Riversibilità è orfano maggiorenne infraventiseienne iscritto all’università
Inviato: ven giu 12, 2020 2:39 pm
L'INPS perde l'appello.
La CdC d'Appello precisa:
1) - Come condivisibilmente sostenuto nella memoria di costituzione il Omissis non ha chiesto la pensione di riversibilità con riferimento a tale periodo in cui peraltro il genitore era ancora vivente e quindi nulla aveva a pretendere, ma lo ha fatto con riferimento al corso di studi per la laurea specialistica, al cui primo anno di studi si è iscritto in data 3.11.2015 cioè alla prima finestra utile dopo il conseguimento della laurea triennale nel marzo 2015.
2) - Per completezza motivazionale il collegio ritiene di dover sottolineare che tale approdo interpretativo, oltre a porsi nel solco di orientamenti giurisprudenziali consolidati ( ex plurimis Sez. II n. 201/2016 ) è coerente con la ratio della norma che è quella di consentire il raggiungimento dei livelli più alti degli studi ai più meritevoli e cioè agli studenti in corso.
3) - Trova, inoltre , conferma nella circolare dell’Inps n. 185/2015, che pur non esaminando ex professo la questione della laurea specialistica, risolve positivamente la problematica del riconoscimento del diritto a pensione degli studenti che “dopo aver ultimato o interrotto un corso di studi , ottengano l’iscrizione ad altra facoltà o ad altro corso di laurea.
- La qualifica di studente universitario si perde comunque al conseguimento del ventiseiesimo anno di età o al conseguimento della laurea non seguito dall’iscrizione a un corso di perfezionamento ovvero ad un altro corso di laurea”.
La CdC d'Appello precisa:
1) - Come condivisibilmente sostenuto nella memoria di costituzione il Omissis non ha chiesto la pensione di riversibilità con riferimento a tale periodo in cui peraltro il genitore era ancora vivente e quindi nulla aveva a pretendere, ma lo ha fatto con riferimento al corso di studi per la laurea specialistica, al cui primo anno di studi si è iscritto in data 3.11.2015 cioè alla prima finestra utile dopo il conseguimento della laurea triennale nel marzo 2015.
2) - Per completezza motivazionale il collegio ritiene di dover sottolineare che tale approdo interpretativo, oltre a porsi nel solco di orientamenti giurisprudenziali consolidati ( ex plurimis Sez. II n. 201/2016 ) è coerente con la ratio della norma che è quella di consentire il raggiungimento dei livelli più alti degli studi ai più meritevoli e cioè agli studenti in corso.
3) - Trova, inoltre , conferma nella circolare dell’Inps n. 185/2015, che pur non esaminando ex professo la questione della laurea specialistica, risolve positivamente la problematica del riconoscimento del diritto a pensione degli studenti che “dopo aver ultimato o interrotto un corso di studi , ottengano l’iscrizione ad altra facoltà o ad altro corso di laurea.
- La qualifica di studente universitario si perde comunque al conseguimento del ventiseiesimo anno di età o al conseguimento della laurea non seguito dall’iscrizione a un corso di perfezionamento ovvero ad un altro corso di laurea”.