quesito sul dopo passaggio

Forum dedicato agli operatori del comparto Sicurezza e Difesa in transito (o già transitati) all'impiego civile.
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virgola
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quesito sul dopo passaggio

Messaggio da virgola »

Salve a tutti vorrei chiedere se qualcuno ne fosse venuto a conoscenza cosa succede dopo essere passato (dopo aver firmato) il contratto da civile. Mi spiego meglio: una volta transitato e per una qualsiasi motivazione, uno puo' rinunciare al lavoro pubblico ed andare via con diritto a pensione? La pensione sarebbe quella di invalidita' maturata da militare.
In attesa saluto tutti.


gino59
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Re: quesito sul dopo passaggio

Messaggio da gino59 »

virgola ha scritto:Salve a tutti vorrei chiedere se qualcuno ne fosse venuto a conoscenza cosa succede dopo essere passato (dopo aver firmato) il contratto da civile. Mi spiego meglio: una volta transitato e per una qualsiasi motivazione, uno puo' rinunciare al lavoro pubblico ed andare via con diritto a pensione? La pensione sarebbe quella di invalidita' maturata da militare.
In attesa saluto tutti.


...Ciao,presumo che la risposta la puoi trovare, qualche rigo sotto in " L'ULTIMA DI BRUNETTA ".- a presto
ranauno
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Re: quesito sul dopo passaggio

Messaggio da ranauno »

virgola ha scritto:Salve a tutti vorrei chiedere se qualcuno ne fosse venuto a conoscenza cosa succede dopo essere passato (dopo aver firmato) il contratto da civile. Mi spiego meglio: una volta transitato e per una qualsiasi motivazione, uno puo' rinunciare al lavoro pubblico ed andare via con diritto a pensione? La pensione sarebbe quella di invalidita' maturata da militare.
In attesa saluto tutti.

l’amministrazione può chiedere che il dipendente sia sottoposto a visita, al fine di verificare l’eventuale inidoneità relativa o assoluta, dandone immediata comunicazione al dipendente.
Se la inidoneità permanente assoluta al servizio è accertata, l’amministrazione lo comunica al lavoratore, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale medico, risolve il rapporto di lavoro e corrisponde l’indennità sostitutiva del preavviso, se dovuta. Resta ferma la disciplina vigente in materia di trattamenti pensionistici per inabilità e la disciplina relativa agli infortuni sul lavoro. Sul sito dell'Inpdap (Istituto nazionale di previdenza dei dipendenti pubblici) le indicazioni sul collocamento a riposo a seguito di accertamento dello stato di salute.

Pensione di inabilità

Risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accertamento dello stato di salute

Iscritti alle casse Cpdel, Cps, Cpi e Cpug

Questi dipendenti possono essere collocati a riposo a seguito di accertamento dello stato di salute se viene riscontrata una delle seguenti condizioni:

* inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro, comprovata da visita medico-collegiale sostenuta presso la speciale commissione medica dell’Asl;
* inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte, comprovata da visita medico-collegiale sostenuta presso la speciale commissione medica dell’Asl.

L’iscritto che cessa dal servizio per inabilità al lavoro consegue, indipendentemente dall’età anagrafica, il diritto al trattamento di pensione se ha maturato almeno:

* 14 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio utile, in caso richieda il collocamento a riposo per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro;
* 19 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio utile, in caso richieda il collocamento a riposo per inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte.

Come si ottiene
La domanda va presentata alla sede Inpdap competente per territorio, senza limiti di tempo. La documentazione da produrre è la seguente:

* il modulo di domanda per la pensione di inabilità;
* il verbale di visita medico-collegiale attestante lo status d’inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro, o di inabilità alle mansioni svolte;
* la delibera di collocamento a riposo per inabilità.

La visita medico-collegiale deve essere richiesta entro un anno dalla cessazione nel caso di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro (articolo 7 legge 379 del 1955).

Decorrenza
Per le pensioni d’inabilità, l’erogazione del trattamento decorre dal giorno successivo alla dispensa dal servizio.

Durata della prestazione
La prestazione è vitalizia e cessa, quindi, con la morte del pensionato.

Iscritti alla Cassa Stato

Gli iscritti alla Cassa Stato cessati dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio hanno diritto a pensione di inabilità se hanno almeno 15 anni di servizio effettivo (14 anni, 11 mesi e 16 giorni). Il trattamento pensionistico decorre dal giorno successivo alla cessazione.
virgola
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Re: quesito sul dopo passaggio

Messaggio da virgola »

grazie di tutto, la mia domanda pero' è questa, se da civile un ex militare risultasse inabile si puo' riagganciare alla pensione maturata nelle forze di polizia o nelle forze armate?
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