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equo indennizzo a quando?????
Inviato: mar mag 24, 2011 1:44 pm
da luigi57
Non so più come comportarmi, avevo fatto richiesta di causa di servzio nel 2001, allo stato non ho avuto ancora risposta. Ma la beffa e che circa 10 mesi fa, mi avevano richiesto l'IBAN per l'accredito dell'equo indennizzo, senza nessuna risposta. mi dite come devo fare e a chi mi devo rivolgere, tenuto conto che sono in congedo da Gennaio 2011. Grazie a tutti
Re: equo indennizzo a quando?????
Inviato: mar mag 24, 2011 3:48 pm
da Insoddisfatto
Luigi57
a me a metà maggio 2010 hanno scritto chiedendo le coordinate bancarie x l'accredito del misero equo indennizzo, il 1° giugno 2010 ho consegnato alla Stazione i moduli e le dichiarazioni richieste, il 23 febbraio 2011 hanno fatto l'accredito ed ad aprile 2011 mi hanno notificato il Decreto con cui il Comitato di Verifica riconosceva l'infermità SI dipendente da causa di servizio per la quale appunto veniva disposta la misera liquidazione dell'equo indennizzo di cui all'accredito del 23 febbraio.
Re: equo indennizzo a quando?????
Inviato: mar mag 24, 2011 3:56 pm
da Insoddisfatto
Luigi57 - Chiama questo numero 06/4761894, ti risponde l'URP del Comitato di Verifica, tieni a portata di mano la documentazione che ti hanno già notificato, perchè oltre le generalità ti chiederanno nnrr di prot, elenco spedizione ecc. sono molto gentili e ti dicono tutto passo passo l'iter seguito ed a che punto si trova la pratica.
Re: equo indennizzo a quando?????
Inviato: mar mag 24, 2011 6:20 pm
da luigi57
Grazie a tutti, appena ho notizie in merito non mancherò di comunicarle.
Re: equo indennizzo a quando?????
Inviato: mar mag 24, 2011 6:22 pm
da luigi57
Insoddisfatto ha scritto:Luigi57
a me a metà maggio 2010 hanno scritto chiedendo le coordinate bancarie x l'accredito del misero equo indennizzo, il 1° giugno 2010 ho consegnato alla Stazione i moduli e le dichiarazioni richieste, il 23 febbraio 2011 hanno fatto l'accredito ed ad aprile 2011 mi hanno notificato il Decreto con cui il Comitato di Verifica riconosceva l'infermità SI dipendente da causa di servizio per la quale appunto veniva disposta la misera liquidazione dell'equo indennizzo di cui all'accredito del 23 febbraio.
Ciao, per pura è sola curiosità mi dici a quanto ammonta l'indennizzo.
Re: equo indennizzo a quando?????
Inviato: mar mag 24, 2011 6:52 pm
da Insoddisfatto
dipende dal tipo di infermità, dalla tabella e categoria attribuita, dallo stipendio annuo lordo, nel mio caso mi hanno considerato ancora MAsUPS, mi hanno liquidato 1.295 euro
Re: equo indennizzo a quando?????
Inviato: mar mag 24, 2011 7:41 pm
da luigi57
OK, capito e ringrazio.
Re: equo indennizzo a quando?????
Inviato: mer gen 29, 2014 4:18 pm
da panorama
Rigetto istanza di equo indennizzo
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1) - l’amministrazione respingeva la domanda in quanto intempestiva ai sensi dell’art. del r.d. 15.4.1928 e 36 del d.p.r. 686/57.
2) - Assume in sostanza la ricorrente che, allorquando, come nel caso di specie, la malattia è già stata riconosciuta come dipendente da causa di servizio, non sussisterebbe l’onere di presentazione della domanda dell’equo indennizzo entro il termine di sei mesi dal decesso, operante solo nel caso in cui venga richiesto congiuntamente il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità alla quale viene ricondotta la pretesa al beneficio dell’equo indennizzo, bensì soltanto l’onere di presentazione della domanda di equo indennizzo entro il termine di sei mesi decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento di riconoscimento della dipendenza della malattia da causa di servizio.
IL TAR LAZIO precisa:
3) - Il ricorso è fondato, alla luce della pregressa giurisprudenza della Sezione ( cfr. in particolare Tar Lazio I, 3.5.2012 n. 3937).
4) - Ai sensi dell'art. 2, c. 3, DPR 461/2001 il procedimento preordinato alla liquidazione dell'equo indennizzo ha inizio su istanza del pubblico dipendente, proposta contestualmente dall'interessato a quella di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione, ove la menomazione permanente dell'integrità psico-fisica si sia manifestata contemporaneamente all'insorgenza di dette patologie, ovvero separatamente ove la menomazione si sia manifestata in un momento successivo.
5) - Il procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità è infatti autonomo rispetto al diverso procedimento per la concessione dell’equo indennizzo.
6) - La contestualità delle istanze, richiesta per la prima delle due evenienze, costituisce per il dipendente pubblico un onere il cui inadempimento può determinare la decadenza dal diritto alla liquidazione dell'equo indennizzo ove la relativa domanda sia stata proposta oltre il termine perentorio decorrente dal momento in cui i postumi inabilitanti si sono per la prima vota manifestati (Tar Campania, Salerno, I sez. 20/1/2004, n. 40).
7) - Il termine di sei mesi sopra citato non è, invero, sanzionato espressamente dalla normativa.
8) - La giurisprudenza, però, ha da sempre ritenuto inconcepibile che un termine imposto dalla legge al privato per chiedere all'amministrazione una prestazione a lui favorevole possa avere carattere meramente ordinatorio o sollecitatorio o acceleratorio rispetto all'attività del privato stesso (C.d.S. sez. IV n. 628/1963; Adunanza Generale n. 326/1963; C.d.S. sez. IV, n. 271/1976).
9) - L'art. 2, c. 3 del DPR 461/2001 prevede anche la possibilità di presentare la domanda di liquidazione dell'equo indennizzo nella pendenza del procedimento preordinato al riconoscimento della causa di servizio ma a condizione che a ciò si provveda nel termine, anch'esso perentorio, di 10 giorni dalla data di ricevimento della nota con la quale, ai sensi degli artt. 7, c. 2, e 8 c. 2, del citato DPR, gli si comunicava l'avvenuta trasmissione degli atti al Comitato di Verifica e lo si informava della possibilità di presentare, nello stesso termine, la domanda di equo indennizzo.
Ricorso ACCOLTO.
Per completezza leggete qui sotto.
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27/01/2014 201400996 Sentenza 1B
N. 00996/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01303/2002 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1303 del 2002, proposto da:
C. F. A., rappresentato e difeso dagli avv. Alfredo Ferretti, Francesco La Gattuta, con domicilio eletto presso Francesco La Gattuta in Roma, viale Anicio Gallo,194;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto n. ….. del 22.10.01 di rigetto istanza di equo indennizzo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2013 il dott. Giampiero Lo Presti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con domanda presentata in data 15 aprile 1998 la ricorrente, nella qualità di erede del militare Capo 1^ cl. R. C., presentava domanda per la concessione dell’equo indennizzo in relazione all’infermità (OMISSIS) causa del decesso avvenuto in data 2.6.1995 e giudicata dipendente da causa di servizio con verbale n. …. del 29.7.1997 della Commissione Medica Ospedaliera di Roma, comunicato alla ricorrente in data 17.10.1997.
Con provvedimento in data 22.10.2001 l’amministrazione respingeva la domanda in quanto intempestiva ai sensi dell’art. del r.d. 15.4.1928 e 36 del d.p.r. 686/57.
Avverso detto provvedimento è insorta la sig.ra OMISSIS che, con ricorso notificato in data 18.1.2002, ne ha chiesto l’annullamento ritenendolo illegittimo per violazione ed erronea interpretazione delle norme applicate, difetto di motivazione, eccesso di potere per carenza, illogicità e contraddittorietà di motivazione, violazione dei principi di imparzialità e buon andamento, buona fede e correttezza.
Assume in sostanza la ricorrente che, allorquando, come nel caso di specie, la malattia è già stata riconosciuta come dipendente da causa di servizio, non sussisterebbe l’onere di presentazione della domanda dell’equo indennizzo entro il termine di sei mesi dal decesso, operante solo nel caso in cui venga richiesto congiuntamente il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità alla quale viene ricondotta la pretesa al beneficio dell’equo indennizzo, bensì soltanto l’onere di presentazione della domanda di equo indennizzo entro il termine di sei mesi decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento di riconoscimento della dipendenza della malattia da causa di servizio.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata per resistere al gravame.
Alla pubblica udienza straordinaria del giorno 26 novembre 2013 la causa è stata rimessa in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato, alla luce della pregressa giurisprudenza della Sezione ( cfr. in particolare Tar Lazio I, 3.5.2012 n. 3937).
Ai sensi dell'art. 2, c. 3, DPR 461/2001 il procedimento preordinato alla liquidazione dell'equo indennizzo ha inizio su istanza del pubblico dipendente, proposta contestualmente dall'interessato a quella di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione, ove la menomazione permanente dell'integrità psico-fisica si sia manifestata contemporaneamente all'insorgenza di dette patologie, ovvero separatamente ove la menomazione si sia manifestata in un momento successivo.
Il procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità è infatti autonomo rispetto al diverso procedimento per la concessione dell’equo indennizzo.
La contestualità delle istanze, richiesta per la prima delle due evenienze, costituisce per il dipendente pubblico un onere il cui inadempimento può determinare la decadenza dal diritto alla liquidazione dell'equo indennizzo ove la relativa domanda sia stata proposta oltre il termine perentorio decorrente dal momento in cui i postumi inabilitanti si sono per la prima vota manifestati (Tar Campania, Salerno, I sez. 20/1/2004, n. 40).
Soltanto nel caso in cui la menomazione permanente si sia manifestata in un momento successivo alla presentazione della domanda di riconoscimento dell'infermità l'istanza deve essere presentata dall'interessato non oltre il termine di sei mesi decorrente:
a) dalla data di notifica o comunicazione in via amministrativa del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione da cui siano derivati i postumi invalidanti a carattere permanente ascrivibili alle tabelle di menomazione allegate al DPR n. 384/1981;
b) ovvero, dalla data in cui si sono per la prima volta manifestati i suddetti postumi, pur sempre conseguenti a infermità o lesione già riconosciuta dipendente da causa di servizio.
Il termine di sei mesi sopra citato non è, invero, sanzionato espressamente dalla normativa.
La giurisprudenza, però, ha da sempre ritenuto inconcepibile che un termine imposto dalla legge al privato per chiedere all'amministrazione una prestazione a lui favorevole possa avere carattere meramente ordinatorio o sollecitatorio o acceleratorio rispetto all'attività del privato stesso (C.d.S. sez. IV n. 628/1963; Adunanza Generale n. 326/1963; C.d.S. sez. IV, n. 271/1976).
L'art. 2, c. 3 del DPR 461/2001 prevede anche la possibilità di presentare la domanda di liquidazione dell'equo indennizzo nella pendenza del procedimento preordinato al riconoscimento della causa di servizio ma a condizione che a ciò si provveda nel termine, anch'esso perentorio, di 10 giorni dalla data di ricevimento della nota con la quale, ai sensi degli artt. 7, c. 2, e 8 c. 2, del citato DPR, gli si comunicava l'avvenuta trasmissione degli atti al Comitato di Verifica e lo si informava della possibilità di presentare, nello stesso termine, la domanda di equo indennizzo.
Ove la domanda risulti presentata nel suddetto termine il procedimento, già pendente dinanzi al Comitato di verifica per il riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, si estende anche alla verifica dei presupposti per la liquidazione dell'equo indennizzo.
Premesso quanto sopra, nel caso di specie i termini di presentazione della domanda inoltrata dalla ricorrente non potevano essere considerati decaduti.
La domanda di riconoscimento della dipendenza della causa di servizio venne infatti presentata dal OMISSIS in data 16.2.1994 e, durante l’istruttoria relativa, avvenne il decesso. La C.M.O. competente riconobbe quindi, in data 29.7.1997, come dipendente da causa di servizio proprio il decesso connesso all’infermità riportata, con verbale comunicato alla vedova in data 17.10.1997.
In base alla normativa, come sopra ricostruita, dunque, l’istanza di concessione dell’equo indennizzo, considerato che l’exitus ( come conseguenza della malattia invalidante implicante menomazione definitiva ) si è verificato successivamente alla presentazione della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, avrebbe dovuto essere presentata entro il termine di sei mesi dalla data di notifica o comunicazione in via amministrativa del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
Termine rispettato dall’istante, considerato che la comunicazione del verbale di riconoscimento del decesso come dipendente da causa di servizio è avvenuta in data 17.10.1997 , mentre la domanda di concessione dell’equo indennizzo è del giorno 15.4.1998.
Conclusivamente il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato e obbligo dell’amministrazione intimata di esame nel merito della domanda di equo indennizzo prodotta dall’istante.
Le spese del giudizio possono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Elia Orciuolo, Presidente
Giampiero Lo Presti, Consigliere, Estensore
Roberto Vitanza, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/01/2014
Re: equo indennizzo a quando?????
Inviato: mer gen 29, 2014 4:33 pm
da alfredof58
Ciao Panorama non ho capito una cosa, io ho fatto la visita alla cmo il 28.2.2013 e di li ho
acquisito la cat. 8 a in sostituzione della precedente tabella ''b'' i verbali per la presentazione
della domanda per e.i. sono arrivati al mio comando dopo 11 mesi, ora come si fa a presentare
domanda in tempo se i suddetti verbali arrivano dopo 1 anno circa, oppure mi sfugge qualcosa,
io comunque l'ho presentata, vedremo come va a finire, però parlare di intempestività mi pare
proprio troppo. Ciao
Re: equo indennizzo a quando?????
Inviato: gio gen 30, 2014 8:40 am
da italiauno61
L'articolo 2 co. 6 del D.P.R. 461/2001 stabilisce, all'ultimo capoverso, che la domanda DEVE essere presentata non oltre sei mesi da quando si è verificata la menomazione in conseguenza dell'infermità o lesione già riconosciuta dipendente da causa di servizio...E' il caso delle infermità dipendenti da c.s. che si aggravano.
L'articolo non indica specificamente che la conoscenza della menomazione sia da far risalire alla notifica di un verbale (che molte CMO non fanno più) o al possesso materiale da parte dell'interessato del verbale di aggravamento. Basta che esista una menomazione.
Re: equo indennizzo a quando?????
Inviato: gio gen 30, 2014 8:53 am
da italiauno61
Inoltre, nel caso di giurisprudenza che riguardi fattispecie antecedenti all'entrata in vigore del DPR 461/2001, è necessario sempre fare dei distinguo, perchè la nuova ormai non troppo normativa sui procedimenti di riconoscimento, equo indennizzo e ppo, ha introdotto diverse modifiche.
Nel caso prospettato da @Panorama, la domanda di riconoscimento era stata prodotta dal militare poco prima del decesso, quindi gli aventi diritto subentravano nell'interesse legittimo ad ottenere l'equo indennizzo soltanto dopo il verbale che assegnava la categoria. E questo è contemplato all'articolo 2 del DPR 461...
In questo caso, il Giudice ha applicato il nuovo regolamento ad un caso che però rientrava nella normativa precedente al DPR 461/2001 che è entrato in vigore soltanto il 27.01.2002.
Presumo che l'Amministrazione ricorra avverso la sentenza al Consiglio di Stato.
Re: equo indennizzo a quando?????
Inviato: mer mar 19, 2014 7:09 pm
da panorama
Il CdS da ragione al dipendente dell’Automobile Club d’Italia (ACI) confermando la sentenza del TAR sez. di Salerno.
Sentenza rivoluzionaria.
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Causa di servizio: domanda da presentare entro sei mesi dalla conoscenza piena della malattia
- ) - Il dipendente pubblico può richiedere, all’amministrazione presso cui lavora, che gli venga riconosciuta l’infermità da causa di servizio: in ogni caso, la domanda deve essere presentata entro sei mesi. Ma tale termine non decorre dal momento in cui è insorta la patologia, bensì da quello (eventualmente successivo) in cui il lavoratore ha acquisito una effettiva consapevolezza circa la consistenza e gravità dell’infermità stessa. Tale momento, quindi, può ragionevolmente coincidere con il rilascio del certificato medico che attesta l’obiettivo peggioramento delle condizioni di salute dell’interessato.
- ) - Pertanto, il dipendente potrebbe comunque presentare la domanda per causa di servizio anche se, già da diverso tempo, era al corrente della propria “malattia”, ma questa era ancora in uno stadio lieve. Le minori patologie, infatti, non possono essere un limite ai diritti del lavoratore di presentare successivamente la domanda se poi si verifica un aggravamento.
- ) - In tal caso, il termine di sei mesi per la presentazione dell’istanza comincia a decorrere da quando l’interessato ha acquisito consapevolezza dell’effettiva consistenza e sopravvenuta gravità della infermità e delle relative conseguenze invalidanti, ossia da quando il sanitario ha certificato l’obiettivo aggravamento della patologia.
IL C.d.S. afferma che:
1) - In tale ottica, non comporta una irrimediabile preclusione la pregressa conoscenza dell’avvenuto instaurarsi di minori patologie, quando sopraggiunga quella, più grave, per la quale il dipendente chiede il riconoscimento:
il dipendente – per le ragioni più diverse - ben può ritenere di non avvalersi dei benefici previsti dalla legge per la insorgenza di una patologia, senza incorrere in alcuna decadenza che precluda di invocarli quando diventa consapevole di un obiettivo aggravamento, che implica l’ulteriore applicazione della normativa di settore e la decorrenza di un ulteriore termine per proporre la relativa istanza.
Il resto x completezza leggetelo qui sotto.
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17/03/2014 201401304 Sentenza 6
N. 01304/2014REG.PROV.COLL.
N. 05551/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5551 del 2009, proposto dall’Automobile club d’Italia (ACI), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Riccardo Trojano, con domicilio eletto presso lo studio legale Tonucci in Roma, via Principessa Clotilde, 7;
contro
il sig. OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Gino Bazzani e Carmine Monaco, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, V. Monte Acero, 2/A;
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, sezione I n. 3831/2008.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di OMISSIS;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del giorno 18 giugno 2013 il consigliere Andrea Pannone e uditi per le parti gli avvocati Quattrini, per delega dell’avv. Trojano, e Petrilli, per delega dell’avv. Monaco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. OMISSIS, dipendente dell’Automobile Club d’Italia (ACI) con la qualifica di impiegato, ha presentato una istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia “OMISSIS”.
In occasione dei consequenziali accertamenti medici, fu diagnosticata la patologia “stato depressivo ansioso reattivo con somatizzazioni” e la sua riconducibilità al servizio prestato.
La deliberazione del comitato esecutivo dell’ACI .. febbraio 1997 ha riconosciuto che egli era affetto da “stato ansioso depressivo reattivo con somatizzazioni”, ma ha respinto l’istanza volta a farne accertare la dipendenza da causa di servizio, siccome “intempestiva poiché prodotta (il … febbraio 1996) ben oltre il prescritto termine massimo di sei mesi dalla conoscenza dell’infermità, avvenuta il … dicembre 1994”.
2. Con il ricorso di primo grado n. 1419 del 1997, il sig. OMISSIS ha impugnato innanzi al TAR per la Campania, Sezione di Salerno, il diniego dell’amministrazione.
La sentenza impugnata ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dall’amministrazione ed incentrata sulla mancata impugnazione del verbale della Commissione medica ospedaliera dell’8 novembre 1996, atteso il carattere meramente endoprocedimentale del verbale medesimo.
Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso con conseguente annullamento dell’impugnato provvedimento di rigetto.
La sentenza ha evidenziato che l’art. 41 del regolamento organico del personale A.C.I. dispone che “l’impiegato che abbia contratto infermità, per farne accertare la eventuale dipendenza da causa di servizio deve, entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza della infermità, presentare domanda scritta all’Ente (…)”.
Ad avviso del TAR, la disposizione ricollega il “dies a quo” del termine suindicato all’acquisizione da parte del dipendente di compiuta conoscenza non solo in ordine alla infermità da cui è affetto, ma anche al suo insorgere quale conseguenza del servizio prestato, e quindi al nesso causale con quest’ultimo:
Nessuna deduzione sarebbe stata articolata dall’ente (con il provvedimento impugnato o in sede difensiva) a dimostrazione del fatto che il ricorrente, in data .. dicembre 1994, avesse acquisito concreta conoscenza, oltre che del prodursi della suddetta infermità, della sua riconducibilità causale al servizio svolto.
In punto di fatto, avrebbe rilievo il certificato del 19 gennaio 1996, a firma del dott. OMISSIS, il quale ha precisato che la patologia diagnosticata “risulta aggravata dallo stress lavorativo al quale il paziente è stato sottoposto negli ultimi due anni”: pertanto, il termine infra-semestrale intercorrente tra il suddetto certificato e la data (… febbraio 1996) di presentazione da parte del ricorrente della istanza di riconoscimento della dipendenza della infermità da causa di servizio impedirebbe di desumere, da esso, la dimostrazione della tardività dell’istanza suindicata.
3. Ha proposto ricorso in appello l’Automobile Club d’Italia, affidato ai seguenti motivi così epigrafati:
a) error in iudicando in merito alla ritenuta ammissibilità del ricorso di primo grado;
b) error in iudicando in merito alla ritenuta tempestività dell’istanza per il riconoscimento di invalidità dipendente da causa di servizio.
4. Entrambe le censure sono infondate.
4.1.. In ordine alla prima, osserva il Collegio che il contenuto del parere è stato posto a base del diniego, sicché risultano tempestive e ammissibili le censure rivolte contro l’atto conclusivo del procedimento.
4.2. In ordine alla seconda, relativa all’asserita tardività nella formulazione dell’istanza in sede amministrativa, il Collegio condivide il costante orientamento per il quale (da ultimo Cons. St., IV 15 aprile 2013, n. 2053) il disposto che stabilisce in “sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell’infermità” (nella specie, l’art. 41 del regolamento organico dell’A.C.I.) il termine entro il quale il dipendente deve presentare l’istanza per il riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio va inteso nel senso che il medesimo termine non decorre dal momento in cui si abbia conoscenza di una malattia o lesione, bensì da quello della percezione della natura e della gravità dell’infermità e del suo nesso causale con un fatto di servizio.
La sua decorrenza va appunto individuata tenendo presente il momento in cui l’interessato abbia acquisito consapevolezza dell’effettiva consistenza e gravità della infermità e delle relative conseguenze invalidanti, rilevando un criterio di ‘normalità’ riferibile alle ordinarie conoscenze di un pubblico dipendente.
In tale ottica, non comporta una irrimediabile preclusione la pregressa conoscenza dell’avvenuto instaurarsi di minori patologie, quando sopraggiunga quella, più grave, per la quale il dipendente chiede il riconoscimento: il dipendente – per le ragioni più diverse - ben può ritenere di non avvalersi dei benefici previsti dalla legge per la insorgenza di una patologia, senza incorrere in alcuna decadenza che precluda di invocarli quando diventa consapevole di un obiettivo aggravamento, che implica l’ulteriore applicazione della normativa di settore e la decorrenza di un ulteriore termine per proporre la relativa istanza.
Nel caso di specie, quindi, il termine per la presentazione dell’istanza può ragionevolmente farsi decorrere, così come evidenziato nella sentenza di primo grado, dal 19 gennaio 1996, allorquando il sanitario ha certificato l’obiettivo aggravamento della patologia.
5. In conclusione il ricorso in appello va rigettato.
Le spese del secondo grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello n. 5551 del 2009, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna l’Automobile club d’Italia (ACI) al pagamento in favore dell’appellato sig. OMISSIS della somma di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre oneri di legge, per le spese del secondo grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere
Roberta Vigotti, Consigliere
Bernhard Lageder, Consigliere
Andrea Pannone, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/03/2014