ighy ha scritto: ↑mar mag 10, 2022 1:03 pm
Buongiorno, assistente capo della P. di S. transitato ai ruoli civili, poi su richiesta reintegro, per avvenuta guarigione, transitato ai ruoli tecnici della P. di S.
In caso di riammissione in servizio con decreto, che inserisce l'interessato in ruolo e qualifica corrispondente a quello precedentemente rivestito, (assistente capo con date di assunzione e decorrenza qualifica uguale ai pari ruolo e qualifica), quale anzianità di servizio va riconosciuta?
Nel particolare, se all'atto del precedente transito (ruoli civili), si era assistente capo con 3 anni nella qualifica, all'atto della riammissione si azzera l'anzianità ripartendo dal grado (assistente capo), dalla data di riammissione? come appena nominato? oppure va conteggiata anche la pregressa anzianità?
grazie a quanti vorranno rispondermi.
Sapendo di non sapere, se la tua patologia è stata riconosciuta come Causa di Servizio, in pratica ti devono riconoscere anche la pregressa anzianità, altrimenti...non credo, visto che la ratio del quesito, dipende dalla causa dell'assenza per malattia.
Nelle more, per avere 1 risposta certa ti allego il DPR del 1957 concernente la normativa vigente:
https://presidenza.governo.it/USRI/magi ... 1957_n.pdf
37. Congedo straordinario.
All'impiegato, oltre il congedo ordinario, possono essere concessi per gravi motivi congedi
straordinari.
Il congedo straordinario compete di diritto quando l'impiegato debba contrarre matrimonio o
sostenere esami o, qualora trattisi di mutilato o invalido di guerra o per servizio, debba attendere
alle cure richieste dallo stato di invalidità. Nel caso di matrimonio l'impiegato ha diritto a 15 giorni di
congedo straordinario.
In ogni caso il congedo straordinario non può superare complessivamente nel corso dell'anno la
durata di quarantacinque giorni35 36.
Il congedo straordinario è concesso, in base a motivato rapporto del capo dell'ufficio, dall'organo
competente secondo gli ordinamenti particolari delle singole amministrazioni37.
68. Aspettativa per infermità - Equo indennizzo per perdita della integrità fisica dipendente da
causa di servizio74.
L'aspettativa per infermità è disposta, d'ufficio o a domanda, quando sia accertata, in base al
giudizio di un medico scelto dall'amministrazione, l'esistenza di una malattia che impedisca
temporaneamente la regolare prestazione del servizio75.
Alle visite per tale accertamento assiste un medico di fiducia dell'impiegato, se questi ne fa
domanda e si assume la spesa relativa76.
L'aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta; essa non
può protrarsi per più di diciotto mesi77.
L'amministrazione può, in ogni momento, procedere agli opportuni accertamenti sanitari78.
Durante l'aspettativa l'impiegato ha diritto all'intero stipendio per i primi dodici mesi ed alla metà di
esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia79.
Il tempo trascorso in aspettativa per infermità è computato per intero ai fini della progressione in
carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e
previdenza80.
Qualora l'infermità che è motivo dell'aspettativa sia riconosciuta dipendente da causa di servizio,
permane, inoltre, per tutto il periodo dell'aspettativa il diritto dell'impiegato a tutti gli assegni
escluse le indennità per prestazioni di lavoro straordinario81.
Per le infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, è a carico dell'amministrazione la
spesa per la corresponsione di un equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica eventualmente
subita dall'impiegato82 83 84.