Rinuncia transito impiego civile.
Inviato: dom giu 26, 2011 10:10 pm
Egr. Avv. Carta,
con la pubblicazione della circolare della Drezione del Personale Civile della Difesa nr. 43267/B1 del 21 giugno u,s., sono apparse alcune precisazioni relative al transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa per gli appartenenti alle Forze Armate.
Non mi appare chiaro un passaggio, in caso di rinincia dopo aver prodotto domanda di transito entro i 30 giorni dalla riforma, in base al D.M. del 18 aprile 2002, tale domanda "...può essere revocata prima del perfezionamento della procedura di tansito". Cosa si intende, nella fattispecie, "prima del perfezionamento"? Il momento in cui si riceve la raccomandata con la quale si è invitati alla firma del contratto da civile e contestualmnte a prendere servizio nella sede assegnata, oppure l'eventuale rinuncia deve avvenire prima di questo passaggio? In parole povere si può rinunciare fino al momento al giorno di convocazione per la sottoscrizione del contratto da civile?
Nella nuova circolare si parla anche di mancata presentazione che equivarrebbe a rinuncia al transito, nel qual caso intendendosi il rapporto di lavoro non costituito; non viene tantomeno ben specificato cosa accada in caso di rinuncia, ovvero se avendo maturato gli anni necessari alla pensione si venga posti in congedo assoluto dalla data della rinuncia o dalla data di inidoneità al servizio militare incondizionato, dovendo magari restituire le somme percepite durante l'aspettativa (ho letto numrosi ricorsi in materia in cui l'A.D. risulta soccombente...).
La prego di fornire qualche lume in materia.
Grazie.
con la pubblicazione della circolare della Drezione del Personale Civile della Difesa nr. 43267/B1 del 21 giugno u,s., sono apparse alcune precisazioni relative al transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa per gli appartenenti alle Forze Armate.
Non mi appare chiaro un passaggio, in caso di rinincia dopo aver prodotto domanda di transito entro i 30 giorni dalla riforma, in base al D.M. del 18 aprile 2002, tale domanda "...può essere revocata prima del perfezionamento della procedura di tansito". Cosa si intende, nella fattispecie, "prima del perfezionamento"? Il momento in cui si riceve la raccomandata con la quale si è invitati alla firma del contratto da civile e contestualmnte a prendere servizio nella sede assegnata, oppure l'eventuale rinuncia deve avvenire prima di questo passaggio? In parole povere si può rinunciare fino al momento al giorno di convocazione per la sottoscrizione del contratto da civile?
Nella nuova circolare si parla anche di mancata presentazione che equivarrebbe a rinuncia al transito, nel qual caso intendendosi il rapporto di lavoro non costituito; non viene tantomeno ben specificato cosa accada in caso di rinuncia, ovvero se avendo maturato gli anni necessari alla pensione si venga posti in congedo assoluto dalla data della rinuncia o dalla data di inidoneità al servizio militare incondizionato, dovendo magari restituire le somme percepite durante l'aspettativa (ho letto numrosi ricorsi in materia in cui l'A.D. risulta soccombente...).
La prego di fornire qualche lume in materia.
Grazie.