Riformato e data congedo, il giorno dopo decorre il pensionamento.
Inviato: sab gen 09, 2021 2:03 pm
Come da titolo del post, sicuramente equivale alla pari di chi va in pensione a domanda.
Nel mio caso, ho chiesto che l'ultimo giorno utile di servizio sia il 30/12/2017 e a decorrere dal giorno successivo 31/12/2017 in pensione. In pratica il 30 Dicembre sono stato accompagnato regolarmente con l'auto d'istituto presso il C.do Legione per le operazioni di congedo.
Per il personale che si trova in Convalescenza e si reca presso la C.M.O. nel giorno stabilito nell'invito e viene riformato, ho notato che il C.N.A. CC. di Chieti nella comunicazione dei dati che invia all'INPS adotta un diverso metodo, ossia, che fa decorrere la data del pensionamento il giorno stesso della del verbale di riforma della C.M.O., mentre, fa decorrere quale ultimo giorno di servizio, il giorno precedente all'avvenuta visita medica di cui al giudizio di riforma, nonostante che il collega il giorno dell'invio presso la C.M.O. risulta regolarmente registrato sul Memoriale del Servizio Giornaliero.
Questo metodo di comportamento a mio avviso "INGIUSTO" procura dei danni ai colleghi, poiché gli stessi dati vengono inseriti da parte del C.N.A. nel sistema dell'INPS, infatti l'INPS nel elaborare il mod. SM 5007 non può fare altro che mettere i dati del CNA. Di ciò che scrivo ne sono certo perché conosco personalmente colleghi CC. che mi hanno esibito personalmente il loro mod. SM 5007 e che non condividono queste modalità. In particolare un collega si è recato lo scorso anno presso la sede INPS Provinciale rappresentando i fatti ed esibendo anche la copia del verbale di riforma ma il Responsabile del settore gli ha detto che loro in nessun modo possono modificare i dati inseriti dal C.N.A. quale datore di lavoro, ma, che solo il C.N.A. può metterci mani modificando la data e solo allora l'INPS può rifare un nuovo mod. SM 5007.
In seguito il collega si è rivolto al CNA ma nulla di nuovo ha visto mutato, eppure, stiamo parlando che il giorno che si va presso la CMO equivale all'ultimo giorno di servizio.
N.B.: quanti di voi RIFORMATI si trovano nella medesima situazione?
-----------------------------------
Ecco cosa è stato fatto.
In data 15/11/2020 su mia insistenza ho consigliato al collega CC. di inoltrare una PEC al Ministero della Difesa e contestualmente anche al Comando Generale CC. - SM - Ufficio Legislazione - e alla - Direzione di Amministrazione - nonché a 3 Uffici del C.N.A. di Chieti. Logicamente dando il mio sostegno personale in virtù della Sentenza Tar Puglia - Sezione di Lecce n. -1151/2013 e dell'Ordinanza Cautelare del Consiglio di Stato nr. 4196/2013. E così è stato fatto nella medesima giornata.
Oggetto: Reclamo
Richiesta di correzione materiale in autotutela data di CESSAZIONE DAL SERVIZIO
>> collocato in congedo assoluto il 27 agosto 2019 (giorno della visita) dalla C.M.O., giudicato Permanente NON Idoneo al servizio di Istituto nell'Arma dei Carabinieri e da collocare in congedo assoluto per infermità, quindi RIFORMATO.
Però il C.N.A. di Chieti erroneamente alla voce congedato veniva indicato il giorno 26/08/2019 anziché il 27/08/2019 giorno della visita medica presso la CMO, nonché giornata lavorativa regolarmente segnalata la presenza e munito di relativo Certificato di Viaggio per missione.
Per tale motivo il giorno 27/08/2019, era da intendersi a tutti gli effetti giornata lavorativa e il trattamento pensionistico con decorrenza dal giorno 28, per come avviene per tutti i pensionati.
VISTO
Che quanto testé affermato non sono considerazioni e/o interpretazioni personali dell'istante, ma lo si può serenamente accertare dalla semplice visione degli atti e dal tenore letterale delle norme che statuiscono testuale:
Art.929
Infermità
1. Il militare, che deve assicurare in costanza di servizio i requisiti di idoneità' specifici previsti dal capo II del titolo II del libro IV del regolamento, e accertati secondo le apposite metodologie ivi previste, cessa dal servizio permanente ed é collocato, a seconda dell'idoneità', in congedo, nella riserva o in congedo assoluto, quando:
a) é divenuto permanentemente inidoneo al servizio incondizionato;
b) non ha riacquistato l'idoneità' allo scadere del periodo massimo di aspettativa per infermità' temporanea;
c) é giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che, nel quinquennio, ha fruito del periodo massimo di aspettativa e gli sono state concesse le licenze spettantegli.
2. Il provvedimento adottato in applicazione del comma 1 decorre, a seconda dei casi, dalla data di scadenza del periodo massimo di aspettativa o dalla data dell'accertamento sanitario definitivo (o dalla data di rinuncia al transito nell'impiego civile, di cui all'articolo 923, comma 1, lettera m-bis ).
IN CONCLUSIONE
Anche a non voler tenere conto di quanto sopra citato e riportato si spera in modo chiaro e comprensibile, non può essere disattesa e confutata da parte di chiunque e che quindi l'interpretazione autentica da dare sia quella esplicata nelle motivazioni in base a cui viene chiesta la correzione se la norma di riferimento è l'art. 929 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 , risiede nella circostanza ovvero lo si può rinvenire nello stesso Ordinamento Militare studiandolo e visionandolo attentamente, ci si spiega meglio di seguito;
Art.1579
Cessazione dal servizio permanente per infermità
1. Il cappellano militare che e' divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o che non ha riacquistato l'idoneità' allo scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, è stato giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo aver fruito del periodo massimo di aspettativa e delle licenze eventualmente spettantegli, cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità'.
Art.1580
Decorrenza del provvedimento di cessazione dal servizio per infermità.
1. Il provvedimento adottato in applicazione dell'articolo 1579, comma 1 decorre, a seconda dei casi, dalla data di scadenza del periodo massimo di aspettativa o dalla data dell'accertamento sanitario definitivo.
Almeno di voler considerare che per gli Ufficiali nel caso Cappellano Militare si applicano ovvero vi siano diverse procedure per statuire la decorrenza della data di cessazione del servizio in caso di infermità, va da se ovvero diversamente è chiaro e palese che non si può dare una diversa lettura di ciò in relazione alla richiesta avanzata.
PERTANTO
"La norma di cui all'art. 929 del Codice dell'Ordinamento Militare stabilisce che il provvedimento che decreta la cessazione del militare dal servizio permanete per infermità con contestuale collocamento in congedo assoluto del medesimo decorre, a seconda dei casi, dalla data di scadenza del periodo massima di aspettativa e o dalla data dell'accertamento definitivo.
La nozione di accertamento sanitario evoca senz'altro il cristallizzarsi del giudizio sanitario di non idoneità permanente al servizio militare incondizionato conseguente all'esaurimento dei mezzi di reclamo interni all'amministrazione, che l'ordinamento mette a disposizione dell'interessato." Vds Sentenza Tar Puglia - Sezione di Lecce n. -1151/2013 e Ordinanza Cautelare del Consiglio di Stato nr. 4196/2013.
Quanto sopra perché la sede INPS Provinciale riferiva che loro non potevano provvedere alla modifica di quanto richiesto dall’interessato con documentazione alla mano, ma solo l'Amministrazione militare può, è deve procedere alla rettifica del dato comunicato precedentemente sulla piattaforma "Nuova Passweb";
Quindi, si chiedeva di voler rettificare la data di cessazione dal servizio sulla piattaforma "Nuova Passweb" dal 26 al 27 (giorno effettivo della visita medica) e la decorrenza pensionistica dal 27 al 28 agosto 2019.
N.B.: Come ben sapete a volte basta 1 giorno per far decorrere benefici economici, ed é per questo che si è proceduto alla richiesta di cui sopra.
Nel mio caso, ho chiesto che l'ultimo giorno utile di servizio sia il 30/12/2017 e a decorrere dal giorno successivo 31/12/2017 in pensione. In pratica il 30 Dicembre sono stato accompagnato regolarmente con l'auto d'istituto presso il C.do Legione per le operazioni di congedo.
Per il personale che si trova in Convalescenza e si reca presso la C.M.O. nel giorno stabilito nell'invito e viene riformato, ho notato che il C.N.A. CC. di Chieti nella comunicazione dei dati che invia all'INPS adotta un diverso metodo, ossia, che fa decorrere la data del pensionamento il giorno stesso della del verbale di riforma della C.M.O., mentre, fa decorrere quale ultimo giorno di servizio, il giorno precedente all'avvenuta visita medica di cui al giudizio di riforma, nonostante che il collega il giorno dell'invio presso la C.M.O. risulta regolarmente registrato sul Memoriale del Servizio Giornaliero.
Questo metodo di comportamento a mio avviso "INGIUSTO" procura dei danni ai colleghi, poiché gli stessi dati vengono inseriti da parte del C.N.A. nel sistema dell'INPS, infatti l'INPS nel elaborare il mod. SM 5007 non può fare altro che mettere i dati del CNA. Di ciò che scrivo ne sono certo perché conosco personalmente colleghi CC. che mi hanno esibito personalmente il loro mod. SM 5007 e che non condividono queste modalità. In particolare un collega si è recato lo scorso anno presso la sede INPS Provinciale rappresentando i fatti ed esibendo anche la copia del verbale di riforma ma il Responsabile del settore gli ha detto che loro in nessun modo possono modificare i dati inseriti dal C.N.A. quale datore di lavoro, ma, che solo il C.N.A. può metterci mani modificando la data e solo allora l'INPS può rifare un nuovo mod. SM 5007.
In seguito il collega si è rivolto al CNA ma nulla di nuovo ha visto mutato, eppure, stiamo parlando che il giorno che si va presso la CMO equivale all'ultimo giorno di servizio.
N.B.: quanti di voi RIFORMATI si trovano nella medesima situazione?
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Ecco cosa è stato fatto.
In data 15/11/2020 su mia insistenza ho consigliato al collega CC. di inoltrare una PEC al Ministero della Difesa e contestualmente anche al Comando Generale CC. - SM - Ufficio Legislazione - e alla - Direzione di Amministrazione - nonché a 3 Uffici del C.N.A. di Chieti. Logicamente dando il mio sostegno personale in virtù della Sentenza Tar Puglia - Sezione di Lecce n. -1151/2013 e dell'Ordinanza Cautelare del Consiglio di Stato nr. 4196/2013. E così è stato fatto nella medesima giornata.
Oggetto: Reclamo
Richiesta di correzione materiale in autotutela data di CESSAZIONE DAL SERVIZIO
>> collocato in congedo assoluto il 27 agosto 2019 (giorno della visita) dalla C.M.O., giudicato Permanente NON Idoneo al servizio di Istituto nell'Arma dei Carabinieri e da collocare in congedo assoluto per infermità, quindi RIFORMATO.
Però il C.N.A. di Chieti erroneamente alla voce congedato veniva indicato il giorno 26/08/2019 anziché il 27/08/2019 giorno della visita medica presso la CMO, nonché giornata lavorativa regolarmente segnalata la presenza e munito di relativo Certificato di Viaggio per missione.
Per tale motivo il giorno 27/08/2019, era da intendersi a tutti gli effetti giornata lavorativa e il trattamento pensionistico con decorrenza dal giorno 28, per come avviene per tutti i pensionati.
VISTO
Che quanto testé affermato non sono considerazioni e/o interpretazioni personali dell'istante, ma lo si può serenamente accertare dalla semplice visione degli atti e dal tenore letterale delle norme che statuiscono testuale:
Art.929
Infermità
1. Il militare, che deve assicurare in costanza di servizio i requisiti di idoneità' specifici previsti dal capo II del titolo II del libro IV del regolamento, e accertati secondo le apposite metodologie ivi previste, cessa dal servizio permanente ed é collocato, a seconda dell'idoneità', in congedo, nella riserva o in congedo assoluto, quando:
a) é divenuto permanentemente inidoneo al servizio incondizionato;
b) non ha riacquistato l'idoneità' allo scadere del periodo massimo di aspettativa per infermità' temporanea;
c) é giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che, nel quinquennio, ha fruito del periodo massimo di aspettativa e gli sono state concesse le licenze spettantegli.
2. Il provvedimento adottato in applicazione del comma 1 decorre, a seconda dei casi, dalla data di scadenza del periodo massimo di aspettativa o dalla data dell'accertamento sanitario definitivo (o dalla data di rinuncia al transito nell'impiego civile, di cui all'articolo 923, comma 1, lettera m-bis ).
IN CONCLUSIONE
Anche a non voler tenere conto di quanto sopra citato e riportato si spera in modo chiaro e comprensibile, non può essere disattesa e confutata da parte di chiunque e che quindi l'interpretazione autentica da dare sia quella esplicata nelle motivazioni in base a cui viene chiesta la correzione se la norma di riferimento è l'art. 929 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 , risiede nella circostanza ovvero lo si può rinvenire nello stesso Ordinamento Militare studiandolo e visionandolo attentamente, ci si spiega meglio di seguito;
Art.1579
Cessazione dal servizio permanente per infermità
1. Il cappellano militare che e' divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o che non ha riacquistato l'idoneità' allo scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, è stato giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo aver fruito del periodo massimo di aspettativa e delle licenze eventualmente spettantegli, cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità'.
Art.1580
Decorrenza del provvedimento di cessazione dal servizio per infermità.
1. Il provvedimento adottato in applicazione dell'articolo 1579, comma 1 decorre, a seconda dei casi, dalla data di scadenza del periodo massimo di aspettativa o dalla data dell'accertamento sanitario definitivo.
Almeno di voler considerare che per gli Ufficiali nel caso Cappellano Militare si applicano ovvero vi siano diverse procedure per statuire la decorrenza della data di cessazione del servizio in caso di infermità, va da se ovvero diversamente è chiaro e palese che non si può dare una diversa lettura di ciò in relazione alla richiesta avanzata.
PERTANTO
"La norma di cui all'art. 929 del Codice dell'Ordinamento Militare stabilisce che il provvedimento che decreta la cessazione del militare dal servizio permanete per infermità con contestuale collocamento in congedo assoluto del medesimo decorre, a seconda dei casi, dalla data di scadenza del periodo massima di aspettativa e o dalla data dell'accertamento definitivo.
La nozione di accertamento sanitario evoca senz'altro il cristallizzarsi del giudizio sanitario di non idoneità permanente al servizio militare incondizionato conseguente all'esaurimento dei mezzi di reclamo interni all'amministrazione, che l'ordinamento mette a disposizione dell'interessato." Vds Sentenza Tar Puglia - Sezione di Lecce n. -1151/2013 e Ordinanza Cautelare del Consiglio di Stato nr. 4196/2013.
Quanto sopra perché la sede INPS Provinciale riferiva che loro non potevano provvedere alla modifica di quanto richiesto dall’interessato con documentazione alla mano, ma solo l'Amministrazione militare può, è deve procedere alla rettifica del dato comunicato precedentemente sulla piattaforma "Nuova Passweb";
Quindi, si chiedeva di voler rettificare la data di cessazione dal servizio sulla piattaforma "Nuova Passweb" dal 26 al 27 (giorno effettivo della visita medica) e la decorrenza pensionistica dal 27 al 28 agosto 2019.
N.B.: Come ben sapete a volte basta 1 giorno per far decorrere benefici economici, ed é per questo che si è proceduto alla richiesta di cui sopra.