Transito. Novità dal Consiglio di Stato
Inviato: gio mar 30, 2023 12:18 pm
Buongiorno a tutti.
Confidando possa essere di indirizzo utile a chiunque si trovi in situazione analoga, riporto in sintesi.
Viene impugnata dinnanzi al CdS l'ordinanza TAR sfavorevole.
Sostiene l'Avvocatura che “le motivazioni addotte dalla ricorrente, pur meritevoli di attenzione, non possono ritenersi dirimenti nelle decisioni che non sono discrezionali, in capo al M.E.F., il quale è tenuto ad accogliere nei propri ruoli il personale dichiarato inidoneo alle proprie attività di istituto secondo quanto disposto dalla, già richiamata, L. n. 266/1999.
Prevede, infatti, la L. 28 luglio 1999, n. 266, all’art. 14, comma 5, che il personale della Guardia di Finanzia – giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio – possa presentare richiesta di transito nelle qualifiche funzionali del personale civile del M.E.F. e, secondo il D.M. n. 47860/2013 e il successivo D.M. n. 99077/2017, essere poi “assegnato presso l’ultima sede nella quale il medesimo ha prestato effettivo servizio nella Guardia di Finanza per almeno due anni, ovvero una delle sedi di cui ai successivi articoli 2, 3 e 4, nel numero massimo per ogni anno solare”.”
Nel ricorso si evidenzia che la l. 266/99, non dice proprio così. L’invocato c.5, art.14, cita:
5. Il personale ((...)) del Corpo della Guardia di finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali ((...)) del personale civile del Ministero delle finanze, secondo modalita' e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, da definire con decreto ((...)) da emanare di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica.
Tralasciando che detti decreti, da aggiornare annualmente, sono parcheggiati al 2017 (DM 99077), le modalità e procedure stabilite da D.P.R. 24 aprile 1982, n. 339, riguardano:
Art. 1. - Il personale dei ruoli della Polizia di Stato(e quindi anche gdf, per modi ed analogia procedurale), che espleta funzioni di polizia, giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche dipendenti da causa di servizio, all'assolvimento dei compiti d'istituto puo', a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, sempreche' l'infermita' accertata ne consenta lo ulteriore impiego
Insiste, “Difatti, l’Amministrazione non ha condotto alcuno sviamento, bensì ha correttamente operato l’indicazione di tutte le sedi disponibili elencate nell’art. 2 D.M. n. 9907 del 20 luglio 2017 – che ha sostituito l’art. 2 del D.M. n. 47860 del 18 aprile 2013 – da cui è risultata di tutta evidenza l’impossibilità di accogliere la richiesta di assegnazione presso la sede di xxxxxxxx.”
Altro travisamento. Se il criterio statuito per il transito è quello secondo modalita' e procedure analoghe, va da se che l’asserita indisponibilità per la sede RICHIESTA, cozza con la previsione del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 339, che recita:
Art. 10. - Il trasferimento in altri ruoli della Polizia di Stato o in altre amministrazioni dello Stato non comporta modifiche delle dotazioni organiche dei ruoli di provenienza o di quelli di destinazione.
Indicazione che evidentemente stride con le accampate (in)disponibilità. Tanto più che il comma successivo ne indica la soluzione dell’eventuale esubero.
Il personale trasferito e' inquadrato in soprannumero, riassorbibile con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa del personale stesso nella qualifica corrispondente a quella rivestita al momento del trasferimento, conservando la anzianita' nella qualifica ricoperta, l'anzianita' complessivamente maturata e la posizione economica acquisita.
…e confermata dal seguente:
In corrispondenza dei posti occupati in soprannumero dal personale trasferito ai sensi del presente decreto legislativo, sono resi indisponibili nella qualifica iniziale del ruolo di provenienza, i posti lasciati liberi da detto personale, fino al riassorbimento del soprannumero.
E che l’incombenza spetti all’amministrazione, si evince ed è confermata dal seguente:
Art. 9. - Qualora il personale di cui all'art. 1 sia ritenuto non idoneo all'assolvimento dei compiti propri degli altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, ovvero per esigenze di servizio non sia possibile trasferirlo in altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, e' dispensato dal servizio ai sensi degli articoli 129 e 130 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3.
Ergo, se non c'è posto, devo essere dispensato.
Evidentemente il Consiglio di Stato ha ritenuto valide tali motivazioni e le ha recepite nell’odierna ordinanza n.1229/2023 pubblicata ieri 29.03.2023, ritenendo sussista un
“… necessario approfondimento nel merito circa la possibilità di indicazione di sedi diverse da quelle tabellari; …”
Vedremo ora se il TAR intenderà discostarsi dalla linea di indirizzo data dal CdS e sostenuta dall'avv. Manlio Davide Mario FERRARIO, artefice di quest'ennesimo successo.
Saluti
Confidando possa essere di indirizzo utile a chiunque si trovi in situazione analoga, riporto in sintesi.
Viene impugnata dinnanzi al CdS l'ordinanza TAR sfavorevole.
Sostiene l'Avvocatura che “le motivazioni addotte dalla ricorrente, pur meritevoli di attenzione, non possono ritenersi dirimenti nelle decisioni che non sono discrezionali, in capo al M.E.F., il quale è tenuto ad accogliere nei propri ruoli il personale dichiarato inidoneo alle proprie attività di istituto secondo quanto disposto dalla, già richiamata, L. n. 266/1999.
Prevede, infatti, la L. 28 luglio 1999, n. 266, all’art. 14, comma 5, che il personale della Guardia di Finanzia – giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio – possa presentare richiesta di transito nelle qualifiche funzionali del personale civile del M.E.F. e, secondo il D.M. n. 47860/2013 e il successivo D.M. n. 99077/2017, essere poi “assegnato presso l’ultima sede nella quale il medesimo ha prestato effettivo servizio nella Guardia di Finanza per almeno due anni, ovvero una delle sedi di cui ai successivi articoli 2, 3 e 4, nel numero massimo per ogni anno solare”.”
Nel ricorso si evidenzia che la l. 266/99, non dice proprio così. L’invocato c.5, art.14, cita:
5. Il personale ((...)) del Corpo della Guardia di finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali ((...)) del personale civile del Ministero delle finanze, secondo modalita' e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, da definire con decreto ((...)) da emanare di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica.
Tralasciando che detti decreti, da aggiornare annualmente, sono parcheggiati al 2017 (DM 99077), le modalità e procedure stabilite da D.P.R. 24 aprile 1982, n. 339, riguardano:
Art. 1. - Il personale dei ruoli della Polizia di Stato(e quindi anche gdf, per modi ed analogia procedurale), che espleta funzioni di polizia, giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche dipendenti da causa di servizio, all'assolvimento dei compiti d'istituto puo', a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, sempreche' l'infermita' accertata ne consenta lo ulteriore impiego
Insiste, “Difatti, l’Amministrazione non ha condotto alcuno sviamento, bensì ha correttamente operato l’indicazione di tutte le sedi disponibili elencate nell’art. 2 D.M. n. 9907 del 20 luglio 2017 – che ha sostituito l’art. 2 del D.M. n. 47860 del 18 aprile 2013 – da cui è risultata di tutta evidenza l’impossibilità di accogliere la richiesta di assegnazione presso la sede di xxxxxxxx.”
Altro travisamento. Se il criterio statuito per il transito è quello secondo modalita' e procedure analoghe, va da se che l’asserita indisponibilità per la sede RICHIESTA, cozza con la previsione del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 339, che recita:
Art. 10. - Il trasferimento in altri ruoli della Polizia di Stato o in altre amministrazioni dello Stato non comporta modifiche delle dotazioni organiche dei ruoli di provenienza o di quelli di destinazione.
Indicazione che evidentemente stride con le accampate (in)disponibilità. Tanto più che il comma successivo ne indica la soluzione dell’eventuale esubero.
Il personale trasferito e' inquadrato in soprannumero, riassorbibile con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa del personale stesso nella qualifica corrispondente a quella rivestita al momento del trasferimento, conservando la anzianita' nella qualifica ricoperta, l'anzianita' complessivamente maturata e la posizione economica acquisita.
…e confermata dal seguente:
In corrispondenza dei posti occupati in soprannumero dal personale trasferito ai sensi del presente decreto legislativo, sono resi indisponibili nella qualifica iniziale del ruolo di provenienza, i posti lasciati liberi da detto personale, fino al riassorbimento del soprannumero.
E che l’incombenza spetti all’amministrazione, si evince ed è confermata dal seguente:
Art. 9. - Qualora il personale di cui all'art. 1 sia ritenuto non idoneo all'assolvimento dei compiti propri degli altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, ovvero per esigenze di servizio non sia possibile trasferirlo in altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, e' dispensato dal servizio ai sensi degli articoli 129 e 130 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3.
Ergo, se non c'è posto, devo essere dispensato.
Evidentemente il Consiglio di Stato ha ritenuto valide tali motivazioni e le ha recepite nell’odierna ordinanza n.1229/2023 pubblicata ieri 29.03.2023, ritenendo sussista un
“… necessario approfondimento nel merito circa la possibilità di indicazione di sedi diverse da quelle tabellari; …”
Vedremo ora se il TAR intenderà discostarsi dalla linea di indirizzo data dal CdS e sostenuta dall'avv. Manlio Davide Mario FERRARIO, artefice di quest'ennesimo successo.
Saluti