Diniego trascrizione matricolare di attestati e diplomi
Inviato: gio giu 16, 2011 10:25 am
Per opportuna conoscenza.
Numero 02380/2011 e data 15/06/2011
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 13 aprile 2011
NUMERO AFFARE 04715/2009
OGGETTO:
Ministero della difesa.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall’appuntato scelto dei carabinieri E. R., nato a omissis e residente a omissis, per l’annullamento del diniego di trascrizione matricolare di attestati e diplomi inerenti a titoli sportivi e del diniego dell’autorizzazione a fregiarsi del brevetto di istruttore militare di difesa personale.
LA SEZIONE
Vista la relazione 19 agosto 2009 n. ……/320, con la quale il ministero della difesa, comando generale dell’arma dei carabinieri, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario sopra indicato;
visto il ricorso, proposto con atto datato 22 giugno 2009 e inviato alla presidenza della repubblica, dove è pervenuto il 26 giugno 2009;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Paolo De Ioanna.
Premesso.
Il ricorrente, appuntato scelto dell’Arma dei carabinieri, con domanda del settembre 2008 ha chiesto la trascrizione nel foglio matricolare del diploma di allenatore di pugilato francese (altrimenti detto “savate”), rilasciato da un Centro riconosciuto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, degli attestati di giudice ed arbitro regionale e degli attestati di riconoscimento dei titoli di “guanto bianco” “guanto rosso”, “guanto verde” e “guanto blu” rilasciati dal Movimento Sportivo Popolare Italia. Ha altresì chiesto l’autorizzazione a fregiarsi del brevetto di “istruttore militare di difesa personale”. Con determinazione 3 febbraio 2009 n. ……/320-2 Add. E Reg del Comando generale dell’Arma dei carabinieri le istanze sono state respinte, con la motivazione che «i titoli conseguiti non sono ritenuti di “significativo interesse” per l’Istituzione» e che «le esigenze istituzionali nel settore della difesa personale vengono soddisfatte attraverso la pianificazione di appositi corsi di specializzazione».
L’appuntato scelto R. con il ricorso straordinario in esame impugna il diniego. Premesso che il pugilato francese è disciplina ha natura prettamente militare e viene praticata da diversi Corpi di polizia europei, ed è quindi d’interesse militare, deduce l’illegittimità del diniego affermando che esso è in contrasto con le circolari 31 luglio 2008 n. 528/4-2-2007 del Comando generale e MDGMIL V SS 251066 del ministero della difesa (si tratta, com’è chiarito dalla relazione ministeriale, della circolare 13 maggio 2008 MDGMIL V SS 251066, recante “Annotazioni a matricola di attività di docenza, frequenza di corso e conseguimento di brevetti, licenze e patenti”, distribuita con lettera del 31 luglio 2008).
Si arguisce, dalle sintetiche affermazioni del ricorrente, che egli ritiene che il valore sportivo e formativo delle attestazioni presentate sia tale da configurare un obiettivo interesse per l’Arma dei carabinieri ai fini della loro annotazione nel suo foglio matricolare.
2. Il ministero ha prodotto la prevista relazione istruttoria, sostenendo la legittimità dell’operato dell’Arma.
Considerato.
1. La circolare di cui si lamenta l’errata applicazione, nel paragrafo 4 (Brevetti, patenti, licenze conseguiti a titolo privato), chiarisce che si fini del’annotazione a matricola di tali documenti “bisogna avere riguardo alla significatività e rilevanza istituzionale che il titolo ricopre per la Forza Armata”. Si tratta di una valutazione evidentemente rimessa alla discrezionalità dell’Arma, rispetto alla quale il ricorrente non fa che contrapporre la propria valutazione.
2. Lo stesso è da dire per l’ulteriore motivazione posta a base del diniego, che le esigenze istituzionali nel settore della difesa personale vengono soddisfatte attraverso la pianificazione di appositi corsi di specializzazione. Tale motivazione è coerente con le finalità formative dell’Arma, che non nega il valore dei titoli sportivi presentati, ma li reputa, rispetto a tali finalità, non significativi al punto di doverli annotare nella documentazione di servizio del militare. Si tratta, anche qui, di valutazione di merito, contro la quale non viene dedotta nessuna specifica censura di legittimità; e rispetto alla quale ogni diversa valutazione in questa sede costituirebbe indebita ingerenza nel merito dell’azione amministrativa.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paolo De Ioanna Raffaele Carboni
IL SEGRETARIO
D.ssa Tiziana Tomassini
Numero 02380/2011 e data 15/06/2011
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 13 aprile 2011
NUMERO AFFARE 04715/2009
OGGETTO:
Ministero della difesa.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall’appuntato scelto dei carabinieri E. R., nato a omissis e residente a omissis, per l’annullamento del diniego di trascrizione matricolare di attestati e diplomi inerenti a titoli sportivi e del diniego dell’autorizzazione a fregiarsi del brevetto di istruttore militare di difesa personale.
LA SEZIONE
Vista la relazione 19 agosto 2009 n. ……/320, con la quale il ministero della difesa, comando generale dell’arma dei carabinieri, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario sopra indicato;
visto il ricorso, proposto con atto datato 22 giugno 2009 e inviato alla presidenza della repubblica, dove è pervenuto il 26 giugno 2009;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Paolo De Ioanna.
Premesso.
Il ricorrente, appuntato scelto dell’Arma dei carabinieri, con domanda del settembre 2008 ha chiesto la trascrizione nel foglio matricolare del diploma di allenatore di pugilato francese (altrimenti detto “savate”), rilasciato da un Centro riconosciuto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, degli attestati di giudice ed arbitro regionale e degli attestati di riconoscimento dei titoli di “guanto bianco” “guanto rosso”, “guanto verde” e “guanto blu” rilasciati dal Movimento Sportivo Popolare Italia. Ha altresì chiesto l’autorizzazione a fregiarsi del brevetto di “istruttore militare di difesa personale”. Con determinazione 3 febbraio 2009 n. ……/320-2 Add. E Reg del Comando generale dell’Arma dei carabinieri le istanze sono state respinte, con la motivazione che «i titoli conseguiti non sono ritenuti di “significativo interesse” per l’Istituzione» e che «le esigenze istituzionali nel settore della difesa personale vengono soddisfatte attraverso la pianificazione di appositi corsi di specializzazione».
L’appuntato scelto R. con il ricorso straordinario in esame impugna il diniego. Premesso che il pugilato francese è disciplina ha natura prettamente militare e viene praticata da diversi Corpi di polizia europei, ed è quindi d’interesse militare, deduce l’illegittimità del diniego affermando che esso è in contrasto con le circolari 31 luglio 2008 n. 528/4-2-2007 del Comando generale e MDGMIL V SS 251066 del ministero della difesa (si tratta, com’è chiarito dalla relazione ministeriale, della circolare 13 maggio 2008 MDGMIL V SS 251066, recante “Annotazioni a matricola di attività di docenza, frequenza di corso e conseguimento di brevetti, licenze e patenti”, distribuita con lettera del 31 luglio 2008).
Si arguisce, dalle sintetiche affermazioni del ricorrente, che egli ritiene che il valore sportivo e formativo delle attestazioni presentate sia tale da configurare un obiettivo interesse per l’Arma dei carabinieri ai fini della loro annotazione nel suo foglio matricolare.
2. Il ministero ha prodotto la prevista relazione istruttoria, sostenendo la legittimità dell’operato dell’Arma.
Considerato.
1. La circolare di cui si lamenta l’errata applicazione, nel paragrafo 4 (Brevetti, patenti, licenze conseguiti a titolo privato), chiarisce che si fini del’annotazione a matricola di tali documenti “bisogna avere riguardo alla significatività e rilevanza istituzionale che il titolo ricopre per la Forza Armata”. Si tratta di una valutazione evidentemente rimessa alla discrezionalità dell’Arma, rispetto alla quale il ricorrente non fa che contrapporre la propria valutazione.
2. Lo stesso è da dire per l’ulteriore motivazione posta a base del diniego, che le esigenze istituzionali nel settore della difesa personale vengono soddisfatte attraverso la pianificazione di appositi corsi di specializzazione. Tale motivazione è coerente con le finalità formative dell’Arma, che non nega il valore dei titoli sportivi presentati, ma li reputa, rispetto a tali finalità, non significativi al punto di doverli annotare nella documentazione di servizio del militare. Si tratta, anche qui, di valutazione di merito, contro la quale non viene dedotta nessuna specifica censura di legittimità; e rispetto alla quale ogni diversa valutazione in questa sede costituirebbe indebita ingerenza nel merito dell’azione amministrativa.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paolo De Ioanna Raffaele Carboni
IL SEGRETARIO
D.ssa Tiziana Tomassini