Obbligo vaccinale forze dell'ordine
Inviato: lun dic 13, 2021 10:50 am
VACCINO ANTI COVID: NON ESISTE L’OBBLIGO PER ESERCITO, MARINA, AEREONAUTI E CARABINIERI
È molto interessante l’approfondimento che offre l’avvocato Francesco Cinquemani a La Pekora Nera. Un legale sempre molto attento alle questioni riguardanti gli obblighi che vanno a calpestare, in questo triste periodo storico, i diritti che dovrebbero essere acquisiti grazie ai padri fondatori della Costituzione.
Molti suoi clienti, oltre ai tanti lavoratori nell’ambito sanitario, appartengono alle Forze Armate e di Polizia. Pertanto l’avvocato palermitano risponde alla seguente domanda: esiste davvero l’obbligo vaccinale per le Forze armate?
La risposta
«Approfondendo il D.L. 172 relativo all’obbligo vaccinale anti-sars-cov-2 riguardante le Forze Armate: all’ articolo 2 vi è scritto che è coinvolto il personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale e degli organismi della legge n.124 del 2007.
Art. 2 – Estensione dell’obbligo vaccinale:
Comma 1. “Dopo l’articolo 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è inserito il seguente: «Art. 4-ter (Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi della legge n. 124 del 2007, delle strutture di cui all’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e degli Istituti penitenziari). – 1. Dal 15 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 di cui all’articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdiCOVID-19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52del 2021.”
Scendendo nel dettaglio della norma si può notare che in Italia il “Comparto Sicurezza e Difesa” (richiamato dal D.L. 172) è composto da Polizia di Stato, Polizia locale, Polizia Penitenziaria, Polizia provinciale, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza e Guardie Particolari Giurate. Queste figure sono soggette all’obbligo vaccinale. (Invito pertanto gli agenti facenti parte del comparto sicurezza e difesa di chiedere al medico vaccinatore esclusivamente la somministrazione del vaccino per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, così come previsto dallo stesso D.L.).
Invece le Forze armate dipendono dal ministero della Difesa e sono costituite da: Esercito, Marina militare, Aeronautica militare e Arma dei carabinieri, come da D. Lgs. n. 297/2000. Non essendo citate nel summenzionato articolo 2 del D.L. 172, risulta chiaro che le forze armate non rientrano tra chi è soggetto all’obbligo vaccinale.
Inoltre si nota una parte ambiguamente interessante, la parte introduttiva dello stesso D.L. 172, che recita:
“Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per garantire in maniera omogenea sul territorio nazionale le attività dirette al contenimento dell’epidemia e alla riduzione dei rischi per la salute pubblica, anche alla luce dei dati e delle conoscenze medico-scientifiche acquisite per fronteggiare l’epidemia da COVID-19 e degli impegni assunti, anche in sede internazionale, in termini di profilassi e di copertura vaccinale; “
Ci si chiede quindi quali siano questi impegni assunti e con chi. Sarebbe opportuno che i cittadini fossero a conoscenza degli accordi e/o impegni presi da chi si trova ai piani alti, atteso che gli stessi cittadini costituiscono il soggetto di tali patti, nonché gli unici protagonisti.
Infine, fa riflettere il fatto che ci sia scritto “anche alla luce dei dati e delle conoscenze medico – scientifiche acquisite per fronteggiare l’epidemia da COVID-19”. La parola anche suggerisce che si stiano utilizzando altre informazioni e altri “strumenti” per contrastare l’epidemia, fatto alquanto strano, dato che si tratta di una problematica sanitaria. I sopramenzionati dati e conoscenze dovrebbero essere gli unici da prendere in considerazione in una situazione del genere. Pertanto appare evidente che ci siano degli altri fattori, a noi sconosciuti, che dirottano tale epidemia.»
Avv. Francesco Cinquemani
È molto interessante l’approfondimento che offre l’avvocato Francesco Cinquemani a La Pekora Nera. Un legale sempre molto attento alle questioni riguardanti gli obblighi che vanno a calpestare, in questo triste periodo storico, i diritti che dovrebbero essere acquisiti grazie ai padri fondatori della Costituzione.
Molti suoi clienti, oltre ai tanti lavoratori nell’ambito sanitario, appartengono alle Forze Armate e di Polizia. Pertanto l’avvocato palermitano risponde alla seguente domanda: esiste davvero l’obbligo vaccinale per le Forze armate?
La risposta
«Approfondendo il D.L. 172 relativo all’obbligo vaccinale anti-sars-cov-2 riguardante le Forze Armate: all’ articolo 2 vi è scritto che è coinvolto il personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale e degli organismi della legge n.124 del 2007.
Art. 2 – Estensione dell’obbligo vaccinale:
Comma 1. “Dopo l’articolo 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è inserito il seguente: «Art. 4-ter (Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi della legge n. 124 del 2007, delle strutture di cui all’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e degli Istituti penitenziari). – 1. Dal 15 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 di cui all’articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdiCOVID-19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52del 2021.”
Scendendo nel dettaglio della norma si può notare che in Italia il “Comparto Sicurezza e Difesa” (richiamato dal D.L. 172) è composto da Polizia di Stato, Polizia locale, Polizia Penitenziaria, Polizia provinciale, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza e Guardie Particolari Giurate. Queste figure sono soggette all’obbligo vaccinale. (Invito pertanto gli agenti facenti parte del comparto sicurezza e difesa di chiedere al medico vaccinatore esclusivamente la somministrazione del vaccino per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, così come previsto dallo stesso D.L.).
Invece le Forze armate dipendono dal ministero della Difesa e sono costituite da: Esercito, Marina militare, Aeronautica militare e Arma dei carabinieri, come da D. Lgs. n. 297/2000. Non essendo citate nel summenzionato articolo 2 del D.L. 172, risulta chiaro che le forze armate non rientrano tra chi è soggetto all’obbligo vaccinale.
Inoltre si nota una parte ambiguamente interessante, la parte introduttiva dello stesso D.L. 172, che recita:
“Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per garantire in maniera omogenea sul territorio nazionale le attività dirette al contenimento dell’epidemia e alla riduzione dei rischi per la salute pubblica, anche alla luce dei dati e delle conoscenze medico-scientifiche acquisite per fronteggiare l’epidemia da COVID-19 e degli impegni assunti, anche in sede internazionale, in termini di profilassi e di copertura vaccinale; “
Ci si chiede quindi quali siano questi impegni assunti e con chi. Sarebbe opportuno che i cittadini fossero a conoscenza degli accordi e/o impegni presi da chi si trova ai piani alti, atteso che gli stessi cittadini costituiscono il soggetto di tali patti, nonché gli unici protagonisti.
Infine, fa riflettere il fatto che ci sia scritto “anche alla luce dei dati e delle conoscenze medico – scientifiche acquisite per fronteggiare l’epidemia da COVID-19”. La parola anche suggerisce che si stiano utilizzando altre informazioni e altri “strumenti” per contrastare l’epidemia, fatto alquanto strano, dato che si tratta di una problematica sanitaria. I sopramenzionati dati e conoscenze dovrebbero essere gli unici da prendere in considerazione in una situazione del genere. Pertanto appare evidente che ci siano degli altri fattori, a noi sconosciuti, che dirottano tale epidemia.»
Avv. Francesco Cinquemani