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Quesito sul moltiplicatore (art. 3, co. 7 del decreto legislativo n. 165 del 1997)
Inviato: sab ago 08, 2020 7:56 pm
da brutik13
Salve, vorrei sapere, cortesemente, poichè io a Febbraio 2023 vado in pensioni con età 60 anni spetta ancora il cosiddetto art. 3, co. 7 del decreto legislativo n. 165 del 1997, poichè voci di corridoio, dicono che da Gennaio 2023 non spetta più.
Re: Quesito sul moltiplicatore (art. 3, co. 7 del decreto legislativo n. 165 del 1997)
Inviato: sab ago 08, 2020 8:24 pm
da mbetto
Ciao brutik13
Posto che le voci di corridoio altro non sono, al pari di radio scarpa, che chiacchiere da bar (di qualsiasi argomento esse trattino).
Tuttavia, se dovessero veramente decidere di abrogarlo, prima o poi qualcuno incapperà in una scadenza e rimpiangerà di non essere nato un giorno prima.
Mi auguro che tu possa non rientrare tra uno di questi.
E comunque, in tre anni e con questi chiari di luna... hai voglia quello che si possono inventare per darci una bella asfaltata.
Cito solamente, ad esempio, la recente sentenza di appello art. 54 della corte dei conti siciliana.
Re: Quesito sul moltiplicatore (art. 3, co. 7 del decreto legislativo n. 165 del 1997)
Inviato: sab ago 08, 2020 8:50 pm
da antoniope
Affinchè si sarà l'ausiliaria tanto amata dai baronetti dei generali il moltiplicatore (collegato all'ausiliaria) resterà in vigore. Però c'è da precisare che la prossima scadenza del moltiplicatore è prevista nel mese di luglio 2023 (art.3 c.

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Re: Quesito sul moltiplicatore (art. 3, co. 7 del decreto legislativo n. 165 del 1997)
Inviato: sab ago 08, 2020 9:00 pm
da antoniope
art.3 c.8
Re: Quesito sul moltiplicatore (art. 3, co. 7 del decreto legislativo n. 165 del 1997)
Inviato: sab ago 08, 2020 11:50 pm
da panorama
Per il 2023 cerchiamo di arrivarci vivi
Re: Quesito sul moltiplicatore (art. 3, co. 7 del decreto legislativo n. 165 del 1997)
Inviato: dom ago 09, 2020 12:57 am
da Valleverde
Non ci ho capito molto.... qualcuno me lo spiega ?
Grazie

Re: Quesito sul moltiplicatore (art. 3, co. 7 del decreto legislativo n. 165 del 1997)
Inviato: dom ago 09, 2020 8:24 am
da firefox
antoniope ha scritto: ↑sab ago 08, 2020 8:50 pm
Affinchè si sarà l'ausiliaria tanto amata dai baronetti dei generali il moltiplicatore (collegato all'ausiliaria) resterà in vigore. Però c'è da precisare che la prossima scadenza del moltiplicatore è prevista nel mese di luglio 2023 (art.3 c.

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Sicuramente mi ripeto ed ovviamente tutto può cambiare, ma:
- il moltiplicatore NON è legato all'ausiliaria, ma ausiliaria e moltiplicatore sono legati alle massime età ordinamentali che, di fatto, impediscono all'interessato di proseguire con il lavoro e la contribuzione diversamente da qualsiasi altro dipendente..
- se la prossima scadenza è a luglio 2023 immagino vi siano tracce di tutte le altre scadenze avvenute dal 1996 ad oggi ed ovviamente i vari decreti di proroga, altrimenti, a mio modesto avviso, parliamo del nulla...
Re: Quesito sul moltiplicatore (art. 3, co. 7 del decreto legislativo n. 165 del 1997)
Inviato: dom ago 09, 2020 9:21 am
da mauri64
Buongiorno, di seguito riporto l'art. 3 c. 7 del D.L. 165/1997, inerente la norma che regola l'Istituto dell'ausiliaria.
Per il personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di eta' previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione e' liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi e' determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato.
Le voci circolanti nel forum si riferiscono al seguente comma 8 del predetto decreto, dove si evince che, in futuro potrebbe esserci la possibilità di eventuali correzioni.
Il Governo provvede a verificare dopo 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e, successivamente, con periodicità triennale, la congruità delle disposizioni recate dal comma 7 in ordine alla determinazione dei trattamenti pensionistici del personale di cui all'articolo 1, ai fini dell'eventuale adozione di interventi modificativi.
Buona domenica