Patrizio7676 ha scritto: ↑dom ago 06, 2023 4:05 pm
Buongiorno, sono un ex acc ps assunto nel 98. In malattia da luglio 2022 e riformato dalla cmo a giugno 2023 a cui è immediatamente seguita la dispensa e di conseguenza istanza di transito per i ruoli civili.
intanto ho ottenuto il 74%di invalidità civile e lo status di invalido l104. Art 1
Sono in Attesa della notifica dell’ aspettativa speciale e dell’invito a presentarmi presso la commissione ASL competente. Per valutare il transito.
Nel frattempo ho fatto tre ulteriori ricoveri in ospedale e due ricoveri in cliniche per patologie mentali che purtroppo stanno degenerando
Ringraziando gli utenti del potessero rispondermi anticipatamente:
- è scontato il nulla osta della commissione asl?
Il caso negativo, oltre alla pensione di cui assolutamente disconoscerei l’importo, potrei richiedere anche la pensione d’inabilitA? O altri tipi specifici di pensione
Buonasera Patrizio7676,
Attenzione alle terminologie giuridiche:
1) Innanzitutto fino ad avvenuto transito nei ruoli civili, benché in aspettativa ai sensi del D.P.R. 24 aprile 1982, n.339, sei un Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato non un ex Assistente Capo C.;
2) Non sei stato “dispensato” in quanto il Decreto di dispensa ti verrà notificato in caso di eventuale mancato transito nei ruoli civili ma bensì sei un dipendente in aspettativa cd “riformato”;
3) Nel caso in cui tu, il medico psichiatra ASL/di fiducia e/o il medico legale A.S.L. /di fiducia dovesse ritenere che la tua infermità o lesione possa verosimilmente dipendere da motivi di servizio puoi notificare formale istanza di
RICONOSCIMENTO della dipendenza da causa di servizio (D.P.R. 461/01, art.2) indicando contestualmente all’istanza “specificatamente la natura dell’infermità o lesione, i fatti di servizio che vi hanno concorso e, ove possibile, le conseguenze sull’integrità fisica, psichica o sensoriale e sull’idoneità al servizio, allegando ogni documento utile” (D.P.R. 461/01 art.2 c.1).
In tal caso, puoi notificare la suddetta istanza fino ad avvenuto transito nei ruoli civili o fino al termine di 5 anni dal momento della “cessazione dal servizio”;
4) Ovviamente nessuno conosce in anticipo il giudizio che esprimerà il Collegio Medico Legale ASL in quanto esso è strettamente correlato al tuo stato di salute in relazione al tuo profilo professionale nei ruoli civili congiuntamente ad eventuali fattori;
A riguardo è dirimente per la giurisprudenza amministrativa uniforme e consolidata nel tempo da parte di molteplici Sentenze del Consiglio di Stato e di molteplici T.A.R., l’eventuale formazione dell’istituto giuridico del cd “silenzio assenso” in caso di avvenuto decorso del termine di 150 giorni dalla data di ricevimento dell’istanza.
Inoltre, ci sono stati casi in cui i dipendenti hanno consegnato al Collegio Medico ASL anche certificati medici di aggravamento o nulla;
5) L’invalidità Pensionabile nel Pubblico Impiego può essere di 3 tipologie:
1) Inabilità Assoluta e Permanente alla Mansione Svolta (15 anni di contributi o 20 anni di contributi se iscritti alla cassa Enti Locali e Sanità - Possibilità di rioccuparsi dopo la pensione: SI, Benefici Contributivi No);
2) Inabilità Assoluta e Permanente a Proficuo Lavoro (15 anni di contributi - Possibilità di rioccuparsi dopo la pensione: SI, Benefici Contributivi No)
3) Inabilità Assoluta e Permanente a Qualsiasi Attività Lavorativa (5 anni di contributi di cui almeno 3 nell’ultimo quinquennio - Possibilità di rioccuparsi dopo la pensione No, Benefici Contributivi: SI)
https://www.pensionioggi.it/dizionario/ ... 203%2F1957).
6) E’ probabile che la C.M.O. ti abbia riconosciuto una “inabilità assoluta e permanente alla mansione svolta”;
Nel caso in cui eventualmente il Collegio Medico Legale ASL dovesse giudicarti non idoneo ai ruoli civili delle Amministrazioni dello Stato, verresti inviato nuovamente innanzi alla C.M.O. a qual punto suppongo che la C.M.O. si pronunci tra una “inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro” ed una “inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa”;
Per quanto concerne, invece, il calcolo della tua pensione sia in caso di “inabilità alla mansione svolta o a proficuo lavoro” sia in caso di “inabilità a qualsiasi attività lavorativa” ai sensi dell’art.2 comma 12 della Legge 8-8-95, n.335, il mio consiglio personale è quello di iniziare ad informarti e documentarti tu stesso in materia contabile e previdenziale facendoti fare i calcoli sia da altri colleghi che facendo degli appositi riscontri di calcoli pensionistici e del t.f.s. esterni perché di verità, mezze-verità e bugie (ad esempio: è sicuro che prendi max 1000 euro, 1100, 1200, 1300 o max 1500 euro etc.) ne è pieno il mondo;
7) In caso di presentazione di formale rinuncia al transito nei ruoli civili e contestuale avvenuta formazione ex lege del “silenzio assenso” secondo la giurisprudenza amministrativa uniforme e consolidata nel tempo da parte di molteplici Sentenze del Consiglio di Stato:
“La rinuncia effettuata dall’interessato, di conseguenza, non può qualificarsi come revoca della domanda di transito, esprimendo un autentico negozio abdicativo di un diritto soggettivo già entrato nel patrimonio del disponente e come tale produttivo di effetti ex nunc e non già ex tunc (in tema cfr. Cons. Stato, Sez. II, parere 6 novembre 2017, n. 2301; Cons. Stato, Sez. IV, 4 dicembre 2007, n. 6825)”
Infatti
“L’art. 2, comma 4, del D.M. 18 aprile 2002 stabilisce che l’amministrazione è tenuta a pronunciarsi entro centocinquanta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza di transito e che, qualora entro il predetto termine l’amministrazione non si sia pronunciata, l’istanza si intende accolta. Il successivo settimo comma, inoltre, sancisce che, in attesa delle determinazioni dell’amministrazione in ordine alla domanda, il personale è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità. Di talché, essendosi formato al compimento del centocinquantesimo giorno dal ricevimento dell’istanza (vale a dire, verosimilmente, all’inizio del mese di dicembre 2006) il silenzio assenso sull’istanza di transito e costituendo la rinuncia al transito nei ruoli un’abdicazione al diritto soggettivo garantito dalla normativa, come tale efficace ex nunc, la data di collocamento in congedo dell’appellante deve essere individuata nel giorno della sua rinuncia (24 gennaio 2007) e sino a tale data l’interessato deve essere considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità. L’appello, pertanto, è fondato e deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere accolto il ricorso di primo grado ed accertato il diritto al collocamento in congedo a decorrere dal 24 gennaio 2007 ed il diritto, sino a tale data, alla percezione del trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità.” (Cons.Stato, Sez. IV, 24 agosto 2018, n.05044)
In tal caso, non devi restituire nulla.
“Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado ed accerta il diritto del signor -OMISSIS- al collocamento in congedo a decorrere dal 24 gennaio 2007 ed il diritto, sino a tale data, alla percezione del trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità. Condanna il Ministero della difesa al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate complessivamente in euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00), oltre accessori di legge, in favore dell’appellante.” (Cons.Stato, Sez.IV, 24 agosto 2018, n.05044)
In allegato la Sentenza del Consiglio di Stato, Sez.IV, 24 agosto 2018, n.05044.