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Diniego iscrizione Anagrafica.

Inviato: sab apr 30, 2011 9:27 pm
da panorama
Numero 01637/2011 e data 30/04/2011

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 6 aprile 2011

NUMERO AFFARE 01489/2010
OGGETTO:
Ministero dell'interno, Dipartimento affari interni e territoriali.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da …….;
avverso diniego iscrizione anagrafica.
LA SEZIONE
Vista la relazione OMISSIS del 16 marzo 2010 con la quale il Ministero dell'interno, Dipartimento affari interni e territoriali, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore consigliere Sergio Siracusa;

Premesso:
1. A seguito di richiesta di iscrizione anagrafica nel Comune di …….. (TO), località ……., avanzata in data 14 agosto 2007 dal Sig. OMISSIS, l’Ufficiale di anagrafe del suddetto Comune, sulla base di accertamenti da cui emergeva che il OMISSIS non dimorava abitualmente in quel Comune, informava il ricorrente dell’avvio del procedimento dei reiezione, a mente dell’art. 10-bis della legge 241/1990.
Il ricorrente non replicava con alcuna ulteriore osservazione.
Con provvedimento n. ……. del 14 novembre 2007 l’Ufficiale di anagrafe non accoglieva la istanza.
Il OMISSIS impugnava il suddetto provvedimento con ricorso gerarchico al Prefetto di Torino in data 11 dicembre 2007, affermando il suo intendimento di voler “d’ora in avanti dimorare continuamente” nella nuova proprietà attrezzandola opportunamente per svolgervi l’attività di “margaro” allevatore di bovini.
Il Prefetto, sulla base della documentazione acquisita dal Comune di OMISSIS e a seguito di ulteriori accertamenti condotti dai Carabinieri della Stazione di OMISSIS che confermavano che il ricorrente non dimorava abitualmente nella località di OMISSIS e del Comando Provinciale dei Carabinieri di OMISSIS, che accertavano la presenza del ricorrente in due occasioni nel suo indirizzo di provenienza (Comune di OMISSIS, Via …….), respingeva il gravame con decreto datato 2 ottobre 2008.
2. Con il ricorso straordinario in esame il OMISSIS ha impugna il provvedimento del Prefetto, lamentando l’illegittimità dell’ atto comunale in quanto reso a seguito di istruttoria carente e mirata a comprovare uno stato di fatto negativo per il richiedente.
Il OMISSIS sostiene di avere acquistato la proprietà in montagna con l’intenzione di stabilirvisi e all’uopo elenca una serie di attività volte a rendere abitabile la “bergeria” e atta all’allevamento anche di altri animali quali capre e pollame.
Il ricorrente allega al ricorso altresì numerose testimonianze di persone che affermano di averlo incontrato in loco più volte nel periodo 2007/2008.
3. L’Amministrazione ribadisce la correttezza dell’operato del Comune di OMISSIS e la legittimità del provvedimento di reiezione del ricorso gerarchico emanato dal Prefetto e conclude per la reiezione del gravame.
Considerato:
4. Il ricorso è da respingere.
5. Occorre ricordare preliminarmente che il concetto di “dimora” esprime la permanenza di fatto e non abituale di un individuo in un dato luogo.
La “residenza”, viceversa, presuppone quello di dimora caratterizzata però dalla abitualità (art. 43 c.c.).
Il domicilio è il luogo ove una persona ha stabilito il centro dei propri affari e interessi ( art. 43 e seguenti c.c. ).
6. Le norme di legge riguardanti l’anagrafe della popolazione residente sono contenute nel D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223, che indica:
- art. 3: le persone residenti nel Comune sono quelle aventi la propria dimora abituale nel Comune;
- art. 7: l’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente di un Comune viene effettuata per trasferimento di residenza da altro Comune, dichiarato dall’interessato, oppure accertato dalle autorità comunali;
- art. 19: l’ufficiale di anagrafe è tenuto a verificare la sussistenza del requisito della dimora abituale di chi richiede l’iscrizione anagrafica. Gli accertamenti devono essere svolti a mezzo degli appartenenti ai corpi di polizia municipale o di altro personale che sia stato formalmente autorizzato.
Detto art. 19 si richiama all’art. 4 della legge 1228/1954 che, al secondo comma, prescrive che l’ufficiale d’anagrafe ordini gli accertamenti necessari ad appurare la verità dei fatti denunciati dagli interessati relativi alle loro posizioni anagrafiche.
7. Gli aspetti di legittimità da valutare, nel caso in esame, sono quelli relativi alla effettiva dimora abituale del ricorrente nella località di OMISSIS del Comune di OMISSIS.
La Sezione è pienamente consapevole che il concetto di residenza – dimora abituale in un certo luogo, così come tale nozione è precisata nel codice civile (art. 43) - deve essere interpretata alla luce dei principi costituzionali in materia di libera circolazione e di soggiorno dei singoli cittadini (art. 16 della Costituzione).
In altri termini, la diffusa mobilità che caratterizza la società attuale, che consente di spostarsi con rapidità e frequenza sempre più spiccate, fa sì che il radicamento sul luogo di residenza assuma una dimensione più elastica in dipendenza di esigenze ed impegni di varia natura che possono incidere sulla abitualità e continuità della presenza nel luogo di residenza.
8. Nel caso particolare, tuttavia, appare che il ricorrente non abbia assunto, almeno sino alla data del decreto impugnato, dimora abituale in località di OMISSIS.
Dalla documentazione proposta risultano, infatti, i seguenti elementi.
Il ricorrente ha dichiarato che la sua attività di allevatore di bovini viene svolta nei cinque mesi della stagione estiva e per i restanti mesi collabora alla conduzione dell’azienda agricola paterna ubicata bel Comune di OMISSIS.
A tale presenza discontinua è legata la verifica compiuta in senso positivo dall’Ufficio anagrafe del Comune in data 14 agosto 2007 e in senso negativo dallo stesso ufficio in data 29 ottobre 2007 che ne certificava lo stato di non abitazione prolungato nel tempo.
Il Settore Vigilanza omissis del Parco Naturale omissis , incaricato dal Comune di eseguire apposite verifiche, con lettera dell’11 febbraio 2008 comunicava che la presenza del OMISSIS era stata discontinua e che per tutto il periodo a partire dalla demontificazione dell’alpeggio (ottobre 2007) non era stata rilevata presenza di animali domestici.
Le verifiche condotte dai Carabinieri su disposizione della Prefettura di Torino nell’arco di tempo dal 21 febbraio al 13 maggio 2008 hanno accertato la presenza del OMISSIS nella “bergeria” solo in tre dei quindici controlli effettuati e che nei controlli notturni o serali non era stato rilevato alcun segno di presenza all’interno dell’abitazione. I Carabinieri concludevano il rapporto ipotizzando nel caso in esame per il ricorrente una situazione di domicilio più che di residenza.
Il complesso di tali circostanze è stato quindi giudicato dal Prefetto come poco favorevole ai fini di una credibile dimora abituale nella suddetta in questione.
9. Sulla base di tali elementi si ritiene, in definitiva, che le censure proposte dalla ricorrente non possano trovare accoglimento.
Il provvedimento prefettizio si rivela esente da vizi di legittimità ed è ampiamente motivato.
Da esso, infatti, emerge la non corrispondenza, almeno sino alla data del provvedimento, tra quanto dichiarato dal ricorrente in merito alla intenzione di risiedere nella località in questione e la risultanza dei fatti, ossia la l’effettiva presenza abituale della stessa, come appare in particolare dagli accertamenti condotti a seguito dell’istruttoria disposta dal Prefetto.
In conclusione il ricorso deve essere respinto.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Sergio Siracusa Giuseppe Barbagallo




IL SEGRETARIO
Licia Grassucci

Re: Diniego iscrizione Anagrafica.

Inviato: lun mag 16, 2011 7:29 pm
da panorama
Informazione e cultura personale

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Numero 01907/2011 e data 14/05/2011

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 13 aprile 2011

NUMERO AFFARE 01101/2011
OGGETTO:
Ministero dell'interno.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto da OMISSIS per l’annullamento del decreto della Prefettura di Livorno con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico presentato dall’interessata contro il provvedimento dell’ufficiale dell’anagrafe del comune di Campiglia Marittima.
LA SEZIONE
Vista la relazione trasmessa con nota n. …… del 1° marzo 2011 con la quale il Ministero dell'interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;
esaminati gli atti e udito il relatore consigliere Rocco Antonio Cangelosi;

premesso e considerato.
La signora OMISSIS, con il ricorso in oggetto, impugna il provvedimento del vice prefetto di Livorno 16 gennaio 2007, con cui si è respinto il ricorso gerarchico proposto dalla medesima per l’annullamento del provvedimento del comune di Campiglia Marittima 9 ottobre 2006, di diniego della richiesta di iscrizione anagrafica presso il comune medesimo, dove nel mese di dicembre 2005 aveva acquistato un immobile ad uso di civile abitazione.
La ricorrente lamenta violazione dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione e di proporzionalità e ragionevolezza, violazione del principio di libero soggiorno, violazione e falsa applicazione della legge e del regolamento anagrafico, eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà della motivazione, difetto assoluto dei presupposti e di istruttoria, carenza e inintelligibilità della motivazione, nonché travisamento dei fatti.
A sostegno delle censure sopra menzionate la ricorrente richiama la giurisprudenza formatasi in merito al concetto di dimora e per la quale deve ritenersi che la residenza non viene meno per una o più prolungate assenze, specie quando l’assenza sia occasionata da motivi contingenti, quali la villeggiatura, i viaggi, gli studi ed il lavoro.
L’Amministrazione, nelle sue controdeduzioni, osserva che, a seguito degli accertamenti disposti dal comune di Campiglia Marittima, e come sembra potersi desumere dallo stesso ricorso straordinario, il soggiorno della ricorrente nel comune è risultato saltuario, limitato a periodi di vacanza ed ai fine settimana trascorsi con il marito ed i figli con i quali la stessa dichiara di continuare a vivere a Prato, città ove i figli frequentano la scuola ed entrambi i genitori svolgono la propria attività lavorativa.
Tale situazione risulta evidente dalla particolareggiata indicazione dei motivi contenuti sia nel provvedimento di diniego dell’ufficiale di anagrafe, sia nel provvedimento del prefetto, intervenuto dopo un’ulteriore attività istruttoria espletata dalla prefettura tramite la stazione Carabinieri di ……….
La Sezione ritiene le censure avanzate dall’interessata infondate in quanto risulta evidente, dalla documentazione prodotta e dall’accurata indagine istruttoria svolta dalle autorità competenti, che il centro delle relazioni sociali e familiari della signora OMISSIS continua a essere nel comune di Prato, dove persiste la propria dimora abituale.
D’altra parte emerge dal ricorso presentato dall’interessata che la richiesta di iscrizione anagrafica è stata determinata dalla possibilità di poter usufruire delle agevolazioni fiscali “prima casa” previste dalla vigente normativa. Al riguardo va osservato che, al fine di ottenere le predette agevolazioni fiscali, il requisito della residenza nel comune in cui è ubicato l’immobile viene riferito alla famiglia, con la conseguenza che quel che rileva è che l’immobile acquistato sia destinato a residenza familiare. Nel caso di specie, come sopra rilevato, risulta che la famiglia della ricorrente continua a mantenere la sua residenza nel comune di Prato.
Il provvedimento impugnato (come anche quello di diniego di iscrizione anagrafica del comune di Campiglia Marittima) va, pertanto, considerato pienamente legittimo e adeguatamente motivato.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto, con assorbimento della domanda di sospensiva.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Rocco Antonio Cangelosi Carmine Volpe




IL SEGRETARIO
Francesca Albanesi

Re: Diniego iscrizione Anagrafica.

Inviato: ven giu 24, 2011 10:44 pm
da panorama
Numero 02532/2011 e data 23/06/2011


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 18 maggio 2011

NUMERO AFFARE 02344/2010
OGGETTO:
Ministero dell'interno.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da OMISSIS contro il comune di Busto Arsizio (VA), avverso il diniego di iscrizione anagrafica.
LA SEZIONE
VISTA la relazione prot. n. OMISSIS del maggio 2010, con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;
ESAMINATI gli atti e udito il relatore Consigliere Elio Toscano;

PREMESSO e CONSIDERATO
1. Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica dell’8 settembre 2006, il signor OMISSIS ha impugnato il decreto n. ……/2006/Area 2 in data 18 aprile 2006, con cui il Prefetto di Varese ha respinto il ricorso gerarchico avverso il provvedimento prot. n. ……. del …… gennaio 2006, con il quale l’Ufficiale d’anagrafe del comune di Busto Arsizio (VA) ha rigettato la richiesta di iscrizione anagrafica del ricorrente, in quanto da ripetuti sopralluoghi, effettuati da parte del personale incaricato, è emerso che il richiedente non aveva la dimora abituale in quel Comune.
Con l’unico motivo di ricorso, l’interessato lamenta che, dopo gli accertamenti svolti presso il suo indirizzo con esito negativo nei giorni 25 ottobre, 16 e 18 novembre 2005, il Comune avrebbe potuto disporre altre verifiche prima di respingere l’istanza. Si duole, altresì, di non aver ricevuto la scheda elettorale, il che gli ha impedito di esercitare il diritto di voto.
Il Ministero dell’interno, nel trasmettere il ricorso per il parere, oltre a rilevarne l’infondatezza, ne eccepisce l’irricevibilità, in quanto il ricorrente, invitato a produrre copia della ricevuta di ritorno della raccomandata con cui ha spedito l’atto di gravame, non vi ha provveduto, e l’inammissibilità per mancata notifica all’amministrazione direttamente interessata, vale a dire al comune di Busto Arsizio.
2. La palese infondatezza del ricorso consente di prescindere dalle eccezioni dedotte dal Ministero dell’interno.
Al riguardo, carattere decisivo assume l’affermazione del ricorrente, il quale deduce che “gli accertamenti fatti presso il mio indirizzo fatti dall’Ufficiale d’anagrafe in data 25 ottobre, 16 e 18 novembre sono stati fatti in mia assenza per impegni non comprovati”.
Orbene, il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), all’art. 3 prevede che “per persone residenti nel comune s'intendono quelle aventi la propria dimora abituale nel comune.”.
Come già rilevato da questa Sezione (17 giugno 2009, n. 4616/2007) la dimora abituale del cittadino deve essere intesa non come astratta dichiarazione di volontà, ma come situazione di fatto concretamente accertabile, come la presenza abituale del soggetto nel territorio comunale, e occorre la dimostrazione che “in quella abitazione” viene svolta la vita di relazione sociale dell’interessato e che essa rappresenta il luogo dove questi svolge i suoi atti di vita quotidiana.
Ebbene, all’esito dell’istruttoria esperita dal comune di Busto Arsizio, tutto ciò non è risultato, né l’interessato ha fornito alcun elemento volto a comprovare la propria residenza all’indirizzo indicato.
Quanto, poi, alla doglianza relativa all’impossibilità di esercitare il voto, la stessa appare priva di pregio nella presente sede, posto che, ai sensi dell’art. 4 del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali), i cittadini aventi diritto al voto sono iscritti di ufficio nelle liste elettorali del comune di residenza e che, in ogni caso, avverso la mancata iscrizione nelle liste elettorali è possibile ricorrere alla Commissione elettorale, di cui all’art. 20 del citato d.P.R. n. 223 del 1967.
Per le considerazioni espresse, il ricorso in parola va, quindi, respinto.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Elio Toscano Filippo Patroni Griffi




IL SEGRETARIO
Roberto Talamini

Re: Diniego iscrizione Anagrafica.

Inviato: gio ago 11, 2011 9:44 pm
da panorama
Bari, variazione di indirizzo dalla via OMISSIS alla via OMISSIS.

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Numero 03277/2011 e data 10/08/2011

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 18 maggio 2011

NUMERO AFFARE 01468/2011
OGGETTO:
Ministero dell'interno.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal sig. OMISSIS avverso diniego di variazione di indirizzo. Istanza cautelare di sospensiva;
LA SEZIONE
Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. OMISSIS del 1° aprile 2011, con la quale il Ministero dell’interno, dipartimento affari interni e territoriali, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario indicato in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore consigliere Sabato Malinconico;

Premesso.
Riferisce l’amministrazione che il sig. OMISSIS con istanza del 20 settembre 2005 chiese al comune di Bari la variazione di indirizzo dalla via OMISSIS alla via OMISSIS.
Con provvedimento n. OMISSIS del 9 dicembre 2005 il predetto Comune ha respinto detta istanza motivandola con la circostanza che, a seguito degli accertamenti svolti dalla polizia municipale, era emerso che il richiedente non aveva fissato la propria dimora abituale al nuovo indirizzo. Avverso tale diniego il sig. OMISSIS produceva in data 4 gennaio 2006 al prefetto di Bari ricorso gerarchico, che veniva rigettato con decreto prot. n. OMISSIS/Area VI Anagr. del 5 novembre 2007.
Contro quest’ultimo provvedimento insorgeva l’interessato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto in data 7 marzo 2008 chiedendone l’annullamento unitamente al diniego sopra richiamato, previa sospensione degli effetti.
Il ricorrente con l’odierna impugnativa deduce le seguenti censure:
- violazione dell’art. 4 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e degli artt. 3, 10 e 19 del dPR 30 maggio 1989, n. 223. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, falsa presupposizione ed erroneo accertamento dei fatti: in sostanza il sig. OMISSIS sostiene che sia il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico adottato dal prefetto che il diniego espresso dal comune di Bari sarebbero affetti dai vizi sintomatici di eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria e del travisamento dei fatti e dei presupposti. Sostiene il ricorrente che, per meglio organizzare la propria attività di studente presso l’Università degli studi di Bari, ha ritenuto utile fissare la propria dimora abituale in via OMISSIS. Tuttavia proprio in ragione dei suoi impegni di studio è costretto ad allontanarsi quotidianamente dall’abitazione sita in quella via, circostanza questa che avrebbe potuto essere agevolmente accertata dall’amministrazione attraverso verifiche più attente e mirate; lo stesso ricorrente soggiunge di aver appreso che i funzionari del comune si sarebbero recati presso l’abitazione di via OMISSIS nelle ore del mattino, mentre egli, come specificato, per i suoi impegni di studio, vi fa ritorno soltanto nel pomeriggio, cosicché è del tutto comprensibile che non sia stato possibile rintracciarlo durante le visite effettuate in via OMISSIS.
Da tanto desume, pertanto, l’asserito difetto di istruttoria da cui sarebbero affetti, a suo dire, i provvedimenti impugnati e ribadisce che le verifiche in questione dovrebbero essere effettuate a più riprese e in orari diversi della giornata. A sostegno del proprio assunto il ricorrente adduce, inoltre, la circostanza che provvede regolarmente al pagamento delle bollette relative all’utenza ENEL presso l’abitazione in questione, dalle quali risultano i consumi quotidiani che attestano la sua presenza presso detto immobile e il fatto che annualmente provvede al versamento della TARSU (tassa sui rifiuti solidi urbani) riferita alla menzionata abitazione in proporzione alla superficie utilizzata. Conclusivamente chiede la sospensione dei provvedimenti in questa sede avversati, stante la fondatezza del ricorso e il grave danno conseguente al disconoscimento della sua residenza in via OMISSIS, da cui deriva l’impossibilità di esercitare i diritti civili e politici.
Il Ministero dell’interno nella richiamata relazione istruttoria si oppone alle doglianze esposte nel gravame sottolineando che le censure dedotte sono infondate e a tal fine richiama la consolidata giurisprudenza (C.d.Stato – Sez. I , 17 gennaio 2001, n. 1134; Corte di Cassazione 14 marzo 1986, n. 1788) in base alla quale il concetto di residenza poggia su due elementi essenziali, l’uno soggettivo, costituito dalla manifestazione di volontà del soggetto di fissare la propria dimora abituale in un determinato luogo, l’altro oggettivo, costituito dalla concreta permanenza dello stesso nel luogo indicato. Peraltro, anche se tale concetto di residenza va interpretato in maniera elastica nel senso che devono considerarsi ammissibili allontanamenti più o meno frequenti dalla residenza, non può essere consentita la sola sussistenza del requisito soggettivo, che non risulti confermato dalla circostanza di fissare in un determinato luogo la consuetudine della dimora effettiva e dei rapporti sociali. Nel caso di specie, dai ripetuti accertamenti svolti (verbale del 2 novembre 2005, verifiche del 24 febbraio, del 28 febbraio, del 4 marzo, del 6 marzo, del 17 marzo e del 24 marzo 2006) il primo effettuato dagli organi del comune del comune di Bari, in sede di istruttoria della istanza di variazione di indirizzo, i rimanenti disposti dalla prefettura di Bari in sede di istruttoria del ricorso gerarchico, il sig. OMISSIS è risultato sempre assente all’indirizzo indicato.
Peraltro i predetti accertamenti sono stati effettuati in diverse fasce orarie. A tali esiti, infine, si aggiunge l’esito dell’accertamento del 28 febbraio 2006, disposto dalla prefettura di Bari presso il precedente indirizzo relativo all’abitazione dei genitori del ricorrente sita in via OMISSIS, nel corso del quale è stata attestata, sulla base di informazioni assunte presso i vicini, la perdurante dimora del sig. OMISSIS presso detta abitazione. Conclusivamente, pertanto, il Ministero dell’Interno chiede che il gravame sia rigettato perché infondato.
Considerato.
La Sezione, esaminati gli atti del ricorso e, in particolare, i verbali relativi agli accertamenti esperiti su disposizione del comune di Bari e della prefettura di Bari presso gli indirizzi indicati in premessa, tutti allegati al ricorso, rileva che le censure dedotte dal sig. OMISSIS con l’odierna impugnativa sono insussistenti, essendo stato dimostrato “per tabulas” dall’amministrazione resistente la mancanza del requisito oggettivo della dimora abituale presso l’indirizzo indicato.
E infatti l’istruttoria è stata condotta in maniera completa, sia presso la residenza indicata come attuale, sia, per converso, presso la precedente residenza, dando esito negativo rispetto a quanto asserito dal ricorrente.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso in argomento deve essere respinto. Sospensiva assorbita.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Sabato Malinconico Filippo Patroni Griffi




IL SEGRETARIO
Roberto Talamini

Re: Diniego iscrizione Anagrafica.

Inviato: mer set 28, 2011 1:05 pm
da panorama
Altro Parere negativo del CdS a seguito del ricorso straordinario al PDR.

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Numero 03577/2011 e data 28/09/2011

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 27 luglio 2011

NUMERO AFFARE 04280/2010
OGGETTO:
Ministero dell’interno.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal sig. OMISSIS avverso il decreto del prefetto di Belluno prot. n. …../Area 2^ del 2 novembre 2005, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico presentato dallo stesso avverso il provvedimento dell’ufficiale d’anagrafe del Comune di Cortina d’Ampezzo in data 12 aprile 2005 relativo al diniego di iscrizione anagrafica.
LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n. OMISSIS del 17 novembre 2010, con la quale il Ministero dell’interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;
esaminati gli atti e udito il relatore consigliere Francesco D’Ottavi;

PREMESSO E CONSIDERATO.
Il richiedente Ministero, nella suindicata relazione, premette che in data 11 gennaio 2005 il sig. OMISSIS ha presentato istanza intesa ad ottenere l’iscrizione anagrafica presso il Comune di Cortina d’Ampezzo; il Comune, con provvedimento n. OMISSIS del 12 aprile 2005, notificato in data 2 maggio 2005, ha respinto la richiesta, rilevando che l’interessato, in base agli accertamenti effettuati, non aveva ivi fissato la propria dimora abituale.
Avverso tale provvedimento di rigetto, l’interessato ha proposto ricorso gerarchico al prefetto di Belluno che, con decreto del 2 novembre 2005, ha rigettato il gravame.
Con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica il ricorrente ha chiesto, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 1119 del 1971, l’annullamento degli atti richiamati, deducendo censure di violazione della legge n. 1228/1954, del DPR n. 223/1989 e della legge n. 241/1990.
Il Ministero, dopo analitico esame della fattispecie, conclude per la reiezione del ricorso.
Ciò premesso, rileva la Sezione che l’impugnato provvedimento risulta (come si evince dalla documentazione in atti) emanato al termine ed all’esito di un analitico, puntuale procedimento svoltosi in applicazione della specifica normativa di riferimento ed è congruamente motivato circa la (documentata) carenza di presupposti per l’accoglimento dell’istanza.
In tale contesto le prospettate censure di violazione di legge e di eccesso di potere sono infondate. In particolare, premesso che l’iscrizione anagrafica non si sostanzia in una mera opzione del richiedente ma deve essere supportata da una concreta ed effettiva corrispondenza di presenza fisica del medesimo, si rileva che l’istruttoria è stata efficacemente svolta (ben sette accertamenti della polizia municipale) e che la motivazione confortata da tali riscontri è idonea ad esternare la volontà dell’Amministrazione.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso deve essere respinto.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco D'Ottavi Carmine Volpe




IL SEGRETARIO
Roberto Talamini

Re: Diniego iscrizione Anagrafica.

Inviato: ven set 30, 2011 9:14 am
da panorama
interessante notizia dal sito LeggiOggi.it

AMMINISTRATIVO 18 SETTEMBRE 2011

I compiti dei Sindaci in materia di anagrafe e di stato civile.

Riflessioni a margine del recente “sciopero” contro la Manovra bis indetto dall’Anci

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All’interno delle azioni di protesta per gli effetti della “manovra di stabilizzazione”, il Direttivo ANCI ha voluto inserire quella della “restituzione” al Governo delle deleghe in materia di anagrafe e stato civile, svoltasi in tutta Italia lo scorso 15 settembre. Si è trattato di un’azione del tutto simbolica, anche se ha avuto il pregio di essere “visibile”, comportando la temporanea interruzione di alcuni servizi nell’arco dell’intera giornata.
In realtà, al di là della simbolicità, non vi è alcuna “restituzione” da fare, non essendovi delega conferita, in quanto si è in presenza di un’attribuzione, per legge, della gestione di funzioni di competenza (non, semplicemente, d’interesse per) dello Stato.
Oltretutto, i servizi individuati all’art. 14 T.U.E.L. non sono i soli, ma concorrono, con altri, a definire diverse funzioni che il Sindaco assolve quale Ufficiale del Governo, tra cui quella di Autorità sanitaria locale, oppure quella di Autorità locale di P.S.
Non sempre i Sindaci hanno presente il proprio “duplice” ruolo”, quello di responsabili e rappresentanti del comune (art. 50 T.U.E.L.), e quello di Ufficiale del Governo.
Oppure, ne hanno cognizione quando si tratti di adottare ordinanze anti-questo o anti-quello, potere d’ordinanza che la Corte Costituzionale, con la sent. n. 115 del 7 aprile 2011, ha raffreddato, scontentando non pochi.
Anzi, per rimanere sul tema dell’azione di protesta simbolica, si potrebbe considerare come, in materia di celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia, dopo che la Corte Costituzionale, con sentenza 245 del 2011, ha dichiarato l’illegittimità delle modifiche introdotte dalla legge n. 94/2009, che prevedevano la presentazione di documentazione attestante la regolarità del soggiorno, qualche Sindaco abbia dato disposizioni di continuare ad esigere l’esibizione del permesso di soggiorno in occasione delle dichiarazioni con cui si avvia il procedimento per la celebrazione di un matrimonio. Per prudenza e per contrastare i c.d. “matrimoni di comodo”.
Oppure, richiamando la funzione di Autorità locale di P.S., ben pochi Sindaci hanno conoscenza che, in quanto tali, provvedono anche, ex art. 3 T.U.LL.P.S., al rilascio delle carte d’identità, oggi previsto anche per i… neo-nati.
Questo per sottolineare il fatto che spesso i Sindaci non si curano poi molto di “sovraintendere” alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica, essendo una sovraintendenza vincolata all’osservanza di norme, sia di legge che di regolamento, che spesso sono integrate da istruzioni amministrative, in alcuni casi anche vincolanti (art. 9 d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396), per cui gli spazi per una qualche discrezionalità sono del tutto ridotti, se non nulli.
Nessuno richiede una loro presenza quotidiana negli uffici che li supportano nell’esercizio di queste funzioni, ma almeno un po’ di considerazione, questo sì.
Ad esempio, se si andasse a ricordare ad un sindaco quelli che l’art. 51 d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, definisce come “Particolari compiti del sindaco”, si è abbastanza certi che la probabilità di passare per “marziani” sarebbe prossima (quando non superiore) al 100 %. Infatti questa norma afferma che il Sindaco “è tenuto a provvedere alle attrezzature occorrenti per la conservazione e la sollecita consultazione degli atti anagrafici, tenendo presenti le metodologie e le tecnologie più avanzate per la gestione delle anagrafi ” ed, inoltre, “assicura la regolare esecuzione degli adempimenti topografici ed ecografici“.
Presumo che neppure il Direttivo ANCI, nel proclamare l’azione di protesta del 15 settembre 2011, abbia avuto coscienza di quanto sopra esposto, ma si sia limitato ad individuare un’attività che si presta – simbolicamente – ad essere molto “visibile” ai Cittadini, per gli effetti “esteriori” che una loro “temporanea” interruzione comporta.
Certamente, le azioni di protesta richiedono anche il ricorso ad azioni simboliche, ma potrebbe essere questa l’occasione perché molti Sindaci vengano a conoscere un po’ più da vicino queste loro funzioni, di cui, oltretutto, rispondono direttamente, da cui discende l’esigenza che li affidino a personale professionalmente all’altezza.

Pubblicato da Sereno Scolaro il 18 settembre 2011

Re: Diniego iscrizione Anagrafica.

Inviato: gio ott 27, 2011 10:11 pm
da panorama
Iscrizione anagrafica d’ufficio nella scheda di famiglia del proprio coniuge.


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Numero 03959/2011 e data 27/10/2011

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 22 giugno 2011

NUMERO AFFARE 04281/2010
OGGETTO:
Ministero dell'interno - dipartimento affari interni e territoriali.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal sig. OMISSIS per l’annullamento del decreto del prefetto di Bologna di reiezione del ricorso gerarchico proposto avverso l’iscrizione anagrafica d’ufficio nella scheda di famiglia del proprio coniuge.
LA SEZIONE
Vista la relazione trasmessa con nota n. OMISSIS del 17 settembre 2010, con la quale il Ministero dell’Interno, dipartimento affari interni e territoriali, chiede il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario indicato in oggetto.
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Sabato Malinconico.

Premesso:
Riferisce l’amministrazione che il sig. OMISSIS, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto in data 23 settembre 2008, ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il decreto n. …/2008, notificato il 23 agosto 2008, con il quale il prefetto di Bologna ha respinto il ricorso prodotto dall’interessato avverso il provvedimento dell’ufficiale di anagrafe del comune di Bologna in data 15 maggio 2008 recante l’iscrizione anagrafica d’ufficio nella medesima scheda di famiglia del ricorrente e del coniuge, signora OMISSIS.
Il provvedimento predetto faceva seguito ad una generale verifica dei registri della popolazione residente effettuata negli anni 2007 e 2008, nel corso della quale era emerso che il sig. OMISSIS e il proprio coniuge risultavano residenti in due distinti appartamenti situati sullo stesso piano di un medesimo stabile e, quindi, titolari di due distinte schede di famiglia, mentre invece entrambi i coniugi risiedevano effettivamente nello stesso alloggio sito in Bologna, via OMISSIS, mentre l’altro immobile, acquistato con le agevolazioni fiscali previste per la prima casa, risultava disabitato e destinato ad altro uso.
Come già detto, avverso tale provvedimento l’interessato si è gravato con ricorso gerarchico al prefetto che lo ha respinto con il richiamato provvedimento n. …/2008.
Con l’odierna impugnativa il sig. OMISSIS deduce l’illegittimità del provvedimento prefettizio per erronea valutazione dei fatti e violazione dell’art. 4, c. 1 del d.P.R. n. 223/1989 in materia di stato di famiglia. Il ricorrente sostiene che, in contrasto con quanto stabilito dalla norma citata, nella decisione di rigetto del ricorso gerarchico il prefetto ha erroneamente elencato tra i requisiti previsti agli effetti anagrafici della famiglia anche il requisito della residenza anagrafica dei singoli coniugi, che non ricorre tra i predetti requisiti, e sottolinea la differenza tra lo stato di famiglia e la certificazione anagrafica di residenza.
In sostanza l’interessato, pur confermando nel ricorso che egli stesso e la moglie, signora OMISSIS, convivono e occupano stabilmente il medesimo appartamento, sostiene che ciò non impedisce ai coniugi di avere una distinta residenza anagrafica per ragioni attinenti a mere esigenze fiscali.
Conseguentemente – a suo dire – l’orientamento emergente dai provvedimenti in questa sede avversati, secondo i quali lo stato di famiglia anagrafico e la residenza anagrafica dei singoli coniugi debbono coincidere, è il risultato di una elaborazione concettuale dell’amministrazione ma non trova alcun fondamento né in dottrina né in giurisprudenza. A sostegno del proprio assunto e dell’asserita violazione “delle leggi civili in aperto contrasto con numerosi precedenti giurisprudenziali” richiama pronunce della Suprema Corte (Cass. – Sez. tributaria n. 13085 dell’8 settembre 2003) secondo la quale, a suo avviso, l’art. 144 cc, pur riguardando la residenza della famiglia, quale esplicazione attuativa dell’art. 29 Cost., “riconosce che i coniugi possono avere delle esigenze diverse ai fini della residenza individuale”. Soggiunge, altresì, che ai fini del riconoscimento dei benefici fiscali previsti per la prima casa, diviene “ininfluente sul piano tributario la mancanza del requisito della residenza della moglie, ben potendo la moglie avere una esigenza (legittima e riconosciuta dalla legge civile) che la spinge ad avere residenza diversa”.
Il Ministero dell’interno nella relazione difensiva citata controdeduce alle censure esposte nel gravame rilevando in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso straordinario in quanto l’interessato non ha provveduto a notificarlo né al comune controinteressato né alla moglie che, a sua volta, potrebbe assumere la veste di controinteressata non avendo sottoscritto insieme al marito la presente impugnativa. Nel merito contesta la fondatezza delle censure avanzate dall’interessato osservando che l’attività dell’ufficiale d’anagrafe è del tutto vincolata sulla base della rigida definizione dei presupposti fissati dalla legge ai fini dell’iscrizione, delle modificazioni e delle cancellazioni anagrafiche.
Nel caso di specie l’ufficiale d’anagrafe ha acclarato che non vi era corrispondenza tra quanto dichiarato dal ricorrente circa la residenza dei coniugi in due distinti alloggi, e la realtà dei fatti costituita dalla dimora di entrambi nel medesimo appartamento e nella destinazione dell’altro immobile a diverso uso.
In presenza di tale situazione reale l’ufficiale d’anagrafe non poteva esimersi dal disporre l’unificazione anagrafica dei due coniugi nella medesima scheda di famiglia.
Lo stesso Ministero, atteso che il ricorrente ha avanzato istanza istruttoria di acquisizione degli scritti difensivi, con nota prot. n. OMISSIS del 18 maggio 2011, nel dare atto di aver trasmesso all’interessato copia della relazione istruttoria con assegnazione di un termine perentorio per la produzione di eventuali memorie o motivi aggiunti, ha allegato una memoria di replica, datata 5 aprile 2011, con la quale il signor OMISSIS conferma sostanzialmente le doglianze espresse nel ricorso introduttivo e in particolare l’arbitrarietà, a suo dire, dell’interpretazione offerta dalla Prefettura di Bologna in ordine alla normativa in materia anagrafica e l’evidente contrasto di tale interpretazione con la richiamata sentenza della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione n. 2109 del 28 gennaio 2009.
Da ultimo il ricorrente si riserva di produrre eventuali motivi aggiunti “a seguito delle controdeduzioni e del deposito da parte dell’amministrazione degli atti del procedimento” e chiede che “tutti gli scritti difensivi dell’amministrazione vengano portati a conoscenza dello scrivente ricorrente, con assegnazione di congruo termine per replicare”.
Il Ministero dell’interno con la richiamata nota del 18 maggio 2011 ha trasmesso, oltre alla memoria di replica di parte, una relazione integrativa nella quale sintetizza nuovamente la vicenda che ha dato luogo all’odierna controversia e ribadisce che l’eccezione, sollevata dal ricorrente e confermata con la memoria di replica, relativa alla richiamata ordinanza della Corte di Cassazione n. 2109/2009, non appare conferente, tenuto conto che il principio con tale pronuncia affermato concerne la circostanza che, in materia di imposizione fiscale e relativi benefici per l’acquisto per la prima casa, non è richiesto, per ottenere tali benefici, che i coniugi abbiano una comune residenza anagrafica, ma basta che l’abitazione sia destinata a residenza della famiglia. Altra cosa è rispetto al concetto di residenza di famiglia la residenza anagrafica, trattandosi di istituti diversamente disciplinati sulla base di diversi presupposti giuridici.
Da ultimo sottolinea che la residenza anagrafica, a norma dell’art. 43 c.c. è il luogo in cui la persona ha la propria dimora abituale e conclude per la reiezione del gravame.
Considerato:
La Sezione, esaminati gli atti del ricorso, rileva preliminarmente che è possibile prescindere dall’eccezione di rito formulata dall’amministrazione resistente, tenuto conto che il gravame risulta in maniera evidente infondato nel merito. Osserva altresì che non possono trovare accoglimento in questa sede le ulteriori riserve e richieste istruttorie formulate dal ricorrente nella memoria di replica predetta, atteso che con la stessa memoria deve ritenersi adempiuto l’obbligo del contraddittorio con l’amministrazione.
Nel merito, ad avviso della Sezione, le censure avanzate dal ricorrente si sono palesate del tutto insussistenti, in quanto l’amministrazione ha dimostrato come i provvedimenti in questa sede avversati siano stati assunti nel rispetto della normativa vigente in materia anagrafica, che, ai fini dell’iscrizione, richiede oltre all’elemento soggettivo dell’intenzione di stabilire la propria dimora abituale in un determinato luogo prescelto dal richiedente anche l’elemento oggettivo della presenza e permanenza costante in detto luogo.
Conseguentemente –come esattamente dedotto anche dall’Amministrazione riferente- compito proprio dell’ufficiale d’anagrafe è quello di accertare la rispondenza tra le dichiarazioni formulate dal cittadino in ordine all’intendimento di fissare in un determinato luogo la propria residenza e la situazione di fatto, vale a dire la presenza abituale del dichiarante nel luogo indicato, elemento questo al cui accertamento è deputata la polizia municipale attraverso appositi sopralluoghi finalizzati alla verifica della presenza abituale del cittadino all’indirizzo dichiarato.
Come risulta dagli atti lo stesso ricorrente ha affermato che entrambi i coniugi convivono ed hanno la loro abituale dimora in un solo appartamento e che le dichiarazioni distinte erano motivate esclusivamente da ragioni fiscali, cosicché è del tutto evidente che l’ufficiale d’anagrafe del comune di Bologna non poteva sottrarsi all’obbligo di adottare il provvedimento contestato.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso in argomento deve essere respinto.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Sabato Malinconico Filippo Patroni Griffi




IL SEGRETARIO
Francesca Albanesi

Re: Diniego iscrizione Anagrafica.

Inviato: sab ott 29, 2011 3:13 pm
da panorama
Occorre premettere che il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), all’art. 3 prevede che “per persone residenti nel comune s'intendono quelle aventi la propria dimora abituale nel comune”.
Come già più rilevato da questa Sezione (17 giugno 2009, n. 4616/2007; 18 maggio 2011, n. 2344/2010) la dimora abituale del cittadino deve essere intesa non come astratta dichiarazione di volontà, ma come situazione di fatto concretamente accertabile, come la presenza abituale del soggetto nel territorio comunale, e occorre la dimostrazione che “in quella abitazione” viene svolta la vita di relazione sociale dell’interessato e che essa rappresenta il luogo dove questi svolge i suoi atti di vita quotidiana.

Al riguardo sono in molti ad avere una residenza diversa dalla reale vita di famiglia, ad esempio molti sono residenti in un paese da moglie dal marito ed hanno una SECONDA casa al mare o in montagna, tanto, basta spostarsi la residenza anagrafica ed il gioco è fatto. Come detto, si sposta solamente la residenza dal Nucleo familiare o il marito o la moglie ed a volte intestano la nuova abitazione ai figli maggiorenni ma poi effettivamente si vive tutti i giorni unitamente ai propri famigliari. Speriamo che tutti gli uffici anagrafici fanno questi tipi di accertamenti in modo da spezzare questa pessima abitudine.


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Numero 04009/2011 e data 29/10/2011

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 12 ottobre 2011

NUMERO AFFARE 03623/2011
OGGETTO:
Ministero dell'interno.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto da OMISSIS per l’annullamento del provvedimento con il quale il Prefetto di Roma ha respinto il ricorso gerarchico avverso il diniego di iscrizione anagrafica nel Comune di Roma.
LA SEZIONE
VISTA la relazione prot. n. OMISSIS del 3 agosto 2011, con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto,
ESAMINATI gli atti e udito il relatore consigliere Elio Toscano;

PREMESSO
Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto il 19 febbraio 2010, il signor OMISSIS ha impugnato, con istanza incidentale di sospensione, il decreto in data 9 ottobre 2009, con cui il Prefetto di Roma aveva respinto il ricorso gerarchico avverso il provvedimento, con il quale l’Ufficiale d’anagrafe del Comune di Roma aveva rigettato la richiesta di iscrizione anagrafica del ricorrente, in quanto da ripetuti sopralluoghi, effettuati dalla polizia municipale, era emerso che il richiedente non aveva la dimora abituale all’indirizzo indicato.
Il ricorrente premette in fatto di aver presentato il 23 dicembre 2007, in seguito all’acquisto di immobile, richiesta di iscrizione anagrafica presso il Municipio XIX del Comune di Roma. Con i motivi di ricorso lamenta che il preavviso di rigetto da parte del Comune di Roma è stato notificato a persona diversa dall’interessato e che i controlli effettuati dagli agenti accertatori, disposti dal Prefetto, avrebbero interessato la palazzina gemella B, adiacente alla A, del complesso immobiliare di via OMISSIS, presso il quale il richiedente di fatto risiede.
Il Comune di Roma, nelle controdeduzioni, ha precisato, che dopo gli accertamenti della polizia municipale dai quali è risultato che il ricorrente non aveva la sua abituale dimora nel luogo indicato, ha inviato a detto indirizzo il preavviso di rigetto, che è stato restituito al mittente con l’annotazione “sconosciuto”, mentre la stessa comunicazione risulta regolarmente ricevuta all’indirizzo di OMISSIS (NA), comune di provenienza dell’interessato.
La Prefettura di Roma, a sua volta, ha riferito che nel corso di ripetuti controlli effettuati da personale del Commissariato di P.S. di OMISSIS e della Polizia municipale anche dopo le 20, come richiesto dal ricorrente in quanto asseritamente assente per lavoro sino a tarda ora, lo stesso non è stato rintracciato presso l’indirizzo indicato.
Il Ministero, quindi, nel richiedere il parere, si esprime per l’infondatezza del ricorso.
CONSIDERATO
Il ricorso è da respingere.
Occorre premettere che il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), all’art. 3 prevede che “per persone residenti nel comune s'intendono quelle aventi la propria dimora abituale nel comune”.
Come già più rilevato da questa Sezione (17 giugno 2009, n. 4616/2007; 18 maggio 2011, n. 2344/2010) la dimora abituale del cittadino deve essere intesa non come astratta dichiarazione di volontà, ma come situazione di fatto concretamente accertabile, come la presenza abituale del soggetto nel territorio comunale, e occorre la dimostrazione che “in quella abitazione” viene svolta la vita di relazione sociale dell’interessato e che essa rappresenta il luogo dove questi svolge i suoi atti di vita quotidiana.
Ebbene, all’esito dell’istruttoria esperita dal Comune e dalla Prefettura di Roma, tutto ciò non è risultato, né l’interessato ha fornito alcun elemento volto a comprovare la propria residenza all’indirizzo indicato.
Con riferimento, poi, alle specifiche doglianze espresse nel ricorso risulta documentato in atti , a mezzo dell’avviso di ricevimento, che il preavviso di rigetto dell’istanza di iscrizione anagrafica inviato dal Comune di Roma è stato ricevuto soltanto all’indirizzo del comune di provenienza del signor OMISSIS.
Risulta, altresì, che il rigetto del ricorso gerarchico da parte del Prefetto consegue ad articolata ed esaustiva attività istruttoria, documentata anche da ripetuti controlli effettuati dal Commissariato di P.S. di OMISSIS e dalla Polizia municipale, dalle cui relazioni si ricava inequivocabilmente, anche per asserzione degli abitanti dello stabile, che il ricorrente non ha la sua dimora abituale nel luogo indicato.
Alla luce delle considerazioni espresse, il ricorso in parola deve essere quindi respinto, restando assorbita la domanda cautelare.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto con assorbimento dell’istanza di sospensiva.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Elio Toscano Giuseppe Barbagallo




IL SEGRETARIO

Re: Diniego iscrizione Anagrafica.

Inviato: dom feb 19, 2012 6:22 pm
da panorama
Cultura diversa.

La sentenza del Tar di Perugia riguarda una richiesta di accesso (dei famigliari stretti) volta a prender visione ed estrarre copia della dichiarazione dell’autorità competente della Repubblica (OMISSIS) attestante l’assenza di circostanze ostative al matrimonio e di ogni altro atto e/o documento proveniente dal paese di origine della sposa prodotto in relazione alla celebrazione di matrimonio e di ogni altro atto e documento inerente alla predetta celebrazione.

Il Tar ha precisato:

1)-Ai sensi dell’art. 177, comma 3, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 «il rilascio degli estratti dello stato civile di cui al’art. 107 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 è consentito solo ai soggetti cui l’atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l’interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante, ovvero decorsi settanta anni dalla formazione dell’atto».

2)- Anche ad ammettere che la documentazione di cui le ricorrenti chiedono l’ostensione, e cioè, essenzialmente, il nulla osta al matrimonio dello straniero, di cui all’art. 116 del cod. civ., possa essere incluso tra gli atti dello stato civile, deve ritenersi consentito l’accesso per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante, quale è, senza dubbio, quella di attivare meccanismi di tutela giurisdizionale.

3)- Giova aggiungere che lo stesso precedente giurisprudenziale invocato dall’Amministrazione a sostegno della propria tesi (Cons. Stato, Sez. V, 23 gennaio 1998, n. 99), a bene vedere, ammette la possibilità di accedere ai registri dello stato civile, anche con le modalità di cui all’art. 5 dell’allora vigente d.P.R. n. 352 del 1992, con conseguente applicabilità del rito speciale di cui all’art. 25 della legge n. 241 del 1990.


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N. 00050/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00328/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 328 del 2011, proposto da:
OMISSIS, rappresentate e difese dall'avv. OMISSIS in Perugia, via XX Settembre, 76;
contro
U.T.G. - Prefettura di Perugia, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivio legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura distrettuale Stato, presso i cui uffici sono pure legalmente domiciliati in Perugia, via degli Offici, 14;
nei confronti di
OMISSIS, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del diniego sull’istanza di accesso, emanato dalla Prefettura di Perugia con prot. ……. del 10/6/2011, pervenuto alle ricorrenti in data 16/6/2011, nella parte in cui si ritiene non sussistente, in capo alle ricorrenti, l'interesse personale, attuale e concreto a prender visione ed estrarre copia della dichiarazione dell’autorità competente della Repubblica Moldava attestante l’assenza di circostanze ostative al matrimonio e di ogni altro atto e/o documento proveniente dal paese di origine della Sig.ra OMISSIS, prodotto in relazione alla celebrazione di matrimonio con il Sig. OMISSIS e di ogni altro atto e documento inerente alla predetta celebrazione o riguardante il relativo procedimento; e per il conseguente ordine di esibizione alle amministrazioni intimate, ai sensi dell’ art. 25, comma 6, l. 7.8.90 n. 241, dei documenti sopra indicati, da parte del Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria adito.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Perugia e del Ministero dell'Interno;
OMISSIS;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. - Le ricorrenti impugnano il provvedimento prot. n. …… in data 10 giugno 2011 con cui la Prefettura di Perugia ha opposto il diniego all’istanza ostensiva da loro presentata il precedente 30 maggio 2011, concernente la documentazione relativa alla celebrazione del matrimonio civile del loro defunto figlio e fratello ( OMISSIS ) con la sig.ra OMISSIS, ed in particolare la dichiarazione dell’Autorità della Repubblica Moldava attestante l’assenza di circostanze ostative in capo alla stessa sig.ra OMISSIS, vale a dire la libertà di stato.
Il diniego è motivato nella considerazione che si tratti di atti di stato civile, e che in capo alle ricorrenti difetti un interesse personale e concreto ai fini della tutela di una situazione giuridicamente rilevante.
Premettono che l’istanza di accesso era stata presentata dapprima al Comune di OMISSIS, ma l’Ufficiale di Stato Civile, con nota del 29 aprile 2011, ha comunicato che la documentazione richiesta era stata depositata presso gli uffici della Prefettura di Perugia ai sensi dell’art. 1 del d.m. 27 febbraio 2001.
2. - Deducono a sostegno del ricorso l’illegittimità del diniego per violazione degli artt. 106 e 107 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990, dell’art. 177, comma 3, del d.lgs. n. 196 del 2003, nonché l’eccesso di potere sotto vari profili sintomatici, allegando che la documentazione di cui hanno chiesto l’ostensione riguarda la fase precedente la celebrazione del matrimonio, e dunque non rientra tecnicamente tra gli estratti dello stato civile; in ogni caso, l’art. 177, comma 3, del d.lgs. n. 196 del 2003 consente l’accesso agli estratti dello stato civile, purchè la richiesta sia giustificata dalla documentata necessità di tutelare una situazione giuridicamente rilevante.
Nel caso di specie alle ricorrenti la documentazione richiesta serve al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di validità del matrimonio celebrato dal fratello in data 6 agosto 2008, e precostituirsi una prova nell’instaurando giudizio di impugnazione dell’atto di matrimonio ai sensi dell’art. 117 del codice civile.
Il diniego appare altresì inficiato da vizio motivazionale, non facendosi alcun riferimento alle circostanze ostative al rilascio dei documenti
3. - Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate, eccependo l’inammissibilità del ricorso, nell’assunto che non trova applicazione la disciplina di cui all’art. 25 della legge n. 241 del 1990 per l’accesso agli atti di stato civile, e comunque la sua infondatezza nel merito.
Nella camera di consiglio del 21 dicembre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. - Il ricorso è fondato, e deve pertanto essere accolto.
Ai sensi dell’art. 177, comma 3, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 «il rilascio degli estratti dello stato civile di cui al’art. 107 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 è consentito solo ai soggetti cui l’atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l’interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante, ovvero decorsi settanta anni dalla formazione dell’atto».
Anche ad ammettere che la documentazione di cui le ricorrenti chiedono l’ostensione, e cioè, essenzialmente, il nulla osta al matrimonio dello straniero, di cui all’art. 116 del cod. civ., possa essere incluso tra gli atti dello stato civile, deve ritenersi consentito l’accesso per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante, quale è, senza dubbio, quella di attivare meccanismi di tutela giurisdizionale.
Obietta peraltro l’Amministrazione che l’acquisizione degli atti dello stato civile, seppure pubblici, richiede la necessaria mediazione dell’ufficiale di stato civile, cui l’art. 450, comma 2, del codice civile attribuisce il compito di «rilasciare gli estratti e i certificati che vengono loro domandati con le indicazioni dalla legge prescritte».
Tale assunto difensivo, che fonda anche l’eccezione di inammissibilità del ricorso per asserita inapplicabilità del rito speciale di cui all’art. 25 della legge n. 241 del 1990, non appare peraltro al Collegio condivisibile, quanto meno nella vicenda controversa.
Occorre infatti considerare come le ricorrenti abbiano solamente in seconda battuta indirizzato l’istanza di accesso alla Prefettura di Perugia, e cioè una volta che l’Ufficio dello Stato Civile del Comune di OMISSIS aveva comunicato di non essere in possesso degli allegati al registro degli atti di matrimonio relativi all’anno 2008, in quanto depositati presso gli uffici della Prefettura ai sensi dell’art 1 del d.m. 27 febbraio 2001.
In questa situazione, non vi è più spazio per la mediazione dell’ufficiale dello stato civile, che rilascia atti riproduttivi parziali o totali di quelli registrati, dovendo la valutazione dell’interesse personale e concreto del richiedente essere valutato dalla Prefettura, cui i fascicoli (con i documenti ricevuti od acquisiti dall’ufficiale dello stato civile) sono trasmessi per essere ivi depositati, senza che la norma ne preveda una qualche forma di restituzione all’ufficiale di stato civile.
Alla stregua di quanto precede, il diniego appare illegittimo, limitandosi solamente a negare la consultazione “diretta” degli atti, senza nulla dire circa l’esistenza o meno di un interesse personale e concreto per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante.
Giova aggiungere che lo stesso precedente giurisprudenziale invocato dall’Amministrazione a sostegno della propria tesi (Cons. Stato, Sez. V, 23 gennaio 1998, n. 99), a bene vedere, ammette la possibilità di accedere ai registri dello stato civile, anche con le modalità di cui all’art. 5 dell’allora vigente d.P.R. n. 352 del 1992, con conseguente applicabilità del rito speciale di cui all’art. 25 della legge n. 241 del 1990.
5. - All’accoglimento del ricorso segue l’ordine alla Prefettura di Perugia di esibire i documenti richiesti entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza.
Sussistono giusti motivi, in relazione alla peculiarità della fattispecie, per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, con conseguente ordine alla Prefettura di Perugia di esibire alle ricorrenti i documenti richiesti entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Cesare Lamberti, Presidente
Carlo Luigi Cardoni, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/02/2012

Re: Diniego iscrizione Anagrafica.

Inviato: gio mar 01, 2012 8:08 pm
da panorama
Cancellazione anagrafica a seguito della segnalazione della moglie dal quale si era separata in forza di ordinanza del Tribunale di Milano del 19 luglio 2004 che aveva altresì disposto l’allontanamento del marito dalla casa coniugale.

(articolo 43 del codice civile: «La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale »).

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Numero 01002/2012 e data 01/03/2012

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 7 febbraio 2012

NUMERO AFFARE 01726/2011

OGGETTO:
Ministero dell’interno.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor OMISSIS, nato a Chiaravalle il OMISSIS, per l’annullamento del decreto del 17 gennaio 2008 del prefetto di Milano con il quale è stato respinto il suo ricorso gerarchico contro la cancellazione per irreperibilità dall’anagrafe della popolazione residente nel comune di Milano, disposta dal comune il 2 marzo 2007.

LA SEZIONE
Vista la relazione 21 aprile 2011 n. ……. con la quale il ministero dell’interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso sopra indicato;
visto il ricorso, presentato alla prefettura di Milano il 16 maggio 2008:
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Rocco Antonio Cangelosi.

Premesso:
La signora OMISSIS il 31 gennaio 2006 ha segnalato al comune di Milano che il coniuge, signor OMISSIS, dal quale si era separata in forza di ordinanza del tribunale di Milano del 19 luglio 2004 che aveva altresì disposto l’allontanamento del marito dalla casa coniugale di via OMISSIS, dal 15 settembre 2004 aveva lasciato l’abitazione. Ha indicato come nuovo indirizzo del coniuge quello di via OMISSIS nel comune di Chiaravalle, presso la di lui madre. Il comune di Milano, dopo aver esperito un primo accertamento il 31 gennaio 2006, ha comunicato al signor OMISSIS all’indirizzo di Milano, con raccomandata del 27 marzo 2010 restituita per compiuta giacenza, l’avvio del procedimento di cancellazione dall’anagrafe per irreperibilità. Sono stati esperiti altri accertamenti presso l’indirizzo di Milano, nonché a Chiaravalle. Il comune di Chiaravalle ha comunicato a quello di Milano di avere bensì trovato presso l’abitazione della madre il signor OMISSIS, il quale però aveva negato di risiedere colà e affermato di trovarvisi solo temporaneamente; sicché non poteva iscriverlo nella propria anagrafe.
Il comune di Milano ha quindi cancellato il signor OMISSIS dall’anagrafe, per irreperibilità. Il signor OMISSIS ha presentato ricorso al prefetto, dichiarandosi ospite di un’associazione avente sede in via OMISSIS di Milano, e il ricorso è stato respinto con il decreto che viene impugnato con il ricorso straordinario in esame.
Il ministero ritiene il ricorso inammissibile per mancanza di specifiche censure di legittimità, e in ogni caso infondato nel merito.

Considerato:
Il ricorrente, in una farraginosa esposizione di fatti e di recriminazioni attinenti al suo matrimonio e irrilevanti rispetto al provvedimento di cancellazione dall’anagrafe, sostiene di non aver mai cambiato residenza anagrafica e di non essersi mai trasferito in altri domicili o dimore, ma di essere stato soltanto “buttato sulla strada” (ossia estromesso dalla casa di via OMISSIS) senza motivo. Lamenta che la cancellazione sia stata decisa dal comune di Milano senza un’adeguata istruttoria.
In realtà il ricorrente cade in equivoco sulla nozione di residenza, che è una situazione di fatto (articolo 43 del codice civile: «La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale »), alla quale il comune, nella tenuta dell’anagrafe della popolazione residente, deve attenersi. Egli invece vuole continuare a figurare residente nella casa di Milano, dalla quale ammette egli stesso di essere stato estromesso, e nella quale è certissimo che egli non abita più.
Poiché sia il decreto del prefetto di Milano sia l’atto presupposto dell’ufficiale di anagrafe del comune sono, come emerge da quanto si è sopra esposto, adeguatamente motivati e adottati nel rispetto della procedura prevista dalla legge, il ricorso, infondato, va respinto.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Rocco Antonio Cangelosi Raffaele Carboni




IL SEGRETARIO
Gabriella Allegrini

Re: Diniego iscrizione Anagrafica.

Inviato: mar ago 07, 2012 3:15 pm
da panorama
Art.1, comma 2, l.1228/1954 come modificato dalla l. 94/2009- iscrizione anagrafica- legittimità della richiesta di certificati di abitabilità dell'immobile e/o di idoneità alloggiativa -effetti di un eventuale accertamento dell'insussistenza dei medesimi;

1) - Il Ministero dell’interno chiede quale sia l’interpretazione da dare all’art. 1 , comma 2 , della legge n. 1228 del 1954, come modificato dalla legge n. 94 del 2009, che prevede che, in sede d’iscrizione anagrafica, i competenti uffici comunali possano verificare le condizioni igienico-sanitarie dell’immobile ai sensi delle vigenti norme sanitarie.

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06/08/2012 201204849 Definitivo 1 Adunanza di Sezione 13/06/2012


Numero 03479/2012 e data 06/08/2012


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 13 giugno 2012

NUMERO AFFARE 04849/2012

OGGETTO:
Ministero dell'interno- Gabinetto del ministro.

art.1, comma 2, l.1228/1954 come modificato dalla l. 94/2009- iscrizione anagrafica- legittimità della richiesta di certificati di abitabilità dell'immobile e/o di idoneità alloggiativa -effetti di un eventuale accertamento dell'insussistenza dei medesimi;
LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 17092/1-UFF.V-AFFARI TERRITORIALI in data 18/05/2012 con la quale il Ministero dell'interno - Gabinetto del ministro ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Montedoro;

Premesso:
Con la relazione citata in premessa il Ministero dell’interno chiede quale sia l’interpretazione da dare all’art. 1 , comma 2 , della legge n. 1228 del 1954, come modificato dalla legge n. 94 del 2009, che prevede che, in sede d’iscrizione anagrafica, i competenti uffici comunali possano verificare le condizioni igienico-sanitarie dell’immobile ai sensi delle vigenti norme sanitarie.

La normativa – espone il Ministero – ha suscitato dubbi da parte di alcuni sindaci ed ufficiali di anagrafe, che vanno dalla possibilità di chiedere , ai cittadini che fanno istanza di iscrizione anagrafica, la documentazione attestante l’abitabilità dell’immobile e/o quella relativa all’idoneità alloggiativa, ovvero la dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà nella quale sia attestata la sussistenza delle condizioni igienico-sanitarie dell’immobile, eventualmente limitando in tutto od in parte tali richieste con riferimento ai soli cittadini dell’UE o stranieri, fino all’ipotesi di prevedere il rigetto dell’istanza in caso di accertata inesistenza dei citati requisiti ( estranea essendo la funzione dell’anagrafe rispetto a quella della verifica igienico sanitaria degli immobili ).

Considerato:
La Sezione rileva quanto segue.
La disciplina di settore ( legge n. 1228 del 1954 e d.p.r. n. 223 del 1989 ) prevede che l’iscrizione all’anagrafe o nei registri della popolazione residente costituisce un diritto ed un dovere di ogni cittadino italiano e straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale.

L’anagrafe registra coloro che hanno fissato nel comune la propria residenza, nonché coloro che, in quanto senza fissa dimora, hanno stabilito nel comune il proprio domicilio ( art. 1, comma 3, legge n. 1228 del 1954 ).

A ciò si correla la funzione dei registri anagrafici, che è quella di rilevare sia sotto in profilo individuale che familiare le posizioni dei cittadini presenti sul territorio.

La previsione di legge introduce una facoltà per i competenti uffici comunali e non un obbligo in quanto la disposizione citata recita : “possono”.

Tale facoltà va legata all’esigenza di controlli reali ed effettivi - non meramente cartacei - sulla situazione di agibilità ed abitabilità degli immobili ( esigenza sempre presente ma ) innescabile anche all’atto di trasferimento della residenza anagrafica.

Ne deriva che – in linea di massima – non è necessario appesantire ed aggravare i procedimenti amministrativi con nuove produzioni documentali e che comunque, ove lo si ritenga necessario, si dovrà fare ricorso, opportunamente, alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà attestanti le situazioni igienico sanitarie dell’immobile.

Naturalmente ciò non escluderà mai il potere-dovere di controllo effettivo della situazione da parte degli uffici competenti ( aziende sanitarie locali ed uffici della Polizia municipale).

Non deve ritenersi consentito, perché violerebbe il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., limitare i controlli agli stranieri ed agli extracomunitari, pur potendosi ipotizzare che le amministrazioni, senza alcun riguardo alla cittadinanza italiana o straniera, costruiscano dei criteri generali sulla base dei quali attivare i controlli ( esistenza di situazioni sociali di rischio; notorio degrado di alcuni quartieri ecc.).

In ultimo si ritiene che tale facoltà non determina un vero e proprio sub .procedimento necessario del procedimento di trasferimento della residenza anagrafica sicché la mancanza dei requisiti igienico sanitari non preclude, in linea di principio, la fissazione della residenza anagrafica nel luogo inidoneo.

Il cambio di residenza infatti si denuncia solo dopo il verificarsi del mutamento della situazione di fatto da accertare ( ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge n. 1228 del 1954 ) ossia dopo il trasferimento di residenza sicché l’avvenuto cambio di residenza in immobile che sia ( ma tale non risulti ) inidoneo dal punto di vista igienico sanitario non preclude astrattamente l’iscrizione all’anagrafe.

In questo quadro va ricordato che va sempre valutata con estrema prudenza l’ipotesi del rigetto della domanda di iscrizione anagrafica, essendo produttiva di danni risarcibili ( Cass. Sez. III 6 agosto 2004 n.15199).

Naturalmente l’Amministrazione dovrà attivare i dovuti provvedimenti di risanamento e di sgombero degli immobili che risultino dai controlli come non rispondenti alla normativa eppure abitati .
P.Q.M.
Esprime parere nel senso di cui in parte motiva.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giancarlo Montedoro Giuseppe Barbagallo




IL SEGRETARIO
Gabriella Allegrini

Re: Diniego iscrizione Anagrafica.

Inviato: gio ott 04, 2012 10:35 am
da panorama
1) - Con il decreto il prefetto di Torino rigettava il ricorso, provvedendo a notificare lo stesso (a mani della madre della ricorrente) in data 27.10.2008, come si evince dalla relativa relatazione di notifica.

2) - Il ministero preliminarmente eccepisce la tardività del ricorso e, nel merito, l’infondatezza del medesimo.

PARTE INTERESSANTE sulle notifiche:

3) - Il decreto del prefetto di Torino ........, di rigetto del ricorso gerarchico, è stato notificato all’interessata (a mani della madre, e, quindi, a mani di persona legittimata a riceverla in quanto “persona di famiglia” ai sensi dell’art. 139 del codice di procedura civile) omissis.

Il resto potete leggerlo nel sotto indicato giudizio del CdS.

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26/09/2012 201103700 Definitivo 1 Adunanza di Sezione 06/06/2012


Numero 04065/2012 e data 26/09/2012


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 6 giugno 2012

NUMERO AFFARE 03700/2011
OGGETTO:
Ministero dell’interno.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla signora OMISSIS, nata a OMISSIS, contro il decreto del prefetto di Torino 4 ottobre 2010 prot. n. ………, di rigetto del ricorso contro il provvedimento con cui il comune di Torino le ha negato l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente.

LA SEZIONE
vista la relazione 10299 del 03/08/2011, con la quale il ministero dell’interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario indicato in oggetto;
visto il ricorso;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Nicola Russo.

Premesso:
L’8 aprile 2010 la signora OMISSIS presentava istanza di iscrizione anagrafica presso il comune di Torino indicando l’indirizzo di via OMISSIS. L’ufficiale dell’anagrafe del comune di Torino incaricava quindi la locale polizia municipale di procedere ai rituali accertamenti previsti dalla legge e dal regolamento anagrafico. Nel corso dei vari sopralluoghi effettuati a tal fine dagli organi accertatori (14 aprile 2010 ore 17.43; 15 aprile 2010 ore 21.23; 15 aprile 2010 ore 22.37; 16 aprile 2010 ore 19.12) non veniva peraltro mai riscontrata la presenza della ricorrente all’indirizzo indicato.

Sulla base di tali risultanze, l’ufficio dell’anagrafe, con provvedimento prot. n. …….., respingeva la richiesta di iscrizione anagrafica della signora OMISSIS, ritenendo che la stessa non avesse fissato nel comune la propria dimora abituale.

Avverso tale provvedimento l’interessata, in data 4 giugno 2010, presentava ricorso gerarchico al prefetto di Torino.

L’attività istruttoria svolta da detto ufficio per il tramite della locale questura confermava quanto in precedenza accertato dall’amministrazione comunale di Torino. Conseguentemente, con il decreto sopra indicato il prefetto di Torino rigettava il ricorso, provvedendo a notificare lo stesso (a mani della madre della ricorrente) in data 27.10.2008, come si evince dalla relativa relatazione di notifica.

Con il ricorso straordinario in esame la sig.ra OMISSIS ha chiesto l’annullamento del decreto prefettizio sopra richiamato, e dell’atto presupposto dell’ufficio d’anagrafe del comune di Torino, deducendo le censure di violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui alla legge e al regolamento anagrafico.

Il ministero preliminarmente eccepisce la tardività del ricorso e, nel merito, l’infondatezza del medesimo.

Considerato:
Ai sensi dell’art. 9 del decreto del presidente della repubblica 24 novembre 1971 n. 1199 sui ricorsi amministrativi il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica dev’essere proposto nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il decreto del prefetto di Torino datato 4.10.2010, di rigetto del ricorso gerarchico, è stato notificato all’interessata (a mani della madre, e, quindi, a mani di persona legittimata a riceverla in quanto “persona di famiglia” ai sensi dell’art. 139 del codice di procedura civile) il 27.10.2010, come risulta dalla relazione di notificazione a firma del messo comunale.

Il ricorso straordinario in esame è stato presentato in data 12.3.2011, come si evince dal timbro postale apposto sulla raccomandata con cui esso è stato spedito, e pertanto è tardivo e va dichiarato irricevibile.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato irricevibile.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicola Russo Raffaele Carboni




IL SEGRETARIO
Francesca Albanesi

Re: Diniego iscrizione Anagrafica.

Inviato: mar gen 22, 2013 8:17 pm
da panorama
CANCELLAZIONE DEL RICORRENTE DALL’ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE.

Il Tar ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

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17/01/2013 201300046 Sentenza Breve 2


N. 00046/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01315/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1315 del 2012, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Emilio Beretta, con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, Via Carlo Zima, 3;

contro
Comune di Curno, non costituitosi in giudizio;

per l'annullamento
DEL PROVVEDIMENTO COMUNALE IN DATA 19/7/2012, CHE HA DICHIARATO LA CANCELLAZIONE DEL RICORRENTE DALL’ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2013 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato:
- che alla Camera di consiglio del 19/12/2012 la causa è stata rinviata per dare modo al ricorrente di contraddire sul profilo del difetto di giurisdizione, rilevato d’ufficio da questo Tribunale (art. 73 comma 3 Cpa);

- che il Collegio non può che richiamarsi, in punto di giurisdizione, alla giurisprudenza di questo Tribunale, costante nel ritenere che <<le controversie aventi ad oggetto il rigetto di una domanda di iscrizione all'anagrafe dei residenti di un Comune, investendo posizioni di diritto soggettivo direttamente collegate al concetto di residenza e a puntuali situazioni di fatto, esulino dalla giurisdizione del giudice amministrativo>> (in termini: Sez. II, 27 gennaio 2011, n. 175; nello stesso senso, in precedenza: Sezione unica, 2 dicembre 2002, n. 2190);

- che si tratta, peraltro, dell'orientamento costante della giurisprudenza amministrativa nel suo complesso (si vedano i precedenti menzionati nelle due sentenze appena citate; per pronunce più recenti: T.A.R. Piemonte, sez. II, 1 agosto 2011, nn. 913 e 914) che, al più, può spingersi a riconoscere la propria giurisdizione solo allorché il ricorso non riguardi in via diretta la decisione negativa del Comune sulla domanda di iscrizione all'anagrafe, ma la pronuncia del Prefetto in esito a un ricorso gerarchico contro il diniego di iscrizione, poiché, in quest'ultimo caso, il Prefetto, esercita - nella forma del ricorso amministrativo (improprio) - una frazione del generale potere di vigilanza sulla tenuta dell'anagrafe, attribuito agli organi centrali e periferici del Ministero dell'Interno (v. artt. 52 e 54 del DPR 30 maggio 1989 n. 223), con la conseguenza che la giurisdizione amministrativa si incardina come giurisdizione sul controllo di legittimità esterno esercitato dal Prefetto (così la sentenza di questa Sezione 13 gennaio 2012, n. 41, che richiama anche T.A.R. Lecce, Sez., I 7 febbraio 2008, n. 367);

Atteso
- che ciò che è decisivo è che da tempo le Sezioni Unite della Corte di cassazione (cfr. 9 giugno 2000, n. 449) hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle controversie in materia di iscrizione e cancellazione nei registri anagrafici della popolazione, siccome involgenti situazioni di diritto soggettivo, stante che, in sintesi:

• l'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente configura uno strumento giuridico-amministrativo di documentazione e di conoscenza, che è predisposto nell'interesse sia della pubblica amministrazione, sia dei singoli individui. Sussiste, invero, non soltanto l'interesse dell'amministrazione ad avere una relativa certezza circa la composizione ed i movimenti della popolazione, ma anche l'interesse dei privati ad ottenere le certificazioni anagrafiche ad essi necessarie per l'esercizio dei diritti civili e politici e, in generale, per provare la residenza e lo stato di famiglia;

• tutta l'attività dell'ufficiale d'anagrafe è disciplinata dalle norme sopra richiamate in modo vincolato, senza che trovi spazio alcun momento di discrezionalità. In particolare, sono rigidamente definiti dalle norme del regolamento i presupposti per le iscrizioni, mutazioni e cancellazioni anagrafiche, onde l'amministrazione non ha altro potere che quello di accertare la sussistenza dei detti presupposti;

• pertanto la regolamentazione de qua, per la natura vincolata dell'attività amministrativa da essa disciplinata e perché è dettata nell'interesse diretto della popolazione residente, non contiene norme sull'azione amministrativa, ma è composta da norme di relazione che disciplinano rapporti intersoggettivi;

• in particolare, tali norme non attribuiscono all'amministrazione alcun potere idoneo a degradare i diritti soggettivi attribuiti ai singoli individui, donde la giurisdizione dell'A.G.O. in relazione alle controversie in materia di iscrizione e cancellazione nei registri anagrafici della popolazione.

- che ne consegue che il ricorso risulta inammissibile per difetto di giurisdizione;

- che il termine per la riassunzione davanti al giudice ordinario, fino alla scadenza del quale saranno salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda, è fissato perentoriamente in tre mesi decorrenti dal passaggio in giudicato della presente decisione;

- che, quanto alle spese di lite, sussistono motivi di equità per l'integrale compensazione delle stesse tra le parti.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Dichiara che la controversia rientra nella cognizione del giudice ordinario.

Dichiara salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda ai sensi e nei limiti fissati dall’art. 11 del D. Lgs. 104/2010.
Spese compensate.
La presente sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Calderoni, Presidente
Mauro Pedron, Consigliere
Stefano Tenca, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/01/2013