Personale Corpo Forestale transitato nell'Arma CC. FESI
Inviato: ven giu 05, 2020 6:57 pm
Giusto l'aver fatto ricorso.
Parere non ancora definitivo.
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PARERE INTERLOCUTORIO sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 1, numero provv.: 202001056
Numero 01056/2020 e data 05/06/2020 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 27 maggio 2020
NUMERO AFFARE 01420/2019
OGGETTO:
Ministero della difesa.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Laura Mazzetti, Corrado Bortoli, Giuseppe Cirnigliaro, Francesco Urso, Silvio Cardinale, Danilo Zangari, Patrizia Sottil, Marco Allora, Angelo Tedeschi, Francesco Bianco, Paola Sottil, Sandro Ciabocco, Luca De Leoni Vitale, Claudio Forconi, Tiziano Latini, Samantha Pallotta, Massimiliano Piergiovanni, Gianluca Spinaci, Andrea Visconti, Leoluca Fontanili, Danilo Sorrentino, Salvatore Evangelisti, Paolo Benciolini, Nicola D'Amico, Deborah Gelisio, Walter Mariz, Nicola Pierotti, Stefano Zannol, Danilo Aceto, contro Ministero della difesa, per l’annullamento del decreto ministeriale ignoto con il quale quota parte delle risorse finanziarie afferenti al Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali (FESI) del disciolto Corpo forestale dello Stato, che al 31 dicembre 2016 erano iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono state dal 1° gennaio 2017 riassegnate al Ministero della difesa, lasciandole in un capitolo separato e quindi omettendo di farle confluire nel corrispondente capitolo di bilancio del Ministero della difesa; del decreto del Ministro della difesa del 28 giugno 2018, registrato all’Ufficio centrale del bilancio il 2 luglio 2018 sub. n. 6533, inerente la distribuzione del FESI all’Arma dei Carabinieri per l’anno 2017; della circolare 2 luglio 2018, n. 6/117/128-7 del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, recante disposizioni attuative del d.m. 28 giugno 2018; dei cedolini paga del mese di luglio 2018 emessi dal Centro nazionale amministrativo a favore di ciascun ricorrente, recanti tra le altre cose la liquidazione del FESI.
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 165/1-3 del 13 febbraio 2019, trasmessa con nota prot. 165/1-8 del 13 agosto 2019, con la quale il Ministero della difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Michele Pizzi;
Premesso:
Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica dell’ottobre 2018, i ricorrenti indicati in epigrafe, già appartenenti al disciolto Corpo forestale dello Stato e transitati nell’Arma dei Carabinieri ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, lamentano di aver percepito, nel mese di luglio 2018, un minore compenso a titolo di Fondo di efficienza dei servizi istituzionali (Fondo ESI istituito dall’articolo 53 del d.P.R. n. 254/1999), relativamente al precedente anno 2017, rispetto ai colleghi carabinieri appartenenti al ruolo ordinario, in quanto questi ultimi “hanno mantenuto il loro preesistente capitolo di bilancio (4800-4) relativo al FESI, al quale hanno affiancato un nuovo distinto capitolo di bilancio (2851-7) relativo al FESI del personale dei soli ruoli forestali”, in asserita violazione dell’articolo 13, comma 2, del citato decreto legislativo n. 177/2016, essendosi pertanto creata una differenziazione di trattamento economico che non si sarebbe verificata se i fondi, già iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, fossero confluiti nell’unico capitolo 4800-4 “incrementandolo, e quest’ultimo fosse stato poi ripartito tra tutti i carabinieri senza fare alcuna distinzione” tra carabinieri del ruolo ordinario e carabinieri del ruolo forestale.
I ricorrenti hanno, pertanto, impugnato un ignoto decreto ministeriale che ha creato il capitolo di bilancio n. 2851/7 relativo al FESI per i carabinieri transitati dal disciolto Corpo forestale dello Stato, nonché il decreto del Ministro della difesa del 28 giugno 2018, che ha stabilito i criteri generali di riparto del predetto Fondo per l’anno 2017.
Con relazione istruttoria del 13 febbraio 2019 il Ministero della difesa ha concluso per il rigetto del ricorso, rilevando che la concreta ripartizione del Fondo ESI, oltre che dalla definizione dei criteri generali, dipende altresì “dalle risorse disponibili sul pertinente capitolo di spesa”.
I ricorrenti hanno presentato osservazioni in data 30 aprile 2019 insistendo per l’accoglimento delle doglianze.
Con la successiva nota di trasmissione del 13 agosto 2019 indicata in epigrafe, il Ministero riferente ha precisato che: “-l’istituzione di appositi capitoli, dedicati alle competenze economiche fisse e accessorie del personale proveniente dal Corpo Forestale dello Stato, è ascrivibile alla legge di bilancio 2017, che ha mantenuto distinta la missione n. 18 relativa alla “tutela forestale, ambientale e agroalimentare” da quella afferente alla “difesa e sicurezza del territorio” (n.5), avuto riguardo alle chiare previsioni della legge di contabilità e finanza pubblica, nella parte in cui prevede che “i capitoli sono classificati secondo il contenuto economico e funzionale delle spese in essi iscritte” (art. 25, co. 1, l. n. 196 del 2009); - il decreto (MEF) datato 27 dicembre 2016, collegato alla predetta legge di bilancio, ha invece ripartito in capitoli le unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2017-2019, correttamente imputandole alla citata missione forestale”.
Considerato:
La Tabella n. 11 (relativa al Ministero della difesa) allegata alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, ha istituito la missione n. 5 “Difesa e sicurezza del territorio”, suddivisa in programmi, nonché la missione n. 18 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, anch’essa suddivisa in programmi (pagine 872 e 905 della G.U.-Serie generale n. 297 del 21 dicembre 2016).
Successivamente le unità di voto parlamentare sono state distinte in capitoli ai sensi del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 27 dicembre 2016 “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019”, pubblicato sulla G.U.-Serie generale n. 304 del 30 dicembre 2016, il cui articolo unico recita: “Ai fini della gestione e della rendicontazione, per lo stato di previsione dell’entrata (Tabella n. 1) e per gli stati di previsione della spesa dei Ministeri (Tabelle da n. 2 a n. 14), la ripartizione, per l’anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019, delle unità di voto parlamentare in capitoli e, limitatamente ai casi specificati nelle premesse, in articoli è quella risultante dall’allegato documento che costituisce parte integrante del presente decreto”.
La Tabella n. 11 (relativa al Ministero della difesa), allegata al predetto d.m. del 27 dicembre 2016, ha istituito (foglio 1 di 141), con riguardo alla menzionata missione n. 5 “Difesa e sicurezza del territorio”, programma 5.1 “Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza”, il capitolo n. 4800/4 relativo al “Fondo unico per l’efficienza dei servizi istituzionali da corrispondere al personale militare dell’Arma dei carabinieri comprensivo degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore”.
La medesima Tabella n. 11 ha altresì istituito (foglio 108 di 141), con riguardo alla missione n. 18 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, programma 18.17 “Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare”, il capitolo n. 2851/7 relativo al “Fondo unico per l’efficienza dei servizi istituzionali compresi gli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore”.
Tanto esposto in via generale, il Collegio, ai fini della espressione del parere definitivo, invita in primo luogo il Ministero della difesa a trasmettere ai ricorrenti il suddetto decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 27 dicembre 2016, assegnando ai medesimi un congruo termine perentorio per la formale precisazione del provvedimento oggetto della domanda di annullamento.
In secondo luogo il Ministero della difesa, a seguito della doverosa interlocuzione con il Ministero dell’economia e delle finanze (al quale il presente parere interlocutorio deve essere trasmesso), è invitato a fornire una relazione integrativa contenente i seguenti chiarimenti circa:
- il rapporto sussistente tra, da un lato, la differenziazione (di cui alla Tabella 11 allegata alla legge 11 dicembre 2016, n. 232) esistente fra le missioni n. 5 “Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza” e n. 18 “Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare” e, dall’altro lato, la separazione (di cui alla Tabella n. 11 allegata al d.m. del 27 dicembre 2016) dei capitoli di spesa n. 4800/4 e n. 2851/7, considerato che entrambi i suddetti capitoli concernono il pagamento del Fondo ESI rispettivamente in favore dei carabinieri del ruolo ordinario e dei carabinieri del ruolo forestale, in particolare specificando la ragione per la quale la separazione, a livello generale, tra le missioni n. 5 e n. 18 (intervenuta a livello legislativo) abbia comportato l’approntamento di due separati capitoli di spesa, nonostante entrambi i menzionati capitoli siano finalizzati al pagamento della medesima provvista economica in favore del medesimo personale dell’Arma dei carabinieri;
- il limite di capienza del capitolo di spesa n. 2851/7, in particolare chiarendo se, con specifico riguardo alla posizione dei ricorrenti, alla luce dei criteri di ripartizione del Fondo ESI stabiliti con il gravato d.m. 28 giugno 2018 ed a parità di ogni altra condizione rispetto agli equivalenti carabinieri del ruolo ordinario, la lamentata minore percezione dell’importo a titolo di compenso ESI, nella mensilità di luglio 2018 relativamente al precedente anno 2017, sia dovuta alla minore capienza del suddetto capitolo di spesa n. 2851/7 rispetto al differente capitolo n. 4800/4.
La relazione integrativa dovrà essere previamente trasmessa ai ricorrenti con l’assegnazione di un congruo termine per la presentazione di repliche, che dovranno essere rassegnate unicamente, ai sensi dell’articolo 49 del regio decreto n. 444/1942, al Ministero della difesa, che provvederà poi ad inviarle a questo Consiglio di Stato unitamente alle proprie eventuali osservazioni.
P.Q.M.
La Sezione sospende l’emissione del parere e dispone gli incombenti istruttori di cui in motivazione.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Michele Pizzi Paolo Carpentieri
IL SEGRETARIO
Maria Cristina Manuppelli
Parere non ancora definitivo.
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PARERE INTERLOCUTORIO sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 1, numero provv.: 202001056
Numero 01056/2020 e data 05/06/2020 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 27 maggio 2020
NUMERO AFFARE 01420/2019
OGGETTO:
Ministero della difesa.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Laura Mazzetti, Corrado Bortoli, Giuseppe Cirnigliaro, Francesco Urso, Silvio Cardinale, Danilo Zangari, Patrizia Sottil, Marco Allora, Angelo Tedeschi, Francesco Bianco, Paola Sottil, Sandro Ciabocco, Luca De Leoni Vitale, Claudio Forconi, Tiziano Latini, Samantha Pallotta, Massimiliano Piergiovanni, Gianluca Spinaci, Andrea Visconti, Leoluca Fontanili, Danilo Sorrentino, Salvatore Evangelisti, Paolo Benciolini, Nicola D'Amico, Deborah Gelisio, Walter Mariz, Nicola Pierotti, Stefano Zannol, Danilo Aceto, contro Ministero della difesa, per l’annullamento del decreto ministeriale ignoto con il quale quota parte delle risorse finanziarie afferenti al Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali (FESI) del disciolto Corpo forestale dello Stato, che al 31 dicembre 2016 erano iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono state dal 1° gennaio 2017 riassegnate al Ministero della difesa, lasciandole in un capitolo separato e quindi omettendo di farle confluire nel corrispondente capitolo di bilancio del Ministero della difesa; del decreto del Ministro della difesa del 28 giugno 2018, registrato all’Ufficio centrale del bilancio il 2 luglio 2018 sub. n. 6533, inerente la distribuzione del FESI all’Arma dei Carabinieri per l’anno 2017; della circolare 2 luglio 2018, n. 6/117/128-7 del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, recante disposizioni attuative del d.m. 28 giugno 2018; dei cedolini paga del mese di luglio 2018 emessi dal Centro nazionale amministrativo a favore di ciascun ricorrente, recanti tra le altre cose la liquidazione del FESI.
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 165/1-3 del 13 febbraio 2019, trasmessa con nota prot. 165/1-8 del 13 agosto 2019, con la quale il Ministero della difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Michele Pizzi;
Premesso:
Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica dell’ottobre 2018, i ricorrenti indicati in epigrafe, già appartenenti al disciolto Corpo forestale dello Stato e transitati nell’Arma dei Carabinieri ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, lamentano di aver percepito, nel mese di luglio 2018, un minore compenso a titolo di Fondo di efficienza dei servizi istituzionali (Fondo ESI istituito dall’articolo 53 del d.P.R. n. 254/1999), relativamente al precedente anno 2017, rispetto ai colleghi carabinieri appartenenti al ruolo ordinario, in quanto questi ultimi “hanno mantenuto il loro preesistente capitolo di bilancio (4800-4) relativo al FESI, al quale hanno affiancato un nuovo distinto capitolo di bilancio (2851-7) relativo al FESI del personale dei soli ruoli forestali”, in asserita violazione dell’articolo 13, comma 2, del citato decreto legislativo n. 177/2016, essendosi pertanto creata una differenziazione di trattamento economico che non si sarebbe verificata se i fondi, già iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, fossero confluiti nell’unico capitolo 4800-4 “incrementandolo, e quest’ultimo fosse stato poi ripartito tra tutti i carabinieri senza fare alcuna distinzione” tra carabinieri del ruolo ordinario e carabinieri del ruolo forestale.
I ricorrenti hanno, pertanto, impugnato un ignoto decreto ministeriale che ha creato il capitolo di bilancio n. 2851/7 relativo al FESI per i carabinieri transitati dal disciolto Corpo forestale dello Stato, nonché il decreto del Ministro della difesa del 28 giugno 2018, che ha stabilito i criteri generali di riparto del predetto Fondo per l’anno 2017.
Con relazione istruttoria del 13 febbraio 2019 il Ministero della difesa ha concluso per il rigetto del ricorso, rilevando che la concreta ripartizione del Fondo ESI, oltre che dalla definizione dei criteri generali, dipende altresì “dalle risorse disponibili sul pertinente capitolo di spesa”.
I ricorrenti hanno presentato osservazioni in data 30 aprile 2019 insistendo per l’accoglimento delle doglianze.
Con la successiva nota di trasmissione del 13 agosto 2019 indicata in epigrafe, il Ministero riferente ha precisato che: “-l’istituzione di appositi capitoli, dedicati alle competenze economiche fisse e accessorie del personale proveniente dal Corpo Forestale dello Stato, è ascrivibile alla legge di bilancio 2017, che ha mantenuto distinta la missione n. 18 relativa alla “tutela forestale, ambientale e agroalimentare” da quella afferente alla “difesa e sicurezza del territorio” (n.5), avuto riguardo alle chiare previsioni della legge di contabilità e finanza pubblica, nella parte in cui prevede che “i capitoli sono classificati secondo il contenuto economico e funzionale delle spese in essi iscritte” (art. 25, co. 1, l. n. 196 del 2009); - il decreto (MEF) datato 27 dicembre 2016, collegato alla predetta legge di bilancio, ha invece ripartito in capitoli le unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2017-2019, correttamente imputandole alla citata missione forestale”.
Considerato:
La Tabella n. 11 (relativa al Ministero della difesa) allegata alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, ha istituito la missione n. 5 “Difesa e sicurezza del territorio”, suddivisa in programmi, nonché la missione n. 18 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, anch’essa suddivisa in programmi (pagine 872 e 905 della G.U.-Serie generale n. 297 del 21 dicembre 2016).
Successivamente le unità di voto parlamentare sono state distinte in capitoli ai sensi del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 27 dicembre 2016 “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019”, pubblicato sulla G.U.-Serie generale n. 304 del 30 dicembre 2016, il cui articolo unico recita: “Ai fini della gestione e della rendicontazione, per lo stato di previsione dell’entrata (Tabella n. 1) e per gli stati di previsione della spesa dei Ministeri (Tabelle da n. 2 a n. 14), la ripartizione, per l’anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019, delle unità di voto parlamentare in capitoli e, limitatamente ai casi specificati nelle premesse, in articoli è quella risultante dall’allegato documento che costituisce parte integrante del presente decreto”.
La Tabella n. 11 (relativa al Ministero della difesa), allegata al predetto d.m. del 27 dicembre 2016, ha istituito (foglio 1 di 141), con riguardo alla menzionata missione n. 5 “Difesa e sicurezza del territorio”, programma 5.1 “Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza”, il capitolo n. 4800/4 relativo al “Fondo unico per l’efficienza dei servizi istituzionali da corrispondere al personale militare dell’Arma dei carabinieri comprensivo degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore”.
La medesima Tabella n. 11 ha altresì istituito (foglio 108 di 141), con riguardo alla missione n. 18 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, programma 18.17 “Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare”, il capitolo n. 2851/7 relativo al “Fondo unico per l’efficienza dei servizi istituzionali compresi gli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore”.
Tanto esposto in via generale, il Collegio, ai fini della espressione del parere definitivo, invita in primo luogo il Ministero della difesa a trasmettere ai ricorrenti il suddetto decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 27 dicembre 2016, assegnando ai medesimi un congruo termine perentorio per la formale precisazione del provvedimento oggetto della domanda di annullamento.
In secondo luogo il Ministero della difesa, a seguito della doverosa interlocuzione con il Ministero dell’economia e delle finanze (al quale il presente parere interlocutorio deve essere trasmesso), è invitato a fornire una relazione integrativa contenente i seguenti chiarimenti circa:
- il rapporto sussistente tra, da un lato, la differenziazione (di cui alla Tabella 11 allegata alla legge 11 dicembre 2016, n. 232) esistente fra le missioni n. 5 “Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza” e n. 18 “Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare” e, dall’altro lato, la separazione (di cui alla Tabella n. 11 allegata al d.m. del 27 dicembre 2016) dei capitoli di spesa n. 4800/4 e n. 2851/7, considerato che entrambi i suddetti capitoli concernono il pagamento del Fondo ESI rispettivamente in favore dei carabinieri del ruolo ordinario e dei carabinieri del ruolo forestale, in particolare specificando la ragione per la quale la separazione, a livello generale, tra le missioni n. 5 e n. 18 (intervenuta a livello legislativo) abbia comportato l’approntamento di due separati capitoli di spesa, nonostante entrambi i menzionati capitoli siano finalizzati al pagamento della medesima provvista economica in favore del medesimo personale dell’Arma dei carabinieri;
- il limite di capienza del capitolo di spesa n. 2851/7, in particolare chiarendo se, con specifico riguardo alla posizione dei ricorrenti, alla luce dei criteri di ripartizione del Fondo ESI stabiliti con il gravato d.m. 28 giugno 2018 ed a parità di ogni altra condizione rispetto agli equivalenti carabinieri del ruolo ordinario, la lamentata minore percezione dell’importo a titolo di compenso ESI, nella mensilità di luglio 2018 relativamente al precedente anno 2017, sia dovuta alla minore capienza del suddetto capitolo di spesa n. 2851/7 rispetto al differente capitolo n. 4800/4.
La relazione integrativa dovrà essere previamente trasmessa ai ricorrenti con l’assegnazione di un congruo termine per la presentazione di repliche, che dovranno essere rassegnate unicamente, ai sensi dell’articolo 49 del regio decreto n. 444/1942, al Ministero della difesa, che provvederà poi ad inviarle a questo Consiglio di Stato unitamente alle proprie eventuali osservazioni.
P.Q.M.
La Sezione sospende l’emissione del parere e dispone gli incombenti istruttori di cui in motivazione.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Michele Pizzi Paolo Carpentieri
IL SEGRETARIO
Maria Cristina Manuppelli