Scusa sintozz, vista la difficoltà di avere informazioni certificative, ritengo sbagliato alimentare dubbi sulla maturazione del diritto al pensionamento, se ci rifletti capisci anche tu che non sarebbe possibile posticipare ad un avente diritto la corresponsione della pensione con 24 mesi di ritardo.
Ti consiglio di leggere la seguente normativa (copiata dal sito di un sindacato del comparto sicurezza) che riporto qui di seguito che ad oggi, salvo manovre fatte nelle ultime 24 ore, è ancora in vigore:
IN PENSIONE QUANDO ?
I nuovi requisiti per maturare il diritto a pensione
Dal 1° gennaio 2011 per maturare il diritto a pensione di anzianità è in vigore il così detto “sistema delle quote” (introdotto nel luglio 2009), che prevede una somma tra età anagrafica minima richiesta e gli anni di anzianità retributiva.
Si matura il diritto a pensione a prescindere dall’età se si raggiungono i 40anni di contributi. Raggiunto il requisito per la pensione di anzianità o vecchiaia nel 2011, vi sono le così dette “finestre mobili” (decorrenza effettiva della pensione), che prevedono 12 mesi successivi alla maturazione dei requisiti per i
lavoratori dipendenti mentre, per i lavoratori autonomi, il diritto concreto a ricevere la pensione è di 18 mesi successivi alla maturazione dei requisiti.
Le finestre si applicano anche per quei lavoratori che hanno maturato i 40anni di contributi.
I requisiti per la pensione di anzianità sono i seguenti: LAVORATORI DIPENDENTI
dall’1/1/2011 al 31/12/2012: 60 anni di età ed almeno 36 anni di contributi (quota 96)
dall’1/1/2013: 61 anni di età e almeno 36 anni di contributi (quota 97) LAVORATORI AUTONOMI
dall’1/1/2011 al 31/12/2012: 61 anni di età e almeno 36 anni di contributi (quota 97)
dall’1/1/2013: 62 anni di età e almeno 36 anni di contributi (quota 98) All’età di cui sopra va aggiunto il periodo di 12 o 18 mesi relativo alle “finestre
mobili”, come spiegato in premessa.
NOTA BENE, QUESTO TI FA CAPIRE CHE QUELLO CHE AFFERMI E' INVEROSIMILE:
Sono esclusi dalla riforma i dipendenti in mobilità e chi al 31 dicembre 2010 aveva già maturato i requisiti richiesti.
Nel periodo che intercorre tra la maturazione dei requisiti della pensione e l’effettivo percepimento della stessa ci si può dimettere o continuare a lavorare. Ovviamente se ci si dimette, nel periodo di attesa, non si gode né di pensione né di stipendio.
Con la nuova normativa, in sostanza, ti dicono se te ne vuoi andare e non fare quest'anno di lavoro è un tuo diritto....
Ma percepirai la pensione solamente dal 13 mese. Dimmi tu se non è un'ingiustizia questa!!!!
Per finire, noi che maturiamo il requisito quest'anno probabilmente saremo gli ultimi beneficiari della vecchia normativa, 12 mesi regalati a parte.....
Per il futuro di tutti gli altri poveri colleghi di tutto il Comparto, considerato quello che viene preannunciato dal ministro delle finanze, prevedo un eclissi totale
di sole..... Andiamo ad accendere un cero votivo.
Un abbraccio solidale a tutti.
