Buongiorno mauri64,
Non mi riferivo al caso in cui:
1) Il dipendente, una volta riformato, va in pensione senza presentare alcuna domanda di transito nei ruoli civili entro il termine perentorio di 30 giorni;
Ma
2) Al dipendente in aspettativa per transito nei ruoli civili.
Per quanto concerne, invece, l’altro argomento a cui ti riferivi, non in base a quanto dico io ma bensì in base alla Legge ed anche alla più ampia, uniforme e consolidata giurisprudenza amministrativa dei Giudici del Consiglio di Stato (vedasi in allegato il file in formato pdf) che, certamente, in materia ne sanno più di me e di te, la data di decorrenza della pensione corrisponde nel caso della “rinuncia” appunto alla data di notifica della negozio giuridico abdicativo di un diritto soggettivo della “rinuncia”.
https://www.brocardi.it/dizionario/3445 ... acitamente.
Tale istituto giuridico ha effetti produttivi ex nunc non ex tunc (a ritroso).
Infatti, riporto quanto testualmente e ripetutamente asserito dai Giudici del Consiglio di Stato:
“La rinuncia effettuata dall’interessato, di conseguenza, non può qualificarsi come revoca della domanda di transito, esprimendo un autentico negozio abdicativo di un diritto soggettivo già entrato nel patrimonio del disponente e come tale produttivo di effetti ex nunc e non già ex tunc” (in tema cfr. Cons.Stato II, parere 6 novembre 2017, n. 2301; Cons. Stato, Sez IV, 4 dicembre 2007, n.6825)
“Di talché, essendosi formato al compimento del centocinquantesimo giorno dal ricevimento dell’istanza il silenzio assenso sull’istanza di transito e costituendo la rinuncia al transito nei ruoli un’abdicazione al diritto soggettivo garantito della normativa, come tale efficace ex nunc, la data di collocamento in congedo dell’appellante deve essere individuata nel giorno della sua rinuncia e sino a tale data l’interessato deve essere considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità” (Cons.Stato, Sez IV, 24 agosto 2018, n.05044)