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Re: TITOLARE DI PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA, PUO' LAVORARE NELLE SCUOLE?

Inviato: ven giu 05, 2020 6:14 pm
da giovanni surano
Ai sensi dell'art. 139 del DPR 1092/1973 "La pensione privilegiata o l'assegno rinnovabile sono cumulabili con un trattamento di attivita' ovvero con altro trattamento pensionistico derivante da un rapporto di servizio diverso da quello che ha dato luogo alla pensione o all'assegno anzidetti". Alla luce della normativa richiamata, è dunque possibile per il militare percettore di p.p.o. di intraprendere una nuova attività lavorativa, potendo cumulare interamente il relativo trattamento di attività con il beneficio previdenziale in parola.

Re: TITOLARE DI PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA, PUO' LAVORARE NELLE SCUOLE?

Inviato: mar giu 09, 2020 5:14 pm
da giovanni surano
Certo che è diversa, quindi il relativo reddito è interamente cumulabile con la p.p.o. come espressamente previsto dal citato art. 139. Diverso è il discorso per l'attività lavorativa autonoma/libero professionale oppure alle dipendenze di un privato, cumulabile rispettivamente nella misura del 70% ovvero del 50%. Saluti