Pagina 1 di 1
					
				Art. 2 comma 12 Legge 335/95
				Inviato: dom ott 16, 2022 8:12 am
				da Massimo77
				Buongiorno a tutti. Detta legge prevede che il dipendente pubblico dichiarato in modo assoluto inidoneo al lavoro , per una patologia non riconducibile a causa di servizio, spetta la pensione. I contributi saranno versati come se avesse compiuto i 60 anni di età o avesse raggiunto i 40 anni di contributi. Chi mi sa dare informazioni più precise? A chi potrei rivolgermi per la tutela dei diritti derivanti da tale legge? Il caso in questione si riferisce ad un dipendente pubblico che a 66 anni è stato messo in pensione con tale legge ma non gli vengono riconosciuti i 40 anni di contributi come, credo dalla lettura dell'articolo in questione, sia previsto. La motivazione sarebbe che cmq tra un anno sarebbe andato in pensione. Anticipatamente ringrazio.
			 
			
					
				Re: Art. 2 comma 12 Legge 335/95
				Inviato: dom ott 16, 2022 8:22 am
				da mauri64
				Ciao Massimo,
attendi eventuali chiarimenti dagli esperti competenti.
Diversamente dovrai rivolgerti ad un Patronato.
			 
			
					
				Re: Art. 2 comma 12 Legge 335/95
				Inviato: dom ott 16, 2022 8:32 am
				da Massimo77
				Ciao mauri64. Rimango in attesa ma sui patronati non ci metto la mano sul fuoco perchè brancolano nel buio quelli da me consultati. Anche gli "esperti" Inps sono stati approssimativi e per nulla preparati in materia.
			 
			
					
				Re: Art. 2 comma 12 Legge 335/95
				Inviato: dom ott 16, 2022 8:42 am
				da mauri64
				@ Massimo,
addirittura a questi livelli siamo...
Complimenti.
			 
			
					
				Re: Art. 2 comma 12 Legge 335/95
				Inviato: dom ott 16, 2022 11:39 am
				da Gianfranco64
				Per una risposta precisa dovresti specificare meglio la posizione del pensionato con 66 anni di età.
La norma prevede i 40 anni o i 60, viene riconosciuto il limite che si raggiunge prima.
Nel caso di specie sembrerebbe trattarsi di un transitato nei ruoli civili, con il limite pensionistico a 67 anni,  beneficerebbe della legge per solo un anno.
Se a 66 anni non ha raggiunto i 40 di contributi, ci sarebbero alcune ipotesi, ma è meglio  che venga specificata la  reale posizione del pensionato.
			 
			
					
				Re: Art. 2 comma 12 Legge 335/95
				Inviato: lun ott 17, 2022 7:42 am
				da Massimo77
				Ruolo civile con 32 anni di contributi ed è stato messo in pensione a 66 anni per inabilità assoluta al lavoro ex art. 2 co 12 L.335/95. Il tenore letterale della legge prevede il calcolo della pensione come se si fosse raggiunto il limite di età (60 anni) o nel caso in cui sia stato superato, tale limite, deduco, come se si fosse lavorato per 40 anni.
			 
			
					
				Re: Art. 2 comma 12 Legge 335/95
				Inviato: lun ott 17, 2022 8:40 am
				da Gianfranco64
				Se leggi la legge, non parla di 60 anni ma di età in cui si viene collocati a riposo.
Nel caso degli impiegati civili non è 60 anni ma 67.
Nel caso in esame la pensione andrebbe calcolata come se fosse andato a 67 anni, pertanto ha guadagnato solo un anno di contributi.
Come già anticipato nel post precedente, i limiti sono 40 anni o l’età ordinamentale, viene posto il pagamento del limite che viene raggiunto per primo.
Poiché la mia esposizione contrasta fortemente con  le tue convinzioni,  attendi ulteriori conferme su quanto ti è stato esposto.
			 
			
					
				Re: Art. 2 comma 12 Legge 335/95
				Inviato: lun ott 17, 2022 8:54 am
				da nonno Alberto
				Massimo77 ha scritto: ↑lun ott 17, 2022 7:42 am
Ruolo civile con 32 anni di contributi ed è stato messo in pensione a 66 anni per inabilità assoluta al lavoro ex art. 2 co 12 L.335/95. Il tenore letterale della legge prevede il calcolo della pensione come se si fosse raggiunto il limite di età (60 anni) o nel caso in cui sia stato superato, tale limite, deduco, come se si fosse lavorato per 40 anni.
 
Ciao, 
Quale commissione medica lo ha visitato e decretato con Verbale la 335/95 ? 
Comunque, non vedo problematiche varie, poiché la soluzione è la seguente :
Presenta domanda alla sua ex amministrazione e quest'ultima  deve inviare  il verbale di visita medico-collegiale attestante lo stato d'inabilità e la delibera di collocamento a riposo per inabilità.
 
			 
			
					
				Re: Art. 2 comma 12 Legge 335/95
				Inviato: lun ott 17, 2022 10:21 pm
				da Massimo77
				Allego screenshot sito inps
			 
			
					
				Re: Art. 2 comma 12 Legge 335/95
				Inviato: lun ott 17, 2022 10:24 pm
				da Massimo77
				Nonno Alberto è già stato messo in pensione ma ancora gliela devo o erogare. Non si capisce che tipo di bonus gli toccherebbe. A parer mio i 40 anni di contributi.
			 
			
					
				Re: Art. 2 comma 12 Legge 335/95
				Inviato: lun ott 17, 2022 11:19 pm
				da nonno Alberto
				Massimo77 ha scritto: ↑lun ott 17, 2022 10:24 pm
Nonno Alberto è già stato messo in pensione ma ancora gliela devo o erogare. Non si capisce che tipo di bonus gli toccherebbe. 
A parer mio i 40 anni di contributi.
È probabile.
 
 
			 
			
					
				Re: Art. 2 comma 12 Legge 335/95
				Inviato: mar ott 18, 2022 2:48 pm
				da sasabl
				Massimo77 ha scritto: ↑dom ott 16, 2022 8:12 am
Buongiorno a tutti. Detta legge prevede che il dipendente pubblico dichiarato in modo assoluto inidoneo al lavoro , per una patologia non riconducibile a causa di servizio, spetta la pensione. I contributi saranno versati come se avesse compiuto i 60 anni di età o avesse raggiunto i 40 anni di contributi. Chi mi sa dare informazioni più precise? A chi potrei rivolgermi per la tutela dei diritti derivanti da tale legge? Il caso in questione si riferisce ad un dipendente pubblico che a 66 anni è stato messo in pensione con tale legge ma non gli vengono riconosciuti i 40 anni di contributi come, credo dalla lettura dell'articolo in questione, sia previsto. La motivazione sarebbe che cmq tra un anno sarebbe andato in pensione. Anticipatamente ringrazio.
 
Ciao!
La questione è risolvibile leggendo bene l'art. articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335:
12. Con  effetto  dal  1  gennaio  1996,  per  i  dipendenti  delle
Amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'articolo   1   del   decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza
esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria,  nonche'  per  le
altre  categorie  di  dipendenti  iscritti  alle  predette  forme  di
previdenza, cessati dal servizio per  infermita'  non  dipendenti  da
causa  di  servizio  per  le  quali  gli   interessati   si   trovino
nell'assoluta  e  permanente  impossibilita'  di  svolgere  qualsiasi
attivita' lavorativa, la pensione  e'  calcolata  in  misura  pari  a
quella che sarebbe spettata all'atto del  compimento  dei  limiti  di
eta' previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso  non  potra'
essere computata un'anzianita'  utile  ai  fini  del  trattamento  di
pensione superiore a 40 anni e l'importo del trattamento  stesso  non
potra' superare l'80 per cento della base  pensionabile,  ne'  quello
spettante nel caso  che  l'inabilita'  sia  dipendente  da  causa  di
servizio. Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di cui
al  presente  comma  e'  richiesto  il  possesso  dei  requisiti   di
contribuzione  previsti  per  il  conseguimento  della  pensione   di
inabilita' di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n.  222.
Con decreto dei Ministri del tesoro, per la funzione pubblica  e  del
lavoro e della previdenza sociale saranno  determinate  le  modalita'
applicative delle disposizioni del presente comma,  in  linea  con  i
principi di cui alla legge 12 giugno 1984, n.  222,  come  modificata
dalla presente legge. Per gli accertamenti ed i controlli dello stato
di  inabilita'  operano  le   competenze   previste   dalle   vigenti
disposizioni  in  materia  di  inabilita'  dipendente  da  causa   di
servizio. 
Il suo limite ordinamentale per arrivare alla pensione è 67 anni ed attualmente ha 66 anni con 32 anni di contributi. Ora, per vedere che "quantità" di bonus gli spetta, devi semplicemente effettuare due sottrazioni; la prima 67-66 (limite ordinamentale meno l'età anagrafica) e l'altra 40-32 (massima anzianità utile computabile meno l'attuale anzianità contributiva). Dalla lettura della norma si comprende che la prima valutazione cui attenersi è la differenza  tra età anagrafica e limite ordinamentale per accedere alla pensione. Soltanto in seconda battuta interviene la questione dell'anzianità contributiva nel senso che il bonus calcolato, in questo secondo modo, rappresenta esclusivamente un limite oltre il quale la prima modalità non può andare. Faccio un esempio, il tuo amico, invece di avere 66 anni ne ha 54 pur avendo gli stessi 32 anni di contribuzione. La differenza tra età anagrafica e limite ordinamentale in questo caso sarebbe di 67-54=13 ovvero gli spetterebbero, in aggiunta a quanto già maturato, ulteriori 13 anni di contribuzione facendogli raggiungere in totale, per tale motivo, 45 anni di contribuzione (32+13) . A questo punto, però, interviene il limite dei 40 anni e pertanto al tuo amico gliene verrebbero concessi soltanto 8 (40-32) visto che con 13 sforerebbe il limite dei 40.
Nel tuo caso, perciò, in prima battuta, ti trovi ad avere diritto ad un solo anno in più di contribuzione aggiuntiva (67-66) che, non superando il limite dei 40 anni di contribuzione totale (infatti 32+1=33), ti verrà corrisposto senza limitazione alcuna.
 
			 
			
					
				Re: Art. 2 comma 12 Legge 335/95
				Inviato: lun ott 24, 2022 10:14 am
				da Massimo77
				Grazie per il chiarimento sasabl. Gentilissimo.