Allineamento della qualifica di vice sovrintendente dei promossi per merito straordinario
Inviato: ven dic 31, 2021 4:53 pm
Parere del CdS
Richiesta di parere sull'interpretazione e l’applicazione della sentenza della Corte Costituzionale 7 ottobre 2020, n. 224 - Quesiti sull’ambito soggettivo di applicazione, contenuti specifici, tempistiche e modalità procedurali.
1) - Il Ministero dell’interno riferisce che la Corte costituzionale, con sentenza 7 ottobre 2020, n. 224, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 75, comma 1, d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, per violazione dei principi di eguaglianza (art. 3 Cost.) e imparzialità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), nella parte in cui non prevede l'allineamento della decorrenza giuridica della qualifica di vice sovrintendente dei promossi per merito straordinario a quella più favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all'esito di concorso o procedura selettiva successivi alla data del verificarsi dei fatti che hanno dato origine alla promozione per merito straordinario.
N.B.: il resto leggetelo nell'allegato.
Richiesta di parere sull'interpretazione e l’applicazione della sentenza della Corte Costituzionale 7 ottobre 2020, n. 224 - Quesiti sull’ambito soggettivo di applicazione, contenuti specifici, tempistiche e modalità procedurali.
1) - Il Ministero dell’interno riferisce che la Corte costituzionale, con sentenza 7 ottobre 2020, n. 224, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 75, comma 1, d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, per violazione dei principi di eguaglianza (art. 3 Cost.) e imparzialità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), nella parte in cui non prevede l'allineamento della decorrenza giuridica della qualifica di vice sovrintendente dei promossi per merito straordinario a quella più favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all'esito di concorso o procedura selettiva successivi alla data del verificarsi dei fatti che hanno dato origine alla promozione per merito straordinario.
N.B.: il resto leggetelo nell'allegato.