assegno ad personam da sovrintendente capo coordinatore a vice ispettore
Inviato: lun set 21, 2020 4:43 pm
Già sovrintendente capo coordinatore (parametro: 131; stipendio tabellare: 1.409,67; IIS conglobata: 534,01 – Indennità pensionabile: 775, 39; Assegno funzionale (17 anni): 150,02), con decorrenza 29 luglio 2019 passo alla qualifica di Vice Ispettore (parametro: 124,75; stipendio tabellare: 1.320,06; IIS conglobata: 530,92 – Indennità pensionabile: 754, 58; Assegno funzionale (17 anni: 152,45; 27 anni: 255.88).
Tra la data (29 luglio 2019) di nomina a Vice Ispettore e quella di aggiornamento dello stipendio (settembre 2020), dal 23 giugno 2020 maturo l’assegno funzionale (27 anni) che, per i ruolo dei sovrintendenti e quello degli ispettori ammonta, rispettivamente, a Euro 251,51 ed Euro 255,87.
Tuttavia, noto con mia grande sorpresa che, contrariamente a quanto ritenevo, NON SEMPE, in caso di passaggio a qualifica superiore che comporti l’attribuzione di un parametro inferiore a quello in godimento, l’assegno ad personam copra tutti i minori introiti conseguenti all’attribuzione del nuovo parametro.
Infatti, nel mio caso, ho ottenuto l’attribuzione di un assegno ad personam di soli Euro 92,73: (la differenza della somma dello stipendio tabellare e dell’IIS, percepite prima e dopo il passaggio nel ruolo degli ispettori: (1.409,67 + 534.01) – (1.320,06 + 530,92) = 92,73.
Così come informalmente riferitomi dall’Ufficio Amministrativo Contabile, sembrerebbe che l’altra parte: (775, 39 + 251,51) – ( 754, 58 + 255,88) = 16,44 di assegno ad personam che mi sarebbe dovuta spettare, sarebbe stata assorbita dall’attribuzione dell’assegno di funzione dei 27 anni di servizio.
Tanto premesso, mi chiedo e chiedo a Voi che seguite questo forum: è legittima una tale procedura?
Nel senso che, può detta seconda parte di assegno ad personam: ( Euro 16,44 esclusa vacanza contrattuale) essere assorbita dall’aumento dell’ assegno funzionale, non solo per la parte in cui questo eccede quello relativo alla qualifica di provenienza, ma anche per la parte in questo viene aumentato a titolo diverso (anzianità: da 17 a 27 anni) da quello del passaggio di ruolo?
In tale ultima evenienza, non si creerebbe una disparità di trattamento, tra chi ha la fortuna di vedersi attribuito l’aumento, per anzianità, dell’assegno di funzione prima del passaggio ad una qualifica superiore, che comporti una riduzione parametrale e chi, invece, andrà a riceverlo tra la data di attribuzione del parametro inferiore e quella in cui, eventualmente, tornerà a recuperare il parametro posseduto prima del passaggio di ruolo?
L’intenzione del legislatore è stata davvero quella innanzi descritta nel mio caso? O potrebbe esser stato male impostato il programma di calcolo che, quando “vede” che la somma, tra indennità pensionabile ed assegno di funzione, percepite dopo l’attribuzione del parametro inferiore, è superiore a quella delle predette “voci” percepite con il parametro superiore precedentemente attribuito, annulla il relativo assegno ad personam, a prescindere, senza chiedersi se detta maggiore somma sia stata frutto del passaggio al ruolo superiore o se invece sia stata causa di un aumento dell’assegno di funzione che sarebbe comunque avvenuto, a prescindere del passaggio al ruolo superiore, per effetto del solo aumento dell’anzianità di servizio (da 17 a 27 anni)?
Sperando di esser stato chiaro, ringrazio anticipatamente tutti per l’attenzione.
Tra la data (29 luglio 2019) di nomina a Vice Ispettore e quella di aggiornamento dello stipendio (settembre 2020), dal 23 giugno 2020 maturo l’assegno funzionale (27 anni) che, per i ruolo dei sovrintendenti e quello degli ispettori ammonta, rispettivamente, a Euro 251,51 ed Euro 255,87.
Tuttavia, noto con mia grande sorpresa che, contrariamente a quanto ritenevo, NON SEMPE, in caso di passaggio a qualifica superiore che comporti l’attribuzione di un parametro inferiore a quello in godimento, l’assegno ad personam copra tutti i minori introiti conseguenti all’attribuzione del nuovo parametro.
Infatti, nel mio caso, ho ottenuto l’attribuzione di un assegno ad personam di soli Euro 92,73: (la differenza della somma dello stipendio tabellare e dell’IIS, percepite prima e dopo il passaggio nel ruolo degli ispettori: (1.409,67 + 534.01) – (1.320,06 + 530,92) = 92,73.
Così come informalmente riferitomi dall’Ufficio Amministrativo Contabile, sembrerebbe che l’altra parte: (775, 39 + 251,51) – ( 754, 58 + 255,88) = 16,44 di assegno ad personam che mi sarebbe dovuta spettare, sarebbe stata assorbita dall’attribuzione dell’assegno di funzione dei 27 anni di servizio.
Tanto premesso, mi chiedo e chiedo a Voi che seguite questo forum: è legittima una tale procedura?
Nel senso che, può detta seconda parte di assegno ad personam: ( Euro 16,44 esclusa vacanza contrattuale) essere assorbita dall’aumento dell’ assegno funzionale, non solo per la parte in cui questo eccede quello relativo alla qualifica di provenienza, ma anche per la parte in questo viene aumentato a titolo diverso (anzianità: da 17 a 27 anni) da quello del passaggio di ruolo?
In tale ultima evenienza, non si creerebbe una disparità di trattamento, tra chi ha la fortuna di vedersi attribuito l’aumento, per anzianità, dell’assegno di funzione prima del passaggio ad una qualifica superiore, che comporti una riduzione parametrale e chi, invece, andrà a riceverlo tra la data di attribuzione del parametro inferiore e quella in cui, eventualmente, tornerà a recuperare il parametro posseduto prima del passaggio di ruolo?
L’intenzione del legislatore è stata davvero quella innanzi descritta nel mio caso? O potrebbe esser stato male impostato il programma di calcolo che, quando “vede” che la somma, tra indennità pensionabile ed assegno di funzione, percepite dopo l’attribuzione del parametro inferiore, è superiore a quella delle predette “voci” percepite con il parametro superiore precedentemente attribuito, annulla il relativo assegno ad personam, a prescindere, senza chiedersi se detta maggiore somma sia stata frutto del passaggio al ruolo superiore o se invece sia stata causa di un aumento dell’assegno di funzione che sarebbe comunque avvenuto, a prescindere del passaggio al ruolo superiore, per effetto del solo aumento dell’anzianità di servizio (da 17 a 27 anni)?
Sperando di esser stato chiaro, ringrazio anticipatamente tutti per l’attenzione.