RIFORMA PARZIALE NON DIPENDENTE DA CDS NOVITA'
Inviato: sab feb 06, 2021 8:11 pm
Buonasera a tutti, la riforma parziale era concessa per patologie/infermità dipendente da causa di servizio, ma c'è una novità del quale faccio un sunto invitando i colleghi interessati ad approfondire la circolare che troveranno nel portale della PS.
La circolare della PS nr. 333-D/116.M.3.1 del 3.2.2021, dice che... come già segnalato ecc ecc ecc..., l'art. 5 del d.lgs. 27.12.2019 n. 172, ha introdotto tra l'altro, modifiche all'art. 2 del dpr 24.4.1982 n. 339 prevedendo per il personale dei ruoli della PS che abbia riportato un'invalidità non dipendente da causa di servizio, che non comporti l'inidoneità assoluta ai compiti d'istituto, la possibilità di essere, a domanda o d'ufficio per esigenze di servizio, utilizzato in servizio d'istituto, tra quelli attinenti alle specifiche funzioni proprie delle PS, che, per la particolare natura delle attività di competenza, siano ritenute, dalla commissione di cui all'art. 4 del dpr 738/81, compatibili con la ridotta capacità lavorativa, ove possibile con destinazione a compiti di livello corrispondente a quello previsto per la qualifica ricoperta, oppure, in mancanza, trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della PS (ruoli tecnici) , ovvero, a domanda, in quelle di altre amministrazioni dello Stato ecc ecc ecc anche presso la Sezione Paralimpica dei gruppi sportivi della PS-Fiamme Oro.
L'art 2 estende nella sostanza l'istituto dell'utilizzazione in servizi compatibili con la ridotta capacità lavorativa previsto dal citato dpr 738/81 per il solo personale parzialmente inidoneo per causa di servizio, anche al personale il cui giudizio di parziale inidoneità sia determinato da patologia non dipendente da causa di servizio, prevedendo adempimenti procedimentali speculari a quelli disciplinati dal citato dpr 738/81.
In sostanza poi dice che lo scopo fondamentale è la necessità e l'opportunità di avvalersi quanto piu' possibile delle preziose professionalità acquisite dal personale della PS, ecc ecc...
Spero di aver fatto cosa gradita.
La circolare della PS nr. 333-D/116.M.3.1 del 3.2.2021, dice che... come già segnalato ecc ecc ecc..., l'art. 5 del d.lgs. 27.12.2019 n. 172, ha introdotto tra l'altro, modifiche all'art. 2 del dpr 24.4.1982 n. 339 prevedendo per il personale dei ruoli della PS che abbia riportato un'invalidità non dipendente da causa di servizio, che non comporti l'inidoneità assoluta ai compiti d'istituto, la possibilità di essere, a domanda o d'ufficio per esigenze di servizio, utilizzato in servizio d'istituto, tra quelli attinenti alle specifiche funzioni proprie delle PS, che, per la particolare natura delle attività di competenza, siano ritenute, dalla commissione di cui all'art. 4 del dpr 738/81, compatibili con la ridotta capacità lavorativa, ove possibile con destinazione a compiti di livello corrispondente a quello previsto per la qualifica ricoperta, oppure, in mancanza, trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della PS (ruoli tecnici) , ovvero, a domanda, in quelle di altre amministrazioni dello Stato ecc ecc ecc anche presso la Sezione Paralimpica dei gruppi sportivi della PS-Fiamme Oro.
L'art 2 estende nella sostanza l'istituto dell'utilizzazione in servizi compatibili con la ridotta capacità lavorativa previsto dal citato dpr 738/81 per il solo personale parzialmente inidoneo per causa di servizio, anche al personale il cui giudizio di parziale inidoneità sia determinato da patologia non dipendente da causa di servizio, prevedendo adempimenti procedimentali speculari a quelli disciplinati dal citato dpr 738/81.
In sostanza poi dice che lo scopo fondamentale è la necessità e l'opportunità di avvalersi quanto piu' possibile delle preziose professionalità acquisite dal personale della PS, ecc ecc...
Spero di aver fatto cosa gradita.