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RIPOSO MEDICO...

Inviato: gio mar 03, 2011 9:46 pm
da BUONONATO
Salve a tutti e scusatemi del disturbo ma vi ringrazio anticipatamente per l'aiuto e che mi darete....
Il giorno prima di anadre a RIPOSO SETTIMANALE PROGRAMMATO mi viene la febbre. E resto ammalato per 3 giorni.
Quindi da riposo settimanale programmato passo a RIPOSO MEDICO!
Il giorno del riposo lo PERDO come dice il mio comandante o lo posso recuperare successivamente?

Re: RIPOSO MEDICO...

Inviato: gio mar 03, 2011 11:05 pm
da panorama
Certo che lo perdi, perchè era stato già programmato da te.
Ciao

Re: RIPOSO MEDICO...

Inviato: ven mar 04, 2011 7:46 am
da leonardo virdò
Perchè dovresti perdere il riposo sett.? La programmazione dei riposi viene fatta dal comandante in quei reparti dove si segue la turnazione in 5^ e si fruisce il giorno dopo aver smontato dalla notte. Non sei tu che hai deciso di ammalarti quel giorno. Il riposo sett. è una cosa, quello medico e un'altra!!!!
A maggior ragione, poichè hai agito in buona fede, il tuo comandante avrebbe dovuto ammirare il tuo comportamento, nel senso che se fossi stato più furbo, prima fruivi del r.s. e allo scadere proseguivi col certificato medico. (credo d'essermi spiegato)
Un saluto.

Re: RIPOSO MEDICO...

Inviato: ven mar 04, 2011 9:22 am
da luigi57
Non perdi il riposo settimanale e basta.............

Re: RIPOSO MEDICO...

Inviato: ven mar 04, 2011 10:34 am
da iosonoquì
Signori, per cortesia, non confondiamo le idee a Buononato.

Ci sono fior di direttive dell'ufficio legislazione in materia.....

Il riposo settimanale si basa suprogrammazione bisettimanale.....qualora il militare, nel giorno in cui ha programmato il riposo si trova in malattia, perde il diritto allo stesso.

Punto e basta....senza se e senza ma!


P.S.: a meno che il comandante del reparto.....dotato di buon senso.....lo agevoli!

MA RESTA IL PUNTO CHE LE DIRETTIVE SONO CHIARISSIME! Si perde il diritto al riposo settimanale

Re: RIPOSO MEDICO...

Inviato: ven mar 04, 2011 11:34 am
da BUONONATO
Grazie...
sapreste indicarmi le direttive, cosi la prox volta prima i riposi settimanali e poi la malattiva(arrivati a questo punto si fa il furbo).
e siccome da me non si effettua una turnazione, e si trattava di un R.S. e R.R., li perdo cmq tutti e due?
C.te con il buon senso ne sono pochi...e quelli che capiscoo che fai le cose in buona fede ancora meno, sta di fatto che oltre al fatto che mi sono ammalato nei giorni in cui dovevo stare a riposo mi sono preso anche un ciccheto perchè è convinto che l'abbia fatto apposta.
E poteva constatare che realmente stavo a letto perchè sono accasermato, e non mi ha creduto, figuratevi che gente!!!
Grazie

Re: RIPOSO MEDICO...

Inviato: ven mar 04, 2011 3:54 pm
da leonardo virdò
[quote="BUONONATO"]Grazie...
sapreste indicarmi le direttive, cosi la prox volta prima i riposi settimanali e poi la malattiva(arrivati a questo punto si fa il furbo).
e siccome da me non si effettua una turnazione, e si trattava di un R.S. e R.R., li perdo cmq tutti e due?
C.te con il buon senso ne sono pochi...e quelli che capiscoo che fai le cose in buona fede ancora meno, sta di fatto che oltre al fatto che mi sono ammalato nei giorni in cui dovevo stare a riposo mi sono preso anche un ciccheto perchè è convinto che l'abbia fatto apposta.
E poteva constatare che realmente stavo a letto perchè sono accasermato, e non mi ha creduto, figuratevi che gente!!!
Grazie

1.Insisto nel dire che in un reparto dove si esegue la turnazione in 5^ non sei tu a scegliere il giorno da fruire del r.s. ma questo cade in automatico ogni qualvolta smonti dalla notte. Di norma i riposi iniziano il mercoledì, mentre il lunedì e martedì si fanno i r.r. oppure un fuori turno. (questo è quanto sancito nei reparti dove funziona alla perfezione)

2. Ogni militare ha diritto di un giorno di riposo alla settimana da fruire da lunedì a domenica, compatibilmente con le esigenze di servizio e che comunque dovrebbero essere documentate.

3. Se in una settimana hai lavorato solo un giorno perchè eri a riposo medico, ti spetta comunque il riposo settimanale.

4. Poichè non ricadi in nessuna delle suddette ipotesi, ma è solo una ripicca del tuo comandante, batti i pugni sul tavolo e fatti valere perchè hai diritto a tutto, se poi il tuo c.te nutriva dubbi circa il tuo stato di salute veniva in camerata e controllava altrimenti chiedeva la visita fiscale.

Dimenticavo: In ogni reparto si fa anche la programmazione delle licenze, se nel periodo in cui devo andare in ferie mi dovessi ammalare, che succede, perdo la licenza???? :twisted: :twisted: :twisted:

Re: RIPOSO MEDICO...

Inviato: ven mar 04, 2011 10:54 pm
da franchtel
scusatemi ma non li leggete le dispsizioni e la costituzione. la costituzione e le disposizioni cita che il riposo settimanale deve essere fruito la domenica come tutti solo chi è sootoposta aturni ed esigenze di servizio il riposo non può essere fruito sempre la domenica per cui se ti ammali per esempio il martedi sino alla domenica il riposo settimanale non lo perdi....grazie ......

Re: RIPOSO MEDICO...

Inviato: sab mar 05, 2011 8:37 am
da panorama
Scusate colleghi anzichè parlare del riposo medico che significa che una persona sta male perchè non parliamo della parte ecomica del RIPOSO SETTIMANALE o FESTIVO INFRASETTIMANALE e STRAORDINARIO che ci consente di stare bene? Date uno sguardo a questa sentenza del Tar Liguria di Genova del 2009 e ditemi se non porta sollievo.
E in molti dormono della RAM


04/11/2009 200903111 Sentenza 2

N. 03111/2009 REG.SEN.

N. 00751/2007 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 751 del 2007, proposto da:
(congruo numero (75) di militari della Guardia di Finanza), rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Betti, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, p.zza Portello 1/5 Sc. B;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, con domicilio presso l’ufficio della stessa in Genova, al v.le Brigate Partigiane 2;
per l'accertamento
del diritto alla corresponsione del compenso straordinario per l’intero orario svolto a far data dal 15.8.2002 nelle giornate destinate a riposo settimanale o festivo infrasettimanale, a decorrere dalla prima ora eccedente le 36 ore settimanali.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22/10/2009 l’avv. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO
Con ricorso notificato in data 2.8.2007 il signor OMISSIS ed altri 74 litisconsorti, tutti appartenenti al Corpo della Guardia di finanza alle dipendenze del Comando Regione Liguria, agiscono per l’accertamento del diritto alla corresponsione del compenso straordinario per l’intero orario svolto a far data dal 15.8.2002 nelle giornate destinate a riposo settimanale o festivo infrasettimanale, a decorrere dalla prima ora eccedente le 36 ore settimanali.
Essi espongono di aver svolto, oltre al normale orario settimanale di 36 ore, interi turni di servizio di almeno 6 ore in giornate cadenti di domenica o in festività infrasettimanali o, ancora, in giornate originariamente destinate al riposo settimanale.
Lamentano che, a decorrere dal 15.8.2002, data di entrata in vigore del D.P.R. 164/2002, per le prestazioni rese - in tali occasioni - in eccedenza alle 36 ore settimanali, l’amministrazione ha riconosciuto loro, oltre al diritto al recupero del riposo settimanale non fruito, soltanto il compenso omnicomprensivo di € 5,00 previsto dall’art. 54 comma 3 del D.P.R. citato, senza alcuna maggiorazione per lavoro straordinario.
Quest’ultima sarebbe stata riconosciuta soltanto per le prestazioni rese oltre la media oraria giornaliera (cioè oltre la sesta ora), se eccedenti le trentasei ore obbligatorie settimanali.
Agiscono pertanto per l’accertamento del diritto a percepire l’indennità per lavoro straordinario, nonché per la condanna generica (an debeatur) dell’amministrazione a corrispondere le relative somme.
A sostegno del gravame deducono due articolati motivi di ricorso, rubricati come segue.
1. Violazione di legge e/o falsa applicazione dell’art. 6 della direttiva 93/104/CE come modificato dalla direttiva 2000/34/CE in materia di organizzazione dell’orario di lavoro nonché degli artt. 43 e 54 D.P.R. 164/2002. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e/o illogicità manifesta.
2. Violazione di legge e/o falsa applicazione dell’art. 54 D.P.R. 164/2002 comma 3 e dell’art. 43 comma 4 D.P.R. 164/2002. Eccesso di potere per illogicità manifesta e/o travisamento dei fatti.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’economia e delle finanze, controdeducendo nel merito ed instando per la reiezione del ricorso.
Con ordinanza collegiale istruttoria 10.7.2009, n. 109 la Sezione ha disposto l’acquisizione, da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, di copia delle circolari del Comando generale della Guardia di finanza 28.9.2001 n. 288000/6212 e 4.2.2002, n. 38891/6212.
L’amministrazione ha ottemperato all’ordinanza depositando in giudizio quanto richiesto in data 28.7.2009 e, alla pubblica udienza del 22 ottobre 2009, il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.
DIRITTO
I ricorrenti, tutti appartenenti al Corpo della Guardia di finanza alle dipendenze del Comando Regione Liguria, agiscono per l’accertamento del diritto alla corresponsione del compenso straordinario per l’intero orario svolto a far data dal 15.8.2002 nelle giornate destinate a riposo settimanale o festivo infrasettimanale, a decorrere dalla prima ora eccedente le 36 ore settimanali.
Il primo motivo di gravame è infondato, in quanto il D. Lgs. 8.4.2003, n. 66, di attuazione delle direttive C.E. 1993/104/CE e 2000/34/CE, non si applica al personale delle forze di polizia (art. 2 comma 3).
Fondato è invece il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta - tra l’altro - la violazione dell’art. 54 comma 3 D.P.R. n. 164/2002.
Occorre premettere che, per il personale della guardia di finanza, costituisce lavoro straordinario quello prestato in eccedenza rispetto al normale orario d’obbligo o di servizio (cfr. l’art. 63 comma 4 L. 1.4.1981, n. 121, nonché l’art. 44 del foglio d’ordini n. 13 del 2.4.1992, doc. 5 delle produzioni 16.6.2009 di parte resistente).
Il normale orario di servizio, inizialmente fissato dalla legge in 40 ore settimanali ripartite in turni giornalieri (cfr. l’art. 63 comma 1 L. 1.4.1981, n. 121), è attualmente di 36 ore settimanali (art. 54 comma 1 D.P.R. 18.6.2002, n. 164), ripartite in turni giornalieri di 6 ore (media oraria giornaliera).
Dunque, la regola è che la prestazione lavorativa, perché possa dar luogo alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario, deve eccedere l’orario settimanale di 36 ore.
Il paragrafo 3 capitolo I della circolare del Comando generale della Guardia di finanza 28.9.2001, n. 288000/6212 dispone infatti che “il compenso per lavoro straordinario spetta quando i periodi di lavoro e le attività effettivamente svolte, decurtate del tempo destinato alla consumazione dei pasti o al recupero psicofisico, superano l’orario d’obbligo settimanale” (doc. 2 delle produzioni 28.7.2009 di parte resistente, depositate in ottemperanza all’ordinanza istruttoria).
In tal senso è anche il successivo paragrafo 1 del capitolo III della medesima circolare, a mente del quale “le ore di lavoro straordinario effettuate vengono computate come differenza tra le ore di lavoro concretamente eseguite e quelle dovute [36, n.d.r.] da ciascun militare. […] Le ore di servizio prestate in giornata festiva concorrono a produrre ore di straordinario se eccedenti l’orario d’obbligo settimanale (36 ore) e, pertanto, debbono essere ‘compensate’ ovvero ‘recuperate’ in caso di incapienza del relativo monte ore disponibile [trattasi del monte ore mensile assegnato su base provinciale dal Ministero e ripartito dai coordinatori provinciali tra tutti i reparti del corpo dislocati nella provincia, cfr. capitolo II paragrafo 2 della circolare]”.
Orbene, con decorrenza 15.8.2002, l’art. 54 comma 3 del D.P.R. 18.6.2002, n. 164 (recante recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003) ha stabilito che “fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale è corrisposta una indennità di euro 5,00, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero”.
Secondo un’interpretazione letterale, ciò significa che, nei giorni destinati al riposo settimanale o nei giorni festivi infrasettimanali, le ore dalla prima alla sesta (id est, quelle rese entro la media oraria giornaliera) non possono essere considerate – per ciò solo - straordinario, e che, fermo il doveroso recupero del riposo settimanale o della festività infrasettimanale, la speciale indennità di 5 euro remunera il disagio connesso alla prestazione di un servizio nella giornata destinata al riposo.
Il tenore letterale della disposizione chiarisce che l’importo di 5 euro remunera la “sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero”, con ciò lasciando intendere che tale disciplina non incide sul computo dello straordinario, che avviene invece su base settimanale.
Ed infatti, come visto supra, il compenso per lavoro straordinario ha un’altra finalità, che è quella di compensare le prestazioni rese oltre le 36 ore settimanali, sul presupposto della maggiore gravosità dell’attività prestata in sovrappiù rispetto al normale orario di lavoro.
Ne consegue pianamente che, fermo restando il diritto al recupero, laddove la prestazione resa nei giorni destinati al riposo settimanale o nei giorni festivi infrasettimanali concorra, su base settimanale, al superamento delle 36 ore, spetta al personale sia l’indennità di 5 € per l’attività giornaliera prestata, sia il compenso straordinario per tutte le ore eccedenti, su base settimanale, le 36 ore.
In tal senso, la circolare 12.8.2002 prot. 282581/6212 (doc. 4 delle produzioni 16.6.2009 di parte resistente), nella parte in cui afferma che, dalla data di entrata in vigore del nuovo contratto (15.8.2002), le ore prestate in tali giornate, essendo assistite dalla speciale indennità di 5 €, “non devono essere più calcolate ai fini dello straordinario” concreta la denunciata violazione dell’art. 54 comma 3 del D.P.R. 18.6.2002, n. 164.
Nei limiti dell’azione di accertamento concretamente proposta (limitata, genericamente, all’an debeatur), il ricorso è dunque da accogliere, con l’accertamento dei diritto dei ricorrenti alla corresponsione del compenso straordinario per l’intero orario svolto a far data dal 15.8.2002 nelle giornate destinate a riposo settimanale o festivo infrasettimanale, a decorrere dalla prima ora eccedente le 36 ore settimanali, fatte salve - ovviamente - tutte la altre condizioni stabilite per la remunerazione dello straordinario.
Sul punto, dunque, la circolare 28.9.2001 n. 288000/6212 (doc. 2 delle produzioni ministeriali 28.7.2009 in adempimento dell’ordinanza istruttoria) non può ritenersi modificata dall’art. 54 comma 3 D.P.R. n. 164/2002: esso infatti, incidendo sulla sola “ordinaria” prestazione di lavoro “giornaliero”, non può condizionare il diverso istituto della prestazione “straordinaria”, che si computa su base “settimanale”.
Sussistono eccezionali ragioni, in considerazione della novità della questione, per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l’effetto, accerta il diritto dei ricorrenti alla corresponsione del compenso straordinario per l’intero orario svolto a far data dal 15.8.2002 nelle giornate destinate a riposo settimanale o festivo infrasettimanale, a decorrere dalla prima ora eccedente le 36 ore settimanali.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 22/10/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Enzo Di Sciascio, Presidente
Antonio Bianchi, Consigliere
Angelo Vitali, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/11/2009

Re: RIPOSO MEDICO...

Inviato: sab mar 05, 2011 1:43 pm
da leonardo virdò
panorama ha scritto:Scusate colleghi anzichè parlare del riposo medico che significa che una persona sta male perchè non parliamo della parte ecomica del RIPOSO SETTIMANALE o FESTIVO INFRASETTIMANALE e STRAORDINARIO che ci consente di stare bene? Date uno sguardo a questa sentenza del Tar Liguria di Genova del 2009 e ditemi se non porta sollievo.
E in molti dormono della RAM


04/11/2009 200903111 Sentenza 2

N. 03111/2009 REG.SEN.

N. 00751/2007 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 751 del 2007, proposto da:
(congruo numero (75) di militari della Guardia di Finanza), rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Betti, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, p.zza Portello 1/5 Sc. B;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, con domicilio presso l’ufficio della stessa in Genova, al v.le Brigate Partigiane 2;
per l'accertamento
del diritto alla corresponsione del compenso straordinario per l’intero orario svolto a far data dal 15.8.2002 nelle giornate destinate a riposo settimanale o festivo infrasettimanale, a decorrere dalla prima ora eccedente le 36 ore settimanali.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22/10/2009 l’avv. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO
Con ricorso notificato in data 2.8.2007 il signor OMISSIS ed altri 74 litisconsorti, tutti appartenenti al Corpo della Guardia di finanza alle dipendenze del Comando Regione Liguria, agiscono per l’accertamento del diritto alla corresponsione del compenso straordinario per l’intero orario svolto a far data dal 15.8.2002 nelle giornate destinate a riposo settimanale o festivo infrasettimanale, a decorrere dalla prima ora eccedente le 36 ore settimanali.
Essi espongono di aver svolto, oltre al normale orario settimanale di 36 ore, interi turni di servizio di almeno 6 ore in giornate cadenti di domenica o in festività infrasettimanali o, ancora, in giornate originariamente destinate al riposo settimanale.
Lamentano che, a decorrere dal 15.8.2002, data di entrata in vigore del D.P.R. 164/2002, per le prestazioni rese - in tali occasioni - in eccedenza alle 36 ore settimanali, l’amministrazione ha riconosciuto loro, oltre al diritto al recupero del riposo settimanale non fruito, soltanto il compenso omnicomprensivo di € 5,00 previsto dall’art. 54 comma 3 del D.P.R. citato, senza alcuna maggiorazione per lavoro straordinario.
Quest’ultima sarebbe stata riconosciuta soltanto per le prestazioni rese oltre la media oraria giornaliera (cioè oltre la sesta ora), se eccedenti le trentasei ore obbligatorie settimanali.
Agiscono pertanto per l’accertamento del diritto a percepire l’indennità per lavoro straordinario, nonché per la condanna generica (an debeatur) dell’amministrazione a corrispondere le relative somme.
A sostegno del gravame deducono due articolati motivi di ricorso, rubricati come segue.
1. Violazione di legge e/o falsa applicazione dell’art. 6 della direttiva 93/104/CE come modificato dalla direttiva 2000/34/CE in materia di organizzazione dell’orario di lavoro nonché degli artt. 43 e 54 D.P.R. 164/2002. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e/o illogicità manifesta.
2. Violazione di legge e/o falsa applicazione dell’art. 54 D.P.R. 164/2002 comma 3 e dell’art. 43 comma 4 D.P.R. 164/2002. Eccesso di potere per illogicità manifesta e/o travisamento dei fatti.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’economia e delle finanze, controdeducendo nel merito ed instando per la reiezione del ricorso.
Con ordinanza collegiale istruttoria 10.7.2009, n. 109 la Sezione ha disposto l’acquisizione, da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, di copia delle circolari del Comando generale della Guardia di finanza 28.9.2001 n. 288000/6212 e 4.2.2002, n. 38891/6212.
L’amministrazione ha ottemperato all’ordinanza depositando in giudizio quanto richiesto in data 28.7.2009 e, alla pubblica udienza del 22 ottobre 2009, il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.
DIRITTO
I ricorrenti, tutti appartenenti al Corpo della Guardia di finanza alle dipendenze del Comando Regione Liguria, agiscono per l’accertamento del diritto alla corresponsione del compenso straordinario per l’intero orario svolto a far data dal 15.8.2002 nelle giornate destinate a riposo settimanale o festivo infrasettimanale, a decorrere dalla prima ora eccedente le 36 ore settimanali.
Il primo motivo di gravame è infondato, in quanto il D. Lgs. 8.4.2003, n. 66, di attuazione delle direttive C.E. 1993/104/CE e 2000/34/CE, non si applica al personale delle forze di polizia (art. 2 comma 3).
Fondato è invece il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta - tra l’altro - la violazione dell’art. 54 comma 3 D.P.R. n. 164/2002.
Occorre premettere che, per il personale della guardia di finanza, costituisce lavoro straordinario quello prestato in eccedenza rispetto al normale orario d’obbligo o di servizio (cfr. l’art. 63 comma 4 L. 1.4.1981, n. 121, nonché l’art. 44 del foglio d’ordini n. 13 del 2.4.1992, doc. 5 delle produzioni 16.6.2009 di parte resistente).
Il normale orario di servizio, inizialmente fissato dalla legge in 40 ore settimanali ripartite in turni giornalieri (cfr. l’art. 63 comma 1 L. 1.4.1981, n. 121), è attualmente di 36 ore settimanali (art. 54 comma 1 D.P.R. 18.6.2002, n. 164), ripartite in turni giornalieri di 6 ore (media oraria giornaliera).
Dunque, la regola è che la prestazione lavorativa, perché possa dar luogo alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario, deve eccedere l’orario settimanale di 36 ore.
Il paragrafo 3 capitolo I della circolare del Comando generale della Guardia di finanza 28.9.2001, n. 288000/6212 dispone infatti che “il compenso per lavoro straordinario spetta quando i periodi di lavoro e le attività effettivamente svolte, decurtate del tempo destinato alla consumazione dei pasti o al recupero psicofisico, superano l’orario d’obbligo settimanale” (doc. 2 delle produzioni 28.7.2009 di parte resistente, depositate in ottemperanza all’ordinanza istruttoria).
In tal senso è anche il successivo paragrafo 1 del capitolo III della medesima circolare, a mente del quale “le ore di lavoro straordinario effettuate vengono computate come differenza tra le ore di lavoro concretamente eseguite e quelle dovute [36, n.d.r.] da ciascun militare. […] Le ore di servizio prestate in giornata festiva concorrono a produrre ore di straordinario se eccedenti l’orario d’obbligo settimanale (36 ore) e, pertanto, debbono essere ‘compensate’ ovvero ‘recuperate’ in caso di incapienza del relativo monte ore disponibile [trattasi del monte ore mensile assegnato su base provinciale dal Ministero e ripartito dai coordinatori provinciali tra tutti i reparti del corpo dislocati nella provincia, cfr. capitolo II paragrafo 2 della circolare]”.
Orbene, con decorrenza 15.8.2002, l’art. 54 comma 3 del D.P.R. 18.6.2002, n. 164 (recante recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003) ha stabilito che “fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale è corrisposta una indennità di euro 5,00, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero”.
Secondo un’interpretazione letterale, ciò significa che, nei giorni destinati al riposo settimanale o nei giorni festivi infrasettimanali, le ore dalla prima alla sesta (id est, quelle rese entro la media oraria giornaliera) non possono essere considerate – per ciò solo - straordinario, e che, fermo il doveroso recupero del riposo settimanale o della festività infrasettimanale, la speciale indennità di 5 euro remunera il disagio connesso alla prestazione di un servizio nella giornata destinata al riposo.
Il tenore letterale della disposizione chiarisce che l’importo di 5 euro remunera la “sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero”, con ciò lasciando intendere che tale disciplina non incide sul computo dello straordinario, che avviene invece su base settimanale.
Ed infatti, come visto supra, il compenso per lavoro straordinario ha un’altra finalità, che è quella di compensare le prestazioni rese oltre le 36 ore settimanali, sul presupposto della maggiore gravosità dell’attività prestata in sovrappiù rispetto al normale orario di lavoro.
Ne consegue pianamente che, fermo restando il diritto al recupero, laddove la prestazione resa nei giorni destinati al riposo settimanale o nei giorni festivi infrasettimanali concorra, su base settimanale, al superamento delle 36 ore, spetta al personale sia l’indennità di 5 € per l’attività giornaliera prestata, sia il compenso straordinario per tutte le ore eccedenti, su base settimanale, le 36 ore.
In tal senso, la circolare 12.8.2002 prot. 282581/6212 (doc. 4 delle produzioni 16.6.2009 di parte resistente), nella parte in cui afferma che, dalla data di entrata in vigore del nuovo contratto (15.8.2002), le ore prestate in tali giornate, essendo assistite dalla speciale indennità di 5 €, “non devono essere più calcolate ai fini dello straordinario” concreta la denunciata violazione dell’art. 54 comma 3 del D.P.R. 18.6.2002, n. 164.
Nei limiti dell’azione di accertamento concretamente proposta (limitata, genericamente, all’an debeatur), il ricorso è dunque da accogliere, con l’accertamento dei diritto dei ricorrenti alla corresponsione del compenso straordinario per l’intero orario svolto a far data dal 15.8.2002 nelle giornate destinate a riposo settimanale o festivo infrasettimanale, a decorrere dalla prima ora eccedente le 36 ore settimanali, fatte salve - ovviamente - tutte la altre condizioni stabilite per la remunerazione dello straordinario.
Sul punto, dunque, la circolare 28.9.2001 n. 288000/6212 (doc. 2 delle produzioni ministeriali 28.7.2009 in adempimento dell’ordinanza istruttoria) non può ritenersi modificata dall’art. 54 comma 3 D.P.R. n. 164/2002: esso infatti, incidendo sulla sola “ordinaria” prestazione di lavoro “giornaliero”, non può condizionare il diverso istituto della prestazione “straordinaria”, che si computa su base “settimanale”.
Sussistono eccezionali ragioni, in considerazione della novità della questione, per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l’effetto, accerta il diritto dei ricorrenti alla corresponsione del compenso straordinario per l’intero orario svolto a far data dal 15.8.2002 nelle giornate destinate a riposo settimanale o festivo infrasettimanale, a decorrere dalla prima ora eccedente le 36 ore settimanali.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 22/10/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Enzo Di Sciascio, Presidente
Antonio Bianchi, Consigliere
Angelo Vitali, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/11/2009
Caro Panorama anche il riposo sett. è un diritto, perchè tralasciare le cose piccole ed impigliarsi nelle cose più complesse. Tempo al tempo che tutti i nodi prima o poi arrivano al pettine. (esempio: licenza maturata durante l'aspettativa,da indennizzare al personale riformato. E' FATTA). E' finito il tempo dei figli e figliastri.
Ciao.

Re: RIPOSO MEDICO...

Inviato: dom apr 17, 2011 4:58 pm
da antimo
Per chiunque sia in grado di rispondermi, in data 11 aprile ottenevo 5 giorni di riposo medico dal medico curante e lo inviavo via e- mail alla Stazione competente per territorio, cioè dove risiedo, allo scadere dei 5 giorni ottenevo ulteriori 3 giorni dal dottore sino a domenica (oggi), compreso, mandando per e-mail anche quest'ultimo certificato. In data odierna mi chiamava la Stazione dicendomi di non conoscere la procedura e che avrei dovuto consegnare il cert. di persona "in originale", in quanto loro non hanno ricevuto nulla. Altresì un maresciallo mi ammoniva dicendomi che sono in difetto. Io credo di no in quanto è previsto mandare per e-mail i certificati medici. Inoltre oggi consegnavo copia a mano dei certificati medici, ma che secondo il maresciallo valeva la data odierna di consegna dei certificati, e perciò non quella di invio per e-mail, Sulla mia casella di posta elettronica ho registrato tutti gli invii corretti, avvenuti entro 3 giorni dei certificati rilasciati al sottoscritto, e cioè in data 11 Aprile ed in data 15 Aprile.Quali conseguenze posso avere da ciò?La mia è stata un azione omissiva? Grazie a chiunque sappia rispondermi! :? :? :?

Re: RIPOSO MEDICO...

Inviato: dom apr 17, 2011 6:26 pm
da panorama
Scrivi pure all'URP del C.G.A. e vedi cosa dicono.
Io so che un Fax va bene da qualsiasi luogo o da casa propria.
Ciao

Re: RIPOSO MEDICO...

Inviato: dom apr 17, 2011 8:53 pm
da leonardo virdò
Prima di inoltrare i certificati via e-mail, avevi perlomeno avvisato telefonicamente il tuo comando della malattia?

Re: RIPOSO MEDICO...

Inviato: dom apr 17, 2011 9:18 pm
da gervasi pietro
Leonardo a promosito di riposo settimanale . addesso che sei in pensione e dunque sei casalingo tua moglie quanti riposi settimanali ti concede . :lol: :lol:

ciao

Re: RIPOSO MEDICO...

Inviato: lun apr 18, 2011 9:33 am
da antimo
Per Leonardo, certo che avevo avvisato! Quello che mi viene contestato dal comando Stazione competente ove risiedo, è che il certificato via e-mail secondo questi non va bene! Dovevo farlo recapitare di persona in caserma!