Pagina 1 di 1

Svolgere un'ulteriore attività lavorativa.

Inviato: dom lug 16, 2023 10:31 am
da Dingo77
Buongiorno a tutti.
Ho provato ad informarmi o reperire informazioni ma ho trovato solo notizie incerte e molte risposte alla "a mio cugino". Nell'ipotesi in cui un operatore di polizia avesse specializzazioni tecniche (es. è un programmatore informatico), potrebbe esercitare attività lavorativa o di consulenza, ovviamente in orari extra servizio, per una società terza specializzata in IT? Non necessariamente dietro compenso ma anche a titolo gratuito, essenzialmente allo scopo di non perdere la specifica preparazione e di ricevere i necessari aggiornamenti. Sarei ulteriormente grato se potessi ricevere anche qualche riferimento normativo.
Grazie

Re: Svolgere un'ulteriore attività lavorativa.

Inviato: dom lug 16, 2023 10:54 am
da domenico.c
ciao, di seguito la normativa

-gli artt. 50 e 51 del D.P.R. n. 335 del 24.04.1982 statuiscono che nessuno degli appartenenti alle Forze di Polizia può esercitare il commercio, l’industria né alcuna professione o mestiere o assumere impieghi pubblici o privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, salvo i casi previsti da disposizioni speciali.

Art. 50. Incompatibilità.
Il personale di cui al presente decreto legislativo non può esercitare il commercio, l'industria né alcuna professione o mestiere o assumere impieghi pubblici o privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, salvo i casi previsti da disposizioni speciali.
Il divieto di cui al comma precedente non si applica nei casi di società cooperative tra impiegati dello Stato.
Il personale può essere prescelto come perito o arbitro, previa autorizzazione del Ministro o del capo dell'ufficio da lui delegato.

Art. 51. Diffida. Il personale di cui al presente decreto legislativo che contravvenga al divieto previsto dall'art. 50, viene diffidato dal Ministro dell'interno, o dal capo dell'ufficio da lui delegato, a cessare dalla situazione di incompatibilità.
Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che la incompatibilità sia cessata, il personale stesso decade dall'impiego.
Il relativo provvedimento è adottato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il consiglio di amministrazione.
La circostanza che il dipendente abbia obbedito alla diffida di cui al primo comma del presente articolo non preclude l'eventuale azione disciplinare.


Tuttavia nessuno ti puo impedire di ciedere l'autorizzazione che in caso positivo, andrà richiesta ogni anno per l'aggiornamento dell'anagrafe delle prestazioni, Al tuo ufficio puoi chiedere conto delle circolari in materia.

Re: Svolgere un'ulteriore attività lavorativa.

Inviato: dom lug 16, 2023 8:15 pm
da Dingo77
domenico.c ha scritto: dom lug 16, 2023 10:54 am Tuttavia nessuno ti puo impedire di ciedere l'autorizzazione che in caso positivo, andrà richiesta ogni anno per l'aggiornamento dell'anagrafe delle prestazioni, Al tuo ufficio puoi chiedere conto delle circolari in materia.
Grazie tante, gentilissimo. Per richiedere l'autorizzazione è sottinteso che la partecipazione del dipendente ad attività esterne all'amministrazione avvenga, comunque, senza fine di lucro, giusto?
Ad ogni modo mi hai dato un'ulteriore idea alla quale non pensavo affatto... Ossia interessare l'ufficio al fine di recepire più recenti circolari.
Grazie e buona serata.

Re: Svolgere un'ulteriore attività lavorativa.

Inviato: dom lug 16, 2023 9:07 pm
da domenico.c
@Dingo77

Senza la finalità di lucro credo sia un elemento essenziale per l'autorizzazione oltre alla compatibilità della prestazione con l'attività di servizio. Tieni presente anche che in assenza di remunerazione l'eventuale attività và inserita in un portale, appunto anagrafe delle prestazioni, dove vengono richieste i riferimenti dell'azienza (ragione sociale, partita iva, sede, ecc,,). Quindi nella tua richiesta inserisci tutti questi elementi e specifica bene quale sarà il tuo ruolo e , se puoi, evidenzia l'assenza di interferenze con il servizio ed eventuali motivi di incompatibilità. Se autorizzato sarai protetto da qualsiasi contestazione.