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Non sposati con figlio: separazione e contratto di locazione
Inviato: ven gen 19, 2024 2:55 pm
da GiulyG
Gentile Avvocato, io (madre) e il mio ex-convivente (padre) abbiamo un figlio riconosciuto da entrambi, ma non ci siamo mai sposati. Vivevamo assieme in un appartamento in affitto, con il contratto di locazione intestato al padre. Il mio nome compare sul contratto solo come abitante dell’appartamento. Ora ci siamo separati e lui è andato a vivere altrove, ma abbiamo gestito tutto fra di noi senza coinvolgere il Tribunale e ci siamo accordati tranquillamente anche sull’assegno di mantenimento, poiché nostro figlio è rimasto a vivere con me nell’appartamento. Ora le domande che abbiamo sono due: 1) il padre può spostare la sua residenza nella nuova casa, pur rimanendo intestatario del contratto? 2) Il proprietario dell’appartamento si rifiuta di inserire me come nuova intestataria: se il padre non potesse cambiare la residenza rimanendo intestatario del contratto, come potremmo procedere? Alcuni amici mi hanno detto che, essendoci un figlio minore implicato, il proprietario sarebbe tenuto ad accettare il cambio di titolarità nel contratto, pur non essendo stati noi una coppia sposata. La ringrazio per l’attenzione.
Re: Non sposati con figlio: separazione e contratto di locazione
Inviato: lun gen 22, 2024 5:50 pm
da Avv. Giovanni Giorgetti
Gentile signora, in merito alle Sue domande:
1) il Suo ex compagno può spostare la residenza presso la nuova abitazione, restando intestatario del contratto.
2) sarebbe da capire il motivo per cui il locatore non intende procedere con il subentro. In ogni caso, laddove tale diniego dovesse persistere, il contratto potrebbe rimanere intestato al Suo ex compagno. Segnalo altresì che ai sensi dell'art.6 della legge 392/1978 In caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi.
In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nel contratto di locazione succede al conduttore l'altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a quest'ultimo.
In caso di separazione consensuale o di nullità matrimoniale al conduttore succede l'altro coniuge se tra i due si sia così convenuto. . Vi è pacifica giurisprudenza, anche della Corte Costituzionale, che ha confermato l'applicazione di tale articolo anche alle coppie di conviventi, con figli minori.
Per poter opporre tale subentro al conduttore, tuttavia, sarebbe necessario un previo provvedimento del Tribunale, dove appunto risulta l'accordo dei due coniugi sul punto.
Resto a disposizione, cordiali saluti
Giovanni Giorgetti