…vero Navy, si può partire dal l’art 4/18
Art. 4. Pena pecuniaria.
La pena pecuniaria consiste nella riduzione in misura non superiore a cinque trentesimi di una mensilità dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo.
Con tale sanzione vengono punite le seguenti infrazioni:
1) la recidiva in una mancanza punibile con il richiamo scritto;
2) l'esercizio occasionale di commercio o di mestiere incompatibile;
3) il mantenimento, al di fuori di esigenze di servizio, di relazioni con persone che notoriamente non godono in pubblico estimazione o la frequenza di locali o compagnie non confacenti al proprio stato;
4) il contrarre debiti senza onorarli, ovvero contrarne con dipendenti o con persone pregiudicate o sospette di reato;
5) l'allontanamento dalla sede di servizio da uno a cinque giorni senza autorizzazione;
6) l'abituale negligenza nell'apprendimento delle norme e delle nozioni che concorrono alla formazione professionale;
7) l'inosservanza dell'obbligo di mantenere la permanenza o la reperibilità;

la manifesta negligenza nel prendere visione dell'ordine di servizio;
9) l'omessa o ritardata presentazione in servizio sino a un massimo di 48 ore;
10) la grave negligenza in servizio;
11) il ritardo o la negligenza nell'esecuzione di un ordine;
12) l'irregolarità nell'ordine di trattazione degli affari;
13) l'inosservanza del dovere di informare immediatamente i superiori della ricezione di un ordine la cui esecuzione costituisce manifestamente reato;
14) l'inosservanza delle norme di comportamento politico fissate per gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
15) l'inosservanza delle norme che regolano i diritti sindacali degli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
16) l'emanazione di un ordine non attinente al servizio o alla disciplina o eccedente i compiti d'istituto o lesivo della dignità personale;
17) l'omissione o l'imprecisione nell'emanazione di ordini o di disposizioni di servizio;
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18) qualsiasi altro comportamento, anche fuori dal servizio, non espressamente preveduto nelle precedenti ipotesi, comunque non conforme al decoro delle funzioni degli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.”””””
fino alla sospensione dal servizio , per i seguenti motivi:
Art. 6. Sospensione dal servizio.
La sospensione dal servizio consiste nell'allontanamento dal servizio per un periodo da uno a sei mesi, con la privazione della retribuzione mensile, salva la concessione di un assegno alimentare di importo pari alla metà dello stipendio e degli altri eventuali emolumenti valutabili a tal fine a norma delle disposizioni vigenti, oltre gli assegni per carichi di famiglia.
Comporta la deduzione dal computo della anzianità di un periodo pari a quello trascorso dal punito in sospensione dal servizio nonchè il ritardo di due anni nella promozione o nell'aumento periodico dello stipendio o nell'attribuzione di una classe superiore di stipendio con la decorrenza di cui al precedente art. 5. Tale ritardo è elevato a tre anni se la sospensione dalla qualifica è superiore a quattro mesi.
Può essere inflitta nei seguenti casi:
1) mancanze previste dal precedente art. 4, qualora rivestano carattere di particolare gravità ovvero siano reiterate o abituali;
2) condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo che non comporti gli effetti di cui al successivo art. 8;
3) denigrazione dell'Amministrazione o dei superiori;
4) comportamento che produce turbamento nella regolarità o nella continuità del servizio di istituto;
5) tolleranza di abusi commessi da dipendenti;
6) atti contrari ai doveri derivanti dalla subordinazione;

7) assidua frequenza, senza necessità di servizio ed in maniera da suscitare pubblico scandalo, di persone dedite ad attività immorale o contro il buon costume ovvero di pregiudicati;

uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope risultante da referto medico legale;
9) allontanamento, senza autorizzazione, dalla sede di servizio per un periodo superiore a cinque giorni;
10) omessa o ritardata presentazione in servizio per un periodo superiore a quarantotto ore e inferiore a cinque giorni o, comunque, nei casi in cui l'omissione o la ritardata presentazione in servizio di cui all'art. 4, n. 10, provochi gravi disservizi ovvero sia reiterata o abituale.
La sospensione dal servizio è inflitta con decreto del capo della polizia - direttore generare della pubblica sicurezza, previo giudizio del consiglio centrale di disciplina, qualora trattisi di personale appartenente alle qualifiche dirigenziali e direttive e, previo giudizio del consiglio provinciale di disciplina, per il restante personale.