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legge 104 articolo 3 comma 1
Inviato: ven ott 28, 2022 3:48 pm
da peppe costa
Salve a tutti, volevo chiedere a chi di competenza e/o chi ne usufruisce, se con la legge de quo, con il solo comma 1 si può essere esonerati dai turni notturni come nel comma 3. In attesa porgo cordiali saluti.
Re: legge 104 articolo 3 comma 1
Inviato: ven ott 28, 2022 4:47 pm
da mauri64
Ciao Peppe,
attendi la disponibilità dei colleghi.
Re: legge 104 articolo 3 comma 1
Inviato: ven ott 28, 2022 6:54 pm
da naturopata
peppe costa ha scritto: ↑ven ott 28, 2022 3:48 pm
Salve a tutti, volevo chiedere a chi di competenza e/o chi ne usufruisce, se con la legge de quo, con il solo comma 1 si può essere esonerati dai turni notturni come nel comma 3. In attesa porgo cordiali saluti.
Può essere esonerato dai turni notturni soli chi usufruisce dei tre giorni di permesso mensile o 18 ore che sono previsti solo per il comma 3, per cui, la risposta è no.
Re: legge 104 articolo 3 comma 1
Inviato: ven ott 28, 2022 8:10 pm
da panorama
Il CdS accoglie l'Appello del Ministero dell'Interno e respinge il ricorso di primo grado.
1) - veniva negata l’esenzione dal lavoro notturno, richiesta in data 1 marzo 2018 per assistere la propria coniuge, riconosciuta portatrice di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1, della l. 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per vedersi riconoscere il relativo diritto ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
Re: legge 104 articolo 3 comma 1
Inviato: sab ott 29, 2022 5:20 pm
da peppe costa
grazie a tutti per le risposte.
Re: legge 104 articolo 3 comma 1
Inviato: sab ott 29, 2022 5:47 pm
da naturopata
Per precisione allego il parere del Ministero del lavoro:
Risoluzione Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, 6 febbraio 2009, n. 4
“Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – art. 11, comma 2 lett. c), D.Lgs. n. 66/2003 lavoro notturno – soggetti che hanno “a proprio carico” un soggetto disabile ai sensi della L. n. 104/1992.”
Prot. 25/I/0001710
Alla
Confindustria
v.le dell’Astronomia 30
00144 Roma
.
La Confindustria ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in merito alla corretta interpretazione dell’art. 11, comma 2 lett. c), del D.Lgs. n. 66/2003, secondo il quale non sono obbligati a prestare lavoro notturno, fra l’atro, “la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni”. In particolare si chiede un chiarimento sull’esatto significato da attribuire all’espressione “a proprio carico” di cui alla norma citata, posto che non risultano significativi precedenti giurisprudenziali in materia né specifiche indicazioni interpretative da parte di questo Ministero.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela della Condizioni di Lavoro, della Direzione generale per le Politiche Previdenziali e dell’INPS, si rappresenta quanto segue.
La normativa di cui alla L. n. 104/1992 è volta, in particolare attraverso la fruizione dei permessi di cui all’art. 33, ad agevolare la cura del soggetto che si trovi in stato di disabilità ai sensi della stessa Legge e la disposizione in oggetto, seppur contenuta nel diverso contesto D.Lgs. n. 66/2003, va interpretata secondo la medesima ratio.
Più in particolare i benefici in questione, ivi compresi quelli concernenti l’astensione dal lavoro notturno, vanno collegati ad una effettiva assistenza da parte della lavoratrice e del lavoratore al soggetto disabile.
Da ciò deriva dunque la necessità di verificare se, al di là di ogni interpretazione letterale della disposizione normativa e, nello specifico, della locuzione “a proprio carico”, sussista tale effettività della assistenza prestata al disabile, disamina che non può prescindere dai più recenti chiarimenti giurisprudenziali ben sintetizzati dall’INPS con circ. n. 90/2007.
Ciò premesso, si ritiene che l’individuazione del soggetto ammesso al beneficio di cui all’art. 11, comma 2 lett. c), del D.Lgs. n. 66/2003 vada ancorata ai già noti criteri della “sistematicità ed adeguatezza” e, quindi, solo il soggetto che risulti già godere dei benefici della L. n. 104/1992 – o possederne i requisiti per goderne – secondo gli attuali criteri normativi e giurisprudenziali richiamati potrà richiedere l’esonero dalla prestazione dal lavoro notturno.
IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)
Detto ciò, a prescindere dalla sentenza del CdS che ha preso un'abbaglio, stranamente a favore del collega, bisogna già fruire dei benefici o possederne i requisiti ed è solo il comma 3 che prevede i benefici, mentre il comma 1 non prevede alcun beneficio. Comunque vista la scienza del CdS, se il collega vuole fare ricorso, in caso di diniego, faccia pure.
Re: legge 104 articolo 3 comma 1
Inviato: dom ott 30, 2022 8:21 am
da peppe costa
Buona domenica a tutti, tengo a precisare che da anni sono esonerato dai turni notturni avendo avuto il comma 3, (figlio convivente), tuttavia a seguito di revisione si è passati al comma 1, pur mantenendo la stessa invalidità, per cui devo ancora inviare il nuovo verbale all'ufficio di competenza, non so se continueranno a concedermi tale beneficio, oppure mi verrà revocato in automatico.
Re: legge 104 articolo 3 comma 1
Inviato: dom ott 30, 2022 9:37 am
da panorama
Importante è regolarizzare,