Controordine compagni ho trovato un testo aggiornato
a poche ore fa, hanno cambiato in corso d'opera,
la rivalutazione spetta alle pensioni fino a 2.692 euro lordi mensili
a quelle superiori nisba
Fonte ItaliaOggi
ART. 20.
(Anticipo della rivalutazione delle pensioni all'ultimo trimestre 2022)
1. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell’inflazione per l’anno 2022 e sostenere il potere
di acquisto delle prestazioni pensionistiche, in via eccezionale:
a) il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, di cui all’articolo 24, comma
5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per l’anno 2021 è anticipato al 1° ottobre 2022;
b) nelle more dell’applicazione della percentuale di variazione per il calcolo della
perequazione delle pensioni per l’anno 2022 con decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento
al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità di
ottobre, novembre e dicembre 2022, ivi inclusa la tredicesima mensilità spettante, è
riconosciuto in via transitoria un incremento, limitatamente alle predette mensilità e rispetto
al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente prima dell’entrata in
vigore del presente decreto, di due punti percentuali, calcolato con le stesse modalità di cui
all’articolo 1, comma 478, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. L' incremento di cui alla
presente lettera non rileva, per l'anno 2022, ai fini del superamento dei limiti reddituali
previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito.
L’incremento di cui alla presente lettera è riconosciuto qualora il trattamento pensionistico
mensile sia complessivamente pari o inferiore all’importo di 2.692 euro. Qualora il
trattamento pensionistico complessivo sia superiore al predetto importo e inferiore a tale
limite aumentato dell’incremento disciplinato dalla presente lettera l’incremento è comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Resta fermo che ai fini della
rivalutazione delle pensioni per l’anno 2022 il trattamento pensionistico complessivo di
riferimento è da considerare al netto dell’incremento transitorio di cui alla presente lettera il
quale non rileva a tali fini e cessa i relativi effetti al 31 dicembre 2022.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 valutati in 1.965 milioni di euro per l’anno 2022, si
provvede quanto a 518 milioni di euro per l’anno 2022 mediante le maggiori entrate derivanti
dal comma 1 e quanto a 1.447 milioni di euro per l’anno 2022 ai sensi dell’articolo XXX.