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Quesito su ritardo emissione provvedimento di aspettativa e mancato riconoscimento causa di servizio

Inviato: gio giu 29, 2023 12:38 pm
da franv
Buongiorno,
chiederei cortesemente agli esperti in materia se:
1) a seguito del rigetto della domanda per causa di servizio da parte di Previmil, l'amministrazione di appartenenza (o chi per essa) possa pretendere la restituzione del 50% delle somme stipendiali percepite dal 13° al 18° e del 100% dal 19° al 24° mese di aspettativa continuativa avendo, il Comando di appartenenza, emesso il provvedimento (retroattivo) di avvio dell'aspettativa con sette mesi di ritardo dal raggiungimento dei 45 giorni annuali?
2) il Comando era obbligato ad informarmi (così come ha fatto con altri colleghi) della possibilità di richiedere, prima di emettere e notificare il provvedimento di inizio aspettativa, la fruizione della licenza ordinaria non ancora goduta di 94 giorni; questo perchè se avessi potuto fruire della licenza prima di entrare in aspettativa per malattia, non sarei incorso nella (ormai prossima) decurtazione stipendiale al rientro in servizio a seguito del provvedimento di rigetto della richiesta di causa di servizio; non pare giusto che il Comando possa sbagliare ad emettere con tanto ritardo il provvedimento di inizio aspettativa mentre il lavoratore non abbia diritto quantomeno al pagamento delle ferie per compensare l'onerosa decurtazione stipendiale;
3) avendo maturato, prima dell'inizio dell'aspettativa per malattia durata 20 mesi, ben 94 giorni di licenza ordinaria (aspettativa iniziata nel mese di giugno 2021 e licenza ordinaria non goduta in precedenza relativamente agli anni 2018, 2019 e 2020) non fruita prima per improrogabili esigenze di servizio attestate dal Comando di appartenenza e poi per l'intervenuta malattia, l'amministrazione è legittimata a respingermi la richiesta di pagamento dei giorni di licenza presentata al rientro in servizio a seguito di riconosciuta idoneità da parte della CMO? quanto precede tenendo conto del principio giurisprudenziale che il compenso per ferie non godute non può essere limitato ai soli casi in cui il congedo non sia stato goduto per esigenze di servizio (come nel mio caso), ma deve includere anche i casi in cui il lavoratore non ha potuto fruire del fondamentale diritto al riposo a causa a lui non imputabile, tra cui specificamente la causa di malattia;
4) comunque, considerato che il diritto alle ferie maturate è irrinunciabile e il Datore di Lavoro è obbligato a farle "consumare" ai propri dipendenti (quanto meno avvisandoli preventivamente), l'amministrazione, nel caso di mancata compensazione monetaria, può autorizzare il lavoratore, in forza di qualche normativa, a poterle usufruire oltre il termine massimo (18 mesi dall'anno di riferimento)?;
5) relativamente al mancato riconoscimento della causa di servizio, è corretto che Previmil, e prima il CVCS, abbiano definito la pratica quando la CMO competente, in sede di precedente visita medico-legale, non ha valutato la patologia perchè ritenuta non ancora stabilizzata? non vi sarebbe un difetto d'istruttoria?
6) ci sono dei precedenti anche giudiziali al riguardo in vostra conoscenza e comunque avete suggerimenti per risolvere queste problematiche di non facile soluzione?
Nella speranza di essere stato chiaro nell'esporre i quesiti, vi ringrazio anticipatamente della Vs. cortese disponibilità.

Re: Quesito su ritardo emissione provvedimento di aspettativa e mancato riconoscimento causa di servizio

Inviato: gio giu 29, 2023 11:55 pm
da nonno Alberto
franv ha scritto: gio giu 29, 2023 12:38 pm Buongiorno,
chiederei cortesemente agli esperti in materia se:
1) a seguito del rigetto della domanda per causa di servizio da parte di Previmil, l'amministrazione di appartenenza (o chi per essa) possa pretendere la restituzione del 50% delle somme stipendiali percepite dal 13° al 18° e del 100% dal 19° al 24° mese di aspettativa continuativa avendo, il Comando di appartenenza, emesso il provvedimento (retroattivo) di avvio dell'aspettativa con sette mesi di ritardo dal raggiungimento dei 45 giorni annuali?
2) il Comando era obbligato ad informarmi (così come ha fatto con altri colleghi) della possibilità di richiedere, prima di emettere e notificare il provvedimento di inizio aspettativa, la fruizione della licenza ordinaria non ancora goduta di 94 giorni; questo perchè se avessi potuto fruire della licenza prima di entrare in aspettativa per malattia, non sarei incorso nella (ormai prossima) decurtazione stipendiale al rientro in servizio a seguito del provvedimento di rigetto della richiesta di causa di servizio; non pare giusto che il Comando possa sbagliare ad emettere con tanto ritardo il provvedimento di inizio aspettativa mentre il lavoratore non abbia diritto quantomeno al pagamento delle ferie per compensare l'onerosa decurtazione stipendiale;
3) avendo maturato, prima dell'inizio dell'aspettativa per malattia durata 20 mesi, ben 94 giorni di licenza ordinaria (aspettativa iniziata nel mese di giugno 2021 e licenza ordinaria non goduta in precedenza relativamente agli anni 2018, 2019 e 2020) non fruita prima per improrogabili esigenze di servizio attestate dal Comando di appartenenza e poi per l'intervenuta malattia, l'amministrazione è legittimata a respingermi la richiesta di pagamento dei giorni di licenza presentata al rientro in servizio a seguito di riconosciuta idoneità da parte della CMO? quanto precede tenendo conto del principio giurisprudenziale che il compenso per ferie non godute non può essere limitato ai soli casi in cui il congedo non sia stato goduto per esigenze di servizio (come nel mio caso), ma deve includere anche i casi in cui il lavoratore non ha potuto fruire del fondamentale diritto al riposo a causa a lui non imputabile, tra cui specificamente la causa di malattia;
4) comunque, considerato che il diritto alle ferie maturate è irrinunciabile e il Datore di Lavoro è obbligato a farle "consumare" ai propri dipendenti (quanto meno avvisandoli preventivamente), l'amministrazione, nel caso di mancata compensazione monetaria, può autorizzare il lavoratore, in forza di qualche normativa, a poterle usufruire oltre il termine massimo (18 mesi dall'anno di riferimento)?;
5) relativamente al mancato riconoscimento della causa di servizio, è corretto che Previmil, e prima il CVCS, abbiano definito la pratica quando la CMO competente, in sede di precedente visita medico-legale, non ha valutato la patologia perchè ritenuta non ancora stabilizzata? non vi sarebbe un difetto d'istruttoria?
6) ci sono dei precedenti anche giudiziali al riguardo in vostra conoscenza e comunque avete suggerimenti per risolvere queste problematiche di non facile soluzione?
Nella speranza di essere stato chiaro nell'esporre i quesiti, vi ringrazio anticipatamente della Vs. cortese disponibilità.


Ciao,

In attesa che gli esperti in materia possano darti spunto a intraprendere le giuste iniziative, poiché da quello che hai scritto, pare che il tuo ufficio o ex non abbia proceduto nei tempi come previsto dall'art 905 del D. Lgs. nr 66 del 2010 e delle precisazione contenute dalla direttiva ministeriale del 17 gennaio 2014.

Inoltre, andrebbe verificata la correttezza sui termini di invio in cmo.

Ciò detto, considerato lo scarso interesse e attenzione già nelle data di mercoledì 15 giugno 2022 alle ore 11,15 e successivamente alle ore 13,05 dove ho provveduto a darti riscontro anche su tale argomento e sono rimasto in attesa di qualche informazione che non è stata presa in considerazione, mi astengo sul presente quesito.