 1 gennaio 2017 transitato mio malgrado nell' Arma dei Carabinieri.
Proprio a seguito di questo passaggio sono iniziati i guai e i grattacapi in quanto oltre che la fine della carriera sia dal punto di vista militare che da quello tecnico/operativo ma anche dal punto di vista economico visto che noi Forestali avevamo vinto un ricorso presso il TAR di Roma circa la rivalutazione delle indennità di aeronavigazione e di pronto intervento aereo così come previsto dalla Legge ma mai applicato da nessuna amministrazione e quindi questa c.d. "maggiorazione" ci veniva corrisposta regolarmente da anni e i relativi importi erano conglobati nelle rispettive voci stipendiali ma con l'aggiunta della voce "con previsione ad personam" in quanto ognuno aveva un differente coefficiente di rivalutazione a secondo degli anni di anzianità di percezione delle suddette indennità.
Al momento del passaggio invece l'Arma dei Carabinieri ci ha detto che il ricorso l'avevamo vinto contro il Corpo Forestale dello Stato e non contro di loro e quindi non ne avrebbero tenuto conto ma che ci avrebbero pagato la differenza con un assegno "ad personam" riassorbibile in modo da mantenere almeno lo stesso livello di retribuzione e questo in barba alla Legge "Madia" che invece dice che andavano mantenuti tutti vari status acquisiti in precedenza, inutile dire che tutti i vari aumenti stipendiali avvenuti in questi anni sono stati vanificati dal riassorbimento di questo assegno "ad personam" che tra l'altro ha una tassazione diversa e non è pensionabile, quindi vista l'importanza economica della cosa nel 2018 abbiamo presentato un ricorso presso il Tar di Pescara che ha accolto le nostre rimostranze con la sentenza 36/23 che dice che vanno ripristinati tutti i livelli retributivi e tutti i meccanismi di maggiorazione antecedenti al passaggio.
E qui una nuova beffa per alcuni di noi ed in particolare il sottoscritto che prima del 1 gennaio 2017 erano passati, a seguito di concorso, dal ruolo agenti e assistenti a quello dei sovraintendenti ma visto che le suddette indennità sono molto più basse per i vice brigadieri/sovraintendenti che per il precedente ruolo degli appuntati/assistenti +17 o addirittura +25, sempre prima del 1 gennaio 2017 ci venivano corrisposte le indennità più favorevoli dei ruoli precedenti sempre per il principio della non riduzione delle corresponsioni economiche e in particolar ragione se a seguito di avanzamento di grado, ma al momento di ricalcolare le indennità senza la c.d. "maggiorazione" e del relativo assegno A.P. invece ci hanno attribuito le indennità da Vice brigadiere +10 e tutta la differenza con quello che percepivamo prima con l'assegno A.P e questo ha comportato prima un più lungo periodo di riassorbimento con altri danni economici ma, beffa delle beffe, al momento di ottemperare alla sentenza del TAR il calcolo risulta addirittura essere negativo in quanto anche la rivalutazione e conseguente maggiorazione è calcolata sempre sulle competenze relative a brigadieri piuttosto che a quelle degli appuntati scelti + 17 o +25.
Inoltre per me che dal 2022 sono in trascinamento e a causa della perdita dei requisiti fisici questa sentenza praticamente non ha avuto effetti mentre anche questa spettanza dovrebbe essere ricalcolata sulla base della corretta indennità rivalutata e maggiorata che mi sarebbe spettata al momento della perdita dei requisiti..
Consigli su come agire??
Proprio a seguito di questo passaggio sono iniziati i guai e i grattacapi in quanto oltre che la fine della carriera sia dal punto di vista militare che da quello tecnico/operativo ma anche dal punto di vista economico visto che noi Forestali avevamo vinto un ricorso presso il TAR di Roma circa la rivalutazione delle indennità di aeronavigazione e di pronto intervento aereo così come previsto dalla Legge ma mai applicato da nessuna amministrazione e quindi questa c.d. "maggiorazione" ci veniva corrisposta regolarmente da anni e i relativi importi erano conglobati nelle rispettive voci stipendiali ma con l'aggiunta della voce "con previsione ad personam" in quanto ognuno aveva un differente coefficiente di rivalutazione a secondo degli anni di anzianità di percezione delle suddette indennità.
Al momento del passaggio invece l'Arma dei Carabinieri ci ha detto che il ricorso l'avevamo vinto contro il Corpo Forestale dello Stato e non contro di loro e quindi non ne avrebbero tenuto conto ma che ci avrebbero pagato la differenza con un assegno "ad personam" riassorbibile in modo da mantenere almeno lo stesso livello di retribuzione e questo in barba alla Legge "Madia" che invece dice che andavano mantenuti tutti vari status acquisiti in precedenza, inutile dire che tutti i vari aumenti stipendiali avvenuti in questi anni sono stati vanificati dal riassorbimento di questo assegno "ad personam" che tra l'altro ha una tassazione diversa e non è pensionabile, quindi vista l'importanza economica della cosa nel 2018 abbiamo presentato un ricorso presso il Tar di Pescara che ha accolto le nostre rimostranze con la sentenza 36/23 che dice che vanno ripristinati tutti i livelli retributivi e tutti i meccanismi di maggiorazione antecedenti al passaggio.
E qui una nuova beffa per alcuni di noi ed in particolare il sottoscritto che prima del 1 gennaio 2017 erano passati, a seguito di concorso, dal ruolo agenti e assistenti a quello dei sovraintendenti ma visto che le suddette indennità sono molto più basse per i vice brigadieri/sovraintendenti che per il precedente ruolo degli appuntati/assistenti +17 o addirittura +25, sempre prima del 1 gennaio 2017 ci venivano corrisposte le indennità più favorevoli dei ruoli precedenti sempre per il principio della non riduzione delle corresponsioni economiche e in particolar ragione se a seguito di avanzamento di grado, ma al momento di ricalcolare le indennità senza la c.d. "maggiorazione" e del relativo assegno A.P. invece ci hanno attribuito le indennità da Vice brigadiere +10 e tutta la differenza con quello che percepivamo prima con l'assegno A.P e questo ha comportato prima un più lungo periodo di riassorbimento con altri danni economici ma, beffa delle beffe, al momento di ottemperare alla sentenza del TAR il calcolo risulta addirittura essere negativo in quanto anche la rivalutazione e conseguente maggiorazione è calcolata sempre sulle competenze relative a brigadieri piuttosto che a quelle degli appuntati scelti + 17 o +25.
Inoltre per me che dal 2022 sono in trascinamento e a causa della perdita dei requisiti fisici questa sentenza praticamente non ha avuto effetti mentre anche questa spettanza dovrebbe essere ricalcolata sulla base della corretta indennità rivalutata e maggiorata che mi sarebbe spettata al momento della perdita dei requisiti..
Consigli su come agire??