Re: TITOLARE DI PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA, PUO' LAVORARE NELLE SCUOLE?
Inviato: ven giu 05, 2020 6:14 pm
Ai sensi dell'art. 139 del DPR 1092/1973 "La pensione privilegiata o l'assegno rinnovabile sono cumulabili con un trattamento di attivita' ovvero con altro trattamento pensionistico derivante da un rapporto di servizio diverso da quello che ha dato luogo alla pensione o all'assegno anzidetti". Alla luce della normativa richiamata, è dunque possibile per il militare percettore di p.p.o. di intraprendere una nuova attività lavorativa, potendo cumulare interamente il relativo trattamento di attività con il beneficio previdenziale in parola.