maggiorazione contributiva virtuale nell'impiego civile
Inviato: ven mar 04, 2011 11:08 pm
Numero 03439/2010 e data 22/07/2010
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Terza
Adunanza di Sezione del 6 luglio 2010
NUMERO AFFARE 04523/2009
OGGETTO:
Ministero della Difesa Direzione Generale Pensioni Militari e Collocamento al Lavoro.
RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, PROPOSTO DAL SIG. OMISSIS , PER L’ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO DEL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI – CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIVO – UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO DI QUIESCENZA, N. OMISSIS DEL 19 MARZO 2008, CON CUI NON È STATA ACCOLTA L’ISTANZA PRESENTATA DALLO SCRIVENTE IN MERITO AL RICONOSCIMENTO DI DUE MESI DI CONTRIBUZIONE FIGURATIVA PER OGNI ANNO DI SERVIZIO, A DECORRERE DAL 23/9/2005, IN APPLICAZIONE DELL’ART. 80, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2000, N. 388.
LA SEZIONE
Vista la nota n. OMISSIS in data 22 ottobre 2009 e l’acclusa relazione, con cui il Ministro della Difesa (Direzione Generale delle pensioni militari del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva) ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare indicato in oggetto;
Esaminati gli atti ed udito il relatore-estensore, cons. Nicolò Pollari;
Ritenuto quanto riferito dall’Amministrazione nella menzionata relazione;
PREMESSO:
Il sig. OMISSIS , Appuntato dell’Arma dei Carabinieri, espone di essere stato riconosciuto, con provvedimento in data 23 settembre 2005 del Centro Medicina Legale di OMISSIS, “idoneo nella forma parziale al servizio militare incondizionato nell’Arma dei Carabinieri con controindicazioni per i servizi e le attività comportanti stress psicofisico e protratto con sollecitazioni abnormi dell’apparato digerente e dell’apparato locomotore”. A seguito di tale giudizio di inidoneità “parziale” il ricorrente ha comunque continuato ad essere impiegato in servizio attivo.
Egli soggiunge che l’art. 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, stabilisce che, a decorrere dall’anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all’art. 1 della legge n. 381/1970, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74% o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio, presso Pubbliche Amministrazioni o aziende private ovvero cooperative, effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni.
Pertanto, il sig. OMISSIS , in data 27 novembre 2007, inoltrava apposita istanza per il riconoscimento del beneficio in questione, ritenendo di rientrare nella fattispecie prevista dalla norma citata.
Ciò nondimeno, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale Amministrativo – Ufficio Trattamento Economico di Quiescenza, con il provvedimento n. OMISSIS del 19 marzo 2008, in base a quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – VI Reparto, n. DGPM/VI/1000/388/2000, datata 1 luglio 2002, negava al ricorrente la concessione del beneficio.
Il ricorrente, dunque, con il ricorso posto all’esame del Collegio insorge avverso tale determinazione, reputandola illegittima per una serie di motivi, che si ritiene di dover brevemente riepilogare qui di seguito.
1. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti.
La normativa di cui al citato art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000, sarebbe perfettamente applicabile al ricorrente e il diniego si baserebbe sull’erroneo presupposto che la disciplina in parola non possa trovare applicazione nei confronti dei militari dell’Arma dei Carabinieri.
In particolare, il sig. OMISSIS rientrerebbe nella terza delle categorie previste dalla norma, ovvero tra gli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un’invalidità ascritta alle prime quattro categorie della tabella A.
2. Eccesso di potere per motivazione carente e perplessa.
L’Amministrazione non avrebbe motivato il diniego di un vero e proprio diritto soggettivo del ricorrente, limitandosi ad illustrare la normativa vigente ed a richiamare una Circolare del Ministero della Difesa.
3. Eccesso di potere per manifesta contraddittorietà e illogicità.
Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in sostanza, avrebbe riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere il beneficio in questione, lasciando intendere che la sua posizione soggettiva rientri perfettamente nella fattispecie astratta contemplata dall’art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000.
Il Ministero della Difesa, con la propria relazione, reputa infondato il ricorso, argomentando l’inapplicabilità della disciplina invocata dal ricorrente al personale dell’Arma dei Carabinieri, poiché tale personale ha già diritto alla maggiorazione di un quinto, ex art. 3, 2° comma, della legge n. 34/1984, sino ad un massimo di cinque anni complessivi.
CONSIDERATO:
In buona sostanza, l’interpretazione negativa del Ministero si fonda sul dato testuale di cui all’art. 39 del D.P.R. 29/12/1973, n. 1092 (recante il Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato). Tale previsione normativa così testualmente dispone:
“Un periodo di servizio, di cui sia prevista la computabilità in base a diverse disposizioni del presente testo unico, si considera una sola volta secondo la normativa più favorevole.
Il precedente comma si applica anche per i periodi di tempo comunque computabili ai fini del trattamento di quiescenza”.
Da tale articolo, si desume il principio generale del c.d. ne bis in idem, per cui non sarebbero cumulabili i benefici previsti dalla disciplina dettata dall’art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000 con quelli (applicabili ai militari dell’Arma dei Carabinieri e più favorevoli) disciplinati dall’art. 3, secondo comma, della legge n. 34/1984.
L’interpretazione profilata dal Dicastero, tuttavia, non convince.
Ciò per due ordini di ragioni.
Innanzitutto, il dato testuale della previsione richiamata dal Ministero (ossia l’art. 39 del D.P.R. 29/12/1973, n. 1092) è sufficientemente esplicito nel circoscrivere l’operatività del precetto ai casi in cui il medesimo periodo sia considerato da “diverse disposizioni del presente testo unico”. Nel caso di specie, la previsione normativa non si innesta nel testo unico, ma rappresenta un’autonoma disposizione.
In secondo luogo, la previsione invocata dal ricorrente reca un beneficio le cui intime rationes sono sostanzialmente da individuarsi nella volontà del legislatore di dettare una normativa di sostanziale favor (riconoscendo un ulteriore periodo di contribuzione figurativa) per i lavoratori che, nonostante un’invalidità, prestino la propria attività lavorativa.
Tale beneficio ben può, dunque, ritenersi concorrente e conciliabile con quello diverso, previsto dall’art. 3, comma 2, della legge n. 34/1984 (che rinvia all’art. 3, ultimo comma, della legge 27 maggio 1977, n. 284), il quale riconosce ai militari dell’Arma (e, più in generale, al personale della polizia di Stato e delle altre Forze di polizia che espleta funzioni di polizia) il diritto alla maggiorazione di un quinto del servizio comunque prestato con percezione dell’indennità pensionabile. Si tratta, in quest’ultimo caso, di una previsione ispirata dalla considerazione di particolari condizioni e caratteristiche dell’impiego del dipendente.
Peraltro, lo stesso provvedimento impugnato, pur non riconoscendo “allo stato attuale, la possibilità di accoglimento” della richiesta avanzata dall’odierno ricorrente, contiene riserva di “avanzare, in merito, specifico quesito”, con ciò palesando un significativo grado di incertezza e perplessità della motivazione, pure denunziato dal ricorrente.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere accolto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicolo' Pollari Salvatore Giacchetti
IL SEGRETARIO
Roberto Mustafa'
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Terza
Adunanza di Sezione del 6 luglio 2010
NUMERO AFFARE 04523/2009
OGGETTO:
Ministero della Difesa Direzione Generale Pensioni Militari e Collocamento al Lavoro.
RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, PROPOSTO DAL SIG. OMISSIS , PER L’ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO DEL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI – CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIVO – UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO DI QUIESCENZA, N. OMISSIS DEL 19 MARZO 2008, CON CUI NON È STATA ACCOLTA L’ISTANZA PRESENTATA DALLO SCRIVENTE IN MERITO AL RICONOSCIMENTO DI DUE MESI DI CONTRIBUZIONE FIGURATIVA PER OGNI ANNO DI SERVIZIO, A DECORRERE DAL 23/9/2005, IN APPLICAZIONE DELL’ART. 80, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2000, N. 388.
LA SEZIONE
Vista la nota n. OMISSIS in data 22 ottobre 2009 e l’acclusa relazione, con cui il Ministro della Difesa (Direzione Generale delle pensioni militari del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva) ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare indicato in oggetto;
Esaminati gli atti ed udito il relatore-estensore, cons. Nicolò Pollari;
Ritenuto quanto riferito dall’Amministrazione nella menzionata relazione;
PREMESSO:
Il sig. OMISSIS , Appuntato dell’Arma dei Carabinieri, espone di essere stato riconosciuto, con provvedimento in data 23 settembre 2005 del Centro Medicina Legale di OMISSIS, “idoneo nella forma parziale al servizio militare incondizionato nell’Arma dei Carabinieri con controindicazioni per i servizi e le attività comportanti stress psicofisico e protratto con sollecitazioni abnormi dell’apparato digerente e dell’apparato locomotore”. A seguito di tale giudizio di inidoneità “parziale” il ricorrente ha comunque continuato ad essere impiegato in servizio attivo.
Egli soggiunge che l’art. 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, stabilisce che, a decorrere dall’anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all’art. 1 della legge n. 381/1970, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74% o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio, presso Pubbliche Amministrazioni o aziende private ovvero cooperative, effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni.
Pertanto, il sig. OMISSIS , in data 27 novembre 2007, inoltrava apposita istanza per il riconoscimento del beneficio in questione, ritenendo di rientrare nella fattispecie prevista dalla norma citata.
Ciò nondimeno, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale Amministrativo – Ufficio Trattamento Economico di Quiescenza, con il provvedimento n. OMISSIS del 19 marzo 2008, in base a quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – VI Reparto, n. DGPM/VI/1000/388/2000, datata 1 luglio 2002, negava al ricorrente la concessione del beneficio.
Il ricorrente, dunque, con il ricorso posto all’esame del Collegio insorge avverso tale determinazione, reputandola illegittima per una serie di motivi, che si ritiene di dover brevemente riepilogare qui di seguito.
1. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti.
La normativa di cui al citato art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000, sarebbe perfettamente applicabile al ricorrente e il diniego si baserebbe sull’erroneo presupposto che la disciplina in parola non possa trovare applicazione nei confronti dei militari dell’Arma dei Carabinieri.
In particolare, il sig. OMISSIS rientrerebbe nella terza delle categorie previste dalla norma, ovvero tra gli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un’invalidità ascritta alle prime quattro categorie della tabella A.
2. Eccesso di potere per motivazione carente e perplessa.
L’Amministrazione non avrebbe motivato il diniego di un vero e proprio diritto soggettivo del ricorrente, limitandosi ad illustrare la normativa vigente ed a richiamare una Circolare del Ministero della Difesa.
3. Eccesso di potere per manifesta contraddittorietà e illogicità.
Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in sostanza, avrebbe riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere il beneficio in questione, lasciando intendere che la sua posizione soggettiva rientri perfettamente nella fattispecie astratta contemplata dall’art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000.
Il Ministero della Difesa, con la propria relazione, reputa infondato il ricorso, argomentando l’inapplicabilità della disciplina invocata dal ricorrente al personale dell’Arma dei Carabinieri, poiché tale personale ha già diritto alla maggiorazione di un quinto, ex art. 3, 2° comma, della legge n. 34/1984, sino ad un massimo di cinque anni complessivi.
CONSIDERATO:
In buona sostanza, l’interpretazione negativa del Ministero si fonda sul dato testuale di cui all’art. 39 del D.P.R. 29/12/1973, n. 1092 (recante il Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato). Tale previsione normativa così testualmente dispone:
“Un periodo di servizio, di cui sia prevista la computabilità in base a diverse disposizioni del presente testo unico, si considera una sola volta secondo la normativa più favorevole.
Il precedente comma si applica anche per i periodi di tempo comunque computabili ai fini del trattamento di quiescenza”.
Da tale articolo, si desume il principio generale del c.d. ne bis in idem, per cui non sarebbero cumulabili i benefici previsti dalla disciplina dettata dall’art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000 con quelli (applicabili ai militari dell’Arma dei Carabinieri e più favorevoli) disciplinati dall’art. 3, secondo comma, della legge n. 34/1984.
L’interpretazione profilata dal Dicastero, tuttavia, non convince.
Ciò per due ordini di ragioni.
Innanzitutto, il dato testuale della previsione richiamata dal Ministero (ossia l’art. 39 del D.P.R. 29/12/1973, n. 1092) è sufficientemente esplicito nel circoscrivere l’operatività del precetto ai casi in cui il medesimo periodo sia considerato da “diverse disposizioni del presente testo unico”. Nel caso di specie, la previsione normativa non si innesta nel testo unico, ma rappresenta un’autonoma disposizione.
In secondo luogo, la previsione invocata dal ricorrente reca un beneficio le cui intime rationes sono sostanzialmente da individuarsi nella volontà del legislatore di dettare una normativa di sostanziale favor (riconoscendo un ulteriore periodo di contribuzione figurativa) per i lavoratori che, nonostante un’invalidità, prestino la propria attività lavorativa.
Tale beneficio ben può, dunque, ritenersi concorrente e conciliabile con quello diverso, previsto dall’art. 3, comma 2, della legge n. 34/1984 (che rinvia all’art. 3, ultimo comma, della legge 27 maggio 1977, n. 284), il quale riconosce ai militari dell’Arma (e, più in generale, al personale della polizia di Stato e delle altre Forze di polizia che espleta funzioni di polizia) il diritto alla maggiorazione di un quinto del servizio comunque prestato con percezione dell’indennità pensionabile. Si tratta, in quest’ultimo caso, di una previsione ispirata dalla considerazione di particolari condizioni e caratteristiche dell’impiego del dipendente.
Peraltro, lo stesso provvedimento impugnato, pur non riconoscendo “allo stato attuale, la possibilità di accoglimento” della richiesta avanzata dall’odierno ricorrente, contiene riserva di “avanzare, in merito, specifico quesito”, con ciò palesando un significativo grado di incertezza e perplessità della motivazione, pure denunziato dal ricorrente.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere accolto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicolo' Pollari Salvatore Giacchetti
IL SEGRETARIO
Roberto Mustafa'