Vorrei allegare questa informativa sulle pensioni di inabilità per i militari che chiarisce l' inabilità al servizio, e non certamente per aver superato i 730 giorni.
Pensioni di Inabilità..(CMO) per i militari, la polizia e i dipendenti civili del Ministero
dell’Int
(Friday, 04 April 2008) - Contributo di Patronato Inca Cgil - Ultimo Aggiornamento ()
Pensioni di Inabilità..(CMO) per i militari, la polizia
e i dipendenti civili del Ministero dell’Interno e della Difesa
(fonte: Patronato Inca Cgil)
Pensioni di inabilità nel
pubblico impiego
Nel pubblico impiego vi
sono più trattamenti di inabilità, le cui differenze sostanziali attengono
i requisiti di accesso, gli organismi preposti agli accertamenti sanitari e
le modalità di calcolo. A differenza dei lavoratori dipendenti del settore
privato iscritti all’INPS, in caso di riconoscimento dello stato di
inabilità pensionabile, il dipendente pubblico iscritto all’INPDAP viene
dispensato dal servizio.
Le prestazioni di invalidità riconoscibili ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche sono le seguenti:
- inabilità
assoluta e permanente alla mansione
- inabilità
assoluta e permanente a proficuo lavoro
- inabilità
assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa
- inabilità
per causa di servizio (pensione diretta privilegiata)
Inabilità
assoluta e permanente alla mansione
^
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L’inabilità alla mansione è limitata al
tipo di attività espletata e dà luogo al trattamento di pensione soltanto
nell'ipotesi in cui il dipendente pubblico non possa essere adibito a
mansioni equivalenti a quelle della propria qualifica.
Non si ha diritto alla prestazione se l’invalidità interviene dopo la
cessazione del rapporto di lavoro.
Requisiti sanitari e contributivi per il
diritto
Per ottenere l’inabilità alla mansione occorrono i seguenti requisiti:
-
riconoscimento medico legale da parte
delle competenti Commissioni dal quale risulti che il dipendente
pubblico è permanentemente inidoneo allo svolgimento della propria
mansione
-
almeno 15 anni servizio (14 anni, 11
mesi e 16 giorni) per i dipendenti dello Stato. Per i dipendenti di
Enti locali o della Sanità occorrono, invece, almeno 20 anni di
servizio (19 anni, 11 mesi e 16 giorni)
-
risoluzione del rapporto di lavoro per
dispensa dal servizio per inabilità.
Organismi competenti per
l’accertamento sanitario
Le Commissioni mediche preposte all’accertamento sanitario possono
essere, a seconda dell’amministrazione di appartenenza del dipendente, le
seguenti:
-
la commissione medica di verifica (CMV)
per i dipendenti dello Stato, della scuola e dell’università
-
la commissione medica ospedaliera (CMO)
per i militari, la polizia e i dipendenti civili del Ministero
dell’Interno e della Difesa
-
commissione medica della ASL per i
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dipendenti del parastato
-
commissione medica della ASL integrata
da medico INPDAP per i dipendenti degli enti locali (province,
regioni, comuni) e della sanità.
Procedimento
La visita medica può essere richiesta sia dal dipendente che dall’Ente
datore di lavoro.
L'ente datore di lavoro:
-
chiede il parere sanitario alla
competente Commissione medica
-
ricevuto il verbale di visita medica che
riconosce l’inidoneità alla mansione, verifica la possibilità di
utilizzare il dipendente in mansioni equivalenti a quelle della
propria qualifica
-
se non ci sono possibilità di
ricollocazione in mansioni equivalenti, può proporre di ricollocare
il lavoratore anche in mansioni di posizione funzionale inferiore.
Nel caso in cui il lavoratore non dia il
proprio consenso alla nuova collocazione in posizione funzionale inferiore
interviene la risoluzione del rapporto di lavoro che si configura come
dispensa dal servizio per inabilità.
Dispensato dal servizio, il lavoratore deve presentare domanda di pensione
per inabilità relativa alla mansione sia all’INPDAP che al datore di
lavoro.
Calcolo della prestazione
I criteri di calcolo sono gli stessi della pensione ordinaria.
La prestazione va determinata sulla base del servizio posseduto al momento
della cessazione e decorre dal giorno successivo alla dispensa dal servizio.
Sono applicabili le norme per l’integrazione al trattamento minimo.
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Inabilità
assoluta e permanente a proficuo lavoro
^
Inabilità non assolutamente invalidante ma
tale da impedire la collocazione lavorativa continua e remunerativa del
dipendente pubblico.
Non si ha diritto alla prestazione se l’invalidità interviene dopo la
cessazione del rapporto di lavoro. Fermo restando che lo stato di inabilità
a proficuo lavoro deve risultare alla data di risoluzione del rapporto di
lavoro, il dipendente può presentare richiesta di visita medica per il
riconoscimento di tale stato di inabilità entro un anno dalla cessazione
per dimissioni.
Requisiti sanitari e contributivi per il
diritto
Per ottenere l’inabilità alla mansione occorrono i seguenti requisiti:
-
riconoscimento medico legale redatto
dalle competenti Commissioni nel quale risulti che il dipendente
pubblico non è più idoneo a svolgere in via permanente attività
lavorativa
-
almeno 15 anni servizio (14 anni, 11
mesi e 16 giorni) sia per i dipendenti dello Stato, che per i
dipendenti degli Enti locali o Sanità
-
risoluzione del rapporto di lavoro per
dispensa dal servizio per inabilità permanente a proficuo lavoro.
Organismi competenti per
l’accertamento sanitario
Le Commissioni mediche preposte all’accertamento sanitario possono
essere, a seconda dell’amministrazione di appartenenza del dipendente, le
seguenti:
-
la commissione medica di verifica (CMV)
per i dipendenti dello Stato, della scuola e dell’università
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-
la commissione medica ospedaliera (CMO)
per i militari, la polizia e i dipendenti civili del Ministero
dell’Interno e della Difesa
-
commissione medica della ASL per i
dipendenti del parastato
-
commissione medica della ASL integrata
da medico INPDAP per i dipendenti degli enti locali (province,
regioni, comuni) e della sanità.
Procedimento
La visita medica può essere richiesta sia dal dipendente che dall’Ente
datore di lavoro.
L'ente datore di lavoro:
-
chiede il parere sanitario alla
competente Commissione medica
-
ricevuto il verbale di visita medica che
riconosce l’inidoneità a proficuo lavoro dispone immediatamente la
dispensa dal servizio.
Dispensato dal servizio, il lavoratore deve
presentare domanda di pensione per inabilità a proficuo lavoro sia all’INPDAP
che al datore di lavoro.
Calcolo della prestazione
I criteri di calcolo sono gli stessi della pensione ordinaria.
La prestazione va determinata sulla base del servizio posseduto al momento
della cessazione e decorre dal giorno successivo alla dispensa dal servizio.
Sono applicabili le norme per l’integrazione al trattamento minimo.
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Inabilità
assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa
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Dall’1.1.1996 ai pubblici dipendenti è
stata estesa la pensione di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi
attività lavorativa, già prevista per i lavoratori del settore privato
iscritti all’INPS .
Requisiti contributivi e sanitari
Per ottenere l’inabilità a qualsiasi attività lavorativa occorrono i
seguenti requisiti:
-
riconoscimento medico legale redatto da
parte delle competenti Commissioni dal quale risulti che il dipendente
è permanentemente impossibilitato a svolgere qualsiasi attività
lavorativa a causa di difetto fisico o mentale
-
anzianità contributiva di almeno 5
anni, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente alla decorrenza della
pensione di inabilità
-
risoluzione del rapporto di lavoro per
infermità, non dipendente da causa di servizio, che determina uno
stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi
attività lavorativa.
Organismi competenti per l’accertamento
sanitario
Le Commissioni mediche preposte all’accertamento sanitario possono essere,
a seconda dell’amministrazione di appartenenza del dipendente, le
seguenti:
-
La commissione medica ospedaliera CMO
per i militari, la polizia, i dipendenti civili del Ministero
dell’Interno e della Difesa
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-
La commissione medica di verifica CMV
per i dipendenti dello Stato, Scuola, Università, regioni, province,
comuni, Sanità
-
La Commissione medica della ASL per i
dipendenti del parastato (Inps, Inail, Inpdap, Coni, Aci).
Procedimento
La domanda, con allegato un certificato
medico attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere
qualsiasi attività lavorativa, deve essere presentata all'ente presso il
quale il lavoratore presta o ha prestato l'ultimo servizio.
Ricevuta la domanda, l’ente:
-
dispone l'accertamento sanitario presso
le Commissioni mediche di verifica; nei casi di particolare gravità
delle condizioni di salute dell'interessato può essere disposta la
visita domiciliare
-
ricevuto il verbale attestante lo stato
di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività
lavorativa, provvede alla risoluzione del rapporto di lavoro del
dipendente e la sede provinciale dell’INPDAP alla liquidazione della
pensione.
La pensione di inabilità decorre dalla
data di risoluzione del rapporto di lavoro se presentata dal lavoratore in
attività di servizio, ovvero, dal primo giorno del mese successivo alla
data di presentazione della domanda se inoltrata successivamente alla
risoluzione del rapporto di lavoro.
Se dagli accertamenti sanitari scaturisce, invece, un giudizio di inabilità
permanente al servizio, non si dà luogo ad ulteriori accertamenti, e da
parte dell’ente datore di lavoro vengono attivate le procedure
contrattuali finalizzate alla collocazione del dipendente in altra mansione,
fino ad arrivare alla risoluzione del rapporto di lavoro.
In questo caso, al lavoratore spetta la pensione se ha maturato il requisito
contributivo di 20 anni, se dipendente degli enti locali, 15 anni se
dipendente statale.
Il pensionato può essere chiamato a visita di revisione dello stato di
inabilità.
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Calcolo
La pensione di inabilità a qualsiasi attività lavorativa viene liquidata
con le stesse regole di una normale pensione con l’aggiunta di una
maggiorazione che varia a seconda dell’anzianità contributiva del
dipendente:
-
per i lavoratori con almeno 18 anni di
servizio al 31.12.95 l’anzianità contributiva maturata dal
lavoratore viene maggiorata del periodo compreso tra la decorrenza
della pensione e la data di compimento dell’età pensionabile
-
per i lavoratori con meno di 18 anni di
servizio al 31.12.95 si aggiunge al montante individuale maturato una
quota di contribuzione riferita al periodo mancante al raggiungimento
del 60° anno di età.
In ogni caso, l'anzianità contributiva
complessiva non può risultare superiore a 40 anni e l'importo della
pensione di inabilità non può in ogni caso essere superiore all’80%
della base pensionabile o del trattamento privilegiato spettante nel caso di
inabilità riconosciuta dipendente da causa di servizio.
Nel sistema contributivo, qualora il dipendente riconosciuto inabile sia di
età anagrafica inferiore, si applica come coefficiente di trasformazione
quello relativo a 57 anni (4,720).
Nel sistema retributivo è prevista l’integrazione al trattamento minimo.
Incompatibilità
La pensione di inabilità è incompatibile con l'attività da lavoro
dipendente, con l'iscrizione negli elenchi degli operai agricoli e dei
lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri
e coloni) e con l'iscrizione agli albi professionali.
Inabilità
per causa di servizio(pensione diretta privilegiata )
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La pensione privilegiata è una prestazione
spettante al dipendente pubblico cessato dal servizio per inabilità
assoluta e permanente derivante da infermità riconosciuta dipendente da
causa, o concausa, di servizio.
Per il diritto alla prestazione non è richiesto alcun requisito minimo di
servizio, basta un solo giorno di lavoro.
La pensione privilegiata si consegue a domanda da presentare entro il
termine perentorio di 5 anni (10 per parkinsonismo) dalla data di cessazione
del servizio. Per i dipendenti dello Stato può essere concessa d’ufficio
quando la dispensa dal servizio o la morte è dovuta per infermità già
riconosciuta dipendente da causa di servizio (art. 167 DPR 1092/73).
Per i dipendenti degli enti locali e sanità non esiste procedura d'ufficio
e il procedimento di concessione della pensione privilegiata è sempre
subordinato all'istanza dell'interessato o dei suoi eredi.
Procedimento
La domanda, corredata di ogni utile documentazione, deve contenere
l’indicazione della natura dell’infermità o lesioni per le quali è
richiesto il trattamento privilegiato, i fatti di servizio che hanno
concorso a determinarle e, ove possibile, le conseguenze sull’integrità
fisica, psichica o sensoriale e sull’idoneità di servizio.
Le regole per la liquidazione della prestazione variano a seconda che
l’interessato sia dipendente dello Stato o degli enti locali.
Per i dipendenti dello Stato la domanda va presentata all’amministrazione
statale ove l’iscritto ha prestato l’ultimo servizio; per i dipendenti
degli enti locali e della sanità la domanda va presentata all’INPDAP.
Stato
Enti locali
Amministrazione destinataria
alla domanda
Ente datore di lavoro
Inpdap
Organismo preposto all'accertamento
sanitario
CMO(militari,ministeri difesa
e interni
CMV(dipendenti da altre
amministrazioni statali)
CMO(Commisione medica
ospedaliera)
Organismo preposto alla valutazione
dell'accertamento sanitario
CVCS(ex comitato per le
pensioni privilegiate ordinarie)
Comitato tecnico per le pensioni
privilegiate
Amministrazione che emana decreto di
pensione
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Amministrazione centrale
Inpdap
Calcolo
Per il personale civile dello Stato, la misura della prestazione è
correlata all’entità dell’infermità o lesione.
In caso di grave menomazione, ascrivibile alla 1a categoria, l’importo è
pari agli 8/10 della retribuzione pensionabile; se l’infermità è
classificabile a categoria inferiore la misura è pari a 1/40 della
retribuzione pensionabile per ogni anno di servizio, e comunque non
inferiore a 1/3 né superiore a 8/10 della base stessa.
Per il personale degli enti locali, si procede invece maggiorando di 1/10
l’aliquota corrispondente all’anzianità di servizio maturata per il
calcolo della pensione ordinaria. Tale aliquota non può, in ogni caso,
essere inferiore a 66,77% ne superiore al 100%
Stato
Enti locali
Infermità la categoria:8/10
retribuzione pensionabile
Infermità categoria inferiore:1/40
della retribuzione pensionabile per ogni anno di servizio(min.1/3
max 8/10 base pensionabile)
Aliquota maggiorata di 1/10
(min.66,67% max 100%)
commentate e date delle risposte CERTE.Saluti, Cirubepy