Fabrizior3. ha scritto: ↑gio ago 24, 2023 2:00 pm
Buongiorno a tutti. Sono quasi in dirittura di arrivo e presto pubblicherò un post con la mia esperienza dal primo giorno di aspettativa sino alla pensione, con 22 anni di servizio.
Oggi vi disturbo poichè mi è arrivata, via raccomandata, una lettera dall'uff. amm. contabile della Questura con cui mi chiedono ENTRO E NON OLTRE il 31/10/23 11500 euro. Premesso che ho percepito lo stipendio per intero sino a questo mese (agosto 23), benchè dovrei essere al 50% dello stipendio dal 24/12/22 ( finiti i primi 12 mesi di aspettativa) sino alla data di dispensa avvenuta il 22/5/22 (ma notificata il 06 luglio).
Visto e considerato che al momento non ho ancora percepito il TFS, può la Questura dare un termine di 2 mesi per restituire una cifra cosi importante?
Le varie trattenute regionali, comunali, irpef devono essere ricalcolate?
Grazie e buona giornata.
Buonasera Fabrizio,
Come giustamente hai scritto, durante l’aspettativa per infermità il dipendente ha diritto all’interno stipendio per i primi 12 mesi di aspettativa per infermità fruita senza discontinuità ed alla metà di esso per il restante periodo fino al 18° mese di aspettativa per infermità fruita in maniera continuativa.
L’aspettativa per passaggio ad altre Amministrazioni, invece, è un istituto giuridico differente dal suddetto il quale è positivizzato nel D.P.R. 24 aprile 1982, n.339 per i dipendenti della Polizia di Stato, permane per tutto il tempo di svolgimento dell’iter previsto e consente il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità.
In verità l’Amministrazione, dal punto di vista umano, già ti è venuto incontro poiché una volta decorsi 12 mesi di aspettativa per infermità senza discontinuità e senza essere stato riformato o fatto idoneo, parzialmente idoneo etc. al servizio d’Istituto, avrebbe potuto del tutto legittimamente decurtarti gli emolumenti del 50%.
Per quanto concerne invece il pagamento del t.f.s. secondo quando indicato nel sito ufficiale dell’I.N.P.S. di cui riporto testualmente il contenuto citando la fonte per quanto di interesse:
https://www.inps.it/it/it/dettaglio-app ... porto.html
“(…) Termini di pagamento
I tempi di erogazione della prestazione differiscono a seconda della causa di cessazione del rapporto di lavoro (articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 e s.m.i.).
Il pagamento deve avvenire:
• entro 105 giorni, in caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso. Decorso tale arco temporale, se la prestazione non viene pagata, sono dovuti gli interessi al tasso legale per ogni giorno di ritardo;
• dopo 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, nell’ipotesi in cui questa sia avvenuta per raggiungimento del limite di età o a causa del termine del contratto a tempo determinato, oppure per risoluzione unilaterale del datore di lavoro a seguito del raggiungimento dei requisiti della pensione anticipata. Se la prestazione non viene corrisposta entro i successivi tre mesi, sono dovuti gli interessi al tasso legale per ogni giorno di ritardo;
• dopo 24 mesi dalla cessazione in tutti gli altri casi (dimissioni volontarie con o senza diritto a pensione, licenziamento/destituzione, ecc.). Se la prestazione non viene corrisposta entro i successivi tre mesi, sono dovuti gli interessi al tasso legale per ogni giorno di ritardo. (...)”
Secondo la giurisprudenza amministrativa uniforme e consolidata del Consiglio di Stato la data della "cessazione dal servizio" corrisponde alla data in cui viene notificata l’eventuale rinuncia e non, ad esempio, la data in cui viene successivamente notificato il Decreto Ministeriale di dispensa dal servizio.
Contestualmente alla notifica della rinuncia o poco dopo, per rendere più celere l’iter amministrativo, contabile e previdenziale, anche ai fini dell’erogazione del T.F.S., avresti potuto recarti in un patronato munito dell’estratto del Verbale di non idoneità al servizio nella Polizia di Stato e inoltrare la domanda per la “pensione di inabilità – Tipo: proficuo lavoro/mansioni”.
A questo punto, suppongo che se l’Amministrazione abbia apposto come termine ultimo la dicitura 31 ottobre p.v., lo abbia fatto proprio per venirti umanamente incontro in quanto al contempo dovrebbe, il condizionale è d’obbligo, esserti stato già erogato il T.F.S. da parte dell’Istituto Previdenziale.
Piuttosto, hai fini del computo preciso dare/avere hai notificato la domanda per il congedo ordinario eventualmente non fruito?
Hai presentato eventuale domanda al Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato – Criteri di massima per la concessione di sovvenzioni straordinarie in favore del personale della Polizia di Stato in servizio, in congedo e dei familiari nello specifico per quanto concerne il punto 7 della Circolare di cui in allegato?:
“(...)Collocamento a riposo per fisica inabilità, per limitare i disagi del periodo di assenza di reddito in attesa dell’erogazione del trattamento economico definitivo.
L’istanza dell’interessato dovrà essere corredata dalla documentazione relativa alla dispensa dal servizio.”
L’importo è di € 2.000,00.