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CORRESP INDENNITA' GIORNALIERA PER SERV. ESTERNI

Inviato: gio feb 17, 2011 10:51 am
da panorama
Sentenza del 16 febbraio 2011 del Consiglio di Stato in favore dei poliziotti.

16/02/2011 201100989 Sentenza 6

N. 00989/2011REG.PROV.COLL.
N. 01483/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1483 del 2010, proposto dal Ministero dell'Interno Dipartimento Pubblica Sicurezza - Dir. Centr. Risorse Umane, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge presso la sede di Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
I signori (congruo numero di persone), rappresentati e difesi dall'avv. Rinaldo Vicari, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via C. Mirabello.23;
per la riforma della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE I TER, n. 09360/2009, resa tra le parti, concernente ACCERTAMENTO DEL DIRITTO ALLA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' GIORNALIERA PER SERVIZIO ESTERNO

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti appellate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2011 il Cons. Gabriella De Michele e uditi per le parti l’avv. Vicari e l'avvocato dello Stato Palmieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. I ter, n. 9360/09 del 29.9.2009, notificata il 21.10.2009, è stato accolto il ricorso n. 2730 del 2008, proposto da numerosi appartenenti, con diverse qualifiche, al Corpo della Polizia di Stato, per l’accertamento dei propri diritti alla corresponsione dell’indennità giornaliera per servizio esterno in misura doppia – in caso di raddoppiato numero di ore di servizio rispetto ai turni ordinari – ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n. 254/1999, per il periodo compreso fra il 1° giugno 1999 (data di approvazione dello stesso D.P.R., che estende ai servizi di scorta l’indennità per servizi esterni, di cui all’art. 9 del D.P.R. n. 395/1995) al 14.6.2006 (data da cui è iniziato il pagamento delle somme di cui trattasi, su conforme parere della Commissione paritetica, di cui all’art. 29, comma 2, del D.P.R. n. 164/2002).
Nella citata sentenza si riconosce che l’indennità in questione doveva essere corrisposta, in linea di principio, con l’indicata decorrenza iniziale 1° giugno 1999 (e non anche, relativamente al servizio di scorta, per il periodo precedente), con ulteriore diritto per il personale interessato a percepire l’indennità stessa in misura doppia, in caso di effettuazione di due turni di servizio nella stessa giornata.
Quanto sopra, poichè l’indennità “giornaliera” risulta remunerativa della maggiore gravosità di determinate tipologie di servizi esterni, che l’art. 9 del D.P.R. n. 395/1995 definisce “organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio”, con identificazione del “turno” con la giornata lavorativa e raddoppio dell’indennità, conseguentemente, in caso di concentrazione di due giornate di lavoro in una.
Il parere in tal senso espresso dalla Commissione paritetica, di cui all’art. 29, comma 2, del D.P.R. n. 164/2002, avrebbe dunque natura interpretativa ed in effetti dalla data del medesimo (non da quella del successivo accordo sindacale – approvato con D.P.R. n. 170/2007 – che sancisce formalmente il diritto di cui si discute) l’Amministrazione ha dato corso al pagamento dell’indennità in misura doppia, nelle situazioni in precedenza specificate.
Illegittimamente pertanto, ad avviso del TAR, il beneficio sarebbe stato negato per il periodo compreso fra il 1° giugno 1999 e il 14 giugno 2006, fatta salva l’eventuale richiesta di riconoscimento della prescrizione del diritto di cui si discute: prescrizione, nella fattispecie, eccepita dall’Amministrazione per i crediti anteriori al 15 febbraio 2002, data di notifica di un atto di diffida e messa in mora da parte degli originari ricorrenti.
2. Avverso la predetta sentenza, il Ministero dell’Interno ha proposto l’atto di appello in esame (n. 1483/2010, notificato in data 11.2.2010), con integrale critica delle ragioni poste a base della sentenza appellata, tenuto conto del carattere vincolante del parere della commissione ex art. 29 D.P.R. 164/02 e della natura – da ritenere innovativa e non meramente ricognitiva delle disposizioni regolamentari vigenti – del parere stesso.
Gli originari ricorrenti, costituitisi nella presente fase di giudizio, hanno rilevato in via preliminare la tardività e nel merito l’infondatezza dell’appello.
3. Premesso quanto sopra, il Collegio rileva che l’appello dell’Amministrazione risulta tardivo, come eccepito dagli appellati., poiché la sentenza gravata risulta notificata – come attestato nella copia prodotta dalla parte appellata – il 21.10.2009 e l’atto di appello è stato notificato in data 11.2.2010 (oltre il termine di sessanta giorni, previsto dall’art. 21 della legge n. 1034 del 1971, applicabile ratione temporis).
Peraltro, le censure proposte risultano anche infondate.
Come correttamente evidenziato nella sentenza gravata, infatti, il parere della commissione non può che avere avuto portata ricognitiva del preesistente quadro normativo, nell’ambito del quale l’indennità giornaliera di cui trattasi va rapportata – per una corretta lettura della disciplina, dettata sul punto dalla contrattazione collettiva – non al giorno solare ma all’ordinaria durata della giornata lavorativa, con pari trattamento dei lavoratori che abbiano effettuato lo stesso numero di ore di lavoro, considerate quale servizio esterno.
4. Quanto alle spese giudiziali, infine, il Collegio ravvisa giusti motivi per disporne la condanna in base al criterio della soccombenza, nella misura di €. 2.000,00 (euro duemila/00).
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, dichiara irricevibile il ricorso in appello n. 1483 del 2010 e condanna l’Amministrazione appellante al pagamento delle spese giudiziali, nella misura di €. 2.000,00 (Euro duemila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Roberto Garofoli, Consigliere
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Gabriella De Michele, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/02/2011

Re: CORRESP INDENNITA' GIORNALIERA PER SERV. ESTERNI

Inviato: sab mar 05, 2011 10:14 pm
da panorama
04/03/2011 201102003 Sentenza 1T

N. 02003/2011 REG.PROV.COLL.
N. 02640/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2640 del 2007, proposto da:
(congruo numero di poliziotti), rappresentati e difesi dagli avv.ti Enrico Lubrano ed Alessandro Mezzi, con domicilio eletto presso lo studio del primo, situato in Roma, via Flaminia n. 79;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
la Questura di Omissis , in persona del Questore p.t.;
per l’accertamento
del diritto dei ricorrenti:
1) in via principale:
a) al riconoscimento ed alla corresponsione dell’indennità per servizi esterni, così come prevista dall’art. 12 del D.P.R. 5 giugno 1990, n. 147, dall’art. 9 del D.P.R. 31 luglio 1995 n. 395, dall’art. 11 del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254 e dell’art. 9 del D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164, in misura doppia per ogni giornata lavorativa nella quale abbiano svolto due servizi esterni, a far data dall’1.11.1995, oltre interessi e rivalutazione sino alla data dell’effettivo soddisfo;
b) al riconoscimento ed alla corresponsione dell’indennità per servizi esterni, così come prevista dall’art. 12 del D.P.R. 5 giugno 1990, n. 147, dall’art. 9 del D.P.R. 31 luglio 1995 n. 395, dall’art. 11 del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254 e dall’art. 9 del D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164, in misura doppia per ogni giornata lavorativa nella quale abbiano svolto un servizio esterno della durata (12 ore) equivalente alla durata di due servizi (di sei ore ciascuno) a far data dal 1.11.1995, oltre interessi e rivalutazione sino alla data dell’effettivo soddisfo;
2) in via subordinata:
a) al riconoscimento ed alla corresponsione dell’indennità per servizi esterni, così come prevista dall’art. 12 del D.P.R. 5 giugno 1990, n. 147, dall’art. 9 del D.P.R. 31 luglio 1995 n. 395, dall’art. 11 del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254 e dall’art. 9 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, in misura doppia per ogni giornata lavorativa nella quale abbiano svolto due servizi esterni e il secondo servizio sia stato espletato oltre il turno di servizio ordinario, a far data dal 1.11.1995, oltre interessi e rivalutazione sino alla data dell’effettivo soddisfo;
b) al riconoscimento ed alla corresponsione dell’indennità per servizi esterni, così come prevista dall’art. 12 del D.P.R. 5 giugno 1990, n. 147, dall’art. 9 del D.P.R. 31 luglio 1995 n. 395, dall’art. 11 del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254 e dall’art. 9 del D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164, in misura doppia per ogni giornata lavorativa nella quale abbiano svolto un servizio esterno della durata (12 ore) equivalente alla durata di due servizio (di sei ore ciascuno) e il servizio sia stato espletato oltre il turno di servizio ordinario a far data dal 1.11.1995, oltre interessi e rivalutazione sino alla data dell’effettivo soddisfo;
nonché per la condanna
delle Amministrazioni resistenti al pagamento in favore dei ricorrenti:
1) in via principale:
a) dell’indennità per servizi esterni, così come prevista dall’art. 12 del D.P.R. 5 giugno 1990, n. 147, dall’art. 9 del D.P.R. 31 luglio 1995 n. 395, dall’art. 11 del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254 e dall’art. 9 del D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164, in misura doppia per ogni giornata lavorativa nella quale abbiano svolto due servizi esterni, a far data dall’1.11.1995, oltre interessi e rivalutazione sino alla data dell’effettivo soddisfo;
b) dell’indennità per servizi esterni, così come prevista dall’art. 12 del D.P.R. 5 giugno 1990, n. 147, dall’art. 9 del D.P.R. 31 luglio 1995 n. 395, dall’art. 11 del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254 e dall’art. 9 del D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164, in misura doppia per ogni giornata lavorativa nella quale abbiano svolto un servizio esterno della durata (12 ore) equivalente alla durata di due servizi (di sei ore ciascuno) a far data dal 1.11.1995, oltre interessi e rivalutazione sino alla data dell’effettivo soddisfo;
2) in via subordinata:
a) dell’indennità per servizi esterni, così come prevista dall’art. 12 del D.P.R. 5 giugno 1990, n. 147, dall’art. 9 del D.P.R. 31 luglio 1995 n. 395, dall’art. 11 del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254 e dall’art. 9 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, in misura doppia per ogni giornata lavorativa nella quale abbiano svolto due servizi esterni e il secondo servizio sia stato espletato oltre il turno di servizio ordinario, a far data dal 1.11.1995, oltre interessi e rivalutazione sino alla data dell’effettivo soddisfo;
b) dell’indennità per servizi esterni, così come prevista dall’art. 12 del D.P.R. 5 giugno 1990, n. 147, dall’art. 9 del D.P.R. 31 luglio 1995 n. 395, dall’art. 11 del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254 e dall’art. 9 del D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164, in misura doppia per ogni giornata lavorativa nella quale abbiano svolto un servizio esterno della durata (12 ore) equivalente alla durata di due servizi (di sei ore ciascuno) e il servizio sia stato espletato oltre il turno di servizio ordinario a far data dal 1.11.1995, oltre interessi e rivalutazione sino alla data dell’effettivo soddisfo;
nonché per l’annullamento
del silenzio illegittimamente tenuto dall’Amministrazione in relazione alla diffide depositate dai ricorrenti con richiesta di riconoscere ad essi quanto sopra indicato;
nonché per l’accertamento
della fondatezza della pretesa dei ricorrenti ai sensi dell’art. 2, quinto comma, della legge n. 241/90;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2011 il Consigliere Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO
Attraverso l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 26 marzo 2007 e depositato il successivo 27 marzo 2007, i ricorrenti – dipendenti del Ministero dell’Interno, Personale delle Forze di Polizia ad Ordinamento Civile (Polizia di Stato), addetti presso il Reparto Omissis della Questura di Omissis – chiedono il riconoscimento dell’indennità servizi esterni nei termini sopra indicati e la conseguente condanna dell’Amministrazione intimata alla corresponsione della stessa.
In particolare, i ricorrenti espongono che:
- a fronte di turni di servizio con durata settimanale di 36 ore e durata giornaliera di sei ore, ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, hanno turni di servizio della durata giornaliera di 12 ore (cui segue un giorno di riposo), come previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro. In particolare: - prendono servizio la mattina alle ore 7.00 e vengono comandati a svolgere servizio di scorta e tutela con relativi ordini; - può verificarsi che, nel corso di una medesima giornata, ricevano un nuovo ordine di servizio “per l’espletamento di un altro servizio”; - al termine di ogni servizio svolto redigono una relazione, con annotazione, tra l’altro, degli orari di inizio e di rientro dal servizio (il quale, spesso, o quasi sempre, “si verifica oltre le ore 22,00);
- la svolgimento dell’attività risulta da un apposito Registro, c.d. “Ordine di Servizio” e dai relativi “Fogli di Servizio”, tenuto presso il Reparto Omissis della Questura di Omissis e presso il Omissis ;
- nonostante il consueto svolgimento di due servizi esterni (o talvolta, di un unico servizio esterno della durata di due turni, ovvero di 12 ore, e spesso più lungo) nell’ambito della stessa giornata lavorativa, non gli viene riconosciuto il pagamento dell’indennità servizi esterni in misura doppia.
Ciò detto, i ricorrenti contestano l’operato dell’Amministrazione ed, a supporto della loro pretesa al riconoscimento ed alla corresponsione dell’indennità de qua in misura doppia, deducono i seguenti motivi di diritto:
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 36 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DELL’ART. 12 DEL D.P.R. 5 GIUGNO 1990 N. 147, DELL’ART. 9 DEL D.P.R. 31 LUGLIO 1995 N. 395, DELL’ART. 11 DEL D.P.R. 16 MARZO 1999 N. 254 E DELL’ART. 9 DEL D.P.R. 18 GIUGNO 2002 N. 164. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA’ MANIFESTA; PER ERRORE SUI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO; PER SVIAMENTO DI POTERE. Le norme richiamate non pongono limiti al numero di servizi esterni che possono essere ordinati anche nel corso di una stessa giornata. Ne consegue che, se il dipendente viene comandato a svolgere più servizi esterni nel corso della stessa giornata, “allo stesso dovrebbe essere corrisposta la relativa indennità moltiplicata per il numero di servizi esterni svolti nel corso della stessa giornata”. Tale principio risulta confermato dallo stesso Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno con circolare 24 maggio 2006, prot. n. Omissis . Atteso il carattere meramente interpretativo di tale circolare, le norme vigenti devono essere interpretate nel senso che esse, sin dalla loro emanazione, dispongono l’obbligo di corrispondere un numero di indennità per servizi esterni corrispondente al numero di servizi esterni resi dal dipendente nell’ambito della stessa giornata, a far data, tra l’altro, dall’entrata in vigore del D.P.R. n. 395/1995. I ricorrenti chiedono, poi, il riconoscimento alla corresponsione della doppia indennità anche con riferimento ai casi in cui siano comandati a svolgere un unico servizio esterno della durata (12 ore) pari a due turni di servizio (di 6 ore ciascuno).
Con atto depositato in data 28 maggio 2008 si è costituito il Ministero dell’Interno, il quale – rispettivamente in data 9 novembre 2010 e in data 26 novembre 2010 – ha depositato documenti ed una memoria, con la quale: - eccepisce l’intervenuta prescrizione quinquennale “almeno di quella parte dei crediti rivendicati … risalenti a date anteriori al 26.3.2002 o, al più, a cinque anni prima rispetto alla data di effettivo e rituale inoltro della previa diffida che gli istanti genericamente affermano di aver presentato in epoca imprecisata”; - eccepisce l’inammissibilità del ricorso per genericità; - nel merito, oppone l’infondatezza del ricorso sulla base del D.P.R. n. 254/1999, il quale – oltre ad estendere per la prima volta l’indennità di servizio esterno al personale del servizio di scorta – “ha inteso riferirsi ad attività ….. rese in ambiente esterno per l’intera durata del turno e cioè dell’orario obbligatorio giornaliero di lavoro”; - in ogni caso, la Commissione Paritetica di cui all’art. 29, comma 3, del D.P.R. 164/2002, riunitasi in data 20 marzo 2007, ha innovativamente ritenuto che “al personale che, ai sensi dell’art. 8, comma 6, dell’accordo Nazionale Quadro vigente, effettua un’articolazione del servizio a giorni alterni compete l’indennità servizi esterni in misura doppia nella giornata in cui presta lavoro” e, dunque, il citato emolumento va attribuito al personale che ne abbia titolo con decorrenza 14.6.2006 (data in cui è stata formulata la richiesta alla predetta Commissione) e non certo dall’1.11.95, come, invece, pretenderebbero i ricorrenti; - stante tale parere, va, peraltro, dichiarata la sopravvenuta carenza degli istanti ad ottenere una decisione favorevole in ordine ai servizi esterni effettuati a far tempo dal 14.6.2006.
In seguito al deposito di documenti, risalente al 30 novembre 2010, in data 10 dicembre 2010 i ricorrenti hanno prodotto osservazioni sulla documentazione depositata dalla difesa erariale.
Il successivo 22 dicembre 2010 hanno, poi, prodotto “osservazioni alla memoria dell’Avvocatura”.
All’udienza pubblica del 13 gennaio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, deve formare oggetto di esame l’eccezione di inammissibilità del ricorso “per genericità”, formulata dall’Amministrazione resistente.
Tale eccezione non è meritevole di condivisione, atteso che:
- la pretesa avanzata dai ricorrenti – almeno quella formulata “in via principale” - presenta l’indiscutibile peculiarità di trovare essenzialmente fondamento in un presupposto di fatto contemplato e disciplinato nell’ambito dello stesso contratto collettivo nazionale di lavoro, consistente – appunto - nella previsione per gli addetti presso il “reparto scorte” della prestazione del servizio della durata settimanale di 36 ore - non nel corso di sei giorni lavorativi, bensì - in soli tre giorni, con turni di servizio della durata giornaliera di 12 ore. In altri termini, è doveroso rilevare che la pretesa de qua – proprio in quanto trae origine non da fatti contingibili, legati ad esigenze di servizio temporanee, bensì da previsioni che regolamentano le modalità di espletamento del servizio stesso – non necessita della produzione di adeguati mezzi di prova o di precise indicazioni, utili per l’individuazione del presupposto in questione. In ragione di tale constatazione si può, pertanto, affermare che – a differenza dei casi oggetto di esame nelle decisioni del Consiglio di Stato prodotte dall’Amministrazione – non sussisteva a carico dei ricorrenti alcun obbligo di specificare “l’accadimento in concreto dei fatti previsti in astratto dalla norma”, atteso che – al fine del decidere – si profila bastevole l’appartenenza di quest’ultimi al “Reparto Omissis della Questura di Omissis”. Tale assunto trova, tra l’altro, conferma nella deliberazione della Commissione Paritetica di cui all’art. 29, comma 3, del D.P.R. n. 164 del 2002, di è stata data già evidenza nella precedente narrativa, la quale – appunto - riconosce “l’indennità servizi esterni in misura doppia” al “personale che, ai sensi dell’art. 8, comma 6, dell’accordo Nazionale Quadro vigente, effettua un’articolazione del servizio a giorni alterni”, senza alcuna ulteriore specificazione e, dunque, senza imporre oneri dal punto di vista probatorio;
- in ogni caso, è evidente che – in ipotesi del tipo di quella in esame – l’Amministrazione è già in possesso di tutte la informazioni utili per accertare la sussistenza dei presupposti di fatto posti a fondamento della pretesa formulata e, dunque, per quantificare – in relazione a ciascun ricorrente – la misura dei crediti retributivi rispettivamente vantati.
In definitiva, l’eccezione in esame è priva di giuridico pregio.
2. Nel merito, il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati, fatta – comunque - salva la fondatezza della dedotta eccezione di prescrizione.
E’, infatti, noto che, trattandosi di emolumenti correlati al rapporto di pubblico impiego, trova applicazione l’art. 2948 c.c., secondo il quale - come ripetutamente affermato dal giudice amministrativo – i crediti di lavoro di pubblici dipendenti soggiacciono sempre alla prescrizione quinquennale, ai sensi dell’art. 2 della legge 7 agosto 1985, n. 428, senza alcuna distinzione per l’ipotesi che il credito retributivo sia contestato o comunque richieda un formale atto di accertamento da parte dell’Amministrazione (cfr., tra le altre, C.d.S., IV Sez., 12 giugno 2009, n. 3718; C.d.S., Sez. V, 8 settembre 2008, n. 4251).
Ciò premesso, va rilevato che – in materia – la Sezione ha già avuto modo di pronunciarsi con la recente sentenza n. 9360/2009, la quale ha poi trovato sostanziale conferma nella decisione del Consiglio di Stato n. 989/2011.
Non ravvisando motivi per discostarsi dall’orientamento assunto, il Collegio ritiene, pertanto, che la pretesa avanzata in via principale dai ricorrenti sia fondata per i motivi di seguito riportati:
- il fondamento diretto della pretesa de qua va rinvenuto nell’art. 11 del D.P.R. n. 254 del 1999, il quale - stabilendo che, a decorrere dal 1° giugno 1999, al personale che svolge attività di scorta spetta l’indennità servizi esterni (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. VI, n. 5693 del 2006) - va rapportato “non al giorno solare ma all’ordinaria durata della giornata lavorativa, con pari trattamento dei lavoratori che abbiano effettuato lo stesso numero di ore di lavoro, considerate quale servizio esterno” (cfr. C.d.S., n. 989/2011, già citata);
- rispetto a tale disposto va, infatti, escluso che l’intervento della Commissione Paritetica e, da ultimo, il D.P.R. n. 170 del 2007 abbiano “valenza innovativa”, bensì costituiscono una mera conferma della spettanza del diritto di cui si discute;
- a supporto di ciò depone il chiaro rilievo che, su un piano logico prima ancora che strettamente giuridico, non si comprenderebbero altrimenti i motivi per i quali l’Amministrazione possa ritenersi legittimata a corrispondere il richiesto beneficio dal 14 giugno 2006, ossia in virtù di un semplice parere reso alla Commissione Paritetica di cui all’art. 29, secondo comma, del D.P.R. n. 164 del 2002, tenuto conto che un diritto patrimoniale di natura retributiva, quale l’indennità di cui è questione o ha fondamento in una norma di legge ovvero di un D.P.R. recante recepimento di un accordo sindacale o non lo ha (e tale fondamento – nel caso di specie – non può che essere individuato nell’art. 11 in esame).
In conclusione, ai ricorrenti, addetti al reparto scorte con turni di servizio a giorni alterni, organizzati globalmente sulla base di ordini formali di servizio, con orario pari al doppio dell’orario ordinario di servizio e successivo riposo compensativo, va riconosciuto il diritto a percepire, per il periodo dal 26 marzo 2002 (in ragione della prescrizione eccepita dall’Amministrazione ed in carenza di elementi atti a comprovare l’intervento di atti interruttivi di quest’ultima in epoca antecedente alla data di notificazione del ricorso) fino al 13 giugno 2006 (atteso che da tale data il compenso de quo risulta già riconosciuto dall’Amministrazione in virtù della deliberazione della Commissione paritetica), l’indennità giornaliera per servizio esterno in misura doppia, per i giorni di effettivo servizio prestato, in ragione del doppio orario di lavoro svolto rispetto a quello ordinario, con conseguente condanna della resistente Amministrazione al pagamento in favore dei ricorrenti degli importi arretrati a ciascuno spettante.
Quanto alla richiesta di accertamento del diritto anche alla corresponsione, avuto riguardo alla sorte capitale costituita dagli importi arretrati dell’indennità di cui trattasi, di interessi e rivalutazione monetaria, la stessa non è accoglibile, ricordando il Collegio che, ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724, è disposto il divieto di cumulo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria con riferimento ai crediti dei dipendenti pubblici per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994; tale previsione di legge primaria non lascia spazio alcuno sulla decorrenza della regola del divieto di cumulo, operativo per le pretese avanzate, come nel caso di specie, successivamente alla data di riferimento. Pertanto, sugli importi spettanti a titolo di arretrato dell’indennità non percepita vanno calcolati i soli interessi nella misura del tasso legale, ovviamente per ciascun rateo della spettante indennità fino all’effettivo soddisfo.
Sussistono, infine, giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma - Sezione I ter accoglie il ricorso n. 2640/2007 e, per l’effetto, condanna la resistente Amministrazione al pagamento in favore dei ricorrenti delle somme per come in motivazione indicate.
Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 13 gennaio 2011 e 24 febbraio 2011 con l'intervento dei Magistrati:
Linda Sandulli, Presidente
Pietro Morabito, Consigliere
Antonella Mangia, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/03/2011

Re: CORRESP INDENNITA' GIORNALIERA PER SERV. ESTERNI

Inviato: gio mar 10, 2011 11:48 am
da panorama
Sentenza del Consiglio di Stato di ieri 09/03/2011

09/03/2011 201101481 Sentenza 6

N. 01481/2011REG.PROV.COLL.
N. 07971/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7971 del 2007, proposto dal Ministero dell'Interno, in persona del Ministro e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
I signori (congruo nr. di Poliziotti) rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Beatrice, con domicilio eletto presso la signora Cinzia Meco in Roma, via Nomentana, 91; + altri , , + , in qualità di eredi di Omissis ,non costituitisi in questo grado di appello;
per la riforma della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I TER n. 6113/2007, resa tra le parti, concernente CORRESPONSIONE INDENNITA' PER SERVIZI ESTERNI

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dei suindicati appellati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 febbraio 2011 il Consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti l’avv. Meco, per delega dell’avv. Beatrice, e l’avvocato dello Stato …….;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. E’ impugnata la sentenza del Tribunale amministrativo del Lazio n. 6113 del 6 luglio 2007, che ha accolto in parte (nei limiti della eccepita prescrizione) il ricorso n. 1591 del 2001 proposto dagli odierni appellati per l’accertamento del diritto di costoro a conseguire l’indennità per servizi esterni prevista dall’art. 12 del d.P.R. n. 147 del 5 giugno 1990 (così come successivamente modificato e sostituito dall’art. 9 del d.P.R. n. 395 del 1995, dall’art. 11 del d.P.R. n. 254 del 1999 e dall’art. 9 del d.P.R. n. 164 del 2002).
2. Deduce l’Amministrazione appellante la erroneità della gravata sentenza, che avrebbe ritenuto fondata la pretesa dei ricorrenti di primo grado pur in carenza dei presupposti, processuali e sostanziali, per l’accoglimento della domanda. In particolare, l’Amministrazione torna ad eccepire in questo grado di giudizio la inammissibilità del ricorso collettivo proposto in primo grado dagli odierni appellati per assoluta genericità della causa petendi, nonché per intervenuta prescrizione annuale della pretesa pecuniaria fatta valere (trattandosi di somme dovute a cadenze temporali non superiori al mese) e, da ultimo, la carenza delle condizioni legittimanti la richiesta di corresponsione della rivendicata indennità per servizi esterni, anche alla luce della costante giurisprudenza del Consiglio di Stato nella materia.
3. Si sono costituiti in giudizio gli appellati (in epigrafe nominativamente indicati) per resistere al ricorso e per chiederne la reiezione.
In esito all’udienza camerale del 6 novembre 2007, veniva adottata ordinanza di sospensione della esecutività della impugnata sentenza.
4. All’udienza pubblica del 1° febbraio 2011 il ricorso è stato trattenuto per la sentenza.
5. L’appello è fondato e va accolto.
5.1. Anzitutto va condivisa la preliminare censura di inammissibilità del ricorso di primo grado, erroneamente disattesa dai giudici di primo grado, svolta dalla Amministrazione appellante sotto il profilo della genericità del ricorso collettivo introdotto dalle odierne parti appellate, avuto riguardo agli elementi costitutivi della domanda (in particolare, ai fatti costitutivi della causa petendi).
5.2. I ricorrenti di primo grado hanno infatti genericamente dedotto di aver svolto servizi esterni espletati fuori dalla sede di servizio, senza tuttavia specificare per quali periodi ciascuno di loro è stato impegnato in detti servizi; né sono stati indicati i turni (richiesti dall’art. 12 del d.P.R. 5 giugno 1990, n. 147), stabili e periodici, nell’ambito dei quali detti servizi sarebbero stati prestati e, soprattutto, sulla scorta di quali ordini formali di servizio i servizi esterni sarebbero stati espletati.
A fronte di tale carenza strutturale della domanda attorea, vieppiù resa evidente dalla natura collettiva del ricorso di primo grado (che imponeva la specifica indicazione, per ciascuno dei ricorrenti, degli elementi suindicati), ritiene il Collegio che il ricorso di primo grado va ritenuto inammissibile, dato che l’attenuazione, nel processo amministrativo, del principio dispositivo non può tradursi in uno svuotamento dell’onere probatorio e del connesso dovere di allegare, con specificità e precisione, i fatti costitutivi della domanda.
5.3 D’altronde, la ragione sottesa alla attenuazione dell’onere probatorio nel sistema giustiziale amministrativo (ed alla applicazione del principio cosiddetto dispositivo-acquisitivo) risiede notoriamente nella asimmetria informativa e dispositiva (soprattutto con riguardo all’accesso al materiale probatorio) in cui tendenzialmente versa la parte privata rispetto alla parte pubblica, quando si tratti dell’esercizio del potere pubblico.
Ora, tutte le volte in cui tale ragione giustificatrice della deroga alle ordinarie regole processuali non soccorre, in quanto l’interessato può indicare quali circostanze di fatto lo abbiano riguardato, non vi è ragione di disattendere il principio fondamentale che impone all’attore di allegare, sia pure sinteticamente, i fatti costitutivi della domanda .
5.4 Nel caso in esame nessun ostacolo si frapponeva in concreto a che gli originari ricorrenti corredassero la domanda giudiziale di ogni utile indicazione o elemento fattuale per consentire al giudicante di apprezzarne il fondamento.
5.5. Né è condivisibile quanto sul punto affermato dal Tar, per il quale l’Amministrazione – “in possesso di tutta la documentazione necessaria per verificare il fondamento della domanda” – avrebbe dovuto nel corso del giudizio indicare gli specifici elementi costitutivi della causa petendi (epoca di svolgimento dei servizi esterni, natura degli stessi, organizzazione dei servizi secondo turni di lavoro, ordini di servizio di adibizione del personale a tali turni di lavoro etc).
Tale impostazione non appare condivisibile, poiché i ricorrenti in primo grado si sono limitati ad affermare lo svolgimento dei lavori del servizio esterno sotto il profilo materiale, senza fornire – tanto meno con riferimento alle singole posizioni – alcuno specifico elemento al riguardo, né sotto il profilo del richiamo a date o ad orari in cui sarebbe stato svolto il servizio, né sotto quello probatorio.
In tal modo, il ricorso di primo grado risulta generico e in contrasto con il principio generale per cui vanno quanto meno indicati i fatti che costituiscono il fondamento della domanda.
5.6. Peraltro, l’incertezza sulla natura specifica dei servizi distintamente e asseritamente svolti da ciascuno degli odierni appellati assume altresì rilievo, in senso negativo, anche ai fini della definizione della controversia nel merito, anche ad ammettere che si possa accedere al suo esame.
5.7. Come evidenziato dall’Amministrazione appellante, invero, il servizio esterno, in relazione al quale l’art. 12 del d.P.R. n. 147 del 1990 e l’art. 9 del d.P.R. n. 395 del 1995 prevedevano la corresponsione di una speciale indennità, era quello caratterizzato da una condizione di particolare disagio per il personale dipendente, derivante dall’esposizione a particolari agenti atmosferici ed a specifici rischi.
Come ha chiarito la giurisprudenza di questo Consiglio, tale indennità non spettava per il solo fatto che l’attività lavorativa fosse svolta fisicamente al di fuori dei locali dell’ufficio di appartenenza, verificandosi altrimenti l’evidente snaturamento della sua finalità (in tal senso, Sez. VI, 28 settembre 2006, nn. 5692/5694; Sez. II, 28 luglio 1998, parere n. 1252/1997; cfr. anche la più recente decisione della Sezione n. 2294 dell’11 maggio 2007).
5.8. Le richiamate decisioni di questo Consiglio hanno evidenziato che è stato l’art. 11, comma 1, del d.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 ad estendere il compenso di cui all’art. 9, comma 1, del d.P.R. n. 395 del 1995 (compenso giornaliero al personale impiegato nei servizi esterni, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio), anche al personale di polizia impegnato in attività di tutela, scorta, traduzione, vigilanza, lotta alla criminalità, nonché tutela della normativa in materia di poste e telecomunicazioni, impiegato in turni e sulla base di ordini formali di servizio svolti all’esterno degli uffici o presso enti e strutture di terzi; tale disposizione ha tuttavia disposto che l’operatività dell’estensione dovesse decorrere dal 1° giugno 1999.
Inoltre, soltanto con l’art. 9 del d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, il riconoscimento ai fini economici dei suddetti servizi esterni è stato ulteriormente esteso anche ai servizi di durata inferiore all’orario obbligatorio giornaliero (purché non inferiore alle tre ore continuative).
5.9. Ora, alla luce di tali previsioni normative e della costante interpretazione che ne è stata data sul piano della loro efficacia intertemporale, e come è stato correttamente evidenziato dalle circolari interpretative adottate dal Ministero dell’interno (in particolare, dalla circolare ministeriale del 20 dicembre 1999), si deve concludere che i servizi genericamente indicati dagli originari ricorrenti, in quanto rientranti nella categoria contemplata dal citato d.P.R. n. 254 del 1999 (essenzialmente, servizi di scorta, vigilanza, lotta alla criminalità, etc.) non potrebbero in ogni caso generare, da parte degli odierni appellati, pretese patrimoniali decorrenti dalla entrata in vigore del d.P.R. n.147 del 1990 (non essendo originariamente contemplati tra i servizi esterni remunerabili).
Inoltre, la mancata individuazione di tali servizi non consente di operare la necessaria selezione imposta dal diverso campo applicativo delle richiamate disposizione) in ordine alla loro durata giornaliera, pur rilevante – per quanto detto - ai fini della ammissione o meno degli stessi a remunerazione (dato che a decorrere dal 1° giugno 1999 il servizio esterno doveva coincidere, nella sua durata, con l’orario obbligatorio giornaliero e soltanto con l’entrata in vigore del d.P.R. n. 164 del 2002 lo stesso poteva anche avere durata minore, purché non inferiore alle tre ore continuative).
In definitiva, l’appello in epigrafe risulta fondato e va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo grado.
6. Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull'appello n. 7971 del 2007, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della impugnata sentenza, respinge il ricorso di primo grado.
Condanna gli appellati costituiti, in solido tra loro, a rivalere l’Amministrazione appellante delle spese e competenze dei due gradi di giudizio, che liquida in Euro 200,00 ( duecento/00) per ciascun soggetto appellato, oltre IVA e CAP come per legge, con vincolo di solidarietà tra tutti gli appellati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1° febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Claudio Contessa, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/03/2011

Re: CORRESP INDENNITA' GIORNALIERA PER SERV. ESTERNI

Inviato: mer mar 26, 2014 10:45 pm
da panorama
Ricorso Accolto.
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18/03/2014 201400105 Sentenza 1


N. 00105/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00340/2009 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 340 del 2009, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. A. D., con domicilio eletto presso il suo studio, in Trieste, via Coroneo 31/2;

contro
Ministero della Difesa, Arma dei Carabinieri, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Trieste, piazza Dalmazia 3;

per l'accertamento del diritto a percepire l'indennità per servizi esterni e conseguente condanna al pagamento di quanto dovuto e, ove occorra, per l'annullamento della nota dd. 2.3.2009 del Com. Reg. Carabinieri FVG.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e dell’Arma dei Carabinieri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2014 il dott. Umberto Zuballi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente, appuntato scelto dei carabinieri, agisce in giudizio per ottenere l'accertamento del suo diritto a percepire l'indennità per servizi esterni con conseguente condanna dell'amministrazione al pagamento di quanto dovuto e ove occorra per l'annullamento della nota di data 2 marzo 2009 del comando della Regione dei carabinieri.

Fa presente di svolgere servizio presso il comando provinciale dei carabinieri OMISSIS e che l'attività si è sempre svolta fuori dalla sede del comando. Già nel 2003 chiedeva la corresponsione dell'indennità prevista per il personale impiegato in servizi esterni organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio. L'amministrazione provvedeva a erogargli l’indennità a far tempo dal febbraio 2003 ma non rispondeva in merito alla domanda riguardante l'indennità per il periodo dal 2000 - 2003. A seguito di richiesta, l'amministrazione concludeva per il non accoglimento della domanda ritenendo che i servizi esterni non rientrassero nella fattispecie prevista in particolare nella circolare applicativa.

In data 4 maggio 2005 il ricorrente reiterava la propria istanza e l'amministrazione investiva il comando legione carabinieri servizio amministrativo che con apposita nota trasmetteva la risposta negativa fornita dall'ufficio legislativo. In data settembre del 2008 il ricorrente reiterava la domanda a cui seguiva una risposta negativa.

In via di diritto deduce la violazione del d.p.r. 395 del 1995, articolo 42. In materia è intervenuto poi il d.p.r. 18 giugno 2002 n. 164 che ha esteso l'indennità ai servizi esterni di almeno 3 h e quindi di durata inferiore a quella del normale turno lavorativo. La giurisprudenza sul punto ha stabilito che il beneficio deve essere riconosciuto ogni qualvolta il servizio non venga svolto in materia occasionale o sporadica e ove i servizi esterni siano caratterizzati dalla normalità della turnazione avente carattere di stabilità e periodicità.

Il ricorrente ha svolto e continua a svolgere attività esterna per cui non si comprende la ragione per cui l'amministrazione non ha concesso la richiesta indennità.

Come secondo motivo deduce la violazione di legge per difetto di istruttoria, errata ricostruzione della fattispecie sull'attività svolta dal ricorrente. La circolare richiamata dall'amministrazione stabilisce che per la concessione dell'indennità i servizi devono essere organizzati in turni svolti sulla base dell'ordine formale di servizio e di durata non inferiore a 3 h continuative tutti criteri che sussistano nella fattispecie in esame.

Come terza censura deduce il difetto di motivazione e la mancata valutazione dei fatti; la normativa risulta comprensiva di ogni attività esterna.

Il ricorrente chiede che venga acquisita la documentazione in merito ai servizi svolti.

Resiste in giudizio il ministero il quale, ricostruita la normativa applicabile, conclude per il rigetto del gravame.

In successiva memoria il ricorrente ribadisce le proprie argomentazioni in quanto ha svolto attività sulla base di turni esterni per l'attività di assunzione di informazione. Inoltre a decorrere dal febbraio del 2003 l’indennità viene regolarmente percepita dal ricorrente senza che nulla si sia modificato nello svolgimento del servizio.

Infine nella pubblica udienza del 12 marzo 2014 la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

Il ricorrente, in servizio come carabiniere, agisce in giudizio per ottenere l'accertamento del suo diritto a percepire l'indennità per servizi esterni con conseguente condanna dell'amministrazione al pagamento di quanto dovuto.

Va tenuto presente che l’interessato chiede detta indennità per il periodo dal gennaio 2000 al gennaio 2003 in quanto per il periodo successivo detta indennità gli è stata corrisposta.

Va da subito rilevato come il ricorso si appalesa fondato.

La ratio sottesa al riconoscimento dell'indennità per i servizi esterni sta nell'intento di compensare il personale che operi regolarmente in condizioni di particolare disagio, consistenti nell'esposizione agli agenti atmosferici ed ai rischi aggiuntivi normalmente connessi alla prestazione del servizio in ambienti esterni.

L'indennità per servizi esterni va invero corrisposta in relazione a servizi articolati stabilmente su turni, anche se non sull'intero arco delle ventiquattro ore, svolti all'esterno con esposizione a fattori di rischio ambientale e non presso enti o uffici, caratteristiche richieste dalla legge in via concorrente e non disgiuntiva. Esula dall'ambito di attribuzione del beneficio economico in questione il servizio avente natura occasionale e sporadica, poiché in quest'ultimo caso fa difetto proprio l'elemento della preventiva e ricorrente disponibilità allo svolgimento di servizi disagiati, espressamente richiesto.

Nel caso, innanzi tutto viene in rilievo la circostanza che l’attività lavorativa svolta dal ricorrente risulta la stessa sia nel periodo dal gennaio 2000 al gennaio 2003; inoltre – e l’argomento risulta decisivo- dalla documentazione in atti risulta che nel periodo in discussione sussistono tutti i requisiti previsti dalla normativa per la concessione dell’indennità, il servizio di vigilanza esterna, continuativo (non sporadico ed occasionale) sulla base di una regolare e autorizzata turnazione.

Per quanto rilevato va accertato il diritto del ricorrente a percepire l’indennità in parola anche per il periodo dal gennaio 2000 al gennaio 2003; sarà l’amministrazione a calcolare il dovuto e a corrisponderlo al ricorrente con gli accessori di legge.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come da motivazione.

Condanna l’amministrazione a rifondere al ricorrente le spese di giudizio, che vengono liquidate nell’importo di euro 3.000,00, oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato nella misura versata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:
Umberto Zuballi, Presidente, Estensore
Enzo Di Sciascio, Consigliere
Manuela Sinigoi, Primo Referendario


IL PRESIDENTE, ESTENSORE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/03/2014

Re: CORRESP INDENNITA' GIORNALIERA PER SERV. ESTERNI

Inviato: ven giu 20, 2014 10:23 am
da panorama
addetti al servizio di autista al seguito di personalità.

Ricorso Accolto.
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19/06/2014 201406536 Sentenza 1T


N. 06536/2014 REG.PROV.COLL.
N. 07606/2005 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7606 del 2005, proposto da:
( OMISSIS – congruo n. di ricorrenti), tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Fabrizio Petrarchini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Circonvallazione Trionfale n. 145;

contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliato per legge presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l’accertamento
del diritto dei ricorrenti alla corresponsione dell’indennità per servizi esterni di cui all’art. 12 del d.P.R. n. 147/1990 ed all’art. 9, comma 1, del d.P.R. n. 395/1995.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 20 maggio 2014, il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Gli odierni ricorrenti sono tutti appartenenti al Corpo della Polizia di Stato ed assumono di essere stati addetti al servizio di autista al seguito di personalità e di aver, perciò, svolto in via continuativa spostamenti in ambiente esterno.

Tutti i ricorrenti, tranne M. G., hanno prodotto in giudizio un’attestazione rilasciata dal Settore “Autoparco” dell’Ufficio per i Servizi Tecnico-Gestionali della Segreteria del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, datata 11.3.2014, da cui risulta che gli stessi dal 21.6.2000 al 30.4.2002 hanno svolto attività lavorativa di tutela a disposizione di alte personalità, di durata non inferiore a tre ore lavorative consecutive.

Nel presente ricorso essi deducono: violazione dell’art. 12 del d.P.R. 5.6.1990, n. 147, e dell’art. 9 del d.P.R. n. 395/1995 – eccesso di potere per violazione della circolare n. 333.A/9802.B.B.5.4 del 18.4.1996 – disparità di trattamento.

La ratio della norma di cui all’art. 12 del citato d.P.R. n. 147/1990 sarebbe quella di remunerare con un’indennità aggiuntiva il personale che effettua turni in ambiente esterno in modo stabile e continuativo. Ciò posto, i ricorrenti, tutti adibiti al servizio di autista, sarebbero costretti a spostarsi quotidianamente a bordo di automezzi, in ambiente esterno, sopportando turni estenuanti.

Nella su richiamata circolare si rinverrebbe una volontà dell’Amministrazione di ampliare i destinatari della norma, richiedendo soltanto lo svolgimento di un servizio esterno sulla base di ordini formali di servizio, non essendo più prescritta l’articolazione dell’orario in cinque turni giornalieri.

Il mancato riconoscimento di tale indennità ai ricorrenti integrerebbe la disparità di trattamento nei confronti del personale adibito ai nuclei di prevenzione crimine, polizia di frontiera aerea, marittima e postale, nonché nei riguardi del personale adibito alle scorte di detenuti e di internati, al quale essa è stata riconosciuta.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione dell’Interno, la quale ha poi depositato una memoria defensionale.

In tale memoria ha in primo luogo sollevato eccezioni ed ha inoltre resistito alle censure di parte ricorrente.

Segnatamente essa ha sostenuto che i ricorrenti avrebbero solo assunto, senza tuttavia dimostrare, di aver svolto servizio di autista al seguito di personalità, mentre sarebbe preciso onere indicare le condizioni legittimanti l’azione, vale a dire i fatti costitutivi della pretesa azionata, non potendosi altrimenti supplire attraverso l’istruttoria documentale sollecitata in ricorso.

Ha altresì eccepito l’intervenuta prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948 , n. 4, c.c., in riferimento a quanto eventualmente spettante ai ricorrenti con decorrenza antecedente ai cinque anni dalla notifica del ricorso (vale a dire per attività svolta in epoca antecedente al 3.8.2000), non essendo documentato il compimento di alcun atto interruttivo della stessa.

Nel merito ha contestato la fondatezza della pretesa fatta valere dagli istanti.

Come già evidenziato in precedenza, tutti i ricorrenti tranne M. G., hanno prodotto in giudizio un’attestazione dell’11.3.2014, proveniente dal Settore “Autoparco” dell’Ufficio per i Servizi Tecnico-Gestionali della Segreteria del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, la quale certifica che gli stessi dal 21.6.2000 al 30.4.2002 hanno svolto attività lavorativa di tutela a disposizione di alte personalità, di durata non inferiore a tre ore lavorative consecutive

Inoltre essi hanno prodotto una memoria difensiva.

Nella pubblica udienza del 20.5.2014 il ricorso è stato introitato per la decisione.

DIRITTO

1 - Con il ricorso in esame gli attuali istanti, tutti appartenenti al Corpo della Polizia di Stato, chiedono l’accertamento del loro diritto alla corresponsione dell’indennità per servizi esterni, assumendo di essere stati addetti al servizio di autista al seguito di personalità e di aver, perciò, svolto in via continuativa spostamenti in ambiente esterno.

2 - Preliminarmente deve disaminarsi l’eccezione di prescrizione quinquennale, opposta dalla resistente Amministrazione dell’Interno.

Essa va accolta, con la precisazione di seguito indicata.

2.1 - In primo luogo è evidente che, essendo l’indennità in questione un importo che avrebbe dovuto essere corrisposto periodicamente, rileva la prescrizione breve quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, c.c..

2.2 - Né può ritenersi alla specie applicabile la sentenza della Corte costituzionale 1.6.1966, n. 63, che impone il mancato decorso del termine prescrizionale in relazione solo al diritto al salario, mentre le somme in questione costituiscono un’indennità di natura compensativa.

2.3 – Infine non risultano per tabulas atti interruttivi di tale prescrizione.

2.4 - Ne deriva che il diritto è senz’altro prescritto sino al 28.7.2000, posto che la data di notifica del ricorso valevole ad interrompere l’ulteriore decorso del termine prescrizionale è rappresentata da quella della spedizione postale, vale a dire il 28.7.2005, e non già quella di arrivo del ricorso stesso all’Amministrazione, indicata dall’Avvocatura dello Stato (3.8.2005).

3 - Inoltre deve evidenziarsi che non tutti i ricorrenti hanno dato prova dell’assegnazione al servizio de quo; è, infatti, in atti un’attestazione in tal senso rilasciata dal Settore “Autoparco” dell’Ufficio per i Servizi Tecnico-Gestionali della Segreteria del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, datata 11.3.2014, che, tuttavia, nulla dice riguardo a M. G..

Conseguentemente, rispetto a quest’ultimo, che non ha assolto all’onere probatorio, attualmente stabilito dall’art. 64, comma 1, c.p.a., il ricorso è inammissibile, essendo carente del titolo a fondamento della propria legittimazione a ricorrere.

4 - Si è evidenziato in narrativa che tutti gli altri hanno invece dato prova di aver svolto il servizio di autista, per la durata di almeno tre ore consecutive, a seguito di formale assegnazione, per il periodo 21.6.2000-30.4.2002.

5 - Stante l’illustrata situazione in fatto, si tratta ora di accertare la spettanza o meno dell’indennità richiesta ai suddetti ricorrenti.

A tal fine si rende necessario esaminare le disposizioni che disciplinano l’indennità per servizi esterni e verificare se l’attività svolta dai medesimi possa o meno inquadrarsi in alcuna delle fattispecie ivi previste.

5.1 - L’art. 12 del d.P.R. 5.6.1990, n. 347, ha previsto che “il supplemento giornaliero dell’indennità d’istituto, previsto dall’art. 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135 (…) è triplicato per il personale impiegato nei servizi esterni, ivi compresi quelli di vigilanza esterna agli istituti di pena, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio”.

5.2 - Con il d.P.R. 31.7.1995, n. 395, è stato soppresso il supplemento giornaliero dell’indennità di istituto e contestualmente è stato previsto uno specifico compenso giornaliero nei confronti proprio del “personale impiegato nei servizi esterni, ivi compresi quelli di vigilanza esterna agli istituti di pena, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio”.

5.3 - Successivamente l’art. 11, comma 1, del d.P.R. 16.3.1999, n. 254, ha stabilito che “a decorrere dal 1° giugno 1999 il compenso giornaliero di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, è esteso al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile che eserciti precipuamente attività di tutela, scorta (…), impiegato in turni e sulla base di ordini formali di servizio svolti all’esterno degli Uffici o presso enti e strutture di terzi”.

5.4 – Infine l’art. 9 del d.P.R. 18.6.2002, n. 164, ha rideterminato dal 1°.9.2002 l’entità del “compenso giornaliero corrisposto al personale impiegato nei servizi esterni di durata non inferiore a tre ore”.

5.5 - Come risulta evidente, dal 1°.6.1999 la portata soggettiva dell’indennità per servizi esterni è stata molto ampliata e, per quanto qui interessa, è stata espressamente prevista per l’attività di tutela e di scorta, che è quella che i ricorrenti, tranne M…, hanno dato prova di aver svolto per un determinato periodo.

5.6 - Naturalmente è sempre richiesto che siano soddisfatti i requisiti dell’articolazione in turni e dell’assegnazione in base ad ordini formali di servizio, il che non è qui in dubbio.

5.7 - Ne consegue che in capo ai ricorrenti, ricadenti nell’ipotesi figurata dalla norma, deve affermarsi la spettanza dell’indennità di che trattasi.

6 - L’Amministrazione è tenuta a riconoscere detto diritto ed a corrispondere le somme spettanti dal 29.7.2000 (stante il perfezionarsi della prescrizione quinquennale per il periodo antecedente) fino al 30.4.2002, data di cessazione dal servizio de quo, secondo quanto si desume dall’attestazione di servizio depositata in giudizio.

7 - Sul quantum così determinato devono essere calcolati gli interessi, dalla data di spettanza di ciascuna delle somme maturate sino al soddisfo, nella misura legale, e la rivalutazione ai sensi dell’art. 429 c.p.c., calcolati con i criteri e le modalità stabilite ex lege per i crediti da lavoro on D.M. Tesoro 1.9.1998, n. 352.

8 - In ragione della peculiarità della questione disaminata, si ritengono sussistenti le gravi ragioni per la compensazione integrale tra le parti delle spese, dei diritti e degli onorari di difesa.

P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Prima Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:

- relativamente a M. G. lo dichiara inammissibile e riguardo agli altri ricorrenti lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, condanna l’Amministrazione a corrispondere agli stessi le somme spettanti, conformemente a quanto indicato in motivazione;

- compensa integralmente tra le parti le spese, i diritti e gli onorari di difesa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2014, con l’intervento dei Magistrati:
Carlo Taglienti, Presidente
Rita Tricarico, Consigliere, Estensore
Emanuela Loria, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/06/2014

Re: CORRESP INDENNITA' GIORNALIERA PER SERV. ESTERNI

Inviato: mar lug 01, 2014 9:08 pm
da panorama
1) - Gli odierni ricorrenti sono tutti appartenenti al Corpo della Polizia di Stato ed assumono di essere stati ed in alcuni casi di essere tuttora impiegati presso la Banca Dati SIDDA/SIDNA della Direzione Nazionale Antimafia, in diverse Procure della Repubblica.

2) - Ciascun Centro di tale Banca Dati, ubicato presso le Procure della Repubblica, perciò strutture facenti capo al Ministero della Giustizia, è costituito da personale Interforze, comprendente la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza e l’Arma dei Carabinieri, e svolge attività di supporto nella lotta alla criminalità.

Ricorso ACCOLTO

Per completezza leggete il tutto qui sotto.
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27/06/2014 201406812 Sentenza 1T


N. 06812/2014 REG.PROV.COLL.
N. 09526/2005 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9526 del 2005, proposto da:
P. N., C. G., D. B. R., D. C. G. e M. F., tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Cinzia Meco, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Nomentana n. 91;

contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliato per legge presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l’accertamento
del diritto dei ricorrenti all’indennità per servizi esterni di cui all’art.11 del d.P.R. n.254/1999;

e per la condanna
dell’Amministrazione a corrispondere detta indennità, maggiorata degli interessi dalla maturazione delle singole somme al soddisfo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 20 maggio 2014, il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Gli odierni ricorrenti sono tutti appartenenti al Corpo della Polizia di Stato ed assumono di essere stati ed in alcuni casi di essere tuttora impiegati presso la Banca Dati SIDDA/SIDNA della Direzione Nazionale Antimafia, in diverse Procure della Repubblica.

Ciascun Centro di tale Banca Dati, ubicato presso le Procure della Repubblica, perciò strutture facenti capo al Ministero della Giustizia, è costituito da personale Interforze, comprendente la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza e l’Arma dei Carabinieri, e svolge attività di supporto nella lotta alla criminalità.

I ricorrenti hanno prodotto in giudizio attestati o ordini di servizio, dai quali si desume effettivamente l’assegnazione, in alcuni casi a tutt’oggi, a detta Banca Dati.

Con il ricorso in esame gli stessi lamentano la mancata corresponsione nei loro confronti dell’indennità per servizi esterni di cui all’art.11 del d.P.R. n. 254/1999, chiedendo l’accertamento del relativo diritto e la condanna dell’Amministrazione al suo versamento, con maggiorazione degli interessi.

Deducono in sostanza la violazione della citata disposizione, la quale avrebbe incluso nei servizi esterni, in grado di dare titolo all’indennità de qua, anche quelli che, pur svolgendosi in un ambito chiuso, siano svolti comunque in luogo diverso dalla caserma o dall’edificio in cui opera stabilmente il reparto di appartenenza, e sostengono di trovarsi proprio nella descritta situazione, in quanto la Banca Dati in questione è un ufficio del Ministero della Giustizia, precisamente istituito, nell’ambito della Direzione Nazionale Antimafia ed in tutte le Direzioni Distrettuali Antimafia, presso le Procure della Repubblica, per cui è un ufficio esterno alla Polizia di Stato.

Evidenziano inoltre di essere stati assegnati a tale Banca Dati in forza di apposito provvedimento del Procuratore Nazionale Antimafia o, in periferia, dei Procuratori della Repubblica e di partecipare alla lotta alla criminalità, svolgendo la propria attività secondo turnazione, e di essere, in virtù di tale assegnazione, esonerati completamente dalle attività delle rispettive sezioni di Polizia giudiziaria.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione dell’Interno, la quale ha poi depositato una memoria defensionale.

In tale memoria essa ha in primo luogo sollevato eccezioni ed ha inoltre resistito alle censure di parte ricorrente.

Segnatamente essa ha sostenuto che i ricorrenti avrebbero solo assunto, senza tuttavia dimostrare, l’assegnazione alla Banca Dati SIDDA/SIDNA, mentre sarebbe preciso onere indicare le condizioni legittimanti l’azione, vale a dire i fatti costitutivi della pretesa azionata, non potendosi altrimenti supplire attraverso l’istruttoria documentale sollecitata in ricorso.

Ha altresì eccepito l’intervenuta prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948 , n. 4, c.c., in riferimento a quanto eventualmente spettante ai ricorrenti con decorrenza antecedente ai cinque anni dalla notifica del ricorso (vale a dire per attività svolta in epoca antecedente al 5.10.2000), non essendo documentato il compimento di alcun atto interruttivo della stessa.

Nel merito ha contestato la fondatezza della pretesa fatta valere dagli istanti, assumendo che l’attività svolta dagli stessi non sarebbe assimilabile a quelle previste dalla disposizione invocata, ciascuna delle quali caratterizzata da un qualche aspetto di gravosità, e non potendo integrare il ‘servizio esterno’, “in quanto espletato nella stessa sede in cui ciascuno di essi disbriga ordinariamente e continuativamente – senza alcun onere o disagio aggiuntivo – la propria abituale attività lavorativa e i propri compiti istituzionali”.

Come già evidenziato in precedenza, i ricorrenti hanno poi depositato, nel corso del presente giudizio, ordini o attestati di servizio, dai quali risulta l’assegnazione ai Centri SIDDA/SIDNA.

Inoltre essi hanno prodotto una memoria difensiva.

Nella pubblica udienza del 20.5.2014 il ricorso è stato introitato per la decisione.

DIRITTO

1 - Con il ricorso in esame gli attuali istanti, tutti appartenenti al Corpo della Polizia di Stato, chiedono il riconoscimento del loro diritto all’indennità di cui all’art. 11 del d.P.R. n. 254/1999 e la condanna dell’Amministrazione alla corresponsione nei loro confronti del relativo quantum, maggiorato degli interessi dalla data di maturazione sino al soddisfo, assumendo di essere stati assegnati alla Banca Dati SIDDA/SIDNA, ufficio del Ministero della Giustizia, precisamente istituito, nell’ambito della Direzione Nazionale Antimafia ed in tutte le Direzioni Distrettuali Antimafia, presso le Procure della Repubblica, con la finalità di supporto alla lotta alla criminalità, costituito da personale Interforze, comprendente la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza e l’Arma dei Carabinieri presso le Procure della Repubblica.

2 - Preliminarmente deve disaminarsi l’eccezione di prescrizione quinquennale, opposta dalla resistente Amministrazione dell’Interno.

Essa va accolta.

2.1 - In primo luogo è evidente che, essendo l’indennità in questione un importo che avrebbe dovuto essere corrisposto periodicamente, rileva la prescrizione breve quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, c.c..
2.2 - Né può ritenersi alla specie applicabile la sentenza della Corte costituzionale 1.6.1966, n. 63, che impone il mancato decorso del termine prescrizionale in relazione solo al diritto al salario, mentre le somme in questione costituiscono un’indennità di natura compensativa.

2.3 – Infine non risultano per tabulas atti interruttivi di tale prescrizione.

2.4 - Ne deriva che il diritto è senz’altro prescritto sino al 5.10.2000, posto che la data di notifica del ricorso, valevole ad interrompere l’ulteriore decorso del termine prescrizionale, è rappresentata dal 5.10.2005.

3 - Nel merito il ricorso è fornito di fondamento.

4 - Va in primo luogo evidenziato che tutti i ricorrenti hanno dato prova dell’assegnazione a detta Banca Dati, per cui essi hanno assolto all’onere probatorio, attualmente stabilito dall’art. 64, comma 1, c.p.a..
Infatti essi hanno depositato in giudizio in alcuni casi gli attestati di servizio ed in altri gli ordini di servizio, da cui risulta lo svolgimento della propria attività di analista delle informazioni presso la Banca Dati SIDDA/SIDNA.

Segnatamente P. N. è stato in servizio, con formale ordine di servizio, presso la suindicata Banca Dati nell’ambito della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia presso il Tribunale di OMISSIS dal 18.9.1997 sino al 12.1.2009, M. F. è stato assegnato sempre alla medesima Banca Dati a OMISSIS a decorrere anch’egli dal 18.9.1997 ed alla data del 22.1.2014, nella quale è stato rilasciato l’attestato di servizio, risultava ancora lì in servizio, D. B. R. risulta confermato alla Banca Dati nell’ambito della Procura della Repubblica presso il Tribunale di OMISSIS con ordine di servizio del 29.4.2008, D. C. G. risulta addetta, come analista delle informazioni, alla Banca Dati presso la Procura della Repubblica OMISSIS dal maggio 1999 sino almeno alla data dell’attestato, vale a dire al 22.1.2014, infine C. A. risulta assegnato alla Direzione Distrettuale Antimafia di OMISSIS in data 7.4.1997, dove svolge funzioni di analista delle informazioni dal 25.2.1998.

5 - Stante l’illustrata situazione in fatto, si tratta ora di accertare la spettanza o meno dell’indennità richiesta ai ricorrenti.

6 - A tal fine si rende necessario esaminare la disposizione normativa invocata dagli stessi e verificare se l’attività svolta dai medesimi possa o meno inquadrarsi in alcuna delle fattispecie ivi previste.

L’art. 11, comma 1, del d.P.R. n. 254/1999 stabilisce che “a decorrere dal 1° giugno 1999 il compenso giornaliero di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, è esteso al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile che eserciti precipuamente attività di tutela, scorta, traduzione, vigilanza, lotta alla criminalità, nonché tutela della normativa in materia di poste e comunicazioni, impiegato in turni e sulla base di ordini formali di servizio svolti all’esterno degli Uffici o presso enti e strutture di terzi”.

La disposizione ivi citata (art. 9, comma 1, del d.P.R. n. 395/1995) prevedeva genericamente un’indennità per servizi esterni sempre per il personale delle forze di polizia ad ordinamento civile.

6.1 - È evidente che la portata della spettanza dell’indennità in parola è stata ampliata, ricomprendendo non solo, come in origine, i ‘servizi esterni’, bensì altresì le molteplici “attività di tutela, scorta, traduzione, vigilanza, lotta alla criminalità, nonché tutela della normativa in materia di poste e comunicazioni”, purché siano svolte o “all’esterno degli Uffici” - come in precedenza - o anche “presso enti e strutture di terzi” e soddisfino sempre i requisiti dell’articolazione in turni e dell’assegnazione in base ad ordini formali di servizio.

7 - Nella specie i ricorrenti, tutti appartenenti alla Polizia di Stato e, come tali, sotto questo profilo, rientranti nell’ambito soggettivo di applicazione della norma in parola, hanno dato prova, a seconda dei casi, di aver svolto o di svolgere tuttora la propria attività, secondo precisi turni, in qualità di analisti delle informazioni presso la Banca Dati SIDDA/SIDNA, alla quale è addetto un gruppo interforze (Polizia di Stato, Guardia di Finanza ed Arma dei Carabinieri), all’interno delle Procure della Repubblica – Direzioni Distrettuali Antimafia, le quali fanno capo al Ministero della Giustizia, perciò Amministrazione diversa da quella di appartenenza, evidentemente in supporto all’attività di lotta alla criminalità.

7.1 - Risultano, perciò, in concreto verificati tutti i requisiti prescritti dalla norma in esame.

7.2 - Conseguentemente, conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza amministrativa in un caso del tutto simile a quello in esame – si faceva riferimento al Gruppo interforze di polizia giudiziaria - sezione microcriminalità, esistente presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Padova – deve affermarsi la spettanza, in capo ai ricorrenti, dell’indennità di che trattasi (cfr.: Cons.St. - sez. VI, 4.6.2007, n. 2944; T.a.r. Liguria - sez. II, 22.6.2002, n. 705).

7.3 - L’Amministrazione è tenuta a riconoscere detto diritto ed a corrispondere le somme spettanti, avuto riguardo al periodo di concreto svolgimento dell’attività da parte di ciascuno dei ricorrenti presso la predetta Banca Dati, a decorrere dal 6.10.2000, stante il perfezionarsi della prescrizione quinquennale per il periodo antecedente.

8 - Sul quantum così determinato devono essere liquidati gli interessi, dalla data di spettanza di ciascuna delle somme maturate sino al soddisfo, nella misura legale, e la rivalutazione, prevista direttamente dall’art. 429 c.p.c. (perciò accessorio ex lege, a prescindere da una specifica domanda di parte), calcolati con i criteri e le modalità stabilite per i crediti da lavoro con D.M. Tesoro 1.9.1998, n. 352.

9 - L’accoglimento parziale del ricorso, dovuto all’eccepita prescrizione quinquennale fino al 5.10.2000, e la peculiarità della questione sottesa e disaminata dal Collegio inducono a ritenere sussistenti le gravi ragioni per la compensazione integrale tra le parti delle spese, dei diritti e degli onorari di difesa.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Prima Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:

- lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, condanna l’Amministrazione a corrispondere ai ricorrenti le somme spettanti, conformemente a quanto indicato in motivazione;

- compensa integralmente tra le parti le spese, i diritti e gli onorari di difesa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2014, con l’intervento dei Magistrati:
Carlo Taglienti, Presidente
Rita Tricarico, Consigliere, Estensore
Emanuela Loria, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/06/2014

Re: CORRESP INDENNITA' GIORNALIERA PER SERV. ESTERNI

Inviato: mer giu 03, 2015 4:40 pm
da panorama
Servizi esterni CC.
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SENTENZA ,sede di CGARS_GIURISDIZIONALE ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201500412
- Public 2015-05-29 -


N. 00412/2015REG.PROV.COLL.
N. 01484/2001 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso n. 1484/ 2001 R.G. proposto da:
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro in carica;
MINISTERO DELLA DIFESA, in n persona dei rispettivi Ministri in carica,
Tutti rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Palermo, via A. De Gasperi, n. 81;

contro
(congruo nr. di ricorrenti – omissis – per spazio) , rappresentati e difesi dall'avv. Filippo Cangemi, con domicilio eletto presso Filippo Cangemi in Palermo, Via Tevere 4; (congruo nr. di ricorrenti – omissis - ); -
Tutti rappresentati e difesi dall’avv. Filippo Cangemi, presso il quale sono elettivamente domiciliati in Palermo, via Tevere n. 4.

per la riforma

della sentenza del TAR SICILIA - PALERMO : Sezione II n. 00992/2001, resa tra le parti, concernente: Indennità Servizio Scorta - Decorrenza differenze

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di (omissis congruo nr. di ricorrenti);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2014 il Consigliere Giuseppe Mineo e uditi per le parti gli avvocati La Rocca e Cangemi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Viene in discussione l’appello avverso la sentenza citata in epigrafe, con la quale il primo Giudice ha accolto il ricorso degli odierni appellanti, e, per l’effetto, ha dichiarato il loro diritto alla corresponsione dell’indennità prevista dall’art. 42 D.P.R. n. 31 luglio 1995, n. 395, con la decorrenza di legge, dei connessi crediti accessori per interessi e rivalutazione da calcolarsi secondo la normativa applicabile.

Nell’udienza del 12 dicembre 2014 l’appello è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

Con ricorso n. 900/1997 R.G. gli odierni appellati, tutti militari dell’Arma dei Carabinieri, assegnati al reparto servizio magistratura, sezione scorte della Regione Siciliana, eccetto i sigg. C.. e S.., addetti a ‘mansioni equivalenti’, chiedevano l’accertamento del diritto alla corresponsione dell’indennità contemplata dall’art. 42 D.P.R. n. 395/1995 ( rubricato “Servizi Esterni ed Ordine Pubblico in sede”) a decorrere dall’1.11.1995, con interessi e rivalutazione monetaria da ogni singola scadenza.

Il TAR, con la sentenza oggetto del presente gravame, ha accolto il ricorso, in accordo con proprie precedenti decisioni in materia: n. 153/1998 e n. 1694/2000, la prima delle quali confermata da questo C. G. A. con sentenza n. 169 del 5 maggio 1999. Nel dichiarare fondata la domanda degli agenti ricorrenti, in particolare, il primo Giudice ha evidenziato:
a) che “l’indennità in questione è intesa a remunerare con un compenso giornaliero il “ particolare disagio” derivante dal servizio svolto in ambiente esterno e quindi in condizioni più gravose rispetto alla normale attività di istituto” ;
b) che tale interpretazione non trova ostacolo in quanto ritenuto dalla stessa Amministrazione degli Interni, come emergerebbe, in particolare , dal tenore della circolare n. 333.A. 9801.B.210.4.53 del 3 luglio 1990: la quale, si sottolinea, dopo aver “preso atto della genericità della previsione di cui all’art.9 D.P.R. cit. nell’indicare i servizi che comportano la corresponsione dell’indennità di cui trattasi… “, ha tuttavia precisato “che l’esemplificazione di detti servizi non è completamente esaustiva”; - riconoscendo così, a detta del primo Decidente, la possibilità di individuare “altri servizi” che possono essere qualificati ‘esterni’ ;
c) che, d’altra parte, sulla falsariga di quanto ritenuto da questo C.G.A. con la citata sentenza n. 169/1999 “non può ritenersi discutibile l’effettiva connotazione e natura del servizio di scorta e di vigilanza, che deve essere espletato prevalentemente all’esterno dei locali dell’ufficio di appartenenza dei singoli agenti sulla base di ordini formali di servizio”.

Avverso la decisione così resa la Difesa Erariale, in rappresentanza delle Amministrazioni soccombenti, ha proposto appello con cui, dopo aver eccepito, con il primo motivo, la estromissione del Ministero della Difesa dal contenzioso sulla materia controversa, e, comunque, con il terzo motivo, la prescrizione “per gran parte dei ricorrenti” dei crediti pretesi, sul merito della pretesa patrimoniale ha contestato il riconoscimento agli odierni appellati della richiesta indennità motivando in particolare sul fatto:
a) che l’esclusione del personale impiegato nel ‘servizio scorta’ dal godimento dell’indennità in oggetto, così come decisa dalle circolari ministeriali contestate dagli agenti appellati, in realtà appare congrua con i principi posti in materia dal D.P.R. n. 395/1995, dei quali esse costituiscono la legittima specificazione applicativa;
b) che, d’altra parte, l’esclusione risulta confermata dalla formulazione del successivo accordo sindacale recepito con il D.P.R. n. 254/1999, che, viceversa, con l’art. 11, comma 1°, ha espressamente esteso il campo d’applicazione dell’art. 9, 1° comma, D.P.R. n. 395/1995 rispettivamente al personale della Polizia di Stato, ai militari dell’Arma dei Carabinieri ed agli Agenti della Guardia di Finanza che effettuano servizi di scorta; e
c), pertanto, considerato l’efficacia temporale propria dei contratti collettivi e le tipiche modalità di interpretazione delle disposizioni da essi poste, in ragione di tale espressa menzione consegue “l’insussistenza fino al 1999 del diritto dei ricorrenti all’indennità per lo svolgimento dei “servizi esterni”.

L’appello va respinto per le ragioni che qui di seguito si precisano.

Invero, la legittimità della mancata attribuzione dell’indennità qui controversa, nei termini affermati dalla difesa erariale: e cioè fino a quando, a seguito dell’emanazione del D.P.R. n. 254/1999, essa è stata “espressamente” riconosciuta anche al personale delle forze dell’ordine (a partire dai militari dell’Arma dei Carabinieri) che svolgono servizi di scorta alle condizioni operative ivi indicate - è stata suffragata da quella giurisprudenza consiliare la quale, sulla scorta di un parere espresso dal Consiglio di Stato (Sez. II 28.7.1998, n. 1252/1997), dopo aver premesso che “il “servizio esterno”, in relazione al quale l’art. 12 del D.P.R. n. 147/1990 e l’art. 9 D.P.R. n. 395/1995 prevedevano la corresponsione di una speciale indennità, era quello caratterizzato da una condizione di particolare disagio per il personale dipendente derivante dall’esposizione, sistematica (cioè in base a turnazione) e continuativa (per la durata giornaliera del servizio), a particolari agenti atmosferici ed a specifici rischi…”; - sulla base di tali premesse ha quindi ritenuto: che “tale condizione, appunto, non si verificava per il servizio di scorta (e né i ricorrenti, per altro verso, l’hanno adeguatamente dedotto e comprovato) giacché, altrimenti, si sarebbe dovuto includere nel relativo ambito ogni attività svolta fisicamente al di fuori dei locali dell’ufficio di appartenenza, con evidente snaturamento della finalità della rivendicata indennità (in tal senso, Sez. VI, decisioni nn.28.9.2006, nn.5692, 5692 e 5694/2006)”; ovvero, che “è stato l’art. 11, comma 1, del D.P.R. 16.3.1999, n. 254 ad estendere il rivendicato compenso di cui all’art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 395/1999, anche al servizio di scorta, prescrivendo tuttavia, - con una disposizione che, per la sua stessa formulazione, non ha carattere ricognitivo di un principio già precedentemente in vigore – che l’operatività dell’estensione dovesse decorrere dal 1°.6.1999 “; e, pertanto, che “i servizi di scorta e tutela in questione non sono contemplati nell’ambito dei protocolli di intesa e delle “circolari” del Ministero che elencano i servizi esterni, protocolli e circolari, che non possono avere valore solo esemplificativo, per i riflessi finanziari dell’individuazione di tali servizi e l’espressa considerazione del servizio di scorta quale servizio esterno solo a decorrere dal 1°.6.1999, per effetto dell’entrata in vigore del D.P.R. 16.3.1999 n. 254, ed atteso che nella specie il periodo controverso è comunque anteriore all’entrata in vigore del decreto appena citato.” ( Cons. Stato, VI., n. 469/2008).

Anche per gli argomenti utilizzati dalla giurisprudenza consiliare sopra riferita, dunque, le censure avanzate dalla Difesa Erariale avverso la decisione resa dal primo Giudice denunciano la estraneità del servizio scorte al novero dei servizi ‘esterni’ contemplati dall’art. 9 e 42 del D.P.R. n. 395/1995 invocando, sotto un duplice profilo concettuale, la particolare natura della disciplina posta dalle norme controverse, e cio in quanto: trattandosi di norme contenente ‘principi’ posti per regolare il complesso sistema dei rapporti tra P.A. e i suoi dipendenti, per ciò stesso competerebbe poi all’Amministrazione, attraverso le circolari del tipo di quelle ex adverso contestate dalla difesa degli appellati, individuare i criteri connotativi delle attività ammesse a godere l’indennità, anche “per i riflessi finanziari” che siffatta individuazione dei servizi comporta, così come puntualmente sottolineato nella decisione consiliare da ultimo riferita; e, inoltre, le norme (poste dall’accordo intersindacale e poi recepite dai decreti presidenziali, che ad esse danno efficacia ‘erga omnes’) delle quali qui si controverte, si caratterizzerebbero per essere suscettibili di modificazione soltanto “testuale”, cioè a seguito della negoziazione contrattuale successivamente intervenuta, e così riportata nel testo dell’accordo, sulla falsariga di quanto disposto dal D.P.R. n. 254/1999, che in materia ha proceduto a superare la formulazione dell’art. 9 e 42, 1 cpv., del D.P.R. n. 395/1995, comprendendo “espressamente” il servizio di scorta quale ‘ servizio esterno ’ suscettibile di essere indennizzato, ancorché solamente “A decorrere dal 1°.6.1999…”, così come recita l’art. 11 del medesimo Decreto.

Ebbene, se d’accordo con l’indirizzo consolidato – e senza considerare quelle pronunce pretorie che, sulla scia delle innovazioni prodotte nel 1999, hanno pure affermato il diritto all’indennità per “qualsiasi attività svolta al di fuori dei locali degli uffici di appartenenza ..”( così TAR Veneto, n. 3251/2007) - si deve continuare a ritenere che anche dopo la pubblicazione del D.P.R. n. 254/1999 il ristoro del particolare disagio psico fisico ha continuato a connotare la tipologia dei servizi esterni ammessi a godere del beneficio compensativo, allora non si può ragionevolmente dubitare del fatto che tale ‘ratio’ connotativa assista la pretesa vantata dagli odierni appellati per il servizi di scorta da essi prestati secondo le modalità formali e di turnazione contemplati dall’art. 9 del D.P.R n. 395/1995; e ciò sia sotto il profilo del ‘rischio’ specifico, che tipicamente accompagna i servizi di scorta, concepiti e giustificati proprio per la sicurezza di determinate persone ad esso esposte e, perciò, con le medesime condiviso da parte di chi presta il servizio, che a fortiori deve postularsi per i casi qui controversi, riguardanti servizi prestati a favore di magistrati in ragione dell’esercizio della particolare attività svolta; sia per le modalità di esercizio, atteso che, come sopra evidenziato, lo svolgimento “all’aria aperta” del servizio in realtà non esprime una modalità connotativa esclusiva dei ‘servizi esterni’, bensì un indice della ‘rischiosità’ del servizio indennizzabile, la quale, pertanto, costituisce il criterio fondante per la suo apprezzamento, anche se tale carattere può dipendere da altri fattori.

Di tutto ciò, in realtà, non sembra dubitare neppure la Difesa erariale, che in questa sede, come motivo dirimente. finisce per invocare il fatto che il servizio di scorta, svolto secondo le modalità ex adverso invocate dagli agenti appellati, in realtà non rientrerebbe tra quelli formalmente contemplati dal D.P.R. n. 395/1995, diversamente da quanto poi statuito con il successivo D.P.R. n. 254/1999, a riprova del fatto che fino a quella data (1.06.1999) nulla poteva essere preteso, perché nulla era stato accordato. In altre parole, l’esclusione dal riconoscimento dell’indennità si giustificherebbe non già perché il servizio non ripeterebbe astrattamente la ratio che la giustifica nei casi espressamente contemplati, bensì per factum principis, ovvero perché non compreso nell’oggetto dell’accordo intersindacale che sta alla base della formulazione dell’art. 9 del D.P.R. n. 395/1995; e, proprio per tale origine negoziale, non altrimenti giustificabile prima della sua esplicita indicazione, avvenuta giusto con la formulazione adottata nel 1999 dal D.P.R. n. 254/1999.

L’argomento, oltre che erroneo, prova troppo. Ed invero, la controversia riguarda la corretta applicazione anche da parte dell’Amministrazione di una disciplina che, seppure ha origine pattizia perché frutto di trattative intersindacali, assume i suoi definitivi connotati di efficacia formale in virtù di un decreto presidenziale, e, in ragione di ciò riveste forza e valore di legge. Se così è, allora, la disciplina posta deve essere interpretata ed applicata innanzi tutto secondo i criteri che presiedono alla interpretazione ed applicazione della legge (a partire dall’art. 12 prel.) e non già secondo i canoni ermeneutici che presiedono alla interpretazione ed applicazione dei contratti, come nella sostanza preteso dalla Difesa erariale. D’altra parte, anche a voler utilizzare questi ultimi, non sembra che possa escludersi valore alla pretesa vantata dagli agenti odierni sulla base della “comune intenzione delle parti” così come dispone l’art. 1362 c.c., atteso che, a smentire tale ragionamento, basta il fatto che la esclusione dei servizi qui contestati è stata decretata, con riferimento al D.P.R. n. 395/1995, esclusivamente dell’Amministrazione, ritenuta, invero,alquanto contraddittoriamente, essere l’unica depositaria del potere di conformazione e/o specificazione della disciplina primaria posta dei decreti presidenziali di ricezione degli accordi intersindacali.

Si deve pertanto ritenere, a maggior suffragio di quanto deciso in prime cure, che sia sotto il profilo formale che sotto il profilo funzionale non si riscontra alcun argomento significativo per escludere agli agenti che svolgono le prestazioni inerenti il c.d. servizio scorta l’indennità prevista per i servizi esterni organizzati secondo le modalità previste dall’art. 9 del D.P.R. n: 395/1999: sia perché trattasi di attività che di regola viene svolta al di fuori dai locali di servizio, a nulla rilevando che debba necessariamente trattarsi di servizio ’pleno aere’, come in contrario ritenuto dall’Amministrazione appellante per rimarcare così erroneamente il particolare ‘disagio’ psicofisico richiesto per il riconoscimento dell’indennità, che nella fattispecie risulta altrimenti connesso con il ‘rischio’ che tipicamente connota e giustifica la prestazione dei servizi di scorta.

In questo senso, il fatto che il D.P.R. n. 254/1999, diversamente dal D.P.R. n. 395/1999, abbia espressamente contemplato i servizi di scorta tra quelli suscettibili di essere indennizzati, è servito, a ben vedere, soprattutto per porre termine alle controversie applicative sorte sul punto per effetto dell’interpretazione operata dall’Amministrazione giusto in ragione delle circolari qui contestate dagli odierni appellati. Né può essere condivisa la tesi della Difesa erariale, per escludere dai benefici prestazioni che ragionevolmente ripetono la giustificazione e le connotazioni formali prescritti dal D.P. R. n. 395/1995, pena una ingiustificata disparità di trattamento verso coloro i quali hanno titolo per pretendere il riconoscimento della specialità del servizio prestato sotto il profilo, innanzi tutto, del particolare disagio psico fisico cui sono esposti.

In conclusione, dichiarata la estromissione del Ministero della Difesa dal contenzioso sulla materia qui controversa, così come eccepita con il primo motivo d’appello (trattandosi di carabinieri che hanno svolto mansioni di sicurezza ed ordine pubblico, di spettanza del Ministero dell’Interno), e ritenuta priva di fondamento, perché non altrimenti definita e provata, la prescrizione “per gran parte dei ricorrenti” invocata dalla Difesa Erariale con il terzo motivo di censura, anche nel merito della pretesa patrimoniale l’appello risulta infondato e deve essere respinto.

La natura della controversia, anche in ragione dei contrasti giurisprudenziali, può giustificare la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale,
definitivamente pronunciando, respinge l’appello, come in epigrafe proposto, nei limiti ed agli effetti indicati in motivazione.

Spese del grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del giorno 12 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Maria De Lipsis, Presidente
Gabriele Carlotti, Consigliere
Vincenzo Neri, Consigliere
Giuseppe Mineo, Consigliere, Estensore
Alessandro Corbino, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/05/2015

Re: CORRESP INDENNITA' GIORNALIERA PER SERV. ESTERNI

Inviato: mer giu 03, 2015 4:47 pm
da panorama
per i colleghi CC.
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Circ. del C.G.A n. 84/84-1-1991 del 27 gennaio 2003.

vedi/leggi e scarica PDF se d'interesse.

Re: CORRESP INDENNITA' GIORNALIERA PER SERV. ESTERNI

Inviato: dom giu 07, 2015 1:48 pm
da panorama
Allego circolare del C.G.A. - Direzione di Amministrazione - n. 6/14/37-3 datata 8 settembre 2003 ad oggetto: Cumulabilità dell'indennità per servizi esterni con l'indennità di O.P. in sede o fuori sede.

vedi/leggi e scarica PDF se d'interesse.

Re: CORRESP INDENNITA' GIORNALIERA PER SERV. ESTERNI

Inviato: dom giu 07, 2015 7:52 pm
da panorama
per i colleghi CC.

cumulabilità indennità

scarica PDF

Re: CORRESP INDENNITA' GIORNALIERA PER SERV. ESTERNI

Inviato: dom giu 07, 2015 7:55 pm
da panorama
vedi quest'altro allegato

Re: CORRESP INDENNITA' GIORNALIERA PER SERV. ESTERNI

Inviato: lun giu 22, 2015 8:53 pm
da panorama
allego una vecchia circolare del Ministero dell'Interno del 2002 ad oggetto: Cumulabilità indennità per i servizi esterni e indennità c.d. "Superfestiva".

vedi/leggi PDF

Re: CORRESP INDENNITA' GIORNALIERA PER SERV. ESTERNI

Inviato: ven nov 04, 2016 6:52 pm
da panorama
Carabinieri SETAF di Vicenza per turnazione esterna. Ricorso respinto.
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SENTENZA ,sede di VENEZIA ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201601153, - Public 2016-10-20 -

Pubblicato il 20/10/2016


N. 01153/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01091/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1091 del 2010, proposto dai sigg.ri
(Omissis nominativi x questione di spazio - congruo nr. di ricorrenti ), tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio Ferretto e Pierluigi Vinci e con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R., in Venezia, Cannaregio nn. 2277/2278

contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, ex lege rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia e domiciliato presso gli Uffici di quest’ultima, in Venezia, San Marco, n. 63

Ministero dell’Interno, non costituito in giudizio

per l’accertamento
del diritto dei ricorrenti al compenso di cui all’art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 395/1995 ed all’art. 50 del d.P.R. n. 254/1999, previsto per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e ad ordinamento militare impiegato nei servizi esterni organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio

e per l’effetto per la condanna
del Ministero dell’Interno e/o del Ministero della Difesa al pagamento delle indennità spettanti ad ogni singolo ricorrente dal mese di settembre 2003 (o dal mese di gennaio 2005) al saldo effettivo, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria.


Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti il controricorso e la documentazione del Ministero della Difesa;
Vista l’ulteriore documentazione depositata dai ricorrenti;
Viste la memoria e la documentazione depositate dai ricorrenti il 25 maggio 2016;
Visti tutti gli atti della causa;
Nominato relatore nell’udienza pubblica del 6 luglio 2016 il dott. Pietro De Berardinis;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue


FATTO

I ricorrenti espongono di appartenere tutti all’Arma dei Carabinieri e di avere prestato o prestare ad oggi servizio presso il Nucleo Sicurezza e Servizi del Comando Compagnia Carabinieri SETAF di Vicenza.

Detta Unità – si evidenzia nel ricorso – svolge compiti di vigilanza e servizi di scorta a convogli militari statunitensi. Il servizio principale consiste, comunque, nella vigilanza degli accessi presso le installazioni militari statunitensi di stanza a Vicenza e nel circondario. In particolare, la vigilanza si svolge: all’esterno dei cancelli denominati “Veicolare” (lungo la rampa di accesso che da via Moro porta al “Gate 1”), “Cancello 1”, “Cancello 2” e “Cancello 4” della Caserma “Ederle” di Vicenza; con l’utilizzo di pattuglia automontata in località di pertinenza militare statunitense, quali quelle ubicate nel cd. sito del Tormeno (in Comune di Arcugnano), il cd. Villaggio americano, posto nelle vicinanze del casello autostradale di “Vicenza Est” ed il sito di Longare, che ospita la Caserma “Ex Pluto”; in occasione delle esercitazioni delle forze statunitensi, come “Lion Shake”, nonché della partecipazione alle esercitazioni di tiro che si svolgono presso il comando COESPU; in occasione di feste o ricorrenze statunitensi, come il 4 luglio di ogni anno, o “Halloween”.

A tali compiti – proseguono gli esponenti – si aggiunge poi il servizio di ispettore/sovrintendente di ispezione, istituito nell’ottobre del 2004, in cui il sottufficiale incaricato effettua anche il servizio ispettivo esterno presso i vari siti esterni di pertinenza della base americana, ubicati sia in Vicenza, sia nei Comuni limitrofi, tramite automezzo militare condotto dallo stesso sottufficiale, con compito di vigilare e sovrintendere ai servizi sovraordinati di vigilanza agli accessi. A partire dal 2008 viene, inoltre, effettuato il servizio di vigilanza automontata all’interno dell’area dell’ex aereoporto “Dal Molin” di Vicenza.

Nel ricorso si precisa, inoltre, che tutti i suddetti servizi di vigilanza vengono organizzati mediante i “turni in quinta”, in adempimento degli ordini di servizio quotidianamente impartiti dal competente Nucleo Sicurezza e Servizi, posto alle dipendenze del Comando Compagnia Carabinieri SETAF; con l’intensificarsi delle esigenze di protezione, il Nucleo ha preso a svolgere il servizio di vigilanza ventiquattro ore su ventiquattro ed i suoi componenti sono stati dotati di arma lunga e di giubbotto antiproiettile.

Tanto premesso, gli esponenti sostengono che l’espletamento del servizio sopra descritto comporti l’insorgere a proprio favore del diritto a percepire l’indennità di servizio esterno ex art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 395/1995, nella disciplina discendente dall’art. 50 del d.P.R. n. 254/1999: indennità che ciascun ricorrente ha provveduto a richiedere al proprio Comando, ma senza esito. Per l’effetto, con il ricorso indicato in epigrafe hanno chiesto l’accertamento del diritto alla predetta indennità e la condanna dell’Amministrazione al pagamento della stessa in loro favore, a decorrere dal mese di gennaio del 2005 (o invece, come si legge nelle conclusioni, dal mese di settembre del 2003), con la rivalutazione monetaria e gli interessi.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, depositando un controricorso ed eccependo, in via pregiudiziale, l’inammissibilità del ricorso per genericità ed apoditticità; in via preliminare di merito, l’intervenuta prescrizione quinquennale, ex art. 2948, primo comma, n. 4, c.c., delle pretese retributive fatte valere; in ogni caso, l’infondatezza nel merito del ricorso.

In vista dell’udienza pubblica, i ricorrenti hanno depositato memoria, dolendosi degli ostacoli che la P.A. avrebbe frapposto all’ostensione della documentazione idonea a dimostrare lo svolgimento, da parte loro, dei servizi per i quali è richiesta l’indennità per cui è causa, e deducendone l’intervenuto assolvimento dell’onere probatorio su di essi gravante; hanno replicato, inoltre, alle eccezioni della difesa erariale, insistendo per l’accoglimento delle domande proposte.

All’udienza pubblica del 6 luglio 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Formano oggetto di ricorso le domande di accertamento del diritto dei ricorrenti alla corresponsione dell’indennità ex art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 395/1995, nella disciplina derivante dall’art. 50 del d.P.R. n. 254/1999, e di condanna della P.A. al pagamento ai ricorrenti di detta indennità, a far data da settembre del 2003 (o da gennaio del 2005), con rivalutazione ed interessi.

In via preliminare, deve essere analizzata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità ed apoditticità, sollevata dalla difesa erariale in ordine all’individuazione del momento, a decorrere dal quale si sarebbe verificata la trasformazione del servizio di vigilanza in un servizio più ampio svolto in ambiente esterno, nonché in ordine ai luoghi di effettuazione del servizio stesso.

L’eccezione deve essere disattesa, giacché, a ben vedere, le censure dei ricorrenti, in disparte la loro fondatezza, sono rispettose del principio di specificità dei motivi da introdurre ex art. 40, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 104/2010 (c.p.a.), anche sotto gli aspetti censurati dalla difesa erariale.

Ed invero, l’articolazione delle censure è stata tale da non precludere l’indagine giurisdizionale e da consentire alla parte pubblica di approntare una difesa congrua ed appropriata, come si ricava anche dal fatto che la difesa erariale ha potuto argomentare sull’infondatezza delle pretese fatte valere dai ricorrenti (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 10 luglio 2015, n. 515; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 3 maggio 2012, n. 3926).

Per quanto riguarda, più in particolare, i profili di tempo e luogo contestati dalla parte pubblica, si rileva, anzitutto, che i ricorrenti hanno indicato due diversi momenti da cui sorgerebbero le pretese patrimoniali fatte valere in giudizio, e cioè gennaio del 2005 (nell’epigrafe del ricorso) e settembre del 2003 (nelle sue conclusioni). Ciò, da un lato, significa che non è vero che è mancata, nel ricorso, l’individuazione del momento in cui sarebbero iniziate a maturare le pretese dei ricorrenti, a seguito dell’enunciata trasformazione del servizio di vigilanza in uno più complesso, essendone stati, anzi, individuati addirittura due; dall’altro, sta a dire che il problema si sposta sulla successiva eccezione preliminare (stavolta non processuale, ma di merito) sollevata dalla difesa erariale, imperniata sulla prescrizione delle pretese retributive azionate, ex art. 2948, primo comma, n. 4), c.c., essendo ovvio che, in linea generale, detta ulteriore eccezione si struttura diversamente e riceve risposta diversa a seconda che si assuma quale momento iniziale delle pretese dei ricorrenti il mese di settembre del 2003, o quello di gennaio del 2005.

In ogni caso, proprio il fatto che la difesa erariale abbia potuto sollevare l’eccezione di prescrizione, conferma che nella fattispecie all’esame non vi è stata alcuna lesione dell’indefettibile principio del contraddittorio, a cui presidio è posta la regola della specificità dei motivi di ricorso (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, n. 515/2015, cit.; v. pure T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 19 marzo 2007, n. 2388).

Relativamente, poi, ai luoghi cui si riferiscono i servizi effettuati dai ricorrenti, l’elencazione di tali luoghi fornita dall’Amministrazione coincide con quella contenuta nel gravame, cosicché anche da questo punto di vista l’eccezione di genericità del ricorso si rivela priva di fondamento.

Ne segue, in conclusione, la complessiva infondatezza della suesposta eccezione di inammissibilità del gravame.

Quanto, invece, alla già accennata eccezione di prescrizione formulata dalla difesa erariale, ritiene il Collegio di poter prescindere dall’esame della stessa, alla luce della complessiva infondatezza delle pretese azionate con il ricorso.

Invero, l’art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 395/1995 (recante recepimento dell’accordo sindacale del 20 luglio 1995 per le Forze di Polizia ad ordinamento civile, e del provvedimento di concertazione di pari data per le Forze di Polizia ad ordinamento militare) prevede, a decorrere dal 1° novembre 1995, la corresponsione di un apposito compenso giornaliero a favore del “personale impiegato nei servizi esterni, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio”.

Detto beneficio, peraltro, ha origine più remota, risalendo esso all’art. 12 del d.P.R. 5 giugno 1990, n. 147, il quale disponeva che “il supplemento giornaliero dell’indennità di istituto, previsto dall’art. 2 della Legge 28 aprile 1975 n. 135 nella misura stabilita dall’art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, è triplicato per il personale impiegato nei servizi esterni, ivi compresi quelli di vigilanza esterna agli istituti di pena, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio”.

A sua volta, l’art. 50 del d.P.R. n. 254/1999 (recante recepimento dei suesposti accordo sindacale e provvedimento di concertazione per il quadriennio 1998/2001 ed il biennio economico 1998/1999) ha precisato, al comma 2, che l’indennità in parola spetta al “personale che esercita precipuamente attività di tutela, scorta, traduzioni, vigilanza, lotta alla criminalità, nonché tutela delle normative in materia di lavoro, sanità, radiodiffusione ed editoria, impiegato in turni e sulla base di ordini formali di servizio svolti all’esterno dei comandi o presso enti e strutture di terzi”.

La circolare del Comando Generale dei Carabinieri prot. n. 84/84-1-1991 del 27 gennaio 2003, dal canto suo, ha precisato che:

- l’indennità ex art. 42, comma 1, cit. spetta in funzione non dell’appartenenza ad un reparto, ma della tipologia dei servizi svolti e delle loro modalità di esecuzione, la sua ratio rinvenendosi nella necessità di contemperare il particolare disagio derivante dallo svolgimento di attività lavorativa in ambiente esterno. In tale ottica, i servizi devono essere istituzionalmente svolti al di fuori della sede del proprio Comando, Ente, o Reparto, esclusivamente in ambiente esterno, “con ciò individuando quale unico parametro di riferimento la condizione di operare al di fuori di immobili”;

- l’art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 254 cit. ha esteso il beneficio in discorso al personale che svolge precipuamente taluni servizi (tra cui la vigilanza), impiegato in turni, sulla base di ordini formali di servizio, svolti all’esterno dei comandi o presso enti o strutture di terzi, dovendosi intendere per servizio “presso enti o strutture di terzi” quello eseguito al di fuori dei locali adibiti a sede abituale della propria attività lavorativa;

- per la corresponsione dell’indennità i servizi devono essere organizzati in turni (cioè caratterizzati dalla regolarità della turnazione che, pur prescindendo dalla copertura delle ventiquattro ore, deve comunque avere carattere di stabilità e periodicità), svolti sulla base di ordine formale di servizio e di durata non inferiore a tre ore continuative.

Anche la giurisprudenza si è espressa in molteplici occasioni sulle caratteristiche che debbono avere i servizi che danno diritto all’emolumento in questione, nonché sulla modalità di esecuzione di detti servizi. Si è, in particolare, affermato che:

- il compenso di cui all’art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 395/1995 trova la sua ratio nell’esigenza di remunerare il particolare disagio derivante dal fatto che il servizio è stato espletato con esposizione a più disagevoli condizioni di lavoro rispetto alle attività svolte presso la sede di servizio (cfr., ex plurimis, T.A.R. Veneto, Sez. I, 8 giugno 2006, n. 1714; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 5 marzo 2004, n. 476);

- l’indennità de qua spetta quando il servizio giornaliero sia interamente prestato all’esterno rispetto ai locali di pertinenza del proprio reparto di appartenenza (dovendosi intendere quest’ultimo, come il reparto che ne dispone l’impiego secondo formali ordini di servizio). Detto servizio deve essere “interamente” prestato all’esterno, cioè per tutto l’orario d’obbligo della giornata, proprio perché il compenso è previsto dalla legge come giornaliero e pertanto non si presta ad essere arbitrariamente frazionato (T.A.R. Veneto, Sez. I, 10 aprile 2008, n. 936);

- la ridetta indennità, peraltro, spetta solamente al personale che si trovi ad operare in situazioni di particolare disagio, consistenti nell’esposizione ad agenti atmosferici o nella particolare diversità del luogo di lavoro, con esclusione della fattispecie in cui il personale svolga fisicamente il proprio servizio al di fuori del proprio ufficio (cfr. C.d.S., Sez. IV, 15 marzo 2012, n. 1446; id., 23 dicembre 2010, n. 9358).

Orbene, nel caso di specie il Collegio – discostandosi da un precedente (v. T.A.R. Veneto, Sez. I, 23 luglio 2008, n. 2069) peraltro non confermato nel giudizio di appello – ritiene che quelli prestati dai ricorrenti non costituiscano servizi “svolti all’esterno dei comandi o presso enti e strutture di terzi” e che, per tal motivo, dagli stessi non discenda alcun diritto alla percezione del beneficio economico previsto dal combinato disposto degli artt. 42, comma 1, del d.P.R. n. 395/1995, e 50, comma 2, del d.P.R. n. 254/1999.

La relazione del Comando Compagnia SETAF di Vicenza del 14 luglio 2010, prodotta dalla difesa erariale come doc. 2, infatti, nel delineare l’organizzazione della Caserma “Ederle” e la dipendenza funzionale a cui sono vincolati i Carabinieri della Compagnia SETAF, evidenzia – con argomenti ai quali gli interessati non hanno replicato efficacemente – che i servizi prestati dai ricorrenti vengono effettuati all’interno del proprio Comando e non presso “enti o strutture di terzi” e che, pertanto, gli stessi non possono essere remunerati con l’indennità in parola.

In particolare, la relazione osserva che gli uffici del Comando Compagnia Carabinieri e del Nucleo Sicurezza e Servizi si trovano all’interno della Caserma “Ederle”, l’accesso alla quale è possibile solo dai varchi posti ai cancelli “1”, “2” e “4”, cosicché, per poter valutare come esterno il servizio svolto presso detti cancelli, occorrerebbe intendere quale sede del Comando la sola palazzina in uso ai Carabinieri sita all’interno della Caserma, il che non pare francamente sostenibile.

Analogo discorso va fatto pure per il servizio “Veicolare” al cancello “1”, poiché, se è vero che tale servizio viene svolto all’esterno del varco di ispezione ai documenti per chi ha titolo per entrare in Caserma, nondimeno esso è eseguito all’interno dell’area militare. Allo stesso modo, i siti militari di Tormeno, Longare, Dal Molin e del “Villaggio Americano”, pur posti all’esterno della Caserma “Ederle”, rimangono tuttavia aree militari di pertinenza del Comando SETAF, essendo posti sotto la responsabilità del medesimo Comandante italiano della citata Caserma. Entro dette sedi (“Villaggio Americano” e Caserma “Ederle”) vengono altresì celebrate le festività statunitensi cui si riferiscono i ricorrenti (4 luglio e “Halloween”), cosicché neppure in queste occasioni il servizio di vigilanza si può qualificare come servizio “esterno” o svolto “presso enti o strutture di terzi”.

A loro volta, le esercitazioni congiunte italo-americane “Lion shake” si svolgono all’interno della Caserma “Ederle” e dunque non danno diritto alla percezione dell’indennità in discorso. Neppure il servizio di ispettore/sovrintendente di ispezione istituito nel 2004 – per come descritto nel ricorso – dà diritto al suddetto beneficio, avendo esso comunque ad oggetto le aree militari di pertinenza del Comando SETAF.

Una conferma a tale ricostruzione si coglie nella stessa documentazione prodotta dai ricorrenti ed in specie negli attestati rilasciati ai Brigadieri C.. Giuseppe e B.. Lucio (all. 34 al ricorso), dove si legge che “l’installazione della Caserma Carlo Ederle e le sue installazioni subordinate nell’area di Vicenza, sono ubicate su area del demanio militare di proprietà del Ministero della Difesa Italiano, sotto il Comando Italiano e sono concesse in uso agli Stati Uniti perché le utilizzino secondo quanto previsto dagli Accordi Bilaterali Italia/Stati Uniti”.

In conclusione, perciò, nessuno dei servizi indicati dai ricorrenti può farsi rientrare nella tipologia di quelli, per i quali gli artt. 42, comma 1, e 50, comma 2, citt. prevedono l’emolumento in esame. Ben diversa, del resto, appare la fattispecie esaminata da altro precedente di questo Tribunale richiamato dai ricorrenti (T.A.R. Veneto, Sez. I, 20 novembre 2000, n. 2218), in cui è stato analizzato il caso del servizio prestato dal personale della Polizia Postale di Verona, di vigilanza esterna ed interna al palazzo sede del Centro meccanografico postale, ed a quello sede delle Poste Centrali. Il richiamo a tale precedente operato nel ricorso non appare, perciò, convincente, nel caso di specie risultando più perspicua, semmai, la menzione di un altro arresto (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I-bis, 21 marzo 2008, n. 2540), dove si è fatto uso dei concetti di “estensione spaziale” e di “articolazione” del Comando di dipendenza.

Alla luce di quanto si è fin qui esposto, cessa di esser significativa la circostanza della scarsa o nulla collaborazione della P.A. al rilascio della documentazione comprovante i turni di servizio svolti dai ricorrenti: circostanza di cui questi ultimi si lamentano nella memoria finale, ma che non è decisiva, vista l’estraneità dei servizi prestati alla fattispecie regolata dalle disposizioni invocate.

In definitiva, perciò, il ricorso è nel suo complesso infondato e da respingere.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese tra le parti, alla luce dell’esistenza di una pregressa giurisprudenza di segno contrario.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto – Sezione Prima (I^), così definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del giorno 6 luglio 2016, con l’intervento dei magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore
Nicola Fenicia, Primo Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Pietro De Berardinis Maurizio Nicolosi





IL SEGRETARIO

Re: CORRESP INDENNITA' GIORNALIERA PER SERV. ESTERNI

Inviato: sab feb 25, 2017 5:59 pm
da panorama
Nucleo Carabinieri SETAF di Pisa.

Anche per loro il CdS ha detto che non spetta tale indennità.
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Il CdS precisa altresì che:

1) - Così, è stata esclusa l’indennità per l’attività svolta presso il nucleo della Banca d’Italia, stante la presenza del Comando presso l’Istituto (Cds n. 6452 del 2008);

- ) - nelle Sezioni di Polizia giudiziaria istituite presso le Procure della Repubblica, che costituiscono l’ordinaria sede di servizio (tra le tante, CdS n. 9358 del 2010).
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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201700830
– Public 2017-02-22 -


Pubblicato il 22/02/2017

N. 00830/2017REG.PROV.COLL.
N. 04257/2009 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4257 del 2009, proposto da: Pe.. Marco, Bor.. Graziano, Cele.. Pietro, Fio.. Massimo, Gior.. Roberto, L. M. Mario, Man.. Domenico, Nap.. Domenico, Lanz.. Alberto, Vent.. Mirko, D. M. Guerino, Belm.. Antonio, Lup.. Sandro, Cioc.. Marco, rappresentati e difesi dall'avvocato Roberto Mandolesi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Paolo Emilio 34;

contro
Ministero della Difesa non costituito in giudizio;
Comando Generale Arma dei Carabinieri non costituito in giudizio;

per la riforma della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. 05685/2008, resa tra le parti, concernente indennita' prevista per servizio espletato fuori sede


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2017 il Cons. Giuseppa Carluccio e uditi per le parti gli avvocati Galletti su delega di Mandolesi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.Un cospicuo gruppo (38) di appartenenti al Nucleo Carabinieri SETAF di Pisa chiesero (nel 2005) al Tar Lazio l’accertamento del loro diritto all’indennità per l’espletamento di servizi esterni di cui all’art. 42 del d.P.R. n. 395 del 1995, come integrato dall’art. 50 del d.P.R. n. 254 del 1999.

Il Ministero eccepì la prescrizione dei ratei maturati fino al quinquennio anteriore alla notifica del ricorso e, nel merito sostenne l’infondatezza.

1.1.Il Tar respinse la domanda con la sentenza in epigrafe.

Ritenne che non sussistessero tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza per il riconoscimento dell’emolumento, non avendo essi, facenti parte del Nucleo Carabinieri SETAF di Pisa, operato “al di fuori dei locali adibiti a sede abituale della loro attività lavorativa”, stante la mancanza del presupposto dello svolgimento del servizio d’istituto in un luogo diverso da quello ove ha sede il proprio comando, dovendosi assimilare la loro attività a quella degli addetti ai vari “corpi di guardia”.

2.Una parte degli originari ricorrenti (14) ha proposto appello avverso la suddetta decisione.

Il Ministero non si è costituito.

3.Gli appellanti deducono l’erroneo presupposto assunto dal Tar in riferimento alla mancanza del requisito dell’espletamento di servizi esterni.

Richiamata la disciplina applicabile (art. 42, c.1, del d.P.R. n. 395 del 1995 e art. 50, c.2, del d.P.R. n. 254 del 1999), gli appellanti, facendo riferimento alla produzione documentale dinanzi al Tar, sostengono di aver espletato la loro attività lavorativa, quale vigilanza armata, mediante servizi esterni presso i cancelli perimetrali della base militare di Camp Derby, in località Tombolo di Pisa, distanti chilometri dalla sede del reparto (Comando) di appartenenza, con esposizione ad agenti atmosferici e a rischi connessi alla prestazione del servizio all’esterno di edifici ed uffici.

Aggiungono di aver documentato anche la sussistenza degli altri requisiti richiesti dalla giurisprudenza per aver diritto all’emolumento aggiuntivo. Quindi, di aver svolto tali servizi con carattere di continuità e stabilità, secondo turni coincidenti con l’orario di servizio giornaliero, sulla base di regolari ordini di servizio.

4. Il ricorso va rigettato.

Il Tar ha fatto corretta applicazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 395 del 1995, come integrato dall’art. 50 del d.P.R. n. 254 del 1999.

Ha negato la spettanza dell’emolumento sulla base della assorbente considerazione che i militari non svolgevano attività all’esterno del loro comando. Così escludendo, non la circostanza, pacifica, che essi svolgevano turni presso i cancelli esterni alla base militare, ma il carattere esterno del servizio rispetto al loro comando atteso che facevano parte del Nucleo Carabinieri SETAF di Pisa presso la base militare.

Laddove il giudice ha ritenuto assorbente la mancanza del carattere esterno del servizio rispetto al Comando (allocato presso la base militare, dove ha sede il comandante che dispone il servizio di guardia sul perimetro della base militare, nelle sue articolazioni), gli appellanti interpretano l’art. 50 “all’esterno dei comandi” come “fuori dai locali del comando”, e quindi, comprensivo della guardia presso i cancelli (posti a distanza variabile di chilometri dal comando presso la base), facendo leva sulle avversità atmosferiche e, in generale, sul rischio ambientale connesso allo svolgimento di attività in luoghi esterni.

L’interpretazione prospettata dagli appellanti è errata.

4.1. E’ vero che, in riferimento ai “servizi esterni”, la giurisprudenza ha spesso ricondotto la ragione attributiva dell’indennità al riconoscimento dei rischi derivanti dall’esposizione agli agenti atmosferici e ai rischi aggiuntivi normalmente connessi alla prestazione del servizio in ambienti esterni, a condizione della contemporanea sussistenza della natura non occasionale, ma stabile, con organizzazione in turni e sulla base di formali ordini di servizio. Ma il carattere “esterno” dell’attività svolta mai è stato inteso come “fuori dai locali del comando”, tanto è vero che non si è mai dubitato della esclusione dei servizi di vigilanza in corpi di guardia. Piuttosto, ha spesso assunto rilievo il carattere esterno rispetto alla sede del proprio comando, dove il Comandante o chi dispone il servizio non possono esercitare la propria autorità.

Questa necessaria connotazione del carattere esterno rispetto all’autorità che dispone il servizio, già necessaria quando la disposizione che prevedeva l’indennità si limitava a individuare i servizi semplicemente come “servizi esterni” (art. 12 del d.P.R. n. 147 del 1990 e art. 42 del d.P.R. n. 395 del 1995), si è rafforzata con la modifica intervenuta nel 1999. Infatti, si è precisato che i servizi devono essere svolti “all’esterno dei comandi o presso enti e strutture di terzi” (art. 50 d.P.R. n. 254 del 1999). Nel momento in cui la previsione della indennità si allarga a ricomprendere servizi presso enti e strutture di terzi, si ribadisce il requisito del necessario carattere esterno dell’attività svolta rispetto al comando di appartenenza. Così, è stata esclusa l’indennità per l’attività svolta presso il nucleo della Banca d’Italia, stante la presenza del Comando presso l’Istituto (Cds n. 6452 del 2008); nelle Sezioni di Polizia giudiziaria istituite presso le Procure della Repubblica, che costituiscono l’ordinaria sede di servizio (tra le tante, CdS n. 9358 del 2010).

4.2. Nella specie, pertanto, manca il requisito del servizio svolto “all’esterno del comando” atteso che i militari svolgevano attività di vigilanza presso gli ingressi della base militare ove il loro Comando era collocato.

5. Non essendosi l’Amministrazione costituita non ricorrono i presupposti per la pronuncia sulle spese processuali.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata. Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Filippo Patroni Griffi, Presidente
Leonardo Spagnoletti, Consigliere
Luca Lamberti, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere
Giuseppa Carluccio, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giuseppa Carluccio Filippo Patroni Griffi





IL SEGRETARIO

Re: CORRESP INDENNITA' GIORNALIERA PER SERV. ESTERNI

Inviato: mer gen 03, 2018 11:17 pm
da panorama
partecipo ai colleghi CC. che,

il C.G.A. con il foglio n. 23/46-2-2016 datata 02/01/2018 ha emanato una nuova circolare ad oggetto: Indennità per i servizi esterni, abrogando quella avente n. 84/84-1-1991 datata 27/01/2003 dell'Ufficio Legislazione.

La stessa al punto 4 lett. C, dispone la decorrenza degli effetti a far data dal 18 OTTOBRE 2017, quindi, adesso bisogna informarsi se, chiedere gli arretrati a domanda, oppure, il CNA invierà un modulo unico ad ogni Comando su cui inserire le nuove presenze per servizi esterni per il successivo pagamento.