Indennità per servizi in altri ambienti in cui siano presenti detenuti o internati
Inviato: lun ott 10, 2022 3:18 pm
Il Tar Lazio accoglie il ricorso dei ricorrenti della PolPen,
1) - diritto a percepire l’indennità di presenza esterna ex art. 9, comma 2, del d.P.R. n. 395/1995, il quale prevede la corresponsione di una specifica indennità per il personale di polizia “impiegato nei servizi esterni, organizzati in turni, sulla base di ordini formali di servizio, ivi compresi quelli di vigilanza esterna agli Istituti di pena”, e altresì “per il personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato in servizi organizzati in turni, sulla base di ordini formali di servizio, presso le sezioni o i reparti e, comunque, in altri ambienti in cui siano presenti detenuti o internati”.
2) - espongono che “L’Amministrazione di appartenenza con diversi Ordini di servizio disponeva che le pulizie all'interno degli uffici ove prestano servizio i ricorrenti, venissero espletati dai detenuti lavoranti e che questi, al fine di espletare tali attività di pulizia, si trattenessero in tali uffici per oltre tre ore, ovvero dalle 8,30 del mattino sino alle 11,00, nonché dalle ore 13,30 sino alle ore 15,00, come si evince dai numerosi ordini di servizio. La permanenza dei detenuti all’interno degli uffici ove prestano servizio i ricorrenti comporta il riconoscimento del diritto degli stessi a percepire la cosiddetta indennità di presenza esterna ai sensi dell'art. 9 comma 2 dpr 395/1995”.
1) - diritto a percepire l’indennità di presenza esterna ex art. 9, comma 2, del d.P.R. n. 395/1995, il quale prevede la corresponsione di una specifica indennità per il personale di polizia “impiegato nei servizi esterni, organizzati in turni, sulla base di ordini formali di servizio, ivi compresi quelli di vigilanza esterna agli Istituti di pena”, e altresì “per il personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato in servizi organizzati in turni, sulla base di ordini formali di servizio, presso le sezioni o i reparti e, comunque, in altri ambienti in cui siano presenti detenuti o internati”.
2) - espongono che “L’Amministrazione di appartenenza con diversi Ordini di servizio disponeva che le pulizie all'interno degli uffici ove prestano servizio i ricorrenti, venissero espletati dai detenuti lavoranti e che questi, al fine di espletare tali attività di pulizia, si trattenessero in tali uffici per oltre tre ore, ovvero dalle 8,30 del mattino sino alle 11,00, nonché dalle ore 13,30 sino alle ore 15,00, come si evince dai numerosi ordini di servizio. La permanenza dei detenuti all’interno degli uffici ove prestano servizio i ricorrenti comporta il riconoscimento del diritto degli stessi a percepire la cosiddetta indennità di presenza esterna ai sensi dell'art. 9 comma 2 dpr 395/1995”.