Esonero dal servizio quinquennio D.L. 112/2008
Inviato: gio giu 30, 2011 9:42 pm
Per opportuna notizia
Chissà quanti colleghi si erano illusi, ma il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri ha espresso il proprio parere contrario, evidenziando infatti l'esistenza di una carenza organica di oltre 6.000 unità complessive nei vari ruoli.
Numero 02506/2011 e data 22/06/2011
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 11 maggio 2011
NUMERO AFFARE 04736/2010
OGGETTO:
Ministero della Difesa Direzione Generale Personale Militare.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal sig. OMISSIS per l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento n. M D GMIL OMISSIS del 28 dicembre 2009, con il quale il Ministero della difesa, direzione generale per il personale militare, II Reparto, ha respinto l'istanza di esonero dal servizio presentata dal ricorrente in data 25 febbraio 2009, e del parere contrario espresso dal comando generale dell'arma dei carabinieri prot. n. OMISSIS del 30 ottobre 2009.
LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n. M_D GMIL OMISSIS del 13 settembre 2010, con la quale il ministero della difesa ha inviato al Consiglio di Stato il ricorso di cui all’oggetto e chiesto il prescritto parere;
esaminati gli atti ed udito il relatore-estensore, cons. Nicolò Pollari;
Premesso
Il Maresciallo aiutante s. U.P.S. OMISSIS, in data 25 febbraio 2009, ha proposto istanza di esonero dal servizio, ai sensi dell'art. 72, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale prevede la possibilità di chiedere l’esonero dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianità massima contributiva di 40 anni.
Con nota del 24 novembre 2009 il Ministero della difesa, direzione generale per il personale militare, nel prendere atto del parere negativo espresso dal comando generale dell'arma dei carabinieri, ha comunicato al sottufficiale, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, che l'istanza sarebbe stata respinta. Il ricorrente, con successivo atto del 7 dicembre 2009 ha prodotto le proprie osservazioni, mentre l'amministrazione con il provvedimento n. M D GMIL OMISSIS del 28 dicembre 2009, ha confermato che la domanda di esonero dovesse intendersi respinta, stante quanto previsto dall'art. 72, comma 2, del citato decreto legge n. 112/2008.
Il ricorrente ha proposto l'odierno ricorso straordinario avverso tale provvedimento e il presupposto parere negativo, deducendo i seguenti motivi di diritto:
- violazione dell'art. 3 della Legge 241/1990, violazione dell'art. 10 bis della Legge 241/1990 e dell'art. 72, del d.l. 112/2008, eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di motivazione e travisamento dei fatti.
Il ricorrente ritiene che i provvedimenti impugnati non rechino i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste a fondamento della determinazione dell'amministrazione. Il provvedimento della direzione generale per il personale militare, infatti, si limita a richiamare il parere contrario all'accoglimento dell'istanza, emesso dalla Comando generale dell'Arma dei Carabinieri “in ragione di prioritarie esigenze di organico e di servizio”.
In merito, il ricorrente precisa che il reparto ove lo stesso presta servizio sia tuttora in sovraorganico e che insussistenti sarebbero le esigenze di servizio in considerazione del contesto territoriale dove opera.
Sarebbe stato, inoltre, ignorato l'apporto istruttorio fornito dall'interessato, in quanto l'amministrazione ha ritenuto di non prendere in considerazione le osservazioni dallo stesso prodotto.
- eccesso di potere, illogicità, contraddittorietà, sviamento di potere, ingiustizia manifesta e ulteriore travisamento dei fatti.
La ratio dell'articolo 72 del d.l. 112/2008 sarebbe quella di incentivare il cosiddetto "svecchiamento", permettendo di anticipare la cessazione dal servizio attivo del personale. La scelta operata dall'amministrazione appare, secondo il ricorrente, illogica se si considera che a livello nazionale sarebbero state presentate solamente 22 istanze, alle quali sono seguiti sistematici dinieghi contenenti motivazioni dello stesso tenore.
Nella sua relazione il Ministero ha opposto la infondatezza delle tesi difensive del ricorrente, sostenendo la correttezza del provvedimento ministeriale impugnato alla stregua delle motivazioni contenute nel parere del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, vincolante ai fini dell'esito della domanda. Tale provvedimento risulta, infatti, correttamente motivato per relationem.
Il ministero precisa che l'accoglimento della domanda non è affatto automatico ma richiede una valutazione da parte dell'amministrazione che potrà o meno accogliere la richiesta esclusivamente sulla base delle proprie esigenze funzionali ed organizzative. Nel caso specifico, il Comando generale dell’Arma dei carabinieri ha espresso parere contrario in ragione di prioritarie esigenze di organico e di servizio, avendo evidenziato una carenza organica di oltre 6.000 unità complessive nei vari ruoli.
Considerato
Il ricorso è infondato.
Con il decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modifiche in legge n. 133 del 2008, nell'ambito delle misure intese alla stabilizzazione della finanza pubblica ed in relazione al disegno di riorganizzazione e di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni nonché di progressiva riduzione del numero dei dipendenti pubblici, é stato introdotto il nuovo istituto dell'esonero dal servizio. Le norme rilevanti sono contenute nell'art. 72 del decreto.
In particolare, il comma 1 prevede che “per gli anni 2009, 2010 e 2011 il personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti pubblici non economici, le Università, le Istituzioni ed Enti di ricerca nonché gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianità massima contributiva di 40 anni”.
Come chiarito dalla circolare del Ministero della funzione pubblica del 20 ottobre 2008 n. 10, l'accoglimento della domanda non è automatico ma richiede una valutazione da parte dell'amministrazione che potrà o meno accogliere la richiesta sulla base delle proprie esigenze funzionali ed organizzative. L’amministrazione, infatti, anche alla luce del secondo comma del citato articolo, non può prescindere da una valutazione e programmazione complessiva dei fabbisogni di personale che deve essere operata in ragione delle proprie esigenze organizzative ed organiche.
Si tratta, in altri termini, di un istituto a fronte del quale la normativa in commento ha demandato all'amministrazione la scelta sull'opportunità di accogliere le richieste, riconoscendole un'ampissima discrezionalità in funzione delle proprie inderogabili esigenze di servizio ed organiche.
Ed è proprio in ragione di tali premesse che il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri ha espresso il proprio parere contrario, evidenziando infatti l'esistenza di una carenza organica di oltre 6.000 unità complessive nei vari ruoli. Non può in tale ambito, il ricorrente opporre l'asserita deficienza organica del reparto ove presta servizio in quanto l'amministrazione è chiamata a valutare siffatte richieste alla luce dei più generali "processi di riorganizzazione della rete centrale e periferica" (l'art. 72, comma 2, del citato decreto legge n. 112/2008).
Infondata è anche la cesura relativa alla presunta illegittimità del provvedimento impugnato per difetto di motivazione.
In merito si osserva che il provvedimento impugnato reca la motivazione necessaria ed adeguata per relationem, dal momento che espressamente in esso vengono richiamati il parere del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri e le comunicazioni fornite all’istante ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/90, nelle quali sono ampiamente esposte le ragioni che impediscono l’accoglimento della domanda di esonero.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso sia respinto, con assorbimento dell’istanza di sospensione.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicolo' Pollari Alessandro Pajno
IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà
Chissà quanti colleghi si erano illusi, ma il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri ha espresso il proprio parere contrario, evidenziando infatti l'esistenza di una carenza organica di oltre 6.000 unità complessive nei vari ruoli.
Numero 02506/2011 e data 22/06/2011
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 11 maggio 2011
NUMERO AFFARE 04736/2010
OGGETTO:
Ministero della Difesa Direzione Generale Personale Militare.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal sig. OMISSIS per l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento n. M D GMIL OMISSIS del 28 dicembre 2009, con il quale il Ministero della difesa, direzione generale per il personale militare, II Reparto, ha respinto l'istanza di esonero dal servizio presentata dal ricorrente in data 25 febbraio 2009, e del parere contrario espresso dal comando generale dell'arma dei carabinieri prot. n. OMISSIS del 30 ottobre 2009.
LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n. M_D GMIL OMISSIS del 13 settembre 2010, con la quale il ministero della difesa ha inviato al Consiglio di Stato il ricorso di cui all’oggetto e chiesto il prescritto parere;
esaminati gli atti ed udito il relatore-estensore, cons. Nicolò Pollari;
Premesso
Il Maresciallo aiutante s. U.P.S. OMISSIS, in data 25 febbraio 2009, ha proposto istanza di esonero dal servizio, ai sensi dell'art. 72, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale prevede la possibilità di chiedere l’esonero dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianità massima contributiva di 40 anni.
Con nota del 24 novembre 2009 il Ministero della difesa, direzione generale per il personale militare, nel prendere atto del parere negativo espresso dal comando generale dell'arma dei carabinieri, ha comunicato al sottufficiale, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, che l'istanza sarebbe stata respinta. Il ricorrente, con successivo atto del 7 dicembre 2009 ha prodotto le proprie osservazioni, mentre l'amministrazione con il provvedimento n. M D GMIL OMISSIS del 28 dicembre 2009, ha confermato che la domanda di esonero dovesse intendersi respinta, stante quanto previsto dall'art. 72, comma 2, del citato decreto legge n. 112/2008.
Il ricorrente ha proposto l'odierno ricorso straordinario avverso tale provvedimento e il presupposto parere negativo, deducendo i seguenti motivi di diritto:
- violazione dell'art. 3 della Legge 241/1990, violazione dell'art. 10 bis della Legge 241/1990 e dell'art. 72, del d.l. 112/2008, eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di motivazione e travisamento dei fatti.
Il ricorrente ritiene che i provvedimenti impugnati non rechino i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste a fondamento della determinazione dell'amministrazione. Il provvedimento della direzione generale per il personale militare, infatti, si limita a richiamare il parere contrario all'accoglimento dell'istanza, emesso dalla Comando generale dell'Arma dei Carabinieri “in ragione di prioritarie esigenze di organico e di servizio”.
In merito, il ricorrente precisa che il reparto ove lo stesso presta servizio sia tuttora in sovraorganico e che insussistenti sarebbero le esigenze di servizio in considerazione del contesto territoriale dove opera.
Sarebbe stato, inoltre, ignorato l'apporto istruttorio fornito dall'interessato, in quanto l'amministrazione ha ritenuto di non prendere in considerazione le osservazioni dallo stesso prodotto.
- eccesso di potere, illogicità, contraddittorietà, sviamento di potere, ingiustizia manifesta e ulteriore travisamento dei fatti.
La ratio dell'articolo 72 del d.l. 112/2008 sarebbe quella di incentivare il cosiddetto "svecchiamento", permettendo di anticipare la cessazione dal servizio attivo del personale. La scelta operata dall'amministrazione appare, secondo il ricorrente, illogica se si considera che a livello nazionale sarebbero state presentate solamente 22 istanze, alle quali sono seguiti sistematici dinieghi contenenti motivazioni dello stesso tenore.
Nella sua relazione il Ministero ha opposto la infondatezza delle tesi difensive del ricorrente, sostenendo la correttezza del provvedimento ministeriale impugnato alla stregua delle motivazioni contenute nel parere del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, vincolante ai fini dell'esito della domanda. Tale provvedimento risulta, infatti, correttamente motivato per relationem.
Il ministero precisa che l'accoglimento della domanda non è affatto automatico ma richiede una valutazione da parte dell'amministrazione che potrà o meno accogliere la richiesta esclusivamente sulla base delle proprie esigenze funzionali ed organizzative. Nel caso specifico, il Comando generale dell’Arma dei carabinieri ha espresso parere contrario in ragione di prioritarie esigenze di organico e di servizio, avendo evidenziato una carenza organica di oltre 6.000 unità complessive nei vari ruoli.
Considerato
Il ricorso è infondato.
Con il decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modifiche in legge n. 133 del 2008, nell'ambito delle misure intese alla stabilizzazione della finanza pubblica ed in relazione al disegno di riorganizzazione e di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni nonché di progressiva riduzione del numero dei dipendenti pubblici, é stato introdotto il nuovo istituto dell'esonero dal servizio. Le norme rilevanti sono contenute nell'art. 72 del decreto.
In particolare, il comma 1 prevede che “per gli anni 2009, 2010 e 2011 il personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti pubblici non economici, le Università, le Istituzioni ed Enti di ricerca nonché gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianità massima contributiva di 40 anni”.
Come chiarito dalla circolare del Ministero della funzione pubblica del 20 ottobre 2008 n. 10, l'accoglimento della domanda non è automatico ma richiede una valutazione da parte dell'amministrazione che potrà o meno accogliere la richiesta sulla base delle proprie esigenze funzionali ed organizzative. L’amministrazione, infatti, anche alla luce del secondo comma del citato articolo, non può prescindere da una valutazione e programmazione complessiva dei fabbisogni di personale che deve essere operata in ragione delle proprie esigenze organizzative ed organiche.
Si tratta, in altri termini, di un istituto a fronte del quale la normativa in commento ha demandato all'amministrazione la scelta sull'opportunità di accogliere le richieste, riconoscendole un'ampissima discrezionalità in funzione delle proprie inderogabili esigenze di servizio ed organiche.
Ed è proprio in ragione di tali premesse che il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri ha espresso il proprio parere contrario, evidenziando infatti l'esistenza di una carenza organica di oltre 6.000 unità complessive nei vari ruoli. Non può in tale ambito, il ricorrente opporre l'asserita deficienza organica del reparto ove presta servizio in quanto l'amministrazione è chiamata a valutare siffatte richieste alla luce dei più generali "processi di riorganizzazione della rete centrale e periferica" (l'art. 72, comma 2, del citato decreto legge n. 112/2008).
Infondata è anche la cesura relativa alla presunta illegittimità del provvedimento impugnato per difetto di motivazione.
In merito si osserva che il provvedimento impugnato reca la motivazione necessaria ed adeguata per relationem, dal momento che espressamente in esso vengono richiamati il parere del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri e le comunicazioni fornite all’istante ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/90, nelle quali sono ampiamente esposte le ragioni che impediscono l’accoglimento della domanda di esonero.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso sia respinto, con assorbimento dell’istanza di sospensione.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicolo' Pollari Alessandro Pajno
IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà