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INDENNITA' DI COMANDO

Inviato: lun mag 30, 2011 6:26 pm
da panorama
Per gli interessati allego la nuova sentenza del Tar Lazio.

Re: INDENNITA' DI COMANDO

Inviato: lun mag 30, 2011 6:54 pm
da iosonoquì
...bravo Panorama: la cosa m'interessava! :D

Re: INDENNITA' DI COMANDO

Inviato: lun mag 30, 2011 7:19 pm
da panorama
Ok, come al solito lo faccio a titolo di informazione in ambito nazionale.

Re: INDENNITA' DI COMANDO

Inviato: gio giu 13, 2013 9:42 am
da panorama
Appello del Ministero della Difesa

per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE VII n. 00937/2010, del 15 febbraio 2010

- ) - indennità supplementare di comando.

- ) - tutti ufficiali o sottufficiali in servizio presso l’Allied Joint Force Command HQ NALES – Quartier Generale Italiano (ex Comando Nato), - (NATO di Bagnoli)

Il Consiglio di Stato precisa:

1) - Ciò premesso, il Collegio osserva che la sentenza “sub iudice” in sostanza si è limitata ad acriticamente accogliere la tesi per cui “ gli uffici ricoperti dai ricorrenti rientrano tra quelli che, ai sensi dell’art. 10 comma 2 l. n. 78/1983, danno diritto all’indennità in parola”, senza operare riferimento ad alcun incarico di comando, che costituisce espressamente il presupposto per applicare l’art. 10, richiamando solo quella, in vario modo ricoperta, di appartenenza all’Ufficio. In altri termini il TAR non ha adeguatamente rapportato il riconoscimento al possesso di quelle funzioni di comando indicate dal D.I. 23.4.2001 e da applicare secondo le disposizioni del citato intervenuto d.p.r. n.171/2007.

2) - Sul punto gli appellati obiettano, nella propria memoria difensiva (30.6.2010), che la tesi ministeriale in ordine alla sopravvenuta modifica del D.I. 23.4.01 non potrebbe essere applicata al loro ricorso, in quanto proposto prima dell’entrata in vigore del d.p.r. n.171/2007; aggiungono che le sentenze di questo Consiglio richiamate dall’atto di appello, non riconoscerebbero alcun potere discrezionale nella individuazione dei destinatari delle indennità supplementari, confermandosi quindi che la stessa avviene direttamente da parte del D.I. 23.4.2001. Entrambe le tesi non possono essere condivise.

3) - In ordine alla giurisprudenza citata, il riferimento si palesa sostanzialmente irrilevante perché la stessa viene indicata con riferimento a censura che, erroneamente, presuppone un sistema di individuazione discrezionale dei destinatari delle indennità supplementari, mentre il potere discrezionale riguarda la individuazione degli incarichi attribuibili (e nella specie insussistenti) il cui conferimento dà poi luogo all’indennità in parola.

Appello del M.D. ACCOLTO.

Per completezza invito le persone interessate ha leggete integralmente questa sentenza per capirne meglio i motivi.

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10/06/2013 201303191 Sentenza 4


N. 03191/2013REG.PROV.COLL.
N. 04577/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4577 del 2010, proposto da:
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
(congruo nr. di ricorrenti) OMISSIS, rappresentati e difesi dall'avv. Attilio Davide, ed elettivamente domiciliati in Roma, alla via Caroncini n. 6, per mandato a margine dell’atto di costituzione nel giudizio d’appello;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE VII n. 00937/2010, del 15 febbraio 2010, notificata il 15 marzo 2010, resa tra le parti, con cui, in accoglimento del ricorso proposto in primo grado (n. 4603/2007), è stato riconosciuto il diritto dei ricorrenti alla corresponsione dell’indennità supplementare di comando di cui all’art. 10 comma 2 della legge 23 marzo 1983, n. 78, a decorrere dal 23 aprile 2001 ovvero dalla successiva data di assunzione del comando, con condanna dell’Autorità statale ministeriale al pagamento delle relative somme, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e con compensazione delle spese del giudizio

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc.amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio degli appellati OMISSIS;
vista l’ordinanza n.2585/2012, con la quale la Sezione ha ritenuto opportuno, ai fini della decisione, acquisire chiarimenti documentati in ordine all’organizzazione, ripartizione di competenze , caratteristiche funzionali degli incarichi svolti dagli appellati, nonché i relativi atti di preposizione, presso l’Allied Joint Force Commando HQ Naples - Quartier Generale Italiano (ex Comando Nato), con indicazione delle eventuali corrispondenze e/o delle differenze con i comandi indicati nel decreto interministeriale del 23 aprile 2001, e nelle circolari del 5 dicembre 2003, 15 gennaio 2003, 10 aprile 2003 e 14 maggio 2003, nonché nella nota dello Stato Maggiore dell’Esercito dell’11 luglio 2004;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dei ricorrenti in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2013 il Cons. Raffaele Potenza e uditi per le parti l’Avvocato Attilio Davide e l'Avvocato dello Stato Daniela Giacobbe;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
1.- Con ricorso al TAR Campania, iscritto al n. 4603 dell’anno 2007, gli odierni appellati, premesso di essere tutti ufficiali o sottufficiali in servizio presso l’Allied Joint Force Command HQ NALES – Quartier Generale Italiano (ex Comando Nato), e di ricoprire o aver ricoperto incarichi di responsabilità che li legittimano ad ottenere l’indennità supplementare di comando di cui all’art. 10 co. 2 l. n. 78/1983, chiedevano la declaratoria del diritto ad ottenere detta indennità supplementare a decorrere dalla data di assunzione del comando, nonché la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle somme dovute ai ricorrenti stessi per l’indennità in parola, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Aggiungevano che le istanze da essi presentate a tal fine non avevano avuto alcun effetto, atteso che l’Amministrazione non ha corrisposto l’indennità in parola.

2.- Con la sentenza epigrafata il Tribunale amministrativo ha accolto il ricorso.

Il Ministero della difesa ha tuttavia impugnato la sentenza del TAR, chiedendone l’annullamento.

Si sono costituiti nel giudizio i ricorrenti in primo grado ed odierni appellati resistendo al gravame..

Con ordinanza cautelare ( n. 3142 del 2010 ) il Consiglio ha disposto l’accoglimento della istanza di sospensione della sentenza impugnata, avanzata da parte appellante.

Alla pubblica udienza del 12 marzo 2013, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO
Con l’appello in esame il Ministero della Difesa sottopone alla Sezione controversia attinente al riconoscimento, in favore degli ufficiali odierni appellati (in servizio presso NATO di Bagnoli), dell’ indennità supplementare di cui all’art. 10 c.2, della legge n.78/83, con riferimento al periodo di servizio a partire dal 23 4 01 o dalla data di assunzione dell’incarico che vi darebbe diritto .

Con la sentenza appellata il TAR ha riconosciuto l’indennità (che è attribuita ai titolari degli uffici individuati dal d. interm. 23.4.01) dopo aver elencato le posizioni d’ufficio ricoperte dai ricorrenti e ricordato che l’art. 10 prevede detta indennità per l’incarico di comando, che il citato decreto interministeriale individua gli uffici la cui titolarità da diritto all’indennità supplementare e che con successive disposizioni o circolari applicative (es 15.1.2003) il Ministero ha precisato le posizioni che danno titolo alla stessa.

L’appellante Ministero, formulando un unico ed assorbente motivo di ricorso, fa presente che per avere titolo all’indennità in controversia è necessario un formale e discrezionale provvedimento di preposizione all’incarico, non essendo sufficiente la mera tipologia dell’attività esercitata.

In questo senso deve interpretarsi la normativa , in forza del sopraggiunto DPR n.171/2007. L’appello è fondato, per le ragioni che seguono.

Dispone l’art. 10 della legge n. 78/1983 che “Agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica quando in comando di singole unità o gruppi di unità navali spetta, per il periodo di percezione dell'indennità di cui all'articolo 4, un'indennità supplementare mensile di comando navale nella misura del 30 per cento dell'indennità di impiego operativo…. “.

Il decreto ministeriale 23.4.2001, riguardante l’indennità supplementare di comando, reca una elencazione degli incarichi la cui attribuzione dà diritto a percepire l’indennità in argomento.

L’art. 6, comma 1, del d.p.r. n. 171/2007, con riferimento alle “ Indennità operative”, prevede che “ Con determinazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, su proposta dei Capi di Stato Maggiore delle Forze armate e del Segretario generale della Difesa, sono annualmente determinati gli incarichi destinatari delle indennità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10 della legge 23 marzo 1983, n. 78, nell'ambito dei contingenti massimi stabiliti, per l'anno 2007, con il decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 18 della legge 5 maggio 1976, n. 187.

Ciò premesso, il Collegio osserva che la sentenza “sub iudice” in sostanza si è limitata ad acriticamente accogliere la tesi per cui “ gli uffici ricoperti dai ricorrenti rientrano tra quelli che, ai sensi dell’art. 10 comma 2 l. n. 78/1983, danno diritto all’indennità in parola”, senza operare riferimento ad alcun incarico di comando, che costituisce espressamente il presupposto per applicare l’art. 10, richiamando solo quella, in vario modo ricoperta, di appartenenza all’Ufficio. In altri termini il TAR non ha adeguatamente rapportato il riconoscimento al possesso di quelle funzioni di comando indicate dal D.I. 23.4.2001 e da applicare secondo le disposizioni del citato intervenuto d.p.r. n.171/2007. Correttamente al riguardo, invece, il Ministero appellante richiama la “ratio “ della modifica normativa intervenuta nell’esigenza di compensare il maggior impegno ed i più gravosi compiti dei militari preposti alle attività di comando.

Sul punto gli appellati obiettano, nella propria memoria difensiva (30.6.2010), che la tesi ministeriale in ordine alla sopravvenuta modifica del D.I. 23.4.01 non potrebbe essere applicata al loro ricorso, in quanto proposto prima dell’entrata in vigore del d.p.r. n.171/2007; aggiungono che le sentenze di questo Consiglio richiamate dall’atto di appello, non riconoscerebbero alcun potere discrezionale nella individuazione dei destinatari delle indennità supplementari, confermandosi quindi che la stessa avviene direttamente da parte del D.I. 23.4.2001. Entrambe le tesi non possono essere condivise.

Quanto alla prima, il tenore dell’art. 6 del decreto n.171/2007, infatti, non depone per una modifica dei requisiti per il riconoscimento dell’indennità (in conseguenza della quale potrebbe quindi sostenersi l’inapplicabilità delle nuove norme alle posizioni maturate in precedenza), ma rappresenta piuttosto una normativa di natura ermeneutica che chiarisce i termini applicativi dell’istituto in questione.

In ordine alla giurisprudenza citata, il riferimento si palesa sostanzialmente irrilevante perché la stessa viene indicata con riferimento a censura che, erroneamente, presuppone un sistema di individuazione discrezionale dei destinatari delle indennità supplementari, mentre il potere discrezionale riguarda la individuazione degli incarichi attribuibili (e nella specie insussistenti) il cui conferimento dà poi luogo all’indennità in parola.

- Conclusivamente l’appello è meritevole di accoglimento ,con conseguente riforma della sentenza impugnata e rigetto del ricorso di primo grado.

Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio, attesa la sufficiente complessità delle questioni sollevate e trattate

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Raffaele Greco, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/06/2013

Re: INDENNITA' DI COMANDO

Inviato: mer ago 06, 2014 9:40 pm
da panorama
Il Consiglio di Stato respinge l'appello degli interessati.
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1) - Sulla scorta di quanto osservato e sulle considerazioni in merito alla natura del decreto interministeriale, non può che dedursi come non sia predicabile un’estensione dell’ambito applicativo della norma in base alla mera interpretazione ed applicazione di una circolare, emanata peraltro da un organo sotto ordinato, come è lo Stato maggiore dell’Esercito.

2) - Osta a tale tesi da un lato la considerazione della natura costitutiva del citato decreto interministeriale, che non può essere aggirata in via analogica e, dall’altro, dal limitato valore innovativo dell’ordinamento giuridico attribuibile agli atti amministrativi con la natura di circolare.”.

Il resto leggetelo qui sotto.
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05/08/2014 201404180 Sentenza 4


N. 04180/2014REG.PROV.COLL.
N. 07785/2009 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7785 del 2009, proposto da:
Salvatore D. P., Rosario M., rappresentati e difesi dall'avv. Giancarlo Viglione, con domicilio eletto presso Giancarlo Viglione in Roma, Lungotevere dei Mellini, 17;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura gen. dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. 04592/2009, resa tra le parti, concernente diritto a indennita' supplementare di comando

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2014 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati Viglione e l'Avvocato dello Stato Fedeli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con l’appello in esame, la parte ricorrente impugna la sentenza 14 maggio 2008 n. 4592, con la quale il TAR per il Lazio, sez. I-bis, ha rigettato il ricorso volto ad ottenere l’accertamento, previa disapplicazione dei provvedimenti con esso contrastanti, del diritto a percepire l’indennità prevista dall’art. 10 l. 28 marzo 1983 n. 78.

La sentenza impugnata afferma, in particolare, che, in sostanza, la normativa invocata è applicabile – nell’ambito delle FF. AA. – solo previa individuazione dei posti organici che (a seguito di approfondite valutazioni tecnico-discrezionali da parte della resistente) vengono considerati come attributivi di particolari funzioni e responsabilità. Nel caso di specie, invece, la stessa parte ricorrente ammette che la posizione ricoperta non è ricompresa nell’elenco contenuto nell’apposito decreto interministeriale del 23 aprile 2001 (né in quello precedente del 1 dicembre 1986).

Avverso tale decisione vengono proposti i seguenti motivi di appello:

violazione art. 10 l. n. 78/1983; violazione e falsa applicazione D.M. 23 aprile 2001; della circolare Ministero Difesa 5 dicembre 2003; della circolare SME 1 luglio 2004; eccesso di potere per disparità di trattamento; illogicità, contraddittorietà manifesta; ciò in quanto:

a) l’amministrazione ha fatto illegittima applicazione delle circolari ministeriali intervenute successivamente al decreto interministeriale 23 aprile 2001, ed in particolare della circolare del 1 luglio 2004, dove si era espressamente previsto che l’indennità avrebbe dovuto essere corrisposta a quei soggetti che ricoprono l’ìncarico di capo sezione;

b) ancor prima della circolare del 2004, si era “già maturato il diritto a vedersi corrispondere l’indennità di comando atteso che le circolari poste in essere dallo Stato Maggiore Marina e dallo Stato Maggiore Aeronautica, estensibili in via analogica anche agli ufficiali dell’Esercito, avevano autorizzato la corresponsione dell’emolumento . . . a quei soggetti impiegati presso un Alto Comando, con funzione di capo divisione/segreteria/ufficio/sezione/nucleo”.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, che ha concluso per il rigetto dell’appello, stante la sua infondatezza.

All’udienza di trattazione, la causa è stata riservata in decisione.

DIRITTO

L’appello è infondato e deve essere, pertanto, respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

L’art. 10 della legge 28 marzo 1983 n. 78 (rubricato “Indennità supplementare di comando navale, di mancato alloggio e di fuori sede”) prevede, per ciò che interessa nella presente sede:

“Agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica quando in comando di singole unità o gruppi di unità navali spetta, per il periodo di percezione dell'indennità di cui all'articolo 4, un'indennità supplementare mensile di comando navale nella misura del 30 per cento dell'indennità di impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianità di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella.

L'indennità di cui al comma precedente spetta altresì agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica titolari di comando che abbiano funzioni e responsabilità corrispondenti. I destinatari della predetta indennità saranno determinati, su proposta del capo di stato maggiore della difesa con decreto del Ministro della difesa da emanare di concerto con il Ministro del tesoro.”

Questa Sezione ha già avuto modo di affrontare le questioni di interpretazione, e conseguente applicazione, della disposizione in esame, con considerazioni da riconfermare nella presente sede.

Secondo questa Sezione (sent. 2 febbraio 2012 n. 610):

“La giurisprudenza in materia, dalla quale questo Collegio non ritiene di discostarsi, si fonda sull’affermazione che l'individuazione degli ufficiali e sottufficiali che espletano funzioni di comando, presupposto indefettibile ai fini della corresponsione dell'indennità supplementare di comando di cui all'art. 10 comma 2, l. 23 marzo 1983 n. 78, non discende direttamente dalla suddetta legge, ma passa attraverso un atto di normazione secondaria, che si esplica mediante un provvedimento amministrativo di natura costitutiva e non meramente ricognitiva; pertanto, il giudice amministrativo non può sostituirsi all'amministrazione, procedendo direttamente all'individuazione predetta (Consiglio di Stato, sez. IV, 23 settembre 2008, n. 4608). In dettaglio, l’individuazione delle funzioni di comando a cui connettere la detta indennità richiede un provvedimento amministrativo di natura costitutiva e non meramente ricognitiva, così che il decreto interministeriale attuativo (quello del 23 aprile 2001) rappresenta un passaggio obbligato per rendere operativa la previsione normativa primaria.

Sulla scorta di quanto osservato e sulle considerazioni in merito alla natura del decreto interministeriale, non può che dedursi come non sia predicabile un’estensione dell’ambito applicativo della norma in base alla mera interpretazione ed applicazione di una circolare, emanata peraltro da un organo sotto ordinato, come è lo Stato maggiore dell’Esercito. Osta a tale tesi da un lato la considerazione della natura costitutiva del citato decreto interministeriale, che non può essere aggirata in via analogica e, dall’altro, dal limitato valore innovativo dell’ordinamento giuridico attribuibile agli atti amministrativi con la natura di circolare.”.

Nel caso di specie, è del tutto pacifico che la individuazione degli ufficiali e sottufficiali che espletano funzioni di comando, effettuata dal necessario decreto del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro del Tesoro, non ricomprende l’attuale appellante; ed infatti si richiede l’applicazione di circolari emanate da organi del Ministero (ma non già dall’organo di vertice cui la legge attribuisce il potere), in più (anche) in applicazione “estensiva” da un’Arma all’altra.

Per le ragioni sopra esposte, l’appello deve essere, dunque, respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull’appello proposto da D. P. Salvatore e M. Rosario (n. 7785/2009 r.g.), lo rigetta e, per l’effetto, conferma la sentenza appellata.

Compensa tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Virgilio, Presidente
Fabio Taormina, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Oberdan Forlenza, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/08/2014

Re: INDENNITA' DI COMANDO

Inviato: mer ago 06, 2014 9:49 pm
da panorama
Respinti anche questi, stesso avvocato stesse motivazioni.
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05/08/2014 201404179 Sentenza 4

05/08/2014 201404178 Sentenza 4

05/08/2014 201404177 Sentenza 4

05/08/2014 201404176 Sentenza 4

05/08/2014 201404175 Sentenza 4

05/08/2014 201404174 Sentenza 4

05/08/2014 201404173 Sentenza 4

05/08/2014 201404172 Sentenza 4

05/08/2014 201404171 Sentenza 4

05/08/2014 201404170 Sentenza 4

05/08/2014 201404169 Sentenza 4

05/08/2014 201404168 Sentenza 4

05/08/2014 201404167 Sentenza 4

Re: INDENNITA' DI COMANDO

Inviato: lun ott 20, 2014 8:11 pm
da panorama
corresponsione dell'indennita' supplementare di comando.
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20/10/2014 201410491 Sentenza 2


N. 10491/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00139/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 139 del 2010, proposto da:
Massimo Giardinieri, (omissis – congruo numero di ricorrenti), rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto Mandolesi, con domicilio eletto presso Roberto Mandolesi in Roma, via Paolo Emilio, 34;

contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Comando Generale della Guardia di Finanza;


per l'ottemperanza

- al giudicato discendente dalla sentenza del TAR Lazio – Roma – n. 1561/2009, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero della Difesa e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sull’istanza volta alla corresponsione dell'indennita' supplementare di comando, di cui al combinato disposto di cui all'art. 10 l. n. 78/83 e all'art. 52 l. n. 164/02;

e per l’annullamento
- della nota datata 20 marzo 2009 con la quale il Ministero della Difesa ha rappresentato le circostanze impeditive all’obbligo di provvedere in ordine alla adozione del decreto interministeriale di riconoscimento dell’indennità supplementare di comando;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2014 la dott.ssa Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Considerato che parte ricorrente, con dichiarazione resa a verbale, ha rappresentato essere sopravvenuto il difetto di interesse alla decisione, avendo le intimate Amministrazioni ottemperato alle statuizioni giudiziali di cui è chiesta l’esecuzione, depositando al fascicolo di causa pertinente documentazione;

Considerato che il Collegio, nel prendere atto di tale dichiarazione e di tale intervenuta circostanza, non può che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;

Ritenuto, quanto alle spese, di doverne disporre la compensazione tra le parti, inerendo la statuizione giurisdizionale di cui è chiesta l’ottemperanza ad un’ipotesi di silenzio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Roma - Sezione Seconda

definitivamente pronunciando sul ricorso N. 139/2010 R.G., come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
Elena Stanizzi, Consigliere, Estensore
Carlo Polidori, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/10/2014

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per completezza, qui sotto, metto anche la sentenza del TAR Lazio – Roma – n. 1561/2009
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17/02/2009 200901561 Sentenza Breve 2


Ric. n. 137/2009

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione Seconda

composto dai Signori:
Luigi TOSTI Presidente
Silvestro Maria RUSSO Componente;
Stefano TOSCHEI Estensore;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA ex art. 21-bis L. 6 dicembre 1971 n. 1034

sul ricorso n. R.g 137 del 2009 proposto da

GIARDINIERI Massimo ed altri, come da allegato elenco, che costituisce parte integrante della presente sentenza, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Roberto Mandolesi ed elettivamente domiciliati in Roma, Via Paolo Emilio n. 34;

contro
il MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE-COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA e il MINISTERO DELLA DIFESA, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n. 15, sono domiciliati per legge;

per l’accertamento e la declaratoria

 dell’illegittimità del silenzio serbato sulle loro istanze rivolte alle intimate Amministrazioni, per non avere queste ultime adottato la determinazione di cui all’art. 52 del D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164, ai fini della corresponsione dell’indennità supplementare di comando di cui agli artt. 10, comma 1 e 2, della legge 23 marzo 1978 n. 83 e 52, commi 1-3, del D.P.R. n. 164 del 2002;

 dell’obbligo delle intimate Amministrazioni, di concerto tra loro, di adottare la determinazione di cui all’art. 52 del D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164 (decreto interministeriale), entro un termine non superiore a trenta giorni, nominando sin d’ora, in caso di inadempimento, un commissario ad acta che emani, in loro sostituzione, i debiti provvedimenti;

 dell’obbligo del Comando generale della Guardia di finanza e del Ministero dell’economia e delle finanze di pronunciarsi, in senso positivo, in ordine alle istanze dei ricorrenti alla corresponsione dell’indennità supplementare di comando di cui agli artt. 10, comma 1 e 2, della legge 23 marzo 1978 n. 83 e 52, commi 1-3, del D.P.R. n. 164 del 2002;

nonché per l’annullamento e/o disapplicazione, in parte qua

 degli atti a tutto quanto sopra ostativi, anche a contenuto generale e, quindi, dei decreti ministeriali, delle circolari e dei provvedimenti di diniego del diritto dei ricorrenti;

 di tutti gli atti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi e connessi con quelli impugnati, comunque lesivi dei diritti dei ricorrenti ed in particolare di alcune note del Reparto tecnico logistico amministrativo della Guardia di finanza, comunque elusive dell’obbligo di provvedere in tal senso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata ed i documenti prodotti
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla Camera di consiglio dell’11 febbraio 2009 il dott. Stefano Toschei; presente per la parte ricorrente l’avv. Roberto Mandolesi;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;

FATTO

Sostengono i ricorrenti, tutti militari appartenenti, con diversi gradi gerarchici ed incarichi, alle Amministrazioni intimate (Ministero della difesa e Corpo della Guardia di finanza), di aver diritto a percepire l’indennità prevista dall’art. 52 del D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164, sussistendone tutti i presupposti in loro favore.

Riferiscono che i Ministeri intimati non hanno ancora provveduto alla emissione della determinazione necessaria ad individuare (con decreto interministeriale) quali siano i titolari di comando, costituendo tale individuazione il presupposto indispensabile per poi procedere a riconoscere e corrispondere l’indennità di cui sopra.

Lamentano i ricorrenti che, proprio al fine di invitare le Amministrazioni a porre in essere quegli adempimenti propedeutici all’applicazione degli artt. 10, comma 1 e 2, della legge 23 marzo 1978 n. 83 e 52, commi 1-3, del D.P.R. n. 164 del 2002, avevano inviato apposite istanze che, tuttavia, restavano senza risposta, di talché proponevano ricorso ai sensi dell’art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 allo scopo di ottenere l’accertamento giudiziale dell’obbligo dell’Amministrazione finanziaria a provvedere. In realtà i ricorrenti ricordano che alcuni Reparti tecnici logistici amministrativi della Guardia di finanza hanno emanato delle note, ma queste hanno contenuto meramente soprassessorio.

Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate chiedendo la reiezione del ricorso siccome proposto.

Alla camera di consiglio dell’11 febbraio 2009, le difese delle parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni ed il Collegio ha ritenuto la causa a decisione.

DIRITTO

1. - Con il gravame in esame i ricorrenti, tutti appartenenti, con diversi gradi gerarchici ed incarichi, alle Amministrazioni intimate (Ministero della difesa e Corpo della Guardia di finanza), propongono ricorso, ai sensi dell'art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, introdotto con legge 21 luglio 2000, n. 205, art. 2, avverso il silenzio serbato dalle Amministrazioni resistenti in ordine alle istanze dai medesimi presentate per l'emanazione da parte delle ridette Amministrazioni della determina recante l'individuazione dei titolari di comando, quale atto presupposto per l'erogazione dell'indennità di comando recata con l'art. 52 del D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164.

Caso analogo è stato scrutinato anche da questo Tribunale che si è espresso con sentenza della Sezione Prima, n. 4307 del 6 giugno 2006 nonché, più di recente, dal Consiglio di Stato che si è espresso con decisione della Quarta Sezione, 12 luglio 2007 n. 3971, le cui osservazioni sono condivise dal Collegio.

2. - Come è noto l’art. 52 del D.P.R. n. 164 del 2002 (recante il Recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005) al terzo comma stabilisce che “Ai fini della prevista corresponsione dell’indennità di comando navale per il personale che riveste funzioni e responsabilità corrispondenti al comando di singole unità o gruppi di unità navali, di cui all’art. 10 della legge sulle indennità operative, si provvede alla individuazione dei titolari con determinazione delle singole Amministrazioni interessate di concerto cui il Ministero dell’Economia e delle finanze”.

Detta disposizione, in definitiva, estende l’indennità supplementare di comando navale, prevista dall’art. 10 della legge 23 marzo 1978, n. 78 [originariamente per gli ufficiali e sottufficiali dell’Esercito, della Marina e della Aeronautica al comando di singole unità o gruppi di unità (comma 1 – e per gli ufficiali e sottufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica titolari di comando che abbiano funzioni e responsabilità corrispondenti – comma 2)] al personale che “riveste funzioni e responsabilità al comando di singole unità o gruppi di unità navali”.

3. - L’individuazione dei titolari di comando spetta, com’è chiaro dalla lettura della norma, alle singole Amministrazioni interessate di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze (e quindi, nel caso che qui ci occupa, l’individuazione è a cura degli Uffici competenti del Ministero della difesa e del Ministero dell’economia e delle finanze-Comando della Guardia di finanza): sotto tale profilo non può che ribadirsi come detto provvedimento abbia natura costitutiva e non meramente ricognitiva del diritto alla corresponsione della indennità di comando terrestre di cui si discute (per come già affermato, sul solco già tracciato da precedenti arresti giurisprudenziali, dalla Sezione nella sentenza 23 maggio 2007 n. 5005, allegata agli atti dalla stessa difesa erariale), con la precisazione che la natura costitutiva del provvedimento da emanarsi riguarda non già l’esistente diritto alla indennità in esame, ma l’individuazione dei soggetti che hanno titolo a percepirla.

Occorre rilevare che, sebbene la norma non fissi espressamente un termine entro il quale l’Amministrazione debba provvedere alla individualizzazione dei “titolari di comando” (cui spetta l’indennità in questione) ciò non esime l’Amministrazione stessa dal provvedere in tempi ragionevoli e coerenti con le stesse disposizioni contrattuali in cui la indennità di comando terrestre si inserisce (biennio economico 2002-2003), trattandosi di un’attività doverosa che affonda le proprie radici in accordi sindacali, recepiti – come si è osservato – con apposita fonte regolamentare.

Si è, pertanto ed evidentemente, in presenza di un comportamento vincolato nell’an e solo parzialmente discrezionale nel contenuto (rientrando nella esclusiva competenza dell’amministrazione l’individuazione dei titolari di comando).

4. - Così ricostruito il substrato normativo su cui si innesta la vicenda contenziosa posta all’esame della Sezione, non può innanzitutto negarsi che i soggetti che potenzialmente si trovano nella condizione di possibili destinatari del beneficio in questione abbiano legittimazione a pretendere dall’Amministrazione l’attuazione della norma, a nulla rilevando che la norma stessa non fissi termine alcuno per l’adempimento: del resto, sotto tale profilo, è sufficiente rilevare che l’Amministrazione resistente non ha giammai contestato né la legittimazione dei ricorrenti, né l’esistenza dell’obbligo di provvedere.

Da ciò discende che sicuramente gli odierni ricorrenti ben potevano ricorrere al giudice amministrativo per far constare l’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione di appartenenza sulla loro diffida tesa unicamente ad ottenere il provvedimento (determinazione) di individuazione dei soggetti “titolari di comando”, cui spetta la c.d. indennità di comando terrestre.

5. - Sotto altro concorrente profilo non può non precisarsi che, la presenza di circolari in materia intervenute non rileva in questa sede, stante la natura di atto organizzativo-normativo interno di quegli atti che non assurgono né al livello di fonte normativa né di atto amministrativo autonomamente impugnabile in quanto rivolte ad incertam personam.

Risulta, pertanto, del tutto evidente che vi è stata - e vi è tuttora - una palese violazione dell’obbligo di provvedere stabilito in tale disposizione.

Tanto precisato, non è contestato che alle istanze presentate dai ricorrenti e prodotte in copia in atti, contenenti la richiesta di adozione dell'atto di concerto, quale presupposto per richiedere l'indennità di comando, non sia stato dato alcun seguito, se non con note dal contenuto non sufficiente a soddisfare le giuste pretese provvedimentali qui avanzate dai ricorrenti, di talché, accertata secondo quanto sopra si è osservato l’illegittimità dell’inerzia serbata dalle Amministrazioni intimate non può che accogliersi il ricorso con i conseguenti adempimenti da imporre a cura dell’Amministrazione resistente.

6. - Ritiene infine il Collegio di chiarire, per completezza di motivazione, che non vi è luogo per indicare all’Amministrazione il “come” provvedere, facendo applicazione della previsione normativa introdotta nell'art. 2, comma 5, della legge n. 241 del 1990, dall'art. 3, comma 6 bis, del decreto legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 2005 n. 80, nella parte in cui è previsto che "il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell'istanza".

Sul punto condivide pienamente il Collegio l’interpretazione della disposizione sopra riportata offerta dalla più recente giurisprudenza amministrativa (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 16 settembre 2008 n. 4362) secondo cui la norma in questione non ha inteso istituire una ipotesi senza confini di giurisdizione di merito ma, più limitatamente, ha attribuito al giudice, nei limiti della propria preesistente giurisdizione di legittimità o esclusiva (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 9 ottobre 2006 n. 6003), uno strumento processuale ulteriore nella stessa logica acceleratoria del contenzioso che ha ispirato l’intervento riformatore del 2000, così che, nell’ambito del giudizio sul silenzio, il giudice potrà conoscere della accoglibilità dell’istanza:

a) nelle ipotesi di manifesta fondatezza, allorché siano richiesti provvedimenti amministrativi dovuti o vincolati in cui non c’è da compiere alcuna scelta discrezionale che potrebbe sfociare in diverse soluzioni (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 11 maggio 2007 n. 2318), e fermo restando il limite della impossibilità di sostituirsi all’Amministrazione (in altri termini si potrà condannare l’Amministrazione ad adottare un provvedimento favorevole dopo aver valutato positivamente l’an della pretesa ma nulla di più);

b) nell’ipotesi in cui l’istanza è manifestamente infondata, sicché risulti del tutto diseconomico obbligare la Pubblica amministrazione a provvedere laddove l’atto espresso non potrà che essere di rigetto.

Conseguentemente, non vertendosi nella specie in nessuna delle ipotesi sopra riportate, il giudice amministrativo adito non può che limitarsi a dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione ordinandole di provvedere espressamente, astenendosi da ulteriori indicazioni circa il contenuto dell’atto da adottarsi.

7. - Conclusivamente, accertata l'illegittimità del comportamento inerte dell’Amministrazione resistente a fronte delle richieste dei ricorrenti, di adozione della determinazione di cui all'art. 52, terzo comma, del D.P.R. n. 164 del 2002, il ricorso è meritevole di accoglimento, nei limiti sopra indicati, e va ulteriormente dichiarato l'obbligo delle stesse Amministrazioni di provvedere con espressa e motivata determinazione, secondo le modalità di cui in dispositivo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo nella misura di complessivi euro tremila.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, pronunciando in via definitiva sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, ordina al Ministero dell'economia delle finanze, in persona del Ministro pro tempore ed al Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore, di provvedere in ordine alle istanze dei ricorrenti entro il termine ritenuto congruo di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, o dalla sua notificazione a cura di parte.

Condanna il Ministero dell'economia delle finanze ed il Ministero della difesa, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti, liquidate nella complessiva somma € 3.000,00 (euro tremila), oltre accessori come per legge

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio dell’11 febbraio 2009.
Il Presidente Il relatore ed estensore
Luigi Tosti Stefano Toschei

Re: INDENNITA' DI COMANDO

Inviato: dom ott 25, 2015 7:32 pm
da panorama
corresponsione dell’indennità supplementare di comando.
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per l’esecuzione

del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1583/2009 emessa in data 17 febbraio 2009, non impugnata, con la quale il TAR Lazio, Seconda Sezione, ha accolto il ricorso RG n. 144/2009 per la nomina di un Commissario ad acta
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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201511995 - Public 2015-10-20 -


N. 11995/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00137/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 137 del 2010, proposto da:
(congruo numero di interessati – OMISSIS – per questione di spazio), rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Mandolesi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Paolo Emilio, 34;

contro
Ministero della Difesa, Comando Generale della Guardia di Finanza; Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l’esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1583/2009 emessa in data 17 febbraio 2009, non impugnata, con la quale il TAR Lazio, Seconda Sezione, ha accolto il ricorso RG n. 144/2009 per la nomina di un Commissario ad acta

per l’annullamento o la disapplicazione
della nota del 20 marzo 2009, con cui il Ministero della Difesa ha rappresentato circostanze impeditive all’obbligo di provvedere a quanto statuito nella sentenza in discorso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2015 il dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Vista la sentenza di questa Sezione n. 1583 del 2009 che ha accolto il ricorso RG n. 144 del 2009 proposto dai ricorrenti per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato sulle loro istanze rivolte alle amministrazioni intimate, per non avere queste ultime adottato la determinazione di cui all’art. 52 del d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, ai fini della corresponsione dell’indennità supplementare di comando di cui agli artt. 10, commi 1 e 2, della legge 23 marzo 1978 n. 83 e 52, commi 1 – 3, del d.P.R. n. 164 del 2002 e, per l’effetto, ha ordinato al Ministero dell’economia e delle finanze ed al Ministero della difesa di provvedere in ordine alle istanze dei ricorrenti entro il termine ritenuto congruo di trenta giorni;

Visto che detta sentenza ha altresì chiarito che non vi è luogo per indicare all’amministrazione il “come” provvedere, dovendosi il giudice amministrativo adito, nel caso di specie, “limitarsi a dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione ordinandole di provvedere espressamente, astenendosi da ulteriori indicazioni circa il contenuto dell’atto da adottarsi”;

Rilevato che, con il presente ricorso - nel sottolineare che la sentenza non è stata impugnata nei termini di legge e che le amministrazioni, sebbene intimate, non hanno esattamente adempiuto – i ricorrenti hanno chiesto che sia adottato ogni provvedimento necessario, utile ed opportuno per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza in epigrafe, con nomina di un Commissario ad acta che provveda sulle loro istanze finalizzate ad ottenere la definitiva emanazione della determinazione interministeriale di cui all’art. 52, comma 3, d.P.R. n. 162 del 2002;

Visto che, con note d’udienza depositate il 22 settembre 2015, i ricorrenti hanno rappresentato che, nelle more della definizione del presente giudizio, le amministrazioni hanno spontaneamente adempiuto a quanto richiesto adottando le determinazioni di propria competenza e, in particolare, la determinazione del 29 novembre 2011, con cui l’indennità in parola è stata corrisposta al personale della Guardia di Finanza, seppure limitatamente alle risorse finanziarie stanziate nel relativo capitolo, ed il decreto del 13 marzo 2011 del Ministero della Difesa e del Ministro dell’Economia e delle Finanze con cui si è disposto, nei limiti di cui sopra, per il personale dell’Arma dei Carabinieri;

Rilevato che, in una fattispecie analoga, questa Sezione ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse con sentenza 20 ottobre 2014, n. 10491;

Rilevato che i ricorrenti hanno comunque insistito per l’accoglimento del ricorso e per la condanna alle spese di lite;

Ritenuto che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in quanto la sentenza da eseguire, come detto, si era limitata “a dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione ordinandole di provvedere espressamente, astenendosi da ulteriori indicazioni circa il contenuto dell’atto da adottarsi”;

Ritenuto equo disporre, trattandosi dell’adozione di atti di significativa complessità, la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Filoreto D'Agostino, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/10/2015

Re: INDENNITA' DI COMANDO

Inviato: mer ott 07, 2020 7:57 pm
da panorama
Sottufficiali o Ufficiali CC.,?

diniego indennità supplementare mensile di comando
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SENTENZA sede di ROMA, sezione SEZIONE 1B, numero provv.: 202009253,

Pubblicato il 18/08/2020

N. 09253/2020 REG. PROV. COLL.
N. 06503/2010 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6503 del 2010, proposto da
OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, rappresentati e difesi dall'avvocato Pierangelo Vladimiro Ladogana, con domicilio eletto presso lo studio Vincenzo Dragone in Roma, piazza dei Carracci, 1;

contro
Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, non costituito in giudizio;

per l'annullamento
del provvedimento di diniego alla liquidazione dell'indennità supplementare mensile di comando di cui alla nota Prot. n. N/1P GMTL IV 15 2 0253822 del Ministero della Difesa — Direzione Generale per il Personale Militare — IV Reparto — 15^ Divisione — Trattamento Economico Eventuale datata 17 maggio 2010 e pervenuto a mezzo posta con racc. a.r. in data 22 maggio 2010 e per l'annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale;

per l'impugnativa
del silenzio — inadempimento formatosi a seguito dell'istanza di riconoscimento del beneficio rivolta al Ministero dell'Economia e Finanze, previa adozione del decreto interministeriale con il Dicastero della Difesa per la liquidazione delle somme derivanti dall'erogazione della citata indennità mensile supplementare di comando di cui all'art. 52 del D.P.R. 164/2002, nonché

per l'accertamento
del diritto alla percezione della medesima indennità supplementare mensile di comando in favore dei ricorrenti, prevista dall'art. 52 comma 3° del D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164 oltre ratei arretrati, interessi e rivalutazione monetaria sulle somme maturate e non riscosse, previa adozione di un atto di concerto tra il Ministero della Difesa ed il Dicastero dell'Economia e Finanze di adempimento all'attuazione della nonna di cui al cit. art. 52 e dell'adozione dell'iter procedimentale per l'erogazione delle relative somme.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2020 la dott.ssa Rosa Perna;
L’udienza si svolge ai sensi dell’art. 84 comma 5, del D.L. n.18 del 17 marzo 2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Premettono i ricorrenti, sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri che esercitano nell'ambito dei rispettivi Comandi di appartenenza funzioni di comando e di responsabilità corrispondenti, di avere inviato in data 26 aprile 2010 istanza - diffida e atto di costituzione in mora a mezzo Ufficiale Giudiziario, rispettivamente al Ministero della Difesa — D.G.P.M. — PERSOMIL — IV Reparto — 14^ Divisione, al Ministero dell'Economia e Finanze ed al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri — Centro Nazionale Amministrativo — Ufficio Trattamento Economico di Attività, per la corresponsione in loro favore della indennità supplementare mensile di comando, prevista dall'art. 52 comma 3° del D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164 oltre ratei arretrati, interessi e rivalutazione monetaria sulle somme maturate e non riscosse, previa adozione da parte dei Dicasteri Difesa ed Economia e Finanze del decreto interministeriale per l'erogazione in loro favore dell'indennità medesima, diffidando le Amministrazioni interessate ad assumere i relativi provvedimenti di liquidazione delle somme spettanti a tale titolo, tenuto conto che le posizioni d'impiego dei ricorrenti ai fini del riconoscimento del beneficio sono state previste dall'apposito "Elenco dei posti d'impiego per incarichi di comando delle Organizzazioni Centrali, Addestrativa, Territoriale, Mobile, Speciale di Polizia Militare per esigenze specifiche dell'Arma dei Carabinieri del Ruolo Ispettori e Sovrintendenti, redatto dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e trasmesso alle Amministrazioni interessate — cfr. allegato n. 3.

Il Ministero della Difesa con nota n. M D GMIL IV 15 2 0253822 pervenuta il 17 maggio 2010 oggetto d'impugnazione ha rappresentato che “l 'art. 52 del D.P.R. 164/02 ha esteso l'indennità supplementare di comando agli appartenenti all'Arma dei Carabinieri, tuttavia tale disposizione rinvia ... per la concreta individuazione delle posizioni che danno titolo all'attribuzione dell'emolumento, all'emanazione di un decreto da adottarsi di concerto tra il Ministero della Difesa e quello dell'Economia e Finanze … Pertanto, in mancanza del succitato decreto interministeriale, non esiste un diritto alla percezione dell'emolumento… gli stanziamenti previsti a tali fini nel D.P.R. 164/02 … non sono risultati sufficienti a permettere l'emanazione del decreto applicativo".

2. Con il ricorso in epigrafe gli odierni esponenti impugnano il provvedimento di diniego alla liquidazione dell'indennità supplementare mensile di comando di cui alla suddetta nota, nonché il silenzio — inadempimento formatosi a seguito dell'istanza di riconoscimento del beneficio rivolta al Ministero dell'Economia e Finanze, previa adozione del decreto interministeriale con il Dicastero della Difesa per la liquidazione delle somme in questione, e chiedono infine l'accertamento del diritto alla percezione della indennità medesima, di cui all'art. 52 comma 3° del D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164 oltre ratei arretrati, interessi e rivalutazione monetaria sulle somme maturate e non riscosse.

Questi i motivi di gravame dedotti:

I. Violazione e falsa applicazione dell'art. 10 comma l ° legge 23 marzo 1983 n. 78, dell'art. 52 comma 3° e dell'art. 65 D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164. Eccesso di Potere, Difetto d'Istruttoria, Sviamento, Ingiustizia manifesta, Difetto di motivazione dell'atto impugnato.

L'art. 10 comma 1 ° legge 23 marzo 1983 n. 78 ha introdotto tra le indennità operative specifiche per il personale delle Forze Armate l'indennità supplementare mensile di comando, estesa per effetto del 2° comma dell'art. 10 legge 78/83 agli Ufficiali e Sottufficiali dell'Esercito Italiano, della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare, per quei soggetti che siano titolari di funzioni di comando e che abbiano responsabilità corrispondenti; l'art. 52 comma 3° D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164 ha esteso anche al personale dell'Arma dei Carabinieri che svolge funzioni di comando la corresponsione della predetta indennità; il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha poi redatto apposito "Elenco dei posti d'impiego per incarichi di comando delle Organizzazioni Centrali, Addestrativa, Territoriale, Mobile, Speciale, di Polizia Militare per esigenze specifiche dell'Arma dei Carabinieri del Ruolo Ispettori e Sovrintendenti; e pertanto la disposizione di cui all’art. 52 comma 3 risulterebbe violata a causa del silenzio — inadempimento serbato dal Ministero dell'Economia e Finanze e dell'atteggiamento dilatorio assunto dal Ministero della Difesa.

Il. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 legge 241/90 Difetto d'istruttoria, Sviamento, Eccesso di Potere; Ingiustizia manifesta.

I ricorrenti censurano l’illegittimità del silenzio serbato sulla istanza - diffida dagli stessi inviata al Ministero dell'Economia e Finanze volta al riconoscimento del beneficio, previa assunzione dell'atto di concerto interministeriale e dei successivi provvedimenti di liquidazione delle somme spettanti.

3. L’Avvocatura Generale dello Stato si è ritualmente costituita in giudizio in difesa delle intimate Amministrazioni, senza spiegare scritti difensivi.

4. Alla pubblica udienza del 15 luglio 2020, la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Con il gravame in esame i ricorrenti, tutti ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, impugnano il provvedimento di diniego alla liquidazione dell'indennità supplementare mensile di comando e agiscono altresì, ai sensi dell’art. 21 bis, legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto con legge 21 luglio 2000, n. 205, art. 2 (in vigore all’epoca dei fatti), per l’annullamento del silenzio serbato dalle Amministrazioni resistenti in ordine alle istanze dai medesimi presentate per l’emanazione da parte del competente Ministero della Difesa, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, della determina recante l’individuazione dei titolari di comando, quale atto presupposto per l’erogazione dell’indennità di comando recata con l’art. 52, D.P.R. 164/2002. Chiedono infine l’accertamento del proprio diritto alla percezione della indennità medesima.

6. Ai fini di una corretta analisi della fattispecie, il Collegio, sulla scorta degli orientamenti seguiti dalla Sezione, ritiene utile considerare che l’atto di concerto della cui mancata adozione gli odierni esponenti si dolgono, risulta pregiudiziale all’accertamento del diritto agitato nella presente sede, quale premessa normativa per lo stesso allineamento economico, realizzatosi con il D.P.R. n. 164/2002 (art. 52), che impone, “ai fini della corresponsione dell’indennità di comando”, la “individuazione dei titolari di comando con determinazione delle singole Amministrazioni interessate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze”, costituendo un passaggio obbligato (accertamento costitutivo) per rendere effettiva la previsione normativa primaria, non potendo il giudicante sovrapporsi a compiti di amministrazione attiva (sentenza n. 85 del 2005).

7. Da quanto sopra discende che, in mancanza di un atto di concerto, come nel caso di specie, da un lato non sussiste il presupposto dell’avanzata pretesa patrimoniale, e pertanto vanno disattese le censure dirette avverso il diniego alla liquidazione dell'indennità supplementare; dall’altro, è inammissibile la domanda giudiziale di accertamento nei confronti dei ricorrenti del diritto alla detta retribuzione aggiuntiva (sentenza n. 4307 del 2006).

8. Resta da esaminare se la lamentata inerzia amministrativa concretizzi un silenzio – inadempimento, in ordine alla attuazione dell’art. 52, D.P.R. 164/2002 a causa dell’assenza della determinazione ricognitiva delle posizioni operative cui attribuire la speciale indennità.

8.1 Nella specie, non è contestato che alle istanze presentate il 26 aprile 2010 dai ricorrenti, e contenenti la richiesta di adozione dell’atto di concerto, quale presupposto per richiedere l’indennità di comando, non sia stato dato alcun seguito.

8.2 Quanto all’ambito cognitivo di cui al presente giudizio - anche alla luce della novella introdotta all’art. 2, legge 241/1990, di cui all’art. 3, comma 6 bis, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con legge 14 maggio 2005, n. 80 (oggi trasfusa nell’art. 31, comma 3, c.p.a.), nella parte in cui è previsto che “il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell’istanza” - si ritiene che, richiedendo l’attività sollecitata un complesso iter istruttorio, il giudice debba arrestare il proprio vaglio al solo accertamento dell’esistenza di un obbligo in capo alla P. A. di provvedere con atto esplicito, sia esso di segno positivo, negativo, ovvero interlocutorio.

8.3 Orbene, avuto riguardo al contegno omissivo dalle resistenti Amministrazioni osservato a fronte delle istanze proposte dagli odierni ricorrenti, ritiene il Collegio che la pretesa volta al conseguimento di una declaratoria di illegittimità del silenzio per l’effetto formatosi meriti senz’altro accoglimento.

La mera inerzia quanto ad adozione dell’atto di concerto, di per se non censurabile, lo diviene certamente ove sia rimasto senza alcun riscontro il sollecito presentato dal personale militare interessato, avendo l’Amministrazione l’obbligo, in aderenza ai principi di trasparenza regolanti l’attività amministrativa, di ostendere comunque le ragioni, ove sussistenti, impeditive di porre piena attuazione alla norma di cui sopra, ovvero quelle che hanno ritardato l’adozione dell’atto di concerto, fatto comunque salvo il potere di attivare, sia pure tardivamente, l’iter procedimentale necessario a tali fini.

8.4 Da quanto sopra deriva che il Ministero dell’Economia illegittimamente ha omesso di rispondere alle istanze dei ricorrenti, previa effettuazione delle valutazioni di competenza in ordine alle stesse, essendo invece tenuto a considerare la sussistenza o meno dei presupposti per il soddisfacimento delle richieste formulate, e di adottare di conseguenza, un motivato provvedimento al riguardo, sia esso di segno positivo, ovvero, di segno negativo, ovvero meramente interlocutorio, in ordine alla attivazione del necessario iter procedimentale.

9. Conclusivamente, accertata l’illegittimità del comportamento inerte delle Amministrazioni resistenti a fronte delle richieste dei ricorrenti, di adozione della determinazione di cui all’art. 52, terzo comma, D.P.R. 164/2002, il ricorso diretto avverso il silenzio – inadempimento è meritevole di accoglimento, nei limiti sopra indicati, e va ulteriormente dichiarato l’obbligo delle stesse Amministrazioni di provvedere con espressa e motivata determinazione, secondo le modalità di cui in dispositivo.

10. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

- lo rigetta quanto all’azione di annullamento avverso il diniego alla liquidazione dell'indennità supplementare mensile;

- lo dichiara inammissibile quanto alle domande di accertamento del diritto alla percezione della indennità supplementare mensile e dei ratei arretrati;

- lo accoglie quanto all’azione avverso il silenzio — inadempimento e, per l’effetto, ordina al Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, ed al Ministero dell’Economia, in persona del Ministro pro tempore, di provvedere in ordine alle istanze dei ricorrenti entro il termine ritenuto congruo di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, o dalla sua notificazione a cura di parte.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2020 - svoltasi con collegamento “da remoto” - con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Rosa Perna, Consigliere, Estensore
Roberto Vitanza, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Rosa Perna Concetta Anastasi





IL SEGRETARIO

Re: INDENNITA' DI COMANDO

Inviato: mar apr 12, 2022 5:08 pm
da panorama
Il CdS accoglie l'Appello del ricorrente, Ten. Col. dell’Esercito che a suo tempo prestava servizio presso il Distretto Militare con l’incarico di Capo della Segreteria sin dal gennaio 2002.

Sentenza n. 2644/2022 pubblicata in data 11/04/2022

1) - restituzione di somme corrisposte a titolo di indennità supplementare di comando ex l. 78/83

2) - l’Amministrazione, con la nota impugnata, chiedeva la restituzione ritenendola “non dovuta” in quanto l’incarico in parola non era espressamente contemplato dal decreto interministeriale 23 aprile 2001.

Il Tar Lazio nel 2015 (ricorso del 2005) aveva rigettato il ricorso.

Re: INDENNITA' DI COMANDO

Inviato: ven dic 23, 2022 7:45 pm
da panorama
Il Tar Lazio respinge 2 ricorsi del personale della GdF, patrocinati sempre dallo stesso Avvocato, in quanto in parte inammissibile ed in parte irricevibile.

1) - corresponsione dell’indennità supplementare di comando, ai sensi e per l’effetto del combinato disposto dell’art. 10 della legge n. 78 del 1983 e dell’art. 52 del D.P.R. n. 164 del 2002.

I motivi potete leggerli direttamente dall'allegato (1 sentenza completa e l'altra parziale in quanto uguale all'altra).