Ripetibilità emolumenti indebitamente corrisposti
Inviato: lun giu 20, 2022 7:45 am
Facendo una ricerca per questioni varie, sono venuto a conoscenza di un'importante sentenza del Consiglio di Stato, Sez II, Nr 5041 del 1/7/2021 (scaricare la versioe sul sito CDS senza gli Omissis).
Nel caso di somme indebitamente erogate al lavoratore ci sono due casi, quello eseguito a seguito di fatto illecito e quello non eseguito a seguito di fatto illecito.
In merito a quest'ultimo, quando si verificano una serie di condizioni (tra cui la buona fede del dipendente ed il legittimo affidamento), il Consiglio di Stato, a seguito di una sentenza CEDU e dei trattati dell'UE, ha affermato una serie di principi, in conseguenza dei quali NON puo' essere ripetuta la somma corrisposta, cioe' NON possa essere richiesta la restituzione delle somme erogate (fermo restando il danno erariale verificatosi che a questo punto rimarrebbe esclusiva responsabilità del responsabile del pagamento).
Vi consiglio di leggere l'intera sentenza, perche' ho trovato una versione con Omissis dove mancano dei punti salienti.
Questo e' uno dei punti salienti
Esse si identificano nelle seguenti (§74 della richiamata decisione): «
a) il pagamento di un assegno deve essere effettuato a seguito di una richiesta del beneficiario che agisce in buona fede [...]o, in assenza di tale richiesta, dalle autorità che procedono spontaneamente;
b) il versamento in questione deve essere effettuato da un ente pubblico, amministrazione centrale dello Stato o altro ente pubblico, sulla base di una decisione presa al termine di un processo amministrativo e presumibilmente corretta [...];
c) deve essere basato su una disposizione legale, regolamentare o contrattuale, la cui applicazione deve essere percepita dal beneficiario come la “fonte” del pagamento [...], e anche identificabile nel suo importo;
d) è escluso il pagamento manifestamente privo di titolo o basato su semplici errori di calcolo; tali errori possono essere rilevati dal beneficiario, eventualmente ricorrendo ad un esperto;
e) deve essere eseguito per un periodo sufficientemente lungo da far sorgere una ragionevole convinzione che sia definitivo e stabile [...]; l’assegno versato non deve essere riconducibile ad un’attività professionale una tantum e “isolata” ma deve essere collegato all’attività ordinaria;
f) infine, il pagamento in questione non deve essere stato effettuato con menzione di una riserva di ripetizione». In sintesi, laddove si fosse trattato di una voce stipendiale a carattere sporadico, quale, ad esempio, la remunerazione del lavoro straordinario, connotato ontologicamente da estemporaneità, si potrebbe «eventualmente giustificare, tenuto conto della sua natura occasionale e isolata, un errore da parte delle autorità per quanto riguarda l’importo da riconoscere agli interessati». Lo stesso non può invece essere affermato con riferimento a voci “stabili” o per così dire “tabellari” delle retribuzioni corrisposte, in riferimento alle quali la complessità del meccanismo di computo non ne consente la dequotazione a mero errore di calcolo.
Nel caso di somme indebitamente erogate al lavoratore ci sono due casi, quello eseguito a seguito di fatto illecito e quello non eseguito a seguito di fatto illecito.
In merito a quest'ultimo, quando si verificano una serie di condizioni (tra cui la buona fede del dipendente ed il legittimo affidamento), il Consiglio di Stato, a seguito di una sentenza CEDU e dei trattati dell'UE, ha affermato una serie di principi, in conseguenza dei quali NON puo' essere ripetuta la somma corrisposta, cioe' NON possa essere richiesta la restituzione delle somme erogate (fermo restando il danno erariale verificatosi che a questo punto rimarrebbe esclusiva responsabilità del responsabile del pagamento).
Vi consiglio di leggere l'intera sentenza, perche' ho trovato una versione con Omissis dove mancano dei punti salienti.
Questo e' uno dei punti salienti
Esse si identificano nelle seguenti (§74 della richiamata decisione): «
a) il pagamento di un assegno deve essere effettuato a seguito di una richiesta del beneficiario che agisce in buona fede [...]o, in assenza di tale richiesta, dalle autorità che procedono spontaneamente;
b) il versamento in questione deve essere effettuato da un ente pubblico, amministrazione centrale dello Stato o altro ente pubblico, sulla base di una decisione presa al termine di un processo amministrativo e presumibilmente corretta [...];
c) deve essere basato su una disposizione legale, regolamentare o contrattuale, la cui applicazione deve essere percepita dal beneficiario come la “fonte” del pagamento [...], e anche identificabile nel suo importo;
d) è escluso il pagamento manifestamente privo di titolo o basato su semplici errori di calcolo; tali errori possono essere rilevati dal beneficiario, eventualmente ricorrendo ad un esperto;
e) deve essere eseguito per un periodo sufficientemente lungo da far sorgere una ragionevole convinzione che sia definitivo e stabile [...]; l’assegno versato non deve essere riconducibile ad un’attività professionale una tantum e “isolata” ma deve essere collegato all’attività ordinaria;
f) infine, il pagamento in questione non deve essere stato effettuato con menzione di una riserva di ripetizione». In sintesi, laddove si fosse trattato di una voce stipendiale a carattere sporadico, quale, ad esempio, la remunerazione del lavoro straordinario, connotato ontologicamente da estemporaneità, si potrebbe «eventualmente giustificare, tenuto conto della sua natura occasionale e isolata, un errore da parte delle autorità per quanto riguarda l’importo da riconoscere agli interessati». Lo stesso non può invece essere affermato con riferimento a voci “stabili” o per così dire “tabellari” delle retribuzioni corrisposte, in riferimento alle quali la complessità del meccanismo di computo non ne consente la dequotazione a mero errore di calcolo.