INDENNITA' di vigilanza materia edilizia o urbanist.
Inviato: dom giu 26, 2011 10:35 pm
Per opportuna notizia.
Sapevate di questa indennità ex art. 34 lett. del D.P.R. 268/87, integrata dal D.P.R. 333/90. ? Io no.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
N. 00476/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00690/1994 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 690 del 1994, proposto da:
(alcuni dipendenti), rappresentati e difesi dall'avv. OMISSIS;
contro
Comune di OMISSIS, n.c.
per l'annullamento
della deliberazione di Giunta Comunale n. 417 del 2.3.1994 avente ad oggetto la revoca di provvedimenti di attribuzione dell’indennità di vigilanza al personale tecnico e recupero delle somme corrisposte dall’1.10.1990 al 28.2.1994.
-di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente e comunque per l’accertamento e la dichiarazione del diritto dei ricorrenti a percepire l’indennità di vigilanza ex art. 34 lett. del D.P.R. 268/87, integrata dal D.P.R. 333/90.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2011 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrenti, tecnici comunali dipendenti del Comune di omissis, con delibera di Giunta Comunale 417 del 2.3.1994 n. 1582 del 28.6.1990 hanno ottenuto, a partire dal 1.10.1990, il riconoscimento da parte dell'amministrazione comunale dell'indennità prevista dall'art. 34 del d.p.r. n. 268/87.
Anche sulla base dell’annullamento, da parte dell’organo di controllo, di una delibera a favore di altri dipendenti, con il provvedimento impugnato veniva adottata l’impugnata deliberazione di revoca dell’indennità, con recupero delle somme già corrisposte.
Con ricorso depositato il 18.5.1994 impugnano il provvedimento in epigrafe, deducendo i seguenti motivi.
a)Violazione art. 7 legge 7.8.1990 n. 241, eccesso di potere.
Sarebbe mancata la comunicazione di avvio del procedimento.
b) Eccesso di potere per difetto di motivazione.
Il provvedimento di autotutela avrebbe dovuto motivare adeguatamente e valutare l’affidamento dei ricorrenti.
c) Violazione di legge per errata interpretazione dell'art. 34 del d.p.r. n. 268/87 e art. 45 c. 8 DPR 333/90. Eccesso di potere.
Si sostiene che la qualificazione del personale comunale che svolge funzioni di polizia municipale non sia limitata a quanto previsto dall’art. 45 c. 2 e 8 del DPR 333/90. Neppure, secondo i ricorrenti, l'indennità in parola può ritenersi limitata alla polizia municipale dato che, dal tenore letterale e logico della norma, appare chiaro che la stessa spetta a chiunque svolga attività di vigilanza e sia chiamato a tanto dalla legge o dai regolamenti. Fra i soggetti aventi tali requisiti rientrerebbero i tecnici comunali, in particolari quelli con potere di vigilanza in materia urbanistica ed edilizia.
Il Comune di OMISSIS non si è costituito..
Alla pubblica udienza del 26.5.2011 il ricorso è stato ritenuto per la decisione
1 Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
1.1 Con riguardo alla terza censura, il Collegio condivide le argomentazioni alla base del provvedimento impugnato.
1.2 Infatti, la giurisprudenza amministrativa (Tar Calabria Catanzaro,24.5.200 n. 600, Tar Liguria 14.9.2001 n. 626, Tar Basilicata 16.12.2008 n.953 e 13.6.2002 n. 471) ha stabilito che l'indennità di vigilanza prevista dall'art. 34 comma 1 lettera a) del d.p.r. n. 268/87 non spetta ai tecnici comunali che esplicano attività di vigilanza in materia edilizia o urbanistica, poiché la detta indennità non costituisce un emolumento accessorio allo stipendio dei dipendenti degli enti locali, ma il trattamento riservato solo a formali qualifiche funzionali di inquadramento, aventi ad oggetto la specifica prestazione lavorativa; ne consegue che essa, pertanto, spetta solo al personale compreso nell'area di vigilanza, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 10, l. 7.3.1986 n. 65 e quindi al personale che presta servizio di polizia municipale nel corpo dei vigili urbani.
1.3 Da ciò discende che figure tipiche di tale area sono solo gli appartenenti al corpo dei vigili urbani e al personale ispettivo, ma non certamente i tecnici comunali addetti all’edilizia e all’urbanistica, i quali rientrano nella diversa area tecnica e tecnico progettuale, essendo connotato fondamentale e caratterizzante di dette figure lo svolgimento di mansioni di carattere tecnico.
1.4 Neppure potrebbero assumere rilevanza eventuali mansioni svolte di fatto dai dipendenti, atteso che l'individuazione dei destinatari dell'indennità di vigilanza è definita dalla norma citata in modo chiaro e univoco (appartenenti all'area di vigilanza e della polizia urbana), con la conseguenza che si deve escludere che si tratti di un emolumento accessorio o che abbiano rilevanza le funzioni di fatto svolte (c.f.r. la giurisprudenza citata.).
2 Con riguardo alle dedotte censure relative alla mancata comunicazione di avvio del procedimento e al difetto di motivazione, anche esse sono infondate. Infatti:
a) La natura vincolata dell'atto di recupero di somme erroneamente corrisposte dall'Amministrazione esclude che la mancata comunicazione di avvio del procedimento integri un motivo di illegittimità (CdS sez. VI, 17.6.2009 n. 3950).
b) La ripetizione di somme erogate in eccedenza si configura come atto dovuto alla luce dell'art. 2033 c.c., salvo il limite della prescrizione e della rateazione (qui pacificamente rispettato), onde non incidere per condizioni di onerosità sulle esigenze di vita del dipendente interessato, e non richiede una puntale motivazione sulle ragioni di interesse pubblico del recupero (Cds sez. VI, 24.11.2010 n. 8215).
2 Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
2.1 Nulla per le spese, stante la mancata costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Passanisi, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere
Giovanni Ruiu, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/06/2011
Sapevate di questa indennità ex art. 34 lett. del D.P.R. 268/87, integrata dal D.P.R. 333/90. ? Io no.
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N. 00476/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00690/1994 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 690 del 1994, proposto da:
(alcuni dipendenti), rappresentati e difesi dall'avv. OMISSIS;
contro
Comune di OMISSIS, n.c.
per l'annullamento
della deliberazione di Giunta Comunale n. 417 del 2.3.1994 avente ad oggetto la revoca di provvedimenti di attribuzione dell’indennità di vigilanza al personale tecnico e recupero delle somme corrisposte dall’1.10.1990 al 28.2.1994.
-di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente e comunque per l’accertamento e la dichiarazione del diritto dei ricorrenti a percepire l’indennità di vigilanza ex art. 34 lett. del D.P.R. 268/87, integrata dal D.P.R. 333/90.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2011 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrenti, tecnici comunali dipendenti del Comune di omissis, con delibera di Giunta Comunale 417 del 2.3.1994 n. 1582 del 28.6.1990 hanno ottenuto, a partire dal 1.10.1990, il riconoscimento da parte dell'amministrazione comunale dell'indennità prevista dall'art. 34 del d.p.r. n. 268/87.
Anche sulla base dell’annullamento, da parte dell’organo di controllo, di una delibera a favore di altri dipendenti, con il provvedimento impugnato veniva adottata l’impugnata deliberazione di revoca dell’indennità, con recupero delle somme già corrisposte.
Con ricorso depositato il 18.5.1994 impugnano il provvedimento in epigrafe, deducendo i seguenti motivi.
a)Violazione art. 7 legge 7.8.1990 n. 241, eccesso di potere.
Sarebbe mancata la comunicazione di avvio del procedimento.
b) Eccesso di potere per difetto di motivazione.
Il provvedimento di autotutela avrebbe dovuto motivare adeguatamente e valutare l’affidamento dei ricorrenti.
c) Violazione di legge per errata interpretazione dell'art. 34 del d.p.r. n. 268/87 e art. 45 c. 8 DPR 333/90. Eccesso di potere.
Si sostiene che la qualificazione del personale comunale che svolge funzioni di polizia municipale non sia limitata a quanto previsto dall’art. 45 c. 2 e 8 del DPR 333/90. Neppure, secondo i ricorrenti, l'indennità in parola può ritenersi limitata alla polizia municipale dato che, dal tenore letterale e logico della norma, appare chiaro che la stessa spetta a chiunque svolga attività di vigilanza e sia chiamato a tanto dalla legge o dai regolamenti. Fra i soggetti aventi tali requisiti rientrerebbero i tecnici comunali, in particolari quelli con potere di vigilanza in materia urbanistica ed edilizia.
Il Comune di OMISSIS non si è costituito..
Alla pubblica udienza del 26.5.2011 il ricorso è stato ritenuto per la decisione
1 Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
1.1 Con riguardo alla terza censura, il Collegio condivide le argomentazioni alla base del provvedimento impugnato.
1.2 Infatti, la giurisprudenza amministrativa (Tar Calabria Catanzaro,24.5.200 n. 600, Tar Liguria 14.9.2001 n. 626, Tar Basilicata 16.12.2008 n.953 e 13.6.2002 n. 471) ha stabilito che l'indennità di vigilanza prevista dall'art. 34 comma 1 lettera a) del d.p.r. n. 268/87 non spetta ai tecnici comunali che esplicano attività di vigilanza in materia edilizia o urbanistica, poiché la detta indennità non costituisce un emolumento accessorio allo stipendio dei dipendenti degli enti locali, ma il trattamento riservato solo a formali qualifiche funzionali di inquadramento, aventi ad oggetto la specifica prestazione lavorativa; ne consegue che essa, pertanto, spetta solo al personale compreso nell'area di vigilanza, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 10, l. 7.3.1986 n. 65 e quindi al personale che presta servizio di polizia municipale nel corpo dei vigili urbani.
1.3 Da ciò discende che figure tipiche di tale area sono solo gli appartenenti al corpo dei vigili urbani e al personale ispettivo, ma non certamente i tecnici comunali addetti all’edilizia e all’urbanistica, i quali rientrano nella diversa area tecnica e tecnico progettuale, essendo connotato fondamentale e caratterizzante di dette figure lo svolgimento di mansioni di carattere tecnico.
1.4 Neppure potrebbero assumere rilevanza eventuali mansioni svolte di fatto dai dipendenti, atteso che l'individuazione dei destinatari dell'indennità di vigilanza è definita dalla norma citata in modo chiaro e univoco (appartenenti all'area di vigilanza e della polizia urbana), con la conseguenza che si deve escludere che si tratti di un emolumento accessorio o che abbiano rilevanza le funzioni di fatto svolte (c.f.r. la giurisprudenza citata.).
2 Con riguardo alle dedotte censure relative alla mancata comunicazione di avvio del procedimento e al difetto di motivazione, anche esse sono infondate. Infatti:
a) La natura vincolata dell'atto di recupero di somme erroneamente corrisposte dall'Amministrazione esclude che la mancata comunicazione di avvio del procedimento integri un motivo di illegittimità (CdS sez. VI, 17.6.2009 n. 3950).
b) La ripetizione di somme erogate in eccedenza si configura come atto dovuto alla luce dell'art. 2033 c.c., salvo il limite della prescrizione e della rateazione (qui pacificamente rispettato), onde non incidere per condizioni di onerosità sulle esigenze di vita del dipendente interessato, e non richiede una puntale motivazione sulle ragioni di interesse pubblico del recupero (Cds sez. VI, 24.11.2010 n. 8215).
2 Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
2.1 Nulla per le spese, stante la mancata costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Passanisi, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere
Giovanni Ruiu, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/06/2011