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Monetizzazione congedo ordinario circolare Dap del 30/09/2021

Inviato: sab ott 02, 2021 2:44 pm
da Paolo64
Buongiorno alla luce della recente circolare (allegata) Dap del 30 settembre 2021 in merito alla monetizzazione congedo ordinario maturato e non fruito a causa di sopravvenuta malattia personale cessato dal servizio a domanda o per limiti di età.
Considerato che dovrei collocato in quiescenza a domanda nel mese di febbraio 2022 "ipotizziamo" che causa di sopravvenuta malattia non riesco a fruire del congedo ordinario, considerato che, non mi è stato mai impedito di fruire del congedo, non vi erano impedimenti per non usufruirne, nel mio ufficio i numeri erano tali da poter tranquillamente usufruire del congedo ordinario in qualsiasi momento, non ho richieste di congedo non autorizzate per motivi di servizio.

Secondo voi "spulciando" la sopracitata circolare QUANTE SONO LE PROBABILITÀ, che mi venga monetizzato il congedo eventualmente non fruito.

Grazie

Re: Monetizzazione congedo ordinario circolare Dap del 30/09/2021

Inviato: sab ott 02, 2021 3:18 pm
da mauri64
Salve Poalo,
praticamente ti sei risposto da solo (parte in grassetto di colore rosso), non hai alcuna possibilità che ti venga monetizzato il congedo ordinario maturato e non fruito. Di conseguenza prima del collocamento in quiescenza, dovrai fruire della licenza ordinaria spettante.

Saluti

Re: Monetizzazione congedo ordinario circolare Dap del 30/09/2021

Inviato: sab ott 02, 2021 5:00 pm
da Kubik
Ho letto anche io la circolare. Però così è troppo facile per non pagar, che inizino dunque a protocollare le richieste di C/O e a reistituire il foglio di C/O così qualcosa resta. Ipotesi un collega che fa richiesta di CO se gliela negano resta scritto, il non ci puoi andare oppure non basterà più ma anche se fosse concesso e durante il CO si ammala il periodo non fruito suppongo che non sia imputabile alla volontà del dipendente ma ad una causa di forza maggiore.

Re: Monetizzazione congedo ordinario circolare Dap del 30/09/2021

Inviato: dom ott 03, 2021 10:01 pm
da Paolo64
mauri64 ha scritto: sab ott 02, 2021 3:18 pm Salve Poalo,
praticamente ti sei risposto da solo (parte in grassetto di colore rosso), non hai alcuna possibilità che ti venga monetizzato il congedo ordinario maturato e non fruito. Di conseguenza prima del collocamento in quiescenza, dovrai fruire della licenza ordinaria spettante.

Saluti
Quindi presumo che la risposta sia stata data "spulciando" la circolare.

Grazie

Re: Monetizzazione congedo ordinario circolare Dap del 30/09/2021

Inviato: lun ott 04, 2021 10:27 am
da mauri64
Salve,
in merito a quanto sopra espresso chiedo venia, qualora ti ammali hai diritto alla retribuzione della licenza ordinaria non usufruita (purchè agli atti risulta la necessaria documentazione attestante la malattia) e, che la stessa non dipenda dalla tua volontà...

Saluti

Re: Monetizzazione congedo ordinario circolare Dap del 30/09/2021

Inviato: ven ott 08, 2021 12:41 am
da migi61
Dal tenore della circolare,pare di capire che verrebbe pagato solo il congedo maturato nell'anno del pensionamento. A mio avviso pertanto a Paolo64,se dovesse essere ammalato nel periodo che precede il pensionamento,gli dovrebbe venir pagato il c.o. maturato a gennaio e febbraio 2022. Saluti.

Re: Monetizzazione congedo ordinario circolare Dap del 30/09/2021

Inviato: lun apr 04, 2022 11:34 pm
da MarcoMartucci
decisione della Corte di Giustizia dell’Unione europea che, con sentenza del 20 luglio 2016 (causa C-341/2015), nell’interpretare la direttiva 2003/88/CE Parlamento europeo e del Consiglio d’Europa, ha riconosciuto a un ex dipendente del Comune di Vienna, il diritto a causa di malattia intervenuta prima del proprio pensionamento avvenuto a domanda. Nella circostanza, la Corte ha affermato che l’articolo 7, paragrafo 2 della direttiva concernente, tra l’altro, il diritto alla percezione dell’indennità spettante per ferie non godute debba essere interpretato nel senso che:

la normativa nazionale non può prevedere la mancata monetizzazione delle ferie non fruite in favore di un lavoratore cessato per domanda di pensionamento;
un lavoratore ha diritto alla monetizzazione delle ferie non godute per il fatto di essersi ammalato;
gli Stati possono decidere, qualora la normativa nazionale stabilisca il diritto alla fruizione di ferie aggiuntive rispetto alle quattro settimane previste dalla Direttiva 2003/88/CE, di concedere la monetizzazione anche di questi ulteriori periodi.