Art. 54 - Applicazione.
Inviato: gio apr 18, 2024 6:29 pm
SALVE, SONO ANTONELLA, SOS. COMM. TEC. DELLA POLIZIA DI STATO E VORREI CHE QUALCUNO MI FORNISCA CHIARIMENTI SULL' APPLICAZIONE DELL'ART. 54.
CHIARISCO PIU' NEL DETTAGLIO:
MIO MARITO EX SOV.TE DELLA P. DI S. , IN QUIESCENZA DAL 2014 HA CHIESTO LA RIDETERMINAZIONE DELLA PROPRIA PENSIONE INVOCANDO DETTO ARTICOLO.
DAPPRIMA L' INPS DI BARI GLI HA RISPOSTO TESTUALMENTE:
"Gentile pensionato, come da circolare 44 del 23/03/2022, l'istituto procederà, non appena saranno aggiornate le procedure inf.che, al riesame d'ufficio dei trattamenti pensionistici del personale in esame, applicando, per la rideterminazione della quota retributiva, l'aliquota di rendimento del 2,44% per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati al 31.12.1995.Per mere ragioni di opportunità si invita a presentare istanza tramite i mezzi istituzionali preposti. Cordiali saluti".
Successivamente, su ns. sollecito, si è così espresso:
"NON puo' essere attribuita e applicata al trattamento pensionistico l'aliquota di rendimento del 2,44% in presenza di sentenza di rigetto nr. 497/2021 con la quale la Corte dei Conti Puglia nega la concessione di tale aliquota di rendimento e rigetta il ricorso".
Aggiungo di aver girato tutto quanto ad un centro CAAF./Patronato locale, senza aver ad oggi ricevuto alcuna risposta.
Ma il diritto, non dovrebbe essere riconosciuto in base all' art. 1 commi 101 e 102 della legge di bilancio per il triennio 2022/2024 - circolare INPS nr. 44 del 23.3.2022 a prescindere dal suddetto ricorso, invocato sulla base di precedenti normative, non riconosciute?
Grazie!
CHIARISCO PIU' NEL DETTAGLIO:
MIO MARITO EX SOV.TE DELLA P. DI S. , IN QUIESCENZA DAL 2014 HA CHIESTO LA RIDETERMINAZIONE DELLA PROPRIA PENSIONE INVOCANDO DETTO ARTICOLO.
DAPPRIMA L' INPS DI BARI GLI HA RISPOSTO TESTUALMENTE:
"Gentile pensionato, come da circolare 44 del 23/03/2022, l'istituto procederà, non appena saranno aggiornate le procedure inf.che, al riesame d'ufficio dei trattamenti pensionistici del personale in esame, applicando, per la rideterminazione della quota retributiva, l'aliquota di rendimento del 2,44% per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati al 31.12.1995.Per mere ragioni di opportunità si invita a presentare istanza tramite i mezzi istituzionali preposti. Cordiali saluti".
Successivamente, su ns. sollecito, si è così espresso:
"NON puo' essere attribuita e applicata al trattamento pensionistico l'aliquota di rendimento del 2,44% in presenza di sentenza di rigetto nr. 497/2021 con la quale la Corte dei Conti Puglia nega la concessione di tale aliquota di rendimento e rigetta il ricorso".
Aggiungo di aver girato tutto quanto ad un centro CAAF./Patronato locale, senza aver ad oggi ricevuto alcuna risposta.
Ma il diritto, non dovrebbe essere riconosciuto in base all' art. 1 commi 101 e 102 della legge di bilancio per il triennio 2022/2024 - circolare INPS nr. 44 del 23.3.2022 a prescindere dal suddetto ricorso, invocato sulla base di precedenti normative, non riconosciute?
Grazie!