Caro avt8,
Certamente ci sei stato di aiuto in quanto ci hai dato delle informazioni molto importanti e di questo, personalmente, ti ringrazio di cuore.
Colgo l’occasione per poter fare insieme a voi una disamina sullo Stato di diritto (e del diritto) nel nostro paese o se ormai tale Stato di diritto (ed il diritto) è ormai del tutto relativo ed a libera interpretazione anche a fronte di leggi, norme giuridiche e giurisprudenza dei T.A.R. e del Consiglio di Stato concordi e chiare.
La visita medica A.S.L. e la prova d’esame teorico o pratica per il passaggio nei ruoli delle altre Amministrazioni dello Stato costituiscono degli atti di natura endoprocedimentale alle quali il personale interessato può essere sottoposto entro il termine dei 150 giorni ai sensi dell’art.8 del D.P.R. 24 aprile 1982 n.339 “Passaggio del personale non idoneo all’espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato”.
Infatti, sul punto molteplici T.A.R. e sentenze del Consiglio di Stati hanno, ovviamente e giustamente, scritto e ribadito più volte che:
“"il ricorrente ha presentato istanza di passaggio nelle corrispondenti qualifiche delle amministrazioni civili dello Stato ...il Ministero dell’Interno non ha dato alla detta istanza alcun riscontro...risulta pertanto fondata, ogni altra censura assorbita, la prima censura, inerente la violazione dell’articolo 8 del D.P.R. 24.4.1982, n.339, posto che, trascorsi 150 giorni dalla data di deposito dell’istanza risulta essersi formato il silenzio assenso in ordine all’istanza del ricorrente di passaggio alle amministrazioni civili dello Stato, ciò che esclude che l’amministrazione possa adottare ulteriori e diversi provvedimenti nei suoi confronti quale la dispensa dal servizio ulteriori visite mediche etc." T.A.R. Lombardia Milano Sez. 3a sentenza n. 1287 del 29.6.2016. (Cfr. sul punto T.A.R. Lazio Roma Sez. 1a Ter sentenza n. 4521 del 4.5.2009; T.A.R. Lombardia Milano Sez. 1a sentenza n. 2939 del 29.7.2011; T.A.R. Lazio Roma Sez. 3a sentenza n. 2900 dell’1.4.2011).
Il Consiglio di Stato Sez. 6a con l’ordinanza 5044 del 24.11.2017 statuiva che "per il transito nei ruoli civili del personale delle Forze di polizia, dichiarato permanentemente inabile al servizio di istituto, l’inutile decorso del termine di 150 giorni, previsto dall’art. 8, quarto comma, del D.P.R. 24.4.1982, n. 339, consuma il potere dell’Amministrazione di decidere in difformità sull’istanza del dipendente".
https://www.prontoprofessionista.it/art ... -8014.html
Domanda:
Una volta che sono decorsi i termini dei 150 giorni validi ex lege ai fini della formazione dell’istituto giuridico del “silenzio assenso”, per quale motivo siamo sottoposti lo stesso alla visita medica A.S.L. ed alla prova teorico o pratica?
Tornando al tema oggetto del presente thread, per il funzionario amministrativo il colloquio verte sui principi generali di diritto costituzionale e di diritto amministrativo (elementi di contabilità di stato per il funzionario economico finanziario), organizzazione e attività istituzionali del Ministero dell’Interno, disciplina del rapporto di lavoro ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Ministeri mentre per l’assistente amministrativo il colloquio verte su elementi di diritto amministrativo (elementi di contabilità di stato per l’assistente economico finanziario), organizzazione e attività istituzionali del Ministero dell’Interno, disciplina del rapporto di lavoro ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Ministeri.
Che voi sappiate, dunque, c’è qualche compendio, acquistabile anche online, che prepari alla prova teorica dell'Assistente Amministrativo del Ministero dell’Interno?
Buona serata e buona settimana