parsifal100 ha scritto: ↑dom feb 07, 2021 6:23 pm
Ciao ragazzi ho da porvi due semplici quesiti:
1. La domanda di causa di servizio, che non sia modello C, si può presentare quando un dipendente si trova in malattia, magari inviandola via pec'.
( Si)
L'altro giorno per telefono il mio ufficio ha incominciato a farmi problemi, tipo "tu sei in malattia, tu non puoi presentarla e bla bla bla...Insomma vorrei delucidazioni in merito e magari se esiste una normativa precisa in materia.
Dovresti dire all'esimio collega, di avere un po' di pazienza e nel limite del possibile operare sempre con" buon senso "
Parfisal, non ritengo corretto aprire un monologo sulla efficacia della PEC, per cui dai una letta al riferimento normativo.
Una cosa importante, non evidenziare la procedura, ma, bensì, nella lettera che alleghi alla domanda di riconoscimento di causa di servizio, rappresenta nei dovuti modi,
Che attualmente sei in malattia e in procinto di superare i 12 mesi continuati, al fine di prevenire la decurtazione stipendiale, nonché in relazione al momento di emergenza sanitaria, a causa del COVID-19,trasmetto via PEC la presente istanza
La puoi compilare, firmare fare uno scanner o uno screenshot e lo alleghi unitamente a copia documento ( abbondiamo visto mai....)
I 12 mesi di aspettativa, prima della decurtazione dello stipendio, devono essere fatti consecutivamente e quindi basta un giorno lavorativo per sospendere la loro efficacia? (
NO ci vogliono 3 mesi)
In merito mi consigliate di presentare una domanda di cds poco prima della loro scadenza?
(
Si)
DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale. (G.U.16 maggio 2005, n. 112 - S. O. n. 93)
Articolo 65 - Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica
1. Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: a. se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato e' rilasciato da un certificatore accreditato; b. ovvero, quando l'autore e' identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identita' elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente; c. ovvero quando l'autore e' identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di cui all'articolo 64, comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente e fermo restando il disposto dell'articolo 64, comma 3. 2. Le istanze e le dichiarazioni inviate secondo le modalita' previste dal comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento. 3. Dalla data di cui all'articolo 64, comma 3, non e' piu' consentito l'invio di istanze e dichiarazioni con le modalita' di cui al comma 1, lettera c). 4. Il comma 2 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' sostituito dal seguente: «2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica
Il congedo straordinario per infermità, invece, ha termine con il cessare delle cause per il quale è stato disposto e non può superare i 18 mesi continuativi. In caso di due assenze ravvicinate -
con meno di 3 mesi di servizio di distacco - queste si sommano e rientrano nel limite massimo di 18 mesi continuativi.
Inoltre c’è un aspetto molto importante da sottolineare: la durata complessiva del congedo per gravi motivi di famiglia e quello per infermità non può superare i 2 anni e mezzo (anche non continuativi) nell’arco dei 5 anni.
Ti allego il modulo, lo puoi adattare secondo esigenza
Ciao Alberto