D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 449.
Determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria
Art. 4. Deplorazione.
1. La deplorazione è una dichiarazione scritta di formale riprovazione, con la quale vengono punite le seguenti infrazioni:
a) la recidiva entro sei mesi delle infrazioni già punite con la pena pecuniaria;
b) il dare prove manifeste di negligenza nel comando o nel mantenere la disciplina;
c) il frequentare luoghi, persone o compagnie sconvenienti con evidente offesa alla dignità delle funzioni;
d) il contrarre debiti con i dipendenti;
e) l'alterco con i colleghi o con altri operatori penitenziari in presenza dei detenuti;
f) il fare eseguire ai detenuti lavori senza autorizzazione;
g) l'introdursi nelle sezioni ove sono ristretti detenuti di sesso diverso, senza autorizzazione;
h) gli atti diretti ad impedire o limitare l'esercizio dei diritti politici o sindacali o del mandato di difensore o di componente di un organo collegiale previsto dalle norme del Corpo di polizia penitenziaria;
i) la negligenza nel governo o nella cura delle condizioni di vita o di benessere del personale o nel controllo sul comportamento disciplinare dei dipendenti;
l) la negligenza o l'imprudenza o la inosservanza delle disposizioni sull'impiego del personale e dei mezzi o nell'uso, nella custodia o nella conservazione di armi, mezzi, materiali, infrastrutture, carteggio e documenti;
m) l'addormentarsi in servizio;
n) le indebite osservazioni in servizio, il censurare l'operato dei superiori, il seminare malcontento fra i colleghi;
o) la tolleranza di abusi commessi dai dipendenti.
2. Essa comporta il ritardo di un anno nell'aumento periodico dello stipendio o nella attribuzione della classe di stipendio superiore, a decorrere dal giorno in cui verrebbe a maturare il primo beneficio successivo alla data nella quale la mancanza è stata rilevata.
3. La deplorazione può essere inflitta anche in aggiunta alla pena pecuniaria, in relazione alla gravità della mancanza.
4. La deplorazione è inflitta dal Provveditore regionale, previo giudizio del consiglio regionale di disciplina.
4 bis. Agli appartenenti alla carriera dei funzionari la deplorazione è inflitta dal Capo del dipartimento, previo giudizio del Consiglio centrale di disciplina nella composizione di cui all'articolo 13, comma 1 [2].
qui una circolare ;
https://www.giustizia.it/giustizia/it/m ... age=mg_1_8