Buongiorno a tutti.
Desidero condividere con gli utenti, soprattutto con quelli come “nonno Alberto”, “Panorama”, “Mauri64” e tutti quelli che si spendono per giusta causa, quest’ennesima soddisfazione, al pari delle precedenti, raggiunta grazie al mitico “Aeronatica” – utente del forum (e non solo).
Il “punteggio”, solo in parte, rende conto dell’impegno profuso nell’affrontare quella sequela di mistificazioni, travisamenti della realtà e provvedimenti cervellotici, per non dire illegittimi, alcuni riportati nel presente forum, posti in essere dai geniali promotori del pastrocchio che indegnamente continuano ad allocare (sarebbe meglio usare il termine nascondersi) tra i ranghi di una Amministrazione che meriterebbe bel altra rappresentanza.
In estrema sintesi:
a fine novembre 2020 vengo “dichiarato” in congedo con decorrenza gennaio 2020 per ASSERITO “superamento del periodo di comporto” con conseguente interruzione dello stipendio (dicembre 2020 – settembre 2021) e, dopo diffide e ricorsi, dimezzamento dello stesso (ottobre 2021 – gennaio 2023);
a gennaio 2021 la CMO di Padova mi giudica non idoneo al s.m.i. non sulla base di un giudizio medico-diagnostico, nonostante una storia clinica di tutta evidenza, peraltro ratificata in diverse c.d.s. riconosciute, un aggravamento ed un ulteriore trauma da incidente stradale in servizio giacenti da anni presso lo stesso D.M.L. – provvedimento ovviamente impugnato;
a marzo 2021, la CMI di 2^ Istanza di Roma, considerando le patologie, giudica “TEMPORANEMENTE non idoneo al s.m.i. nella G.D.F. per giorni 30 (trenta) con decorrenza dal 29/01/2020” – esattamente oltre un anno prima.
Evito di commentare e lascio a chi legge le valutazioni.
Ovviamente, nel frattempo, tutte le varie istanze e rappresentazioni sottoposte all’amministrazione volte ad evidenziare le “incongruenze” con il legittimo auspicio che venissero sanate in autotutela, hanno sostanzialmente sortito la risposta sintetizzabile nella citazione del “marchese del Grillo”.
Ergo: “Io sono io e voi non siete un …..”, con, nella migliore delle risposte, un rimpallo di responsabilità tra i vari Enti attori della farsa.
Questo giusto per confermare e ribadire che l’ “amministrazione” permane essere quell’entità astratta che puntualmente tende a materializzarsi ogni qualvolta ci sia la possibilità di affossare il malcapitato di turno.
Non è certamente il caso di chi scrive, ma mi sovviene una famosa frase del “Prefetto di ferro” alias Cesare MORI: «La misura del valore di un uomo è data dal vuoto che gli si fa dintorno nel momento della sventura».
Auspicando di, almeno in piccola misura, colmare il vuoto creato intorno a qualche altro sventurato di turno e tenendo fede alla promessa di aggiornamento fatta precedentemente sul forum, riporto sinteticamente gli esiti del contenzioso instaurato con l’insostituibile patrocinio dell’amico “Aeronatica”. In buona sostanza:
dopo che il T.A.R. Veneto si era già pronunciato con le ordinanze n.482/2021 e n.483/2021 datate 23.09.2021, con le quali ACCOGLIE l’istanza cautelare presentata dal sottoscritto e annulla, sospendendone l’efficacia, sia la determinazione di congedo, adottata dal Comando Regionale Veneto il 24.11.2020, ma con efficacia retroattiva al 29.01.2020, per avvenuto superamento del periodo di comporto (computo mai documentato e comprovato), che anche i verbali sanitari della C.M.I. 2^ Istanza Roma e della CMO2 di Padova, anch’essi retroattivi;
dopo che il Consiglio di Stato RESPINGE il ricorso presentato dal MEF – CoGe GdF avverso le due precitate ordinanze ( n.35/2022 e n.55/2022 datate 13.01.2022);
dopo che il T.A.R. Veneto, con sentenza n.1329/2022 datata 05.09.2022, ponebdo seguito alle ordinanze 482 e 483, ACCOGLIE i ricorsi presentati dal sottoscritto, ANNULLANDO sia la determinazione con la quale si considerava il sottoscritto in congedo a decorrere dal 30.01.2020, che i provvedimenti sanitari;
dopo che il T.A.R. Veneto, con sentenza n.1873/2022 datata 06.12.2022, ACCOGLIE il ricorso presentato dal sottoscritto, ANNULLANDO i provvedimenti con i quali l’amministrazione denegava l’attribuzione dei benefici ex artt.1801 e 2159 del d.lgs. n.66 del 2010;
arriviamo all’11 gennaio u.s., data in cui, essendo “… la sentenza n.1329/2022 del TAR Veneto (Sezione prima) pubblicata il 5 settembre 2022 … … come comunicato dal Comando Generale – I Reparto – Ufficio Contenzioso del Personale con foglio n. 337106 in data 22 novembre 2022 … appellata da questa Amministrazione con richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della medesima”, giusto per citare l’ennesimo diniego opposto,
il Consiglio di Stato – in sede giurisdizionale – Sezione seconda, ha emesso l’Ordinanza n.15/2023 datata 11.01.2023, RIGETTANDO la richiesta misura cautelare di sospensiva degli effetti della sentenza ed ordinando l’esecuzione della medesima.
Provvedimento che, oltre a respingere la richiesta di sospensione cautelare avanzata dal MEF – CoGe GdF avverso la sentenza del TAR Veneto n.1329/2022, evidenzia e puntualizza nel merito, tra l’altro, il fatto che sia “medio tempore sopravvenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio” sottostante il “computo delle conseguenze del “trauma distorsivo del rachide da incidente stradale” occorso all’appellato in data 4 dicembre 2014”.
In mancanza di notizie da parte dell’amministrazione circa la presa d’atto di tale decisione, è stato nuovamente rappresentato all’intera scala gerarchica il persistere di quanto permaneva illegittimamente perpetrato, ossia:
l’arbitraria interruzione degli emolumenti stipendiali dal 01.12.2020 al 30.09.2021;
l’arbitraria riduzione al 50% degli emolumenti stipendiali dal 01.10.2021;
in aggiunta alle reiterate omissioni, sottostanti il diniego opposto al dovuto rilascio di documenti legalmente richiesti (leggasi modd.54, attestato di appartenenza al Corpo, etc.), sicché l’asserita “… aspettativa speciale ai sensi dell’art.4, comma 2 del Decreto Interministeriale del 18/04/2002.” è condizione imprescindibile dal servizio permanente;
con conseguente intimazione e diffida ad adempiere.
Succede che, dopo qualche giorno, sul portale NoiPa, “spunta” un bel mandato di pagamento "57 - emissione speciale arretrati" a sei cifre (decimali esclusi).
Come premesso, stando soltanto alle "carte bollate", quest'ultimo 7 a 0 marcato, rappresenta certamente un’altra gran bella soddisfazione per l’ottimo Manlio e per il sottoscritto, ma come sostiene il mitico AERONATICA (e più modestamente anche io), non finisce quì.
Un carissimo saluto a tutti.
2023-01-11 ORDINANZA CDS 15-2023.doc